Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 04 agosto 2017, n. 99473

Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016

 

1. Premessa

 

L’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito una zona franca urbana ai sensi dell’articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprendente il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 (nel seguito, zona franca urbana).

Alle imprese che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella zona franca urbana sono riconosciute le agevolazioni fiscali e contributive individuate dallo stesso articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017.

La medesima norma individua le risorse finanziarie a copertura dell’intervento, gli specifici requisiti di accesso alle agevolazioni delle imprese, le tipologie di esenzioni fiscali e contributive concedibili e dispone, infine, al comma 8, che "Per l’attuazione degli interventi ... si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.".

Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali, nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 e, per quanto da esso non diversamente disposto, dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 (nel seguito, decreto) e sono altresì stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto, le modalità e i termini di presentazione da parte delle imprese delle istanze di agevolazione.

 

2. Perimetro della zona franca urbana

 

Il decreto-legge n. 50/2017 definisce la perimetrazione della zona franca urbana, che comprende il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Di seguito, l’elenco dei Comuni compresi nella zona franca urbana.

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 - allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Regione Abruzzo

- Campli (TE);

- Campotosto (AQ);

- Capitignano (AQ);

- Castelli (TE);

- Civitella del Tronto (TE);

- Cortino (TE);

- Crognaleto (TE);

- Montereale (AQ);

- Montorio al Vomano (TE);

- Rocca Santa Maria (TE);

- Teramo

- Torricella Sicura (TE);

- Tossicia (TE);

- Valle Castellana (TE).

 

Regione Lazio

- Accumoli (RI);

- Amatrice (RI);

- Antrodoco (RI);

- Borbona (RI);

- Borgo Velino (RI);

- Cantalice (RI);

- Castel Sant’Angelo (RI);

- Cittaducale (RI);

- Cittareale (RI);

- Leonessa (RI);

- Micigliano (RI);

- Poggio Bustone (RI);

- Posta (RI);

- Rieti;

- Rivodutri (RI).

 

Regione Marche

- Acquacanina (MC);

- Acquasanta Terme (AP);

- Amandola (FM);

- Apiro (MC);

- Appignano del Tronto (AP);

- Arquata del Tronto (AP);

- Ascoli Piceno;

- Belforte del Chienti (MC);

- Belmonte Piceno (FM);

- Bolognola (MC);

- Caldarola (MC);

- Camerino (MC);

- Camporotondo di Fiastrone (MC);

- Castel di Lama (AP);

- Castelraimondo (MC);

- Castelsantangelo sul Nera (MC);

- Castignano (AP);

- Castorano (AP);

- Cerreto D’esi (AN);

- Cessapalombo (MC);

- Cingoli (MC);

- Colli del Tronto (AP);

- Colmurano (MC);

- Comunanza (AP);

- Corridonia (MC);

- Cossignano (AP);

- Esanatoglia (MC);

- Fabriano (AN);

- Falerone (FM);

- Fiastra (MC);

- Fiordimonte (MC);

- Fiuminata (MC);

- Folignano (AP);

- Force (AP);

- Gagliole (MC);

- Gualdo (MC);

- Loro Piceno (MC);

- Macerata;

- Maltignano (AP);

- Massa Fermana (FM);

- Matelica (MC);

- Mogliano (MC);

- Monsapietro Morico (FM);

- Montalto delle Marche (AP);

- Montappone (FM);

- Monte Rinaldo (FM);

- Monte San Martino (MC);

- Monte Vidon Corrado (FM);

- Montecavallo (MC);

- Montedinove (AP);

- Montefalcone Appennino (FM);

- Montefortino (FM);

- Montegallo (AP);

- Montegiorgio (FM);

- Monteleone (FM);

- Montelparo (FM);

- Montemonaco (AP);

- Muccia (MC);

- Offida (AP);

- Ortezzano (FM);

- Palmiano (AP);

- Penna San Giovanni (MC);

- Petriolo (MC);

- Pieve Torina (MC);

- Pievebovigliana (MC);

- Pioraco (MC);

- Poggio San Vicino (MC);

- Pollenza (MC);

- Ripe San Ginesio (MC);

- Roccafluvione (AP);

- Rotella (AP);

- San Ginesio (MC);

- San Severino Marche (MC);

- Sant’Angelo in Pontano (MC);

- Santa Vittoria in Matenano (FM);

- Sarnano (MC);

- Sefro (MC);

- Serrapetrona (MC);

- Serravalle del Chienti (MC);

- Servigliano (FM);

- Smerillo (FM);

- Tolentino (MC);

- Treia (MC);

- Urbisaglia (MC).

