Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 01 giugno 2016

Interventi del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile»

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

c) «Regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

d) «soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

e) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

f) «regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato l del Regolamento GBER;

h) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

i) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

l) «Programma Horizon 2020»: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;

m) «tecnologie abilitanti fondamentali»: tecnologie del Programma Horizon 2020, riportate, con riferimento a ciascuno degli interventi agevolativi previsti dal presente decreto, nell'allegato n. 1, riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente e caratterizzate da multidisciplinarietà (attraversano numerose aree tecnologiche) e da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Esse sono ritenute fondamentali per la crescita e l'occupazione, poiché sviluppano soluzioni o miglioramenti tecnologici attraverso esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il sistema produttivo, e hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici;

n) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

p) «organismo di ricerca»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

q) «Centro di ricerca»: impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di Organismo di ricerca;

r) «spin-off»: una società di capitali il cui capitale sociale, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, è detenuto per almeno il 30 per cento da un organismo di ricerca e che, alla stessa data, non dispone di almeno due bilanci approvati;

s) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

 

Art. 2

Ambito operativo e risorse disponibili

 

1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei territori delle Regioni meno sviluppate, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo:

a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2, lettera b);

b) che presentano le caratteristiche e si inquadrano nell'ambito di uno degli interventi agevolativi previsti dal presente decreto ed indicati nell'allegato n. 1;

c) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, avvalendosi dell'impiego delle specifiche tecnologie abilitanti fondamentali di cui all'allegato n. 1, così come definite nell'ambito del Programma Horizon 2020, e riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono rese disponibili, a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3. del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, risorse finanziarie pari a euro 200.000.000,00. Tali risorse sono destinate ad entrambi gli interventi agevolativi di cui all'allegato n. 1, con una riserva del 20 per cento delle risorse stesse in favore dell'intervento agevolativo «Agenda digitale», operante per la durata di dodici mesi dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1.

4. Per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015, sono accantonate risorse finanziarie, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per un ammontare pari a euro 4.000.000,00 corrispondente al 2 per cento delle risorse di cui al comma 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

 

Art. 3

Soggetti beneficiari

 

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti, purché presentino un progetto ammissibile ai sensi dell'art. 4:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

d) i Centri di ricerca con personalità giuridica.

2. Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o più soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni anche:

a) i liberi professionisti;

b) gli spin-off;

c) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 definiti imprese start-up innovative ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. I soggetti di cui al comma l possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con uno o più soggetti di cui al comma 2, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; è in capo allo stesso soggetto capofila che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto in caso di presentazione congiunta del progetto da parte di più soggetti. Nel caso di contratto di rete, il soggetto capofila è l'organo comune, che deve pertanto essere obbligatoriamente nominato; in caso di altra forma contrattuale di collaborazione, il soggetto capofila non può essere un'impresa artigiana.

4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità di almeno un'unità locale nel territorio delle Regioni meno sviluppate;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati;

d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;

f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

g) presentare un'adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all'art. 6 e, quindi, un valore dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 3 almeno pari a 0,8;

h) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80.

5. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e g).

6. Con riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera c), si specifica che, qualora i soggetti di cui al comma 1 abbiano redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o siano controllati da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, gli stessi possono farvi riferimento, ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui allo stesso comma 4, lettera c), concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati.

 

Art. 4

Progetti ammissibili

 

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nelle regioni meno sviluppate di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali riportate, con riferimento a ciascuno degli interventi agevolativi previsti dal presente decreto, nell'allegato n. 1, le cui tematiche rilevanti ed i settori applicativi sono direttamente riconducibili alle aree tematiche individuate dalla strategia nazionale di specializzazione intelligente, secondo la tavola di ricongiunzione riportata nell'allegato n. 2.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati, dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nelle regioni meno sviluppate;

b) prevedere spese e costi ammissibili superiori a euro 5.000.000,00 e fino a euro 40.000.000,00;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7 e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 10. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) avere una durata non superiore a 36 mesi, ovvero termini più brevi ove resi necessari dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse comunitarie. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi;

e) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, ed almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi.

 

Art. 5

Spese e costi ammissibili

 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del soggetto gestore;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati con risorse comunitarie.

3. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attività di ricerca industriale.

4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.

 

Art. 6

Agevolazioni concedibili

 

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla spesa, fino a una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

a) per i costi e le spese relative alle attività di ricerca industriale:

1) 60 per cento per le imprese di piccola dimensione;

2) 50 per cento per le imprese di media dimensione;

3) 40 per cento per le imprese di grande dimensione;

b) per i costi e le spese relative alle attività di sviluppo sperimentale:

1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;

2) 25 per cento per le imprese di media dimensione;

3) 15 per cento per le imprese di grande dimensione.

