Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 novembre 2017, n. 27115

Applicazione di accordo collettivo - Lavoratori aderenti ad un'organizzazione non stipulante - Rifiuto - Sanzione disciplinare - Condotta antisindacale - Non sussiste - Non coinvolto l'esercizio di libertà sindacali, ma diritti individuali dei lavoratori

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza pubblicata il 3.1.12 la Corte d'appello di Firenze rigettava nel merito il ricorso per condotta antisindacale proposto dalla Segreteria provinciale di Pisa dell'Or.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) Ferrovie nei confronti di T. S.p.A., ricorso che la sentenza n. 119/10 in primo grado emessa dal Tribunale di Pisa aveva, invece, ritenuto inammissibile

2. Statuiva la Corte territoriale che non poteva considerarsi antisindacale la condotta denunciata, consistita nell'avere T. applicato l'accordo collettivo 15.5.09 (quello sul c.d. agente solo, cioè d'un solo macchinista in cabina di guida) anche a lavoratori aderenti ad un'organizzazione che, come Or.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) Ferrovie, non aveva stipulato detto accordo.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Or.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) Ferrovie, affidandosi a quattro motivi.

4. T. S.p.A. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, cui a sua volta resiste con controricorso la ricorrente principale.

5. Le parti depositano memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

 

Ragioni della decisione

 

1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo la Corte territoriale considerato che la condotta antisindacale denunciata consiste non nella pretesa di applicare il citato accordo collettivo, ma nei tentativi aziendali (poi riusciti) di costringere (con ordini scritti e verbali, trattenute sulle stipendio e provvedimenti disciplinari) i dipendenti iscritti all'associazione ricorrente a prestare l'attività secondo le modalità dell'accordo collettivo 15.5.09 sul c.d. agente solo, non sottoscritto da Or.S.A. e comunque peggiorativo rispetto al c.c.n.I. (del quale, invece, detta associazione è parte stipulante); l'efficacia soggettiva di tale accordo - prosegue il ricorso - è limitata alle sole parti stipulanti, atteso che ex art. 8 d.l. n. 138 del 2011 l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali anteriori al 28.6.11 sussiste solo quando essi siano stati approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori.

1.2. Doglianza sostanzialmente analoga viene svolta con il secondo motivo del ricorso principale, sempre sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, motivo con il quale si nega che sia conferente nel caso di specie Cass. n. 3363/05 richiamata dalla motivazione dei giudici d'appello.

1.3. Con il terzo motivo del ricorso principale ci si duole di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, consistente nel carattere peggiorativo dell'accordo collettivo 15.5.09 rispetto al c.c.n.I. e nella qualità dell'associazione ricorrente di soggetto stipulante detto contratto nazionale.

1.4. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, consistente nelle intimidazioni e ritorsioni aziendali verso i lavoratori rifiutatisi di svolgere servizi ad cogente solo>>, nonché violazione, sul punto, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non essendo stati contestati i fatti storici relativi alle sanzioni disciplinari applicate dalla società ai lavoratori rifiutatisi di aderire al sistema di c.d. agente solo di cui al citato accordo aziendale del 15.5.09.

2.1. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 28 legge n. 300 del 1970 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ravvisato la legittimazione attiva del sindacato ricorrente, nonostante che esso non sia un sindacato, ma una mera federazione o confederazione di soggetti territoriali autonomi.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 28 legge n. 300 del 1970 e 345 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ampliato l'oggetto del giudizio consentendo ad Or.S.A. Ferrovie di allegare fatti ulteriori rispetto a quelli descritti nel ricorso ex art. 28 cit., come le sanzioni disciplinari irrogate successivamente alla proposizione del ricorso medesimo.

3.1. I primi due motivi del ricorso principale - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - non possono accogliersi, avendo la sentenza impugnata espressamente pronunciato sulla domanda di repressione della condotta antisindacale coltivata in appello dall'organizzazione sindacale ricorrente, anche nella parte in cui essa ha lamentato i tentativi aziendali di costringere i dipendenti iscritti all'associazione ricorrente o comunque dissenzienti a prestare l'attività secondo le modalità dell'accordo collettivo sul c.d. agente solo.

Invero, basta leggere in chiave fra loro il riferimento ai motivi d'appello e le argomentazioni subito dopo svolte in sentenza per constatare che la Corte di merito ha sostanzialmente ritenuto che le pretese aziendali di assoggettare a sanzione disciplinare i dipendenti che si fossero rifiutati di rispettare l'accordo collettivo 15.5.09 fossero in sé neutre sul piano della condotta antisindacale perché, a monte, coinvolgevano non già l'esercizio di libertà sindacali, ma diritti individuali dei lavoratori, che fossero iscritti all'organizzazione sindacale ricorrente o fossero comunque dissenzienti rispetto al citato accordo collettivo.

