Prassi - INPS - Messaggio 08 luglio 2016, n. 3005

Poseidone 2010 - Redditi da lavoro autonomo assoggettati a contribuzione presso la Gestione Separata - Anno di imposta 2010

Nell’ambito dell’operazione di verifica delle posizioni contributive denominata Poseidone, facendo seguito alla circolare n. 23/2010, si comunica che sono state ultimate le operazioni di invio delle comunicazioni di debito a seguito delle estrazioni dei dati fiscali dei soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel modello Unico PF 2011, periodo d’imposta 2010, e per i quali non è presente alcuna contribuzione previdenziale obbligatoria sui redditi stessi.

Si è, quindi, provveduto a:

- Inscrivere d’ufficio, con decorrenza 1° gennaio 2010, i soggetti non conosciuti.

- Inviare la richiesta di contribuzione dovuta ai soggetti già iscritti anche a seguito delle precedenti operazioni Poseidone sia centrali che effettuate dalle singole sedi, e per i quali non risulta alcuna contribuzione versata.

Si precisa che sono interessati all’invio delle comunicazioni anche i soggetti che hanno dichiarato redditi provenienti da arti e professioni e con i seguenti codici Ateco:

- 69.10.10 (attività degli studi legali), solo nel caso in cui il reddito dichiarato ai fini Irpef sia inferiore al reddito minimo previsto dalla Cassa Forense;

- 71.11.00 (attività studi di architettura)

- 71.12.10 (attività studi di ingegneria)

- 71.12.20 (servizi di progettazione di ingegneria integrata)

- 86.90.21 (fisioterapisti)

- 69.20.12 (servizi forniti da ragionieri e consulenti tributari)

- 69.20.11 (servizi forniti da dottori commercialisti).

A tutti i soggetti individuati si è provveduto ad inviare una comunicazione di iscrizione (se assente) alla Gestione separata e la quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’art. 16 comma 8 lett. b Legge n. 388/2000. In merito all’applicazione delle sanzioni, si rinvia a quanto precisato nell’ambito del messaggio n. 821/2014.

Le attività di lavorazione di eventuali istanze di contestazione delle posizioni oggetto delle comunicazioni devono seguire quanto già illustrato nei messaggi n. 13312/2011, n. 15873/2011, n. 10550/2012 e n. 21143/2012.

In particolare, si ricorda che, nel caso di contestazioni relative ad ipotesi di comunicazioni aventi  ad oggetto redditi denunciati ai sensi dell’art. 53 comma 1 del tuir e interessati  da contribuzione presso gestioni altre previdenziali,  quali ad esempio ex Enpals, la sede è tenuta al relativo accertamento verificando:

- I redditi fiscali percepiti - da Punto Fisco > informazioni reddituali > Dichiarazioni fiscali > redditi percepiti > verifica dei redditi percepiti quali lavoratore autonomo selezionare il numero sotto la colonna "selezione" del rigo corrispondente ai redditi "quadro AU" causale "A";

- Casellario dei lavoratori attivi - da assicurato pensionato > CF > Somma dei redditi coperti da contribuzione ex ENPALS per l’anno interessato dalla comunicazione (2010);

Dal confronto dei dati estratti con quelli contestati dalla comunicazione, nel caso in cui sia presente una differenza di reddito occorre flaggare su "inserisci nuovo quadro RR annullando quello corrente". L’operatore dovrà quindi inserire la differenza di reddito calcolato così come specificato nella circolare 97/2016 (Nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti sui quali il sostituto di imposta ha assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals, il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito) e tutti i dati richiesti per la determinazione del nuovo contributo dovuto, comunicando al professionista il nuovo conteggio. Ove, invece, il reddito contestato sia pari all’imponibile già coperto da contribuzione presso altra gestione, la comunicazione dovrà essere annullata dalla procedura  Gestione professionisti > Accertamenti > CF > selezionare il tasto "inserisci annulla " e flag su annulla.