2. La misura effettiva del contributo alla spesa di cui al comma 1 è correlata al punteggio di cui all'art. 8, comma 3, complessivamente conseguito dal progetto ed è determinata moltiplicando la misura di cui al comma 1 per il rapporto tra il punteggio conseguito e quello massimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento.

3. La misura effettiva del contributo diretto alla spesa di cui al comma 2 è elevata, nel limite dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'art. 25, paragrafo 6, del regolamento GBER, di 10 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) qualora il progetto venga realizzato in parte con il contributo esterno di almeno un Organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile e l'Organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

b) qualora il progetto sia in parte realizzato, nell'ambito di forme di collaborazione effettiva e stabile a livello internazionale tra imprese, in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in quelli contraenti l'accordo SEE, e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, lettera a);

c) qualora il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è una PMI, e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili.

4. Nel caso in cui il progetto agevolato sia concluso entro il 31 dicembre 2018, viene riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto dai commi 2 e 3 e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dall'art. 25 del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa pari a 5 punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni, di cui all'art. 11, comma 4, previa verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto.

5. Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in luogo del finanziamento agevolato, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è elevato di 3 punti percentuali.

6. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra 1 e 8 anni, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 10. E' facoltà del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilità speciale n. 1726 «Interventi aree depresse».

8. Il tasso agevolato del finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/referen ce_rates .html.

9. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo, superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma l, l'importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base di cui al comma 8, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

10. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

11. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, sono definite le procedure atte a prevenire il doppio finanziamento delle spese agevolate.

 

Art. 7

Domanda e procedura di accesso

 

1. Il soggetto proponente presenta la domanda di accesso alle agevolazioni, corredata delle proposte progettuali e della relativa documentazione, nei termini, con le modalità e secondo gli schemi definiti dal Ministero con successivo decreto a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono fornite le istruzioni necessarie per la migliore attuazione degli interventi, ivi incluse quelle riferite alle modalità di determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili, sono fissati i punteggi minimi e massimi relativi ai criteri di cui all'art. 8, comma 3, e il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità delle proposte progettuali di cui allo stesso art. 8, comma 3, e sono definiti gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, per ciascun bando relativo a ciascuno degli interventi agevolativi previsti dal presente decreto e di cui all'allegato n. 1, una o più domande di accesso alle agevolazioni fino al limite di 40 milioni di spese e costi ammissibili. Al superamento di tale limite, la relativa domanda non è considerata ammissibile.

3. La proposta progettuale deve essere corredata della documentazione indicata nel decreto di cui al comma l, tra cui, in particolare, quella concernente:

a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente, ivi inclusa la dimensione;

b) il piano di sviluppo del progetto, compresi l'elenco dei costi, il finanziamento richiesto e le date di inizio e fine;

c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

4. La proposta progettuale e la documentazione di cui al comma 3 sono presentate secondo gli schemi resi disponibili con il provvedimento di cui al comma 1. Le proposte progettuali presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a quanto indicato sono considerate irricevibili.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

 

Art. 8

Esame della proposta progettuale e fase di negoziazione

 

1. Il soggetto gestore provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;

b) il posizionamento del progetto nell'ambito di un'eventuale più articolata strategia di gruppo;

c) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;

d) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 2, 4 e 5;

e) la sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità di cui al comma 3;

f) la pertinenza e la congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all'art. 6;

g) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

2. Il soggetto gestore, inoltre, individua le specifiche tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con l'impresa, al fine di rimodularli per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo e alla capacità propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese.

3. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al comma 1, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilità è effettuata sulla base dei criteri riportati nell'allegato n. 3, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nel decreto di cui all'art. 7, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti all'insieme dei soggetti proponenti. Per i soggetti co-proponenti di cui all'art. 3, comma 2, in considerazione delle loro specificità, non si applicano i criteri relativi alle caratteristiche del soggetto proponente, di cui alla lettera A, punto 3 dell'allegato n. 3. Per gli Spin-off, in particolare, l'organismo di ricerca che ne detiene almeno il 30 per cento del capitale sociale ed i soci diversi dalle persone fisiche sottoscrivono, insieme allo Spin-off medesimo, la domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, la proposta definitiva di cui all'art. 9, il decreto di concessione di cui all'art. 10 e tutti gli atti conseguenti previsti dal presente decreto e dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 1, a titolo di piena condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto e di assunzione, in solido con lo spin-off, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla eventuale concessione delle agevolazioni, in proporzione alla quota di partecipazione nello spin-off stesso.

