Prassi - INPS - Circolare 06 aprile 2017, n. 67

Convenzione fra INPS e UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485 - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti

 

SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

In data 31 ottobre 2016 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

 

SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.

L’articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. In base alle disposizioni di cui all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto, a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’art.11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Resta quindi confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

 

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA.

La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

 

DECORRENZA DELLA DELEGA.

L’articolo 4 prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

I dati della delega saranno inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato.

 

DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA.

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

 

MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.

L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

 

RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.

Sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione di cui trattasi e in relazione alle attività sotto indicate, sono previsti i seguenti costi:

- Nuova delega su domanda di pensione € 0,04

- Nuova delega su pensione esistente € 0,74

- Revoca delega telematizzata € 0,74

- Variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48

- Gestione delega € 0,04

 

ESONERO DA RESPONSABILITA'.

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale;

- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.

 

CODICE INPS

Il codice INPS assegnato è B8

 

ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dell’Associazione sindacaleUNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI saranno utilizzati i conti già in uso, di seguito indicati, appositamente ridenominati come nell’allegato 2:

GPA25195- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;

GPA27195- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;

movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

Con l’occasione, inoltre, è ridenominato anche il conto già in uso, di seguito indicato:

GPA11195- per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso: GPA35041

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

 

Allegato 1

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, AI SENSI DELL'ART. 23-OCTIES DELLA LEGGE li AGOSTO 1972 N. 485

 

Articolo 1

Oggetto

 

Ai sensi della Legge 11 agosto 1972 n. 485, l'Organizzazione affida all'INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono versare, tramite l'Istituto, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.

Ai sensi della legge 11 agosto 1972 n. 485 e per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 11 della legge 31 luglio 1975 n. 364, tale servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

 

Articolo 2

Modalità di riscossione

 

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'Organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di pensione.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti pensionati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'Organizzazione destinataria della suddetta quota.

 

Articolo 3

Determinazione della quota del contributo associativo

 

La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto precedente e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste ai commi precedenti.

La misura del contributo sindacale deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega.

 

Articolo 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

 

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'ARTICOLO 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto ed allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L'Organizzazione che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. Questa conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L'invio dei dati della delega all'INPS avviene in questo caso nella stessa modalità d'invio della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'invio dei dati della delega all'INPS da parte dell'Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall'Istituto. L'Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l'originale firmato e copia del documento d'identità.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L'organizzazione, per conto e nell'interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta della stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.

E' ammessa un'unica delega su singola prestazione.

 

Articolo 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

 

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'Organizzazione competente.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; in tal caso l'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda ed alla comunicazione all'Organizzazione competente.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le Organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'Organizzazione che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega dovrà trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e dovrà conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'ARTICOLO 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed all'Organizzazione revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

 

Articolo 6

Modalità di versamento delle quote associative

 

L'INPS versa all'Organizzazione acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 97% (novantasette%) dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 (sette) dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo. Per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici gli acconti sono corrisposti con valuta il giorno 16 (sedici) dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.

Eventuali modifiche dei giorni di valuta saranno oggetto di apposita comunicazione telematica all'Organizzazione.

I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Organizzazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'Organizzazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Organizzazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione.

 

Articolo 7

Costi

 

L'organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 in data 23 dicembre 2014. Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- nuova delega su domanda di pensione Euro 0,04

- nuova delega su pensione esistente Euro 0,74

- revoca delega telematizzata Euro 0,74

- variazione (revoca + acquisizione nuova delega) Euro 1,48

- gestione delega Euro 0,04

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'Organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote sindacali viene trattenuto di norma sul versamento del mese di dicembre.

L'Organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

 

Articolo 8

Fornitura dati

 

L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.) e gli importi versati.

L'Organizzazione potrà consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

L'INPS consente all'Organizzazione di consultare i dati di seguito elencati:

- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali verrà effettuata la trattenuta a favore dell'Organizzazione;

- elenco delle movimentazioni mensili relative all'Organizzazione, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su sede INPS.

La consultazione e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l’autorizzazione disposte dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

 

Articolo 9

Clausola di salvaguardia

 

L'INPS è esonerato - e l'Organizzazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l’Organizzazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L’Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Organizzazione.

 

Articolo 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

Articolo 11

Entrata in vigore, durata e recesso

 

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed ha validità fino al 31 dicembre 2017.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell'Organizzazione, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e così, di tre anni in tre anni. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

 

Articolo 12

Foro competente

 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

 

Articolo 13

Rinvio alla normativa vigente

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

 

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

V

Codice conto GPA25195
Denominazione completa Contributi sindacali trattenuti per conto di UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.), sulle pensioni pagate nell’anno in corso - Art. 23-octies della legge n.485/1972
Denominazione abbreviata CTR SIND C/UN.SI.AU. ART.23 L.485/72 A.C.
Tipo variazione V
Codice conto GPA27195
Denominazione completa Contributi sindacali trattenuti per conto di UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.), sulle pensioni pagate negli anni precedenti - Art. 23-octies della legge n.485/1972
Denominazione abbreviata CTR SIND C/UN.SI.AU. ART.23 L.485/72 A.P.
Tipo variazione V
Codice conto GPA11195
Denominazione completa Debito verso UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.), per contributi sindacali trattenuti sulle pensioni - Art. 23-octies della legge n.485/1972
Denominazione abbreviata DEB.V. UN.SI.AU. CTR. SU PENS.ART.23 L.485/72