Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27730

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento - Decorrenza del termine di costituzione in giudizio - Dalla data di ricezione da parte del destinatario

 

Rilevato che

 

1. con riguardo ad impugnazione di avviso di accertamento per Iva dell'anno d'imposta 2002, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate stante il mancato "deposito in atti ... della ricevuta postale di spedizione dell'appello";

2. l'amministrazione ricorrente deduce: 1) la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione sulla avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento da cui emergeva la tempestività della sua costituzione in giudizio; 2) violazione e falsa applicazione degli articoli 53 co. 2, 22 co. 1, 20 co. 2 e 16 co. 5 del D.lgs. n. 546/1992, per avere la C.T.R. erroneamente ancorato la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio alla data di spedizione dell'appello per la notifica; 3) violazione e falsa applicazione degli articoli 53 e 22, per avere errato la C.T.R. nel richiedere la prova della ricevuta di spedizione ai fini dell'ammissibilità dell'appello;

3. all'esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l'adozione della motivazione in forma semplificata.

 

Considerato che

 

4. il primo motivo è infondato, in quanto, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. ad opera del d.l. 83/12, convertito dalla l. 134/12, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto (alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi) al "minimo costituzionale", nel senso che "è denunciabile in cassa ione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in viola ione di lege costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali", con la precisazione che "tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. S.U. 8053/14 e 9032/14; cfr. Cass. 20112/09), mentre nel caso di specie la motivazione non risulta affetta dalle patologie enunciate e consente di cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata;

5. sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo - che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente - alla luce dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, in base ai quali, nel processo tributario:

5.1 «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione» (conf. ex multis, Cass. Sez. V, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16; Cass. Sez. VI-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15);

5.2. «non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scrittura ione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» di cui all'art. 327 c.p.c., "con la conseguente certe a di tempestiva (anteriore) consegna de/plico all'Ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario (c.d "prova di resistenza")";

6. la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, essendosi fermata al rilievo, ritenuto preliminare ed assorbente, del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale;

7. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi sopra fissati, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia - sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.