Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 luglio 2016, n. 15326

lmpresa familiare - Coadiutrice - Contributi dovuti - Verbale di accertamento - lscrizione presso la gestione commercianti Inps

 

Svolgimento del processo

 

1. Con ricorso al Tribunale di Chiavari, V.C. proponeva opposizione contro il verbale ispettivo dell’11 agosto 2005, con cui era stato accertato il suo debito per contributi dovuti quale titolare della farmacia Moderna in Carasco per la posizione di M.T.P., sua madre e coadiutrice nell’impresa familiare costituita ex art. 230 bis cod.proc.civ. (ndr art. 230 bis cod.civ.)

2. Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione e dichiarava l'illegittimità del verbale di accertamento nella parte in cui aveva disposto l'iscrizione della P. presso la gestione commercianti Inps, disponendo la rideterminazione delle sanzioni già applicate al C..

3. Contro la sentenza, tanto il C. quanto l'INPS proponevano appello e la Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata in data 28 luglio 2009, in totale riforma della sentenza di primo grado, respingeva le domande proposte dal ricorrente.

4. La Corte territoriale, per quanto qui ancora di interesse, riteneva fondata la pretesa dell'Inps con riguardo all'iscrizione della P. nella gestione autonoma commercianti in quanto ella svolgeva l'attività di coadiutrice nell'impresa familiare in modo abituale e prevalente, quale addetta alle questioni contabili, non rilevando peraltro l'ulteriore requisito della prevalenza dell'attività lavorativa, la quale suppone lo svolgimento di una diversa attività economica, nella specie non dedotta.

5. Contro la sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, cui ha resistito l'Inps con controricorso. All'udienza di discussione, prima della relazione della causa, il procuratore del ricorrente ha dato atto che tra le parti è intervenuta una transazione che ha determinato la cessazione della materia del contendere ed ha chiesto che il giudizio sia estinto, L'Inps ha confermato la circostanza dell'accordo e ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio.

 

Motivi della decisione

 

Deve essere dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla pronuncia giudiziale di merito in conseguenza della transazione di cui sopra con la quale le parti hanno definito bonariamente le opposte pretese. Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese dei giudizio.