- Ussita (MC);

- Venarotta (AP);

- Visso (MC).

 

Regione Umbria

- Arrone (TR);

- Cascia (PG);

- Cerreto di Spoleto (PG);

- Ferentillo (TR);

- Montefranco (TR);

- Monteleone di Spoleto (PG);

- Norcia (PG);

- Poggiodomo (PG);

- Polino (TR);

- Preci (PG);

- Sant’Anatolia di Narco (PG);

- Scheggino (PG);

- Sellano (PG);

- Spoleto (PG);

- Vallo di Nera (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 - allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

 

Regione Abruzzo

- Barete (AQ);

- Cagnano Amiterno (AQ);

- Castelcastagna (TE);

- Colledara (TE);

- Fano Adriano (TE);

- Farindola (PE);

- Isola del Gran Sasso (TE);

- Pietracamela (TE);

- Pizzoli (AQ).

 

3. Agevolazioni concedibili

 

Nei limiti delle risorse disponibili di cui al paragrafo 5, i soggetti di cui al paragrafo 4 possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive:

a) esenzione dalle imposte sui redditi;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;

c) esenzione dall’imposta municipale propria;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018.

Di seguito, si riportano ulteriori informazioni circa le condizioni e i limiti riferiti a ciascuna delle tipologie di esenzioni fiscali e contributive previste.

a) Esenzione dalle imposte sui redditi

E’ esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca urbana, fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000,00 per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018), fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni.

E’ esente il solo reddito prodotto dall’impresa, alle condizioni ed entro i limiti riportati nella presente circolare, nei periodi di imposta 2017 e 2018. Ne consegue che l’esenzione in argomento non può essere utilizzata dalle imprese beneficiare per il pagamento di imposte su redditi riferiti a periodi di imposta diversi da quelli sopra richiamati.

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito, TUIR), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.

Parimenti non rilevano, ai fini della determinazione del reddito esente, i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2017, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. Ciò implica, ad esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente ma costituisce, in ogni caso, componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.

Ai fini dell’individuazione delle perdite di periodo riportabili non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma l dell’articolo 83 del TUIR.

II limite di euro 100.000,00 è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000,00, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca urbana e che nello stesso territorio svolga l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione. L’incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

Nel caso in cui l’impresa richiedente svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della zona franca urbana, ai fini della determinazione del reddito prodotto all’interno del predetto territorio, sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività svolta all’interno del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel territorio della zona franca urbana per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio di interesse e l’ammontare di tutti i ricavi o compensi e altri proventi.

Solo per il periodo di imposta 2017, il soggetto beneficiario, qualora non abbia ancora implementato la predetta contabilità separata, deve conservare una documentazione idonea a ricostruire tutti gli elementi utili per la determinazione del reddito in relazione al quale è possibile beneficiare dell’esenzione dalle imposte sui redditi. Ai fini dei controlli, il soggetto beneficiario deve, quindi, predisporre un apposito prospetto, nel quale risulti l’ammontare del reddito agevolato, redatto sulla base della documentazione di cui sopra e di criteri obiettivi sostanzialmente coerenti a quelli seguiti nella contabilità separata tenuta per il 2018.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’addizionale comunale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

b) Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive

Per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018), dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello 2017, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori nel territorio della zona franca urbana, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) Esenzione dall’imposta municipale propria

Per i soli immobili situati nel territorio della zona franca urbana, posseduti e utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per ciascuno dei due periodi d’imposta ammessi (2017 e 2018).

d) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Alle imprese di cui al paragrafo 4 è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

L’esonero è previsto in relazione ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede - ovvero, nelle sedi, in caso di soggetti "plurisede" - ove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana.

