Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 novembre 2017, n. 52822

Tributi - Reati tributari - IVA - Omesso versamento - Innalzamento della soglia di punibilità - Art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 158 del 2015 - Favor rei - Applicazione retroattiva

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 30.4.2015 il Tribunale di Milano ha condannato C.N. alla pena di quattro mesi di reclusione per omesso versamento, in violazione dell'art.10-ter d.lgs. 74/2000 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno di imposta 2008 per un valore complessivo di €. 221.625,00. Avverso la suddetta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo con un unico motivo il mancato accertamento della propria colpevolezza, la mancanza di motivazione in ordine a possibili cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e comunque l'assoluta carenza di motivazione anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena inflittagli.

 

Considerato in diritto

 

La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. Successivamente l'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 è stato infine sostituito, ad opera dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015), con il seguente testo: «E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta».

Tale ultima formulazione, da ritenersi più favorevole della precedente nella parte in cui innalza la soglia di rilevanza penale del fatto, trova applicazione, per il principio del favor rei di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Poiché la contestazione mossa all'imputato nel caso di specie riguarda l'importo di euro 221.625,00 quanto alla dichiarazione riferita all'anno di imposta 2008, inferiore alla soglia di punibilità di € 250.000,00, la sentenza impugnata deve essere annullata, per insussistenza del reato, posto che la soglia di rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975; da ult., Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265938).

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.