4. A conclusione delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro 70 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 1, il soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, secondo lo schema definito con il decreto di cui al medesimo art. 7, comma 1, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità o meno alla successiva fase negoziale. Ricevute le risultanze istruttorie, il Ministero dà comunicazione degli esiti al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, invitando lo stesso, in caso di esito positivo, a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione di cui all'art. 10, qualora non già prodotta in precedenza.

5. Qualora il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese ammissibili esposte nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile.

6. In caso di esito positivo, il Ministero avvia la fase della negoziazione con il soggetto proponente, per le finalità e secondo le modalità indicate al comma 2.

7. Nel corso della fase di negoziazione, il Ministero richiede, direttamente o per il tramite del soggetto gestore, tutti i dati e le informazioni ritenuti necessari. La fase di negoziazione è conclusa entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o dall'eventuale completamento della documentazione richiesta al soggetto proponente. Gli esiti della negoziazione, comprensivi degli eventuali vincoli e prescrizioni, sono fatti oggetto di uno specifico verbale sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente e dal soggetto gestore.

 

Art. 9

Presentazione della proposta definitiva

 

1. A conclusione ed in esito dell'attività negoziale di cui all'art. 8, il soggetto proponente compila la proposta definitiva del progetto con le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 7, comma 1, e la presenta al soggetto gestore entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui all'art. 8, comma 7, pena la decadenza della proposta stessa.

2. La proposta definitiva deve contenere tutta la documentazione sostitutiva o integrativa di quella già presentata in fase di proposta progettuale, eventualmente prevista dal verbale di cui all'art. 8, comma 7, in quanto necessaria a seguito delle rimodulazioni del progetto concordate in sede di negoziazione.

3. Qualora l'attività negoziale si concluda senza concordare alcuna modifica progettuale, il soggetto proponente, entro il termine di cui al comma 1, trasmette al soggetto gestore solo la documentazione indicata nel verbale di cui all'art. 8, comma 7.

4. Il soggetto gestore provvede, nei venti giorni successivi al ricevimento, all'esame della proposta definitiva e della relativa documentazione, volto a verificare la corrispondenza delle stesse agli esiti della negoziazione. Completate le predette verifiche e accertata l'esistenza della ulteriore documentazione amministrativa individuata con il decreto di cui all'art. 7, comma 1, il soggetto gestore provvede a trasmettere al Ministero la proposta di concessione delle agevolazioni.

 

Art. 10

Decreto di concessione

 

1. Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della proposta del soggetto gestore di concessione delle agevolazioni, il Ministero, tenuto conto delle risorse disponibili, concede le agevolazioni con apposito decreto e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro trenta giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione inviandone contestualmente una copia al soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione è sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. In caso di progetti congiunti, il soggetto capofila deve trasmettere, nei termini di cui sopra e qualora non lo abbia allegato alla domanda di agevolazioni, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono determinati le spese ed i costi ritenuti ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni, gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, la data entro la quale presentare la richiesta obbligatoria di erogazione per stato d'avanzamento di cui all'art. 11, comma 1, gli adempimenti a carico dello stesso soggetto beneficiario, il piano di restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento del finanziamento agevolato, nonché le condizioni di revoca o per l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.

3. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del regolamento GBER, il decreto di concessione di cui al comma 1 è subordinato alla notifica individuale e alla successiva valutazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

 

Art. 11

Erogazione delle agevolazioni

 

1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l'ultima a saldo. Le richieste di erogazione per stato d'avanzamento sono facoltative ad eccezione di quella riferita alla data intermedia alla durata del progetto indicata nel decreto di concessione, che è obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento della spesa ammessa e deve essere presentata entro il secondo mese solare successivo alla data stessa, pena la revoca totale delle agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f).

2. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, il finanziamento agevolato può essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, a titolo di anticipazione, in un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la cui durata e caratteristiche sono definite con il decreto di cui all'art. 7, comma 1. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura e secondo le modalità di versamento definite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.

3. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h).

4. Per il contributo diretto alla spesa, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90 per cento dello stesso contributo concesso, al netto dell'eventuale maggiorazione di cui all'art. 6, comma 4. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 13.

5. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo, che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 13, comma 3 e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitiva di cui all'art. 13, comma 3.

6. Il Ministero trasferisce al soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

7. Le modalità e gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione, unitamente agli adempimenti conseguenti a carico del Soggetto gestore, sono individuati con il decreto di cui all'art. 7, comma 1.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:

a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;

b) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1;

d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 6, comma 11;

e) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

h) calcolare le agevolazioni spettanti;

i) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto all'art. 13, comma 2;

l) richiedere al Ministero ed erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.

