Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 03 maggio 2017, n. 56/E

Consulenza giuridica - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis - aliquota 5 per cento - Piante aromatiche

 

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione del n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Con richiesta di consulenza giuridica sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare ad alcune confezioni di erbe aromatiche.

Si tratta, nello specifico, di:

1. Piante aromatiche confezionate in vaschette e/o buste trasparenti:

a) Confezione contenente un misto aromi, composta da alcuni rametti freschi di salvia, rosmarino e da alcune foglie di alloro con prevalenza di salvia e rosmarino sia in peso sia in valore rispetto all’alloro ("Confezione tipo A");

b) confezione contenente un misto aromi, composta da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro ("Confezione tipo B");

c) confezione contenente un misto aromi, composta da alcuni rametti di timo e di origano (Origanum vulgare), senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro ("Confezione tipo C").

Precisa l’Associazione istante che all’interno delle confezioni vengono inseriti alcuni rametti e/o foglie di piante aromatiche (salvia, rosmarino, alloro, timo e origano) nelle combinazioni e nelle quantità sopra descritte e si tratta sempre di prodotto fresco (mai secco), non altrimenti preparato, non oggetto di specifiche lavorazioni neanche precedenti. Le diverse tipologie di piante aromatiche, inoltre, non sono mai addizionate con altri prodotti o sostanze di diversa specie e, dunque, a parere dell’istante, le confezioni non si dovrebbero configurare come preparazioni alimentari.

 

2. Piante aromatiche in vaso

1) Menta in vaso;

2) Alloro in vaso;

3) Maggiorana (Majorana hortensis o Origanum majorana) in vaso;

4) Origano (Origanum vulgare) in vaso;

5) Prezzemolo in vaso.

Analogamente, l’Associazione chiede quale dovrebbe essere l’aliquota applicabile nel caso in cui l’azienda volesse mettere in commercio delle confezioni composte da quattro vasi di diverse piante aromatiche, i cui elementi non siano vendibili separatamente, con le seguenti combinazioni:

a) "Vasi tipo A": un vaso di basilico, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di basilico, salvia e rosmarino rispetto all’alloro;

b) "Vasi tipo B": un vaso di menta, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di salvia e rosmarino rispetto a menta e alloro.

Precisa, infine, che le suddette piante aromatiche non sono vendute per scopi ornamentali, ma possono essere destinate ad uso alimentare, le piante sono allo stato vegetativo e le cessioni non sono effettuate nei confronti di orticoltori, vivaisti e floricoltori.

 

Soluzione prospettata

 

Non viene prospettata nessuna soluzione.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

 

In via preliminare si ricorda che come precisato con la circolare 14 giugno 2010, n. 32/E, ai fini dell’individuazione dell’esatta aliquota IVA applicabile ad un determinato prodotto, è necessario un preliminare accertamento tecnico dello stesso, teso ad acclararne la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali. Tale accertamento tecnico è di competenza dell’Agenzia delle Dogane, e va richiesto alla Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti, Ufficio per la Tariffa doganale, per i Dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.

Ciò premesso, si ritiene, tuttavia, che nel caso in esame si possa prescindere da tale classificazione doganale, in quanto, con l’entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n.122 (Legge europea 2015-2016), è stato introdotto il n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che assoggetta all’aliquota IVA del 5 per cento "basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)".

Il dato letterale porta a concludere che è consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente indicati dalla norma e pertanto, con riferimento al quesito di cui al punto 1 (Piante aromatiche confezionate in vaschette e/o buste trasparenti) solo ed esclusivamente per le confezioni di tipo B, cioè confezione contenente un misto aromi, composta esclusivamente da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all’altro. Ciò in quanto sia la salvia sia il rosmarino freschi rientrano tra i prodotti espressamente assoggettati dalla norma all’aliquota del 5 per cento.

In tutti gli altri casi, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una prevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1- bis) della Tabella A, parte II-bis citata, comporterà l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota ordinaria.

Analogamente, per quanto concerne le cessioni di piante aromatiche in vaso, la norma consente l’applicazione dell’aliquota del 5 per cento solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, rimanendone pertanto escluse anche quelle di origano.

Pertanto, sia per i singoli vasi indicati nel punto 2 (Piante aromatiche in vaso) sia per tutte le confezioni prospettate (Vasi di tipo A e B) si renderà applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22 per cento.