Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 giugno 2017, n. 14135

Tributi - ICI - Esenzione - Attività agricola - Coltivatore diretto in pensione - Applicabilità

 

Fatto

 

La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara,accoglieva l'appello proposto da F.R. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva confermato l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2003 emesso dal Comune di Spoltore.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, che il contribuente aveva diritto alla esenzione ICI, attribuendo rilevanza al dato fattuale dell'effettivo esercizio dell'attività di coltivatore diretto, accompagnato dai requisiti formali quanto alla contribuzione, rilevando che "il fatto di essere pensionato per la propria attività di coltivatore diretto non elide il dato fattuale che il F. abbia proseguito, nonostante la pensione, la sua attività di coltivatore diretto e ciò gli dà diritto all'agevolazione predetta, tesa ad incentivare l'attività agricola".

Il Comune impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo tre motivi.

L' intimato si è costituito con controricorso; il Comune ha presentato memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo il Comune lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9, D.lgs 504/92, 58 D.lgs 446/97, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando come la qualifica di pensionato osta al riconoscimento della agevolazione; con il secondo motivo l'ente lamenta il vizio di ultrapetizione, in relazione all'articolo 360, numero quattro, c.p.c., avendo la CTR accertato la conduzione diretta dei terreni, circostanza che non era stata dedotta dal contribuente nel ricorso introduttivo, fatto estraneo al thema decidendum del presente giudizio; col terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2 D.lgs 504/92, 58 D.lgs 446/97, 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR ritenuto provata la conduzione diretta dei terreni sulla base della documentazione versata in atti che contiene una sterile elencazione nominalistica di una serie di documenti del tutto in idonea a provare che il contribuente coltivasse direttamente il fondo oggetto di accertamento.

Il primo motivo è fondato.

La CTR ha riconosciuto l'agevolazione rilevando non solo l'iscrizione del contribuente negli elenchi comunali e l'assolvimento degli obblighi contributivi ma anche lo svolgimento dell'attività di coltivatore diretto sulla base della documentazione versata in atti.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 9 D.lgs 504/92 e 58 D.lgs 446/97 non si considerano edificabili quei terreni che, ancorché inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui all'art. 58 D.lgs n. 446/97 che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 I. n. 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono:

a) iscrizione agli appositi elenchi ex S.;

b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia,

c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili;

d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.

La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (cfr ex plurimis Cass. 16.4.2010 n. 9143.

La CTR ha ritenuto provati tutti i requisiti, nonostante il pensionamento del contribuente.

Il pensionamento del contribuente esclude il carattere principale esclusivo di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.

La ratio della disposizione agevolativa è quello di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005 (in termini anche ordinanza Corte Cost. n. 336/2003) che,ai fini dell'applicazione dell'Ici, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, D.lgs 446/1997, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell'obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nell'art. 9 D.lgs 504/92 ha statuito che "la giustificazione dell'agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'art. 44 della Costituzione, e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici - all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito".

Il maturare del trattamento pensionistico, circostanza pacifica e non controversa nel caso di specie, esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura.

Questa Corte ha infatti chiarito come "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti" (Cass. n. 12565 del 2010, cfr Cass. Sent. n. 9601 del 13 giugno 2012).

È irrilevante la circostanza che, per libera scelta, il soggetto continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.

Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti.

Va, conseguentemente, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassata l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2, c.p.c. va respinto l'originario ricorso proposto dal contribuente.

Nel posteriore consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale da ultimo richiamato, debbono essere fatte consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge il ricorso proposto dal contribuente; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.