 

Art. 12

Variazioni

 

1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

2. Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il soggetto gestore procede, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero, il soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo.

 

Art. 13

Verifiche, controlli ed ispezioni

 

1. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione intermedia obbligatoria di cui all'art. 11, comma 1, e prima dell'erogazione stessa, effettua una verifica in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica è indirizzata a valutare lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.

2. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento e prima dell'erogazione stessa, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

3. Sulla base della relazione tecnica del soggetto gestore e dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal soggetto proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

4. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e del soggetto gestore e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento (UE) 1303/2013, il Ministero può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

 

Art. 14

Revoche

 

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal soggetto gestore, in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della verifica di cui all'art. 13, comma 1, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4, comma 2, lettera c);

f) mancata presentazione dello stato d'avanzamento obbligatorio entro la data e nella misura di cui all'art. 11, comma 1;

g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera d), per la realizzazione del progetto;

h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;

i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione di cui all'art. 10.

2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere a), b), c), d), e) ed f), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

 

Art. 15

Monitoraggio, valutazione e pubblicità

 

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto. A tal fine il decreto di cui all'art. 7, comma 1, determina gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, nonché le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi.

2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dell'art. 15, comma 7, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel decreto di cui all'art. 7, comma 1.

3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore e dal Ministero;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

 

Art. 16

Ulteriori obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR

 

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto delle direttive operative stabilite per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR con uno specifico provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

 

Allegato 1

(Art. 1, comma 1, art. 2, commi 1 e 3, art. 4, comma 1, e art. 7, comma 2)

A) INTERVENTO AGEVOLATIVO «INDUSTRIA SOSTENIBILE».

L'intervento è finalizzato a sostenere un modello di produzione industriale sostenibile, definito a livello europeo, che risponda contemporaneamente a un obiettivo di crescita intelligente, per sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, a un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, e a un obiettivo di crescita inclusiva, per sostenere un'economia con un alto tasso di occupazione e favorire la coesione sociale e territoriale. Tale modello prefigura il rinnovamento dell'industria cosiddetta «matura» e la promozione di un'industria «evoluta», facendo leva sulla capacità di integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove tecnologie e, allo stesso tempo, di massimizzare la sinergia tra le dimensioni economica, sociale e ambientale

Con l'obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il valore delle risorse finanziarie disponibili e di individuare i settori nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l'evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, si ritiene di restringere il campo di intervento del presente intervento agevolativo alle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, che presentano adeguate ricadute nelle seguenti tematiche rilevanti - riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come illustrato nell'allegato n. 2 (Tavola 1) - caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali, di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali e con un maggior grado di incidenza sui predetti obiettivi del modello di produzione industriale sostenibile, dove le KETs risultano decisive per lo sviluppo della competitività dell'industria nazionale.

Non sono ammissibili a valere sul presente intervento agevolativo i progetti che, in ragione dell'attività svolta e delle relative caratteristiche, sono integralmente finanziabili a valere sull'intervento agevolativo «Agenda digitale», concernente i grandi progetti strategici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (ICT) coerenti le finalità dell'Agenda digitale italiana.

 

Tecnologie abilitanti fondamentali (KETs - Key Enabling Technologies)

IS.1 - Micro-Nanoelettronica

IS.2 - Nanotecnologia

IS.3 - Fotonica

IS.4 - Materiali avanzati

IS.5 - Sistemi avanzati di produzione

IS.6 - Biotecnologia industriale

 

Tematiche rilevanti (nelle quali presentano ricadute le suddette tecnologie abilitanti fondamentali, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali)

 

A. Processi e impianti industriali

A.1. Sistemi di produzione ad alte prestazioni, efficienti ed ecocompatibili

A.2. Sistemi di produzione adattativi e intelligenti

A.3. Fabbriche digitali ottimizzate verso l'uso delle risorse

A.4. Manifattura incentrata sull'uomo

A.5. Materiali per la produzione industriale

 

B. Trasporti su superficie e su via d'acqua

B.1 Tecnologie veicolo ecocompatibili per la sostenibilità

B.2 Sistemi per la sicurezza attiva e passiva

B.3 ITS sistemi per il trasporto intelligente

B.4 Tecnologie ferroviarie ecocompatibili per la sostenibilità

B.5 Operatività del materiale rotabile e delle infrastrutture

B.6 Tecnologie navali per la competitività, eco-compatibilità e sicurezza

 

C. Aerospazio

C.1 Tecnologie per aeromobili efficienti ed eco-compatibili

C.2 Tecnologie per sicurezza e security

C.3 Tecnologie di trasporto spaziale

C.4 Tecnologie operative spaziali

C.5 Tecnologie di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza

 

