Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2017, n. 22153

Cartella di pagamento - Ritardato pagamento per sopravvenuta impossibilità - Applicabilità della concetto di "forza maggiore"

 

Rilevato

 

che, con la sentenza n. 15/64/12, pronunciata il 27.9.2011 e depositata il 26.1.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. Staccata di Brescia - ha confermato la pronuncia n. 95/08/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con cui era stato parzialmente accolto il ricorso, nella richiesta avanzata in via subordinata, proposto dalla D.D.S. srl avverso la cartella di pagamento - relativa al recupero di crediti indebitamente compensati, di imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti e l'IVA relativa all'anno 2003 per un importo complessivo di euro 1.809.292,17 - dichiarando non dovuti gli interessi e le sanzioni per il ritardato pagamento a fronte della sopravvenuta impossibilità della prestazione e l'assenza di colpa, rigettando le altre richieste;

che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato ad un unico articolato motivo di gravame;

che la D.D.S. srl ha resistito con controricorso; che il PG non ha formulato richieste.

 

Considerato

 

che, con il ricorso per cassazione, si censura la violazione/falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 6 D.lgs n. 472/1997, sostenendo che erroneamente la CTR aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità prevista da tale disposizione (cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà della debitrice società) perché: a) le difficoltà economiche in cui può versare il soggetto agente non sono riconducibili al concetto di forza maggiore, individuabile come energia esterna contro cui l'individuo non è in grado di resistere; b) i versamenti omessi si riferivano ad obbligazioni di imposta per le quali, presumibilmente, la contribuente già disponeva delle somme dovute all'erario avendole precedentemente addebitate a titolo di rivalsa; c) l'accettazione del minore valore dato ad un terreno di proprietà della società in sede di esproprio nel 2003 era dipesa sicuramente dalla volontà della ricorrente; d) l'omesso versamento dell'IVA nei confronti dell'Erario era stato determinato dal fatto che la Società contribuente aveva preferito estinguere altre posizioni di debito nei confronti di altri creditori;

che il ricorso è fondato e merita accoglimento: invero la CTR, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, ha identificato la ragione del mancato pagamento di quanto dovuto in cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della società debitrice D.D.S., rappresentate dalla temporanea mancanza di liquidità conseguente a diversi contenziosi di rilevante contenuto economico;

che tale assunto è in contrasto con il concetto di forza maggiore, richiamato nell'art. 6 del D.lgs n. 472/1997, da interpretarsi in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza euro-unitaria; che con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/06, infatti, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI punto 25); che è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. 15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19);

che, pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate; che la CTR, nel procedimento di accertamento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di forza maggiore legislativamente tipizzata, non ha esaminato il caso particolare alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali di cui sopra, omettendo ogni indagine sull'elemento soggettivo nonché sui profili dell'elemento oggettivo caratterizzanti l'imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avevano impedito il pagamento dei tributi e sull'adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare; che, pertanto, la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia - Sez. Staccata di Brescia - in diversa composizione, per procedere ad un nuovo esame della controversia, attenendosi ai principi di diritto suindicati e provvedendo, altresì, alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. Staccata di Brescia - in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.