Prassi - CNCE - Comunicato 15 giugno 2016

Chiarimenti contributo minimo APE in più Casse Edili

 

In relazione a quanto preannunciato con la Comunicazione n. 596 del 7 giugno scorso, si trasmettono le indicazioni per una modifica delle procedure informatiche in relazione alla gestione del calcolo del contributo minimo APE nei casi di denuncia del lavoratore su più Casse Edili.

1. Si ricorda, innanzitutto, la necessità che l'impresa comunichi nella denuncia mensile l'iscrizione del dipendente anche presso un'altra Cassa Edile ed indichi il numero di ore denunciate nello stesso mese a tale Cassa, utilizzando i campi "LV_AltraCassa" e "OreAG_DichAltreCE" previsti dal tracciato record CNCE.

Si sottolinea la necessità che, in caso di dichiarazione di iscrizione ad altra Cassa, l'impresa sia comunque tenuta ad indicare le ore denunciate alla stessa e che, di conseguenza, la compilazione di tale campo debba essere resa obbligatoria nelle denunce di tutte le Casse Edili.

2. Si ritiene, inoltre, che le ore denunciate ad altre Casse Edili rilevino ai fini del calcolo delle 80 ore complessivamente utili per l'esenzione dall'applicazione del contributo minimo APE (insieme alle ore per malattia e infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti) e che a tal fine sia necessario adeguare le procedure utilizzate dai vari sistemi di trasmissione telematica delle denunce.

3. Si precisa che, nel caso in cui non si attivi tale esenzione, i richiamati sistemi informatici dovranno considerare virtualmente anche le ore denunciate presso altre Casse Edili ai fini della verifica dell'applicabilità del contributo minimo e, eventualmente, del calcolo dell'integrazione dovuta, secondo gli esempi riportati in allegato.

4. Qualora, infine, il calcolo previsto al punto 2 non determini l'esenzione dal pagamento del contributo minimo e al contempo la procedura indicata al punto 3 comporti la possibilità di una doppia richiesta di integrazione (ad esempio in caso di denuncia di 40 ore a ciascuna Cassa Edile) si ritiene non evitabile, anche in relazione al ridotto numero di casi possibili, che la risoluzione del problema avvenga attraverso un rapporto diretto tra le Casse Edili interessate.

A seguito dei contatti intercorsi con alcune società informatiche fornitrici delle Casse Edili in merito ai tempi di realizzazione delle modifiche necessarie all'applicazione delle indicazioni contenute nella presente Comunicazione, si reputa che tali modifiche possano essere introdotte dalla denuncia relativa al corrente mese di giugno.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

 

Allegato

 

Esempi di calcolo per l’applicazione del contributo minimo APE nei casi di ore denunciate ad altre Casse Edili.

 

Esempio A:

1. Ore Cassa Edile = 100

2. Ore altra Cassa Edile = 60

3. Ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 160

4. 160 ore per 10 euro retribuzione oraria = 1.600 euro di retribuzione imponibile

5. 3,5% su 1.600 euro = 56 > 35 euro

6. nessuna richiesta di integrazione

 

Esempio B:

1. ore Cassa Edile = 80

2. ore altra Cassa Edile = 10

3. ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 90

4. 90 ore per 10 euro retribuzione oraria = 900 euro di retribuzione imponibile

5. 3,5% su 900 euro = 31,5 euro < 35 euro

6. richiesta di integrazione di 3,5 euro

 

N.B.

In questo caso l’impresa versa l’integrazione solo alla prima Cassa, mentre nell’altra Cassa si prende atto che le ore denunciate alla prima esentano l’impresa dal pagamento del contributo minimo.