D. TLC

D.1 Tecnologie innovative per la sistemistica

D.2 Componenti innovative

D.3 Tecniche e metodologie di progettazione e test

 

E. Tecnologie energetiche

E.1. Tecnologie per la riduzione delle emissioni serra nel settore energetico

E.2. Tecnologie di stoccaggio dell'energia

E.3. Tecnologie per idrogeno e celle a combustibile

E.4. Tecnologie per le reti di energia intelligenti

E.5. Energie rinnovabili

 

F. Costruzioni eco-sostenibili

F.1. Efficienza energetica e sostenibilità delle costruzioni

F.2. Sicurezza dell'ambiente costruito

 

G. Tecnologie ambientali

G.1 Tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale

G.2 Tecnologie per la gestione dell'ambiente naturale e del costruito

 

B) INTERVENTO AGEVOLATIVO «AGENDA DIGITALE».

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», prevede, tra l'altro, misure per la concreta applicazione dell'Agenda digitale italiana. In particolare, l'art. 19, comma 1, introduce, all'art. 20 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, il comma 3-bis, con il quale è prevista la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione in conformità al programma europeo Horizon 2020.

L'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (nel seguito, ICT), si configura come fattore dominante della crescita delle economie più avanzate e mantiene la leadership a livello mondiale degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, alimentati sia dalla grande dinamicità interna al settore, sia dalla domanda d'innovazione degli altri settori industriali, per i quali le ICT risultano essere fattore onnipresente di amplificazione, se non addirittura vettore indispensabile dell'innovazione.

Alla luce di quanto sopra, al fine di massimizzare l'efficacia dell'intervento agevolativo, si ritiene di focalizzare il campo di intervento del presente intervento agevolativo sulle seguenti specifiche tecnologie abilitanti di Horizon 2020 riguardanti le ICT e sui seguenti determinati settori applicativi - riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come illustrato nell'allegato n. 2 (Tavola 2) - caratterizzati da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e nei quali il tessuto industriale italiano è in condizioni di recepire e industrializzare rapidamente i risultati della ricerca.

 

Tecnologie abilitanti fondamentali (KETs - Key Enabling Technologies)

AD.1 - Tecnologie per la nano-elettronica e la fotonica (Nano-electronic technologies and Photonics)

AD.2 - Tecnologie per l'innovazione di sistemi di comunicazione ottica e senza fili (Smart optical and wireless network technologies)

AD.3 - Tecnologie per l'Internet delle cose (Technologies for Internet of Things)

AD.4 - Tecnologie per l'innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi digitali (Advanced Cloud Infrastructures & Services)

AD.5 - Tecnologie per la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi (Open Data and Big Data innovations)

AD.6 - Tecnologie per l'innovazione dell'industria creativa, dei contenuti e dei media sociali (Technologies for creative industries & social media)

AD.7 - Tecnologie per la sicurezza informatica (Cyber Security)

 

Settori applicativi (nei quali presentano ricadute le suddette tecnologie abilitanti fondamentali, caratterizzati da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali)

A. Salute e assistenza (Health)

B. Cultura e turismo (Cultural Heritage)

C. Mobilità e trasporti (Smart Transport)

D Energia e ambiente (Smart & Clean Energy)

E. Monitoraggio e sicurezza del territorio (Environment)

F. Modernizzazione della pubblica amministrazione (Smart Government)

G. Telecomunicazioni (Electronic communications)

H. Fabbrica intelligente (Smart manufacturing)

 

 

Allegato 2

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

CRITERI QUALI-QUANTITATIVI PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI MINIME DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

(Art. 3, comma 4 e art. 8, comma 3)

 

A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;

2) qualità delle collaborazioni: con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti in qualità di consulenti;

3) solidità economico-finanziaria, da valutare con riferimento agli ultimi due bilanci approvati del soggetto proponente:

i) capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato, da determinare sulla base del seguente rapporto: Cflow/(Fa / N), dove: «Cflow» indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti; «Fa»: indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 6; «N»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni;

ii) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto della somma dei mezzi propri e dei debiti a medio/lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

iii) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

iv) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

v) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato.

 

B) Qualità della proposta progettuale, da valutare sulla base dei seguenti elementi:

1) fattibilità tecnica: da valutare con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;

2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;

3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto.

 

C) Impatto del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: da valutare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi;

2) potenzialità di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.

Le modalità di determinazione dei punteggi, i valori massimi e le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi di cui sopra sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, del presente decreto.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 luglio 2016, n. 173.