Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 giugno 2016, n. 12690

Lavoro - Collaboratrice domestica - TFR - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Contributi

 

Svolgimento del processo

 

La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza depositata il 21 dicembre 2010, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato C. A. al pagamento, a favore di A. R., della somma di € 59.797,73 a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto per l'attività di collaboratrice domestica svolta dal 14 novembre 1991 al 9 settembre 1999.

La Corte anzidetta ha ritenuto che, sebbene la prestazione della A. avesse avuto ad oggetto l'assistenza domiciliare in favore di O. M. A. e Di L. C., rispettivamente nonna e madre della C., il rapporto lavorativo era intercorso con quest'ultima, la quale, abitando in un appartamento sito sullo stesso pianerottolo delle persone assistite dalla A., impartiva le direttive sul lavoro da compiersi e provvedeva al pagamento della retribuzione mensile. L'esistenza di detto rapporto di lavoro era stata accertata anche nel diverso giudizio svoltosi tra la C. e l'INPS, avente ad oggetto il pagamento dei contributi relativi allo stesso rapporto. Le differenze retributive erano state infine correttamente calcolate dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, il quale aveva applicato i minimi retributivi previsti dal CCNL per i lavoratori domestici vigente negli anni di svolgimento del rapporto.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la sig.ra C. sulla base di undici motivi, illustrati da memoria. Resiste la A. con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 414 e 112 cod. proc. civ. nonché motivazione illogica, contraddittoria, erronea ed insufficiente, censura la sentenza impugnata per avere applicato il contratto collettivo per i lavoratori domestici, nonostante la domanda della lavoratrice fosse fondata sul contratto collettivo relativo al settore commercio, peraltro non depositato.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 421 cod. proc. civ., la ricorrente deduce che il giudice di primo grado, nonostante fosse stato richiamato nel ricorso introduttivo il contratto collettivo relativo al settore commercio, ha disposto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, con l'incarico di determinare il trattamento economico spettante alla A. in base al contratto collettivo per i lavoratori domestici. Avrebbe dovuto viceversa rigettare la domanda, per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa era fondata.

3. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando omesso esame di un punto decisivo nonché motivazione illogica e contraddittoria, rileva che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non considerando che la lavoratrice, con dichiarazione scritta rilasciata il 27 agosto 1999, avesse affermato di avere svolto attività di assistenza alla sig.ra C. Di L. solo per ragioni umanitarie, ricevendo in cambio regalie, non a titolo di retribuzione. Tale affermazione, aggiunge, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni rese da due testimoni.

4. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 1321 cod. civ. nonché motivazione illogica ed insufficiente, censura la sentenza impugnata laddove si afferma che "le mansioni di badante domestica difficilmente si prestano ad essere svolte in via autonoma". Tale assunto, aggiunge, è errato, nulla ostando a che un siffatto rapporto abbia natura autonoma in base al principio della libertà contrattuale.

5. Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2094 cod. civ. nonché motivazione illogica e insufficiente, sostiene che, ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, l'elemento rilevante è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; che lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile con entrambe le predette tipologie;

che altri elementi, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. La Corte di merito, nel pervenire al proprio convincimento, non si è attenuta a detti criteri.

6. Con il sesto motivo, denunciando violazione degli artt. 421, 117, 246, 177 cod. proc. civ., violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, violazione del giudicato interno nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, rileva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che non fossero incapaci a testimoniare le due colleghe di lavoro della A., R. M. G. e De R. G., che avevano anch'esse prestato assistenza alle signore O. e Di P., essendo invece palese il loro interesse "a partecipare al presente processo - anche in qualità di interventrici - quali portatrici della identica posizione e dei medesimi interessi". Le dichiarazioni rese da dette lavoratrici - la prima assunta ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. - non potevano costituire prove attendibili, bensì mere informazioni rese al fine di chiarire i termini della controversia.

7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia omessa ed errata valutazione della prova testimoniale. Richiama le dichiarazioni rese dai testi, rilevando che dal loro contenuto non risultava provato il rapporto di lavoro subordinato tra la C. e la A. con riguardo all'assistente prestata a favore di O. M., nonna della prima.

8. Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia i "medesimi vizi di cui ai n. 5 e 7", con riferimento alla assistenza asseritamente prestata dalla A. alla propria madre Di L. C.. Anche qui la sentenza impugnata è censurata per erronea valutazione della prova testimoniale, non essendosi tenuto conto che le semplici disposizioni organizzative della C. e la consegna materiale della retribuzione non integravano i requisiti della subordinazione, che richiede invece l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, non bastando il semplice controllo o altri elementi sussidiari.

9. Con il nono motivo, denunciando violazione di norme di diritto nonché motivazione insufficiente ed illogica, la ricorrente rileva di avere agito, con riguardo alla madre Di L. C., in qualità di tutrice, essendo stata quest'ultima dichiarata interdetta con sentenza del Tribunale di Campobasso, in quanto affetta da anni dal "morbo di Alzheimer", con totale perdita delle funzioni cognitive più elementari. In tale qualità aveva impartito le asserite disposizioni organizzative ed aveva provveduto al pagamento materiale del compenso, senza che ciò potesse attribuirle la legittimazione passiva in ordine alla pretese azionate dalla A..

10. Con il decimo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché motivazione illogica ed insufficiente, sostiene che alcun elemento in ordine alla subordinazione poteva trarsi dalla sentenza emessa nel giudizio svoltosi tra l'INPS e la C., non essendo stato consentito a quest'ultima di potere espletare il diritto di difesa attraverso la produzione di prove orali e documentali ed essendo stato peraltro l'esito determinato dalle dichiarazioni della A. e di R. M. G., incapaci di testimoniare.

11. Con l'undicesimo motivo la ricorrente, denunciando plurime violazioni di disposizioni di legge, omesso esame di un punto decisivo della controversia nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, deduce che la lavoratrice non aveva fornito la prova dello svolgimento delle prestazioni notturne e festive; che non risultava che la datrice di lavoro e la lavoratrice fossero iscritte ad alcuna delle associazioni stipulanti il contratto collettivo dei lavoratori domestici; che era stata accolta la domanda giudiziale "surrogandola con la CTU" ed omettendo di applicare le leggi in materia, che escludono "dal rapporto le limitazioni all'orario di lavoro e la fruizione del riposo settimanale e domenicale al pari del lavoro straordinario e notturno"; che la A. era stata correttamente retribuita in base alla qualità e quantità del lavoro svolto ex art. 36 Cost.

12. Per ragioni di ordine logico vanno in primo luogo esaminati congiuntamente, in ragione della loro connessione, il terzo, il quarto, il quinto, il nono e il decimo motivo, con i quali è stata censurata la sentenza impugnata per avere ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e A. R..

I predetti motivi non sono fondati.

Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure diversamente atteggiata in relazione alle peculiarità di queste ultime.

Solo quando tale carattere non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la continuità della prestazione, il coordinamento dell'attività da parte del datore di lavoro - i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi.

Nella specie la Corte di merito, quanto alla natura del rapporto, sulla scorta della prova testimoniale assunta in primo grado, ha innanzitutto escluso che l'attività della A. sia stata prestata spontaneamente, per ragioni di carattere affettivo e/o umanitarie, essendo emerso che la medesima è stata sempre retribuita sia pure in misura ritenuta insufficiente.

Inoltre, ha aggiunto, sussistevano i caratteri tipici del lavoro subordinato, desumibili, oltre che dal versamento di una retribuzione predeterminata e a cadenze mensili, dal contenuto delle mansioni di "badante" e domestica, dal rispetto di un orario di lavoro fisso e dalla continuità della prestazione.

Quanto, poi alla individuazione del datore di lavoro, era la odierna ricorrente che provvedeva al pagamento della retribuzione, che impartiva le direttive alla A., che seguiva lo svolgimento delle prestazioni in modo che la nonna e la mamma fossero sufficientemente accudite, a nulla rilevando, ai fini di detta individuazione, che la stessa ricorrente fosse stata nominata tutrice della Di L.

