Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30804

Tributi - Dichiarazione dei redditi - Accertamento - Redditi d’impresa - Contenzioso tributario

 

Motivi in fatto ed in diritto

 

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di La Spezia G.M., esercente attività di ristorante, trattoria e pizzeria, impugnava l'avviso di accertamento n. R4K01A200817/2004, con cui era stata rettificata la dichiarazione modello Unico 2001 relativamente all'anno d'imposta 2000, con cui, segnatamente, si erano accertati induttivamente maggiori ricavi ed un maggior reddito d'impresa, con conseguente maggiorazione dell'i.r.p.e.f., dell'addizionale i.r.p.e.f., dell'i.r.a.p. e dell'i.v.a. e con irrogazione della sanzione amministrativa di importo pari ad euro 93.112,12.

Resisteva l'ufficio territoriale di La Spezia dell'Agenzia delle Entrate.

Con sentenza n. 21/02/07 l'adita c.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso.

Proponeva appello G.M..

Resisteva l'ufficio territoriale di La Spezia.

Con sentenza n. 79/6/09 del 4.3/20.5.2009 la commissione tributaria regionale accoglieva l'appello e compensava le spese.

Evidenziava la c.t.r. che l'esigenza della specificità dei motivi d'appello doveva reputarsi assolta pur per il tramite della riproposizione dei motivi già esperiti in primo grado.

Evidenziava altresì, in relazione all'operata induttiva ricostruzione dei ricavi, che l'ufficio territoriale non aveva contestato che l'attività imprenditoriale era iniziata nel mese di giugno dell'anno 2000, sicché era al suo primo anno di esercizio, ed era stata avviata praticando prezzi medi significativamente diversi rispetto a quelli ex adverso supposti.

Evidenziava quindi che in assenza di una precisa ricostruzione dell'ufficio ben si giustificavano le prospettazioni dell'appellante.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

G.M. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e dell'art. 53 dec. Igs. n. 546/1992.

Deduce che il gravame proposto avverso la sentenza di prime cure non conteneva censure specifiche, sibbene generiche formule e la mera letterale reiterazione degli argomenti già spiegati in primo grado.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 39 d.p.r. n. 600/1973 e 54 d.p.r. n. 633/1972.

Deduce che non era onere dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate dimostrare, in presenza di un reddito dichiarato inferiore a quello accertato, l'origine del maggior reddito del M..

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che la c.t.r. non ha in alcun modo tenuto conto degli allegati elementi di fatto sui quali si basava l'accertamento né ha considerato che all'accertamento si era addivenuti in contraddittorio con il contribuente; che dunque la motivazione dell'impugnato dictum non riflette l'ampiezza delle operate allegazioni.

Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

E' sufficiente ribadire l'insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 12.2.2016, n. 2814).

Evidentemente la circostanza che la c.t.r. abbia in ogni caso statuito in ordine al merito dell'esperito gravame, è segno univoco della concreta possibilità che il medesimo giudice ha avuto di acquisire piena contezza delle censure prospettate avverso la decisione di primo grado.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi. Se ne giustifica perciò la disamina contestuale.

Ambedue i motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento.

E' indubitabile, per un verso, che in tema di accertamento del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, 1° co., lett. d), del d.p.r. n. 600/1973 "l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti".

E' indubitabile, per altro verso, che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive (cfr. Cass. 8.4.2009, n. 8484).

Ebbene alla luce degli operati rilievi si accredita la deduzione della ricorrente secondo cui "la pronuncia della C.T.R. di Genova (...) è censurabile per non aver fatto buon governo delle regole di riparto dell'onere della prova in materia di accertamento del reddito" (così ricorso, pag. 6).

Al contempo, con precipuo riferimento al terzo motivo, si configura il denunciato vizio motivazionale.

Più esattamente è da riconoscere che il giudice di seconde cure non ha in alcun modo tenuto conto delle significative e, contrariamente all'assunto del controricorrente (cfr. controricorso, pag. 8), per nulla marginali allegazioni di fatto - ovvero, tra l'altro, che G.M. si è avvalso "della collaborazione di ben 13 addetti" (cosi ricorso, pag. 9) - operate dall'Agenzia delle Entrate.

In accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 79/6/09 del 4.3/20.5.2009 della commissione tributaria regionale va cassata con rinvio alla stessa c.t.r. in diversa composizione.

All'enunciazione - in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ. - del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalla massima desunta dall'insegnamento di questa Corte n. 8484/2009 dapprima citato.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 79/6/09 del 4.3/20.5.2009 della commissione tributaria regionale della Liguria e rinvia alla stessa c.t.r. in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.