Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 luglio 2016, n. 13761

Tributi - ICI - Fabbricati rurali - Art. 23, D.L. n. 207 del 2008, co.1-bis, conv. dalla L. n. 14 del 2009 - Interpretazione autentica dell’art. 2, d.Lgs. n. 504 del 1992, co.1, lett. a) - Fabbricati strumentali all'attività agricola o destinati ad abitazione - Esclusione dall’imposta - Immobili delle cooperative agricole - Condizioni

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

 

1. 1. Il Comune di Longiano notificava alla società C.S.C. a r. I., poi incorporata dalla società O.F.S. Cooperativa Agricola un avviso di accertamento relativo ad lei per l'anno 2005 relativamente a due fabbricati di sua proprietà censiti al catasto edilizio urbano alle categorie D/7 e A/2. La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì assumendo che i fabbricati erano esenti dall'imposta ICI in quanto adibiti alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli forniti dai soci. Il ricorso veniva respinto e la sentenza era appellata dalla società O.F.S. Cooperativa Agricola. La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna accoglieva parzialmente l'appello dichiarando non dovute le sanzioni pecuniarie e confermando nel resto. Rilevava la CTR che, essendo i fabbricati censiti al catasto edilizio urbano alle categorie D/7 e A/2, essi non potevano andare esente da lci in quanto solo i fabbricati censiti alle categorie A/6 o D/10 potevano essere considerati rurali e beneficiare dell'esenzione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società O.F.S. Cooperativa Agricola affidato a due motivi. Il Comune di Longiano si è costituito in giudizio depositando controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce la sussistenza dello ius superveniens, costituito dall'art. 7, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, per effetto del quale è possibile riconoscere anche per il passato il riscontro dei presupposti per l'attribuzione della categoria D/10, con conseguente non imponibilità ai fini Ici dei fabbricato attualmente censiti alle categorie D/7 e A/2.

4. Con il secondo motivo deduce, in via subordinata, violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 557 del 1993, all'articolo 23, comma 1 bis del decreto-legge numero 207 del 2008 e all'art. 2, comma 1, lett. a, del decreto legislativo 504 del 1992. Assume la ricorrente che i fabbricati avrebbero dovuto essere ritenuti non imponibili ai fini lei in quanto strumentali all'attività agricola ed a prescindere dalla classificazione catastale ad essi impressa.

5. Osserva la Corte che entrambi i motivi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni giuridiche. Essi sono infondati.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, prevede che "Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell’ "impresa". Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) sancisce che "Ai fini dell'ICI: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano..."; Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede che "Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni". Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cod. civ. e in particolare destinate: ...: i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative Nel caso di specie si tratta di fabbricato censito al catasto edilizio urbano alla categoria D/1 di proprietà di una cooperativa di produttori agricoli e nel quale si svolgono attività di "elaborazione" dei prodotti agricoli dei soci.

Questa Corte intende dare continuità all'orientamento espresso nel principio sancito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009 secondo cui "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D. L. n. 557 deL 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all’imposta è condizionato all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci".

Le ragioni condivisibilmente espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza testé citata si sostanziano nella considerazione del fatto che la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 (Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni) ha la funzione di determinare in quale categoria catastale è classificabile il fabbricato per il che, se l'immobile è classificato come rurale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole ) perché in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, esso è automaticamente esente dall’imposizione Ici. Perciò alla classificazione catastale va ricollegata l'imponibilità. Se il fabbricato è già stato classificato come rurale, con attribuzione della relativa categoria, perché in possesso dei requisiti indicati dalla norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è automaticamente escluso dall’area di imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente poiché compete all'organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente all'esito di azione giudiziale promossa dall'interessato. Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l'accertamento della ruralità può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell'ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale; in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall'imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis.

Successivamente alla pronuncia della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n, 18565 del 21/08/2009 è stato emanato il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che, all'art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avevano la facoltà, esercitarle entro il 30 settembre 2011, di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/1993, convertito in L. n. 133/1994, e modificato dall'art. 42 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". Il successivo D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo". Il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012 ha stabilito, all'art. 1, che "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133".

Di poi il D.L. 29.12.2011 n. 216, art. 29, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.2.2012 n. 14 (ndr legge 27.2.2012 n. 14) ha previsto che "Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo".

Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". Le richiamate disposizioni che consentivano di pervenire all'esenzione dall'Ici dei fabbricati strumentali all'attività agricola - soppresse a seguito dell'introduzione dell'IMU - da un lato rafforzano l'orientamento esegetico adottato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite in quanto disciplinano le modalità attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione lci (di talché non sarebbe stata necessaria l'adozione di dette norme se la ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla classificazione catastale), dall'altro consentono di affermare che i fabbricati della contribuente vanno assoggettati all'imposizione lei per l'anno 2005, a prescindere dall'inoltro della richiesta per il riconoscimento della ruralità a norma del D.L. n. 70 del 2011, dato che l'efficacia retroattiva prevista dalla norma stessa non si estende a tale periodo di imposta.

L'orientamento di legittimità così delineato non è scevro da alcuni precedenti di segno contrario (v. Cass. 16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre), secondo i quali l'esenzione dall'Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall'immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità all'esercizio dell'attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale.

Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover disattendere; segnatamente perché non basate su una revisione critica del problema tale da poter superare quanto già affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18565 del 21/08/2009.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese processuali si compensano in considerazione della complessità delle questioni trattate.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.