L’esonero è riconosciuto con esclusivo riferimento ai due periodi d’imposta ammessi (2017 e 2018).

L’esonero di cui alla presente lettera d) spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di lavoro autonomo in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.

 

4. Soggetti beneficiari delle agevolazioni

 

Possono beneficiare delle agevolazioni:

a) le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui al paragrafo 3;

b) i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 3, lettera d).

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i predetti soggetti devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati, fatto salvo quanto previsto al punto 4.4.

 

4.1 Costituzione

Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 7.

Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, ovvero di iscrizione al Registro delle imprese per le imprese non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell’impresa.

I titolari di reddito di lavoro autonomo, ai fini dell’accesso all’esonero di cui al paragrafo 3, lettera d), devono aver presentato, alla data di presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 7, la comunicazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

 

4.2 Attività svolta all’interno della zona franca urbana

Alla data di presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 7, i soggetti istanti devono aver già avviato l’attività nella sede o nell’unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana.

Per le imprese, la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana, così come l’avvenuto avvio dell’attività nella predetta sede o unità locale, devono risultare dal certificato camerale.

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana, così come la data di avvio dell’attività, devono essere state comunicate all’Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Possono altresì accedere alle agevolazioni fiscali e contributive i soggetti che, essendo già costituiti, alla data di presentazione dell’istanza, secondo quanto previsto al precedente punto 4.1, non abbiano ancora avviato, alla predetta data, l’attività all’interno della sede principale o dell’unità locale all’interno della zona franca urbana. In tali casi, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 46, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017, i soggetti beneficiari devono avviare, a pena di decadenza dalle agevolazioni, l’attività nella sede o nell’unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana entro e non oltre il 31 dicembre 2017. L’avvenuto avvio dell’attività nella sede o nell’unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana entro il predetto termine del 31 dicembre 2017 deve risultare ai sensi di quanto sopra previsto.

 

4.3 Assenza di procedure concorsuali

I soggetti istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.

 

4.4 Riduzione del fatturato

Le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo, ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali e contributive, devono dimostrare di aver subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo che decorre:

a) dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015, con riferimento ai soggetti beneficiari localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 (vedi paragrafo 2);

b) dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2016, con riferimento ai soggetti beneficiari localizzati nei Comuni di cui all’allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 (vedi paragrafo 2).

Ai fini di cui sopra, per "fatturato" si intende l’ "ammontare complessivo dei ricavi", il cui importo è desumibile dal quadro "RS" dei modelli di dichiarazione dei redditi.

Il predetto requisito per l’accesso alle agevolazioni non si applica ai soggetti che hanno avviato l’attività in data successiva al 1° settembre 2015, relativamente ai soggetti che ricadono nella fattispecie di cui alla precedente lettera a), ovvero al 1° febbraio 2016, per ciò che attiene ai soggetti rientranti nella fattispecie di cui alla lettera b).

 

4.5 Attività economica

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Possono, quindi, accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Il codice e/o la descrizione dell’attività ammissibile alle agevolazioni è quello dell’attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca urbana e deve risultare dal certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, dalla comunicazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui il soggetto istante svolga, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile.

In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, ovvero dall’articolo 1, comma 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione dei predetti regolamenti non beneficino degli aiuti in oggetto.

A tal fine, si ritiene che un "criterio giuridico" idoneo possa essere quello della "contabilità separata", mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resta confinato nell’ambito dell’attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.

In assenza di un’apposita contabilità separata, i soggetti beneficiari avranno cura di predisporre un prospetto analogo a quello indicato nel paragrafo 3, lettera a), anche ai fini della individuazione dei componenti reddituali ammissibili alla determinazione del reddito esente.

Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della zona franca urbana e, al contempo, eserciti, all’interno della zona franca urbana, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, dal punto di vista contabile, andrà garantita la separazione dei redditi prodotti fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno, nonché, con riferimento a questi ultimi, la segregazione di quelli esclusi e, pertanto, non agevolabili.

 

5. Risorse finanziarie disponibili

 

Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi di cui all’articolo 8, comma 9, del decreto, euro 190.610.000,00 per il 2017, euro 164.346.000,00 per il 2018 ed euro 138.866.000,00 per il 2019.

 

6. Intensità delle agevolazioni

 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei citati regolamenti "de minimis" n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:

a) di euro 100.000,00, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) di euro 15.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.

Ai soggetti che svolgano congiuntamente l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi di cui alla precedente lettera a) e una o più attività ammissibili alle agevolazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 è applicato il massimale di aiuti de minimis di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non beneficia delle agevolazioni in oggetto.

Per la determinazione dei limiti massimi sopra richiamati rilevano anche le eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dal soggetto beneficiario a titolo di "de minimis" nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

I limiti di aiuto sopra riportati devono essere riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta "impresa unica" di cui all’articolo 2, comma 2, dei sopra richiamati regolamenti "de minimis". Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citati regolamenti, per "impresa unica" si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una "impresa unica".

Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7, il soggetto richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute, alla data di presentazione dell’istanza, a titolo di "de minimis" in termini di "impresa unica" nel predetto periodo temporale di riferimento.

A tali fini, l’esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell’impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell’ambito dell’apposita sezione relativa ai "dati identificativi dell’impresa richiedente". L’esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell’impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l’anno solare.

 

7. Modalità e termini di presentazione dell’istanza

 

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni sono presentate con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base del modello di istanza il cui "facsimile" è riportato nell’allegato n. 1 alla presente circolare.

Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione "ZFU sisma Centro Italia" del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005).

L’accesso alla procedura è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai lavoratori autonomi. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica. L’istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l’istanza.

In fase di compilazione dell’istanza, la procedura informatica consente alle imprese di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni.

Gli accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni.

L’esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell’istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni nel tempo utile, a verificare tempestivamente, anche per il tramite della procedura informatica, la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale, quali:

1) l’iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva;

2) l’assenza di procedure di cui al paragrafo 4.3.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e sino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017.

Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.

 

8. Modalità di concessione delle agevolazioni

 

L’importo dell’agevolazione riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario è calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili, di cui al paragrafo 5, tra tutti i soggetti ammissibili, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis n. 1407/2013 e n. 1408/2013 (vedi paragrafo 6), al netto degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall’ "impresa unica" nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

 

9. Informazioni antimafia

 

Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG la richiesta di informazioni circa l’eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.

In tali casi, l’efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resta subordinata all’acquisizione dell’informativa antimafia recante l’attestazione dell’insussistenza di condizioni interdittive.

 

10. Modalità di fruizione delle agevolazioni

 

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’ Agenzia delle entrate.

Sul punto, si rinvia a quanto più ampiamente specificato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013, esplicativa delle analoghe agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Aquila.

Al fine di rispettare quanto stabilito dall’articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 50/2017 - ove è previsto che l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 6 costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiare - i soggetti beneficiari possono fruire dell’importo dell’agevolazione concessa nelle seguenti misure:

- per il 39% dell’importo dell’agevolazione concessa, nel corso dell’anno 2017;

- per il 33% dell’importo dell’agevolazione concessa, nel corso dell’anno 2018;

- per il 28% dell’importo dell’agevolazione concessa, nel corso dell’anno 2019.

Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui al paragrafo 8, nel rispetto dei limiti annuali sopra riportati.

Al fine di consentire la fruizione dell’esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle società "trasparenti", nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari in conformità con quanto indicato nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 dell’Agenzia delle entrate, le imprese interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7.

 

11. Informazioni e contatti

 

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per le zone franche urbane.

 

Allegato 1

Modulo di istanza

 

Allegato 2

Allegato de minimis