In altre parole, non è che la sentenza abbia omesso di pronunciare sulla domanda (solo in tal caso può aversi il vizio fatto valere nei primi due motivi di ricorso), ma l'ha interpretata nel senso che, essendo il tema dell'efficacia soggettiva del citato accordo 15.5.09 il presupposto della denuncia di attività antisindacale (il che è affermato dallo stesso ricorso principale, alle pagine 31 e 53) e coinvolgendo le sole posizioni individuali dei lavoratori che non intendano applicarlo, non v'è materia di antisindacalità né di legittimazione ad agire dell'organizzazione sindacale non firmataria.

Si tratta, dunque, d'una valutazione in punto di diritto della portata dell'art. 28 legge n. 300 del 1970 e non già d'una omessa pronuncia (ossia d'un error in procedendo) sulla domanda (sul contenuto e sull'ampiezza della quale la Corte di merito ha fornito motivata risposta).

Va poi escluso che nel caso di specie rilevi l'art. 8, comma 3, d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 148 del 2011 (<<Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori>>): ciò per il dirimente rilievo che si tratta di norma intervenuta successivamente all'introduzione della presente lite e che, nella parte in cui si riferisce a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, è solo apparentemente retroattiva.

Invero, secondo l'insegnamento di questa S.C. (v. Cass. n. 2734/16; Cass. n. 2705/82; Cass. n. 2743/75), si può parlare di retroattività normativa quando una disposizione di legge introduca, per fatti e rapporti già assoggettati all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti esauritisi (facta praeterita) sotto la legge anteriore (con l'eccezione data dal limite della cosa giudicata), oppure una nuova disciplina di tutti gli effetti d'un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione.

Non sussiste, invece, retroattività ove la nuova norma disciplini gli atti di un procedimento, anche se riguardanti eventi ed effetti sostanziali già compiuti e si tratti della sua applicazione agli atti da compiere, oppure quando la nuova norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo lato sensu effetti di un pregresso fatto generatore (previsti e considerati nel quadro di una diversa normativa), siano distinti ontologicamente e funzionalmente (indipendentemente dal loro collegamento con detto fatto generatore), in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina.

È quel che accade nei rapporti di durata, come quello di lavoro.

In sintesi, il cit. art. 8, comma 3, prevede il meccanismo affinché i contratti aziendali, anche anteriormente stipulati, possano acquisire - per il futuro - efficacia erga omnes, ma non la nega per i fatti già verificatisi prima della sua emanazione e regolati da quegli stessi contratti aziendali.

3.2. Anche il terzo motivo va disatteso: lungi dall'omettere immotivatamente di esaminare il carattere peggiorativo o meno dell'accordo collettivo 15.5.09 rispetto al c.c.n.I. e la qualità dell'associazione ricorrente di soggetto stipulante detto c.c.n.I., la sentenza impugnata l'ha preso in considerazione e l'ha ritenuto irrilevante, sempre sul presupposto del difetto del diritto dell'associazione sindacale di agire in giudizio in relazione alla validità, efficacia e interpretazione d'un accordo collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea (conformemente a Cass. n. 10353/04).

In breve, la dichiarata irrilevanza del fatto presuppone di per sé il suo esame quale indefettibile antecedente logico.

Né si può confondere - ai fini della deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dedotto nel terzo mezzo del ricorso principale - l'omesso esame d'un fatto (decisivo) con il suo consapevole e volontario mancato accertamento storico: il primo in tanto sussiste in quanto il giudice abbia dimenticato o immotivatamente tralasciato di prenderlo in considerazione; il secondo si verifica quando il giudice ritenga di poter decidere la lite prescindendo da esso, motivando il proprio convincimento (come avvenuto nel caso di specie) in base ad una preliminare argomentazione in punto di diritto che evidenzi l'inutilità dell'accertamento.

3.3. Il quarto motivo è da rigettarsi in virtù di osservazioni analoghe a quelle svolte nel paragrafo che precede sub 3.1.: anche riguardo a tale ultimo mezzo valga il rilievo che la Corte di merito ha sostanzialmente ritenuto l'irrilevanza delle denunciate intimidazioni e ritorsioni aziendali verso i lavoratori rifiutatisi di svolgere servizi ad cogente solo>>.

Ciò i giudici d'appello hanno asserito sempre sul presupposto della carenza, in capo all'organizzazione ricorrente, del diritto di agire in relazione agli effetti d'un accordo aziendale (in termini, appunto, di esigibilità - delle condotte in esso pattuite - anche nei confronti dei lavoratori dissenzienti) cui l'organizzazione medesima era rimasta estranea.