La natura subordinata del rapporto traeva poi conferma, ad avviso della Corte territoriale, dal giudizio svoltosi tra l'INPS e la C. avente ad oggetto i contributi previdenziali ed assistenziali.

La ricorrente, nel terzo motivo, ha richiamato la dichiarazione scritta rilasciata il 27 agosto 1999 dalla A., nella quale la medesima avrebbe affermato di avere svolto attività di assistenza alla sig.ra Di L. solo per ragioni umanitarie, ma di essa non può tenersi conto, non avendo la ricorrente, in violazione dell'art. 369, primo comma, n, 4, cod. proc. civ., depositato unitamente al ricorso tale dichiarazione.

13. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito in ordine alla natura del rapporto sono state contestate dalla ricorrente con il settimo e l'ottavo motivo, con i quali è stato rilevato che le dichiarazioni dei testi - di cui richiama le deposizioni - non sono state correttamente valutate. Con il sesto motivo è stato altresì dedotto che due testi (R. M. G. e De R. G.), le quali avevano pure prestato assistenza alla Di L., erano incapaci di testimoniare, avendo nella causa un interesse che poteva legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Ma, quanto agli anzidetti primi due motivi, deve rilevarsi che la ricorrente propone una diversa lettura delle deposizioni testimoniali, contrapponendo alla valutazione del giudice di merito una propria valutazione. In tal modo le censure mosse all'impugnata sentenza si risolvono sostanzialmente in una richiesta di riesaminare e valutare il merito della causa, e cioè in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione.

Ed allora è bene ricordare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo giudizio di merito tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia dei vizi previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.

In altre parole, non è consentito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, valutando nel complesso la prova testimoniale e il materiale probatorio, ha dato sufficientemente conto della decisione adottata, con una motivazione congrua, coerente e priva di vizi logico-giuridici, pervenendo alla conclusione che gli elementi acquisiti consentivano di ritenere che il rapporto dedotto in giudizio avesse assunto i tratti caratteristici della subordinazione.

14. Quanto al sesto motivo, correttamente la Corte di merito ha escluso un interesse che potesse legittimare la partecipazione al giudizio delle testi R. e De R. per avere anch'esse prestato assistenza alla Di L., pacifico essendo che l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, che non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre (cfr., fra le altre, Cass. n. 11034/06; Cass. n. 2075/13).

Peraltro la sig.ra R. è stata sentita non come teste, ma è stata assunta liberamente ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., ciò che non impediva al giudice di merito di desumere elementi ai fini della qualificazione del rapporto.

15. Infondati sono, altresì, il primo e il secondo motivo, con i quali la ricorrente ha riproposto le medesime censure già avanzate in sede di gravame ed alle quali la Corte territoriale ha dato adeguata risposta, rilevando che la A., unitamente al ricorso di primo grado, ha prodotto uno stralcio del contratto collettivo del 16 luglio 1996 per i lavoratori domestici, sulla cui base ha effettuato i conteggi delle proprie spettanze. Il consulente tecnico d'ufficio ha, parimenti,

applicato i contratti collettivi dei lavoratori domestici vigenti negli anni di svolgimento del rapporto, determinando le retribuzioni in base ai minimi retributivi previsti da tali contratti, con le maggiorazioni per il lavoro svolto nelle giornate festive e per il lavoro notturno, considerando tale quello prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00.

15. Infondato è infine l'undicesimo motivo, avendo anche qui la Corte territoriale correttamente rilevato, ribadendo i principi in materia affermati da questa Corte, che la mancata iscrizione alle associazioni di categoria stipulanti il contratto collettivo non esimeva il giudice dal compito di verificare, in presenza di apposita domanda, se la retribuzione percepita fosse o meno sufficiente in applicazione del principio sancito dall'art. 36 Cost., utilizzando il contratto collettivo quale parametro ai fini della individuazione della giusta retribuzione.

16. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.