Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 26 luglio 2016, n. 119038

Disposizioni attuative del decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell’Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e integrazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 - Modalità e termini per la correzione da parte degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione (RIFI) di errori minori o amministrativi ovvero gravi non conformità notificati dall’Autorità fiscale degli Stati Uniti d’America - Aggiornamento degli allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015

 

Dispone:

 

1. Comunicazione degli errori

1.1. Ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo FATCA, ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95, l’Autorità fiscale degli Stati Uniti notifica all’Agenzia delle entrate eventuali errori minori e amministrativi ovvero gravi non conformità rilevati nelle comunicazioni ricevute.

1.2. L’Agenzia delle entrate, ricevuta la notifica di cui al punto 1.1 dall’Autorità fiscale degli Stati Uniti, comunica alla RIFI interessata la segnalazione di errore minore e amministrativo ovvero di grave non conformità.

1.3. La comunicazione di cui al punto 1.2 avviene mediante PEC.

 

2. Categorie di errori

2.1. Gli errori si distinguono in:

a) Errori minori e amministrativi. Tali errori, definiti dall’art. 5, comma 2, dell’Accordo FATCA, ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95, includono le comunicazioni di informazioni inesatte o incomplete ovvero altre violazioni dell’Accordo medesimo.

b) Gravi non conformità. Tali errori, definiti dall’art. 5, comma 2, dell’Accordo FATCA, ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95, includono, a titolo esemplificativo:

i. l’omessa comunicazione;

ii. la mancata tempestiva correzione di errori minori e amministrativi a seguito di notifica dell’autorità statunitense;

iii. altre non conformità collegate alla mancata applicazione della ritenuta d’imposta, ove prevista, sui pagamenti di fonte statunitense effettuati nei confronti di Istituzioni finanziarie non partecipanti.

 

3. Correzione degli errori

3.1. Gli errori possono essere corretti:

a) a seguito delle comunicazioni di cui al punto 1 ovvero

b) su iniziativa spontanea della RIFI.

3.2. La correzione degli errori avviene mediante trasmissione di un file, utilizzando l’infrastruttura informatica SID e secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2 del provvedimento 7 agosto 2015.

3.3. La trasmissione della comunicazione correttiva, da parte della RIFI, degli errori di cui al punto 3.1.a) avviene:

a) in caso di errore minore e amministrativo, entro 90 giorni dalla data di ricezione della PEC;

b) in caso di grave non conformità, entro 16 mesi dalla data di ricezione della PEC.

3.4. Ai fini della comunicazione correttiva, la RIFI può avvalersi di entità sponsor e di fornitori terzi di servizi, alle condizioni previste dall’articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015.

 

4. Ricevute

4.1. L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione della comunicazione, a fronte del risultato positivo dell’elaborazione di controllo formale, mediante una ricevuta nella quale sono indicati:

a) l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;

b) il protocollo attribuito in via automatica al file.

4.2. L’Agenzia delle entrate, mediante una ricevuta di scarto, notifica la mancata accettazione della comunicazione dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasmissione o ad anomalie nella nomenclatura del file o a irregolarità nella struttura dei dati o a incongruenze tra i dati comunicati. In tal caso la comunicazione si considera non presentata e nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

a) l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;

b) il protocollo attribuito in via automatica al file;

c) il motivo dello scarto.

4.3. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto 4.1 è resa disponibile, tramite lo stesso canale adottato per la trasmissione, entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.

4.4. Le ricevute sono predisposte secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sul quale sarà inoltre data evidenza degli eventuali successivi aggiornamenti apportati a tali specifiche tecniche.

 

5. Trattamento dei dati

5.1. Le informazioni di cui al presente provvedimento sono trasmesse all’Agenzia delle entrate nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

5.2. L’Agenzia delle entrate elabora i dati comunicati per la trasmissione all’Autorità fiscale degli Stati Uniti d’America secondo le modalità e i termini fissati dall’Accordo ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 95.

 

6. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

6.1 Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole con provvedimento n. 289 del 7 luglio 2016.

 

7. Aggiornamento degli allegati tecnici

7.1 L’allegato al presente Provvedimento sostituisce l’allegato n. 2 "Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati" al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015.

7.2. Ove si renda necessario apportare tempestivamente delle modifiche o integrazioni all’allegato di cui al punto 7.1., al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte degli operatori finanziari italiani in attuazione della normativa FATCA, tali modifiche potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

Motivazioni

L’accordo intergovernativo FATCA, ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 e operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (RIFI) trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI).

Il presente provvedimento integra il precedente provvedimento del 7 agosto 2015 prot. n. 106541, sulla base di esplicito rinvio contenuto nel punto 5.6, per la gestione delle comunicazioni correttive.

Il punto 1 del presente provvedimento definisce termini e modalità di comunicazione degli errori ovvero gravi non conformità da parte dell’Agenzia delle entrate alle RIFI interessate, a seguito di notifica dell’Autorità fiscale statunitense.

Il punto 2 descrive le categorie di errori rilevabili dall’Autorità fiscale statunitense.

Il punto 3 definisce termini e modalità di comunicazione dei dati correttivi da parte delle RIFI all’Agenzia delle entrate.

Inoltre, il punto 7 dispone un aggiornamento nonché la pubblicazione sul sito internet di eventuali successivi aggiornamenti - i quali non comportino nuovi adempimenti o modifiche delle modalità di trasmissione - all’allegato tecnico al provvedimento 7 agosto 2015 prot. n. 106541. Tale modalità di aggiornamento ha il fine di accelerare il processo di messa a disposizione degli operatori finanziari della documentazione ausiliaria alla predisposizione e invio della comunicazione.

 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

b) Disciplina normativa di riferimento:

Legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell’accordo FATCA

Decreto del Ministero delle Finanze del 6 agosto 2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2015, prot. n. 2015/106541

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 2013/37561, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31 gennaio 2013.

Competent Authority Arrangement between the Competent Authorities of the United States of America and the Republic of Italy (Accordo amministrativo tra Autorità competenti) in vigore dall’1/12/2015.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato il 26 luglio 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.