4.1. Né gioverebbe a Or.S.A. Ferrovie - ciò sia detto per mera completezza espositiva - voler intendere i mezzi articolati nel suo ricorso come sostanziali denunce di errores in iudicando (per violazione dell'art. 28 legge n. 300 del 1970) anziché di errores in procedendo o vizi di motivazione.

Infatti, una volta ritenuta l'efficacia soggettiva dell'accordo collettivo aziendale (quello sul c.d. cogente solo>>) anche nei confronti degli iscritti ad un'associazione non stipulante o comunque dissenzienti, è legittimo che il datore di lavoro ne pretenda l'applicazione, anche sotto comminatoria di sanzioni disciplinari (cosa diversa, ovviamente, sarebbe l'adozione di minacce di mali ingiusti od altre iniziative illecite).

Invero, da lungo tempo questa Corte ha statuito che agli accordi collettivi aziendali si debba riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati (cfr., ex aliis, Cass. n. 6695/88; Cass. n. 2808/84; Cass. n. 423/84; Cass. n. 718/83; Cass. n. 300/81; Cass. n. 357/71).

Come il contratto nazionale e quelli di qualsiasi altro livello, anche il contratto aziendale è destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa (cfr., ex aliis, Cass. n. 3047/85; Cass. n. 1965/82; Cass. n. 5470/81).

Inoltre, sempre la citata giurisprudenza ammette che la contrattazione aziendale possa derogare, anche in peius (per il lavoratori), al contratto collettivo nazionale (fatti salvi, però, i diritti quesiti relativi a prestazioni già rese: cfr., fra le numerose pronunce in tal senso, Cass. n. 19396/14; Cass. n. 11939/04; Cass. n. 4839/01; Cass. n. 2155/90; Cass. n. 3047/85; Cass. S.U. n. 1081/84), non operando a riguardo l'art. 2077 cod. civ., che concerne esclusivamente i rapporti fra il contratto individuale di lavoro e quello collettivo (cfr., ad esempio, Cass. n. 19396/14, cit.; Cass. n. 6516/02; Cass. n. 8296/01; Cass. n. 2363/98).

È pur vero che questa S.C. ha altresì avuto modo di puntualizzare che l'applicabilità dei contratti collettivi aziendali a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, incontra l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad un'organizzazione sindacale diversa, ne condividano l'esplicito dissenso e che potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e di diverso tenore (cfr. Cass. n. 6044/12; Cass. n. 10353/04).

Infatti, la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e l'eventuale inscindibilità della disciplina che ne risulta concorrono a giustificare - sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 17674/02; Cass. n. 4218/02; Cass. n. 5953/99) - l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali.

A sua volta tale generalizzata efficacia soggettiva va conciliata, da un lato, con il limite invalicabile del principio fondamentale di libertà, di organizzazione e di attività sindacale (di cui all'art. 39, comma 1, Cost.) e, dall'altro, collocata in un sistema fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale - non già legale o istituzionale - delle organizzazioni sindacali (v. Cass. n. 10353/04, cit.; Cass. n. 1403/90; Cass. n. 537/87; Cass. n. 6306/86; Cass. n. 4280/82).

A tal fine, in tanto può riconoscersi l'efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali come regola di carattere generale (in funzione delle esigenze di tutela di interessi collettivi e di inscindibilità della disciplina), in quanto si mantenga, tuttavia, l'eccezione - in ossequio al principio di libertà sindacale - che la stessa efficacia non può essere estesa anche a quei lavoratori che, aderendo ad un'organizzazione sindacale diversa da quelle che hanno stipulato l'accordo aziendale, ne condividano l'esplicito dissenso.

Per l'effetto, sarebbe illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell'accordo aziendale anche dai lavoratori dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario dell'accordo medesimo.

Nondimeno, la stessa giurisprudenza sopra ricordata (v. Cass. n. 10353/04, cit.) statuisce che soltanto i lavoratori sono legittimati ad agire per negare efficacia nei propri confronti ad un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali diverse da quella cui siano iscritti, mentre non è ravvisabile alcun diritto o interesse dell'organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione a validità, efficacia, o interpretazione d'un contratto collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea.

A questo punto, per attribuire in concreto legittimazione ad agire (ex art. 28 legge n. 300 del 1970) anche all'odierna ricorrente, bisognerebbe interrogarsi su un ipotetico carattere plurioffensivo delle minacciate sanzioni disciplinari ai lavoratori, aderenti a Or.S.A. Ferrovie, che si siano rifiutati di dare applicazione all'accordo in questione: ma in tal modo si finirebbe con l'introdurre una questione che non è stata oggetto di ricorso.

6.1. In conclusione il ricorso principale è da rigettarsi, il che assorbe la disamina di quello incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna parte ricorrente principale a pagare in favore di T. S.p.A. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.