Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27226

Assunzione di un lavoratore dalle liste di mobilità - Inquadramento nella categoria di dirigente - Diritto alle agevolazioni contributive ex art. 25, co. 9, L. n. 223/1991 - Sussiste - Irrilevanza della categoria di destinazione e della mancanza di stabilità del rapporto di lavoro

Rilevato

che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1959/2011, accoglieva l'appello dell'INPS avverso la sentenza con cui era stata accolta la domanda di S.R.N. srl intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 25 comma 9 della legge n. 223 del 1991 per l'assunzione di un lavoratore dalle liste di mobilità, dichiarando che l'Inps non avesse diritto a chiedere le maggiori somme specificate nelle note di rettifica ivi indicate;

che in riforma dell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha dichiarato che, poiché il lavoratore, già iscritto nelle liste di mobilità, era stato assunto dalla S.R.N. srl in qualità di dirigente, non spettassero gli sgravi previsti dagli artt. 4, comma 9 e 25, comma 9 della legge 223 del '91, i quali non potevano trovare applicazione per i dirigenti, atteso il carattere fiduciario del rapporto di lavoro connotato da assenza di stabilità; mentre a nulla poteva rilevare che il lavoratore assunto rivestisse la qualifica di quadro al momento in cui era stato posto in mobilità a seguito di procedura per licenziamento collettivo,

che avverso la sentenza ha ricorso S.R.N. srl domandandone la cassazione per due motivi illustrati da memoria, mentre ha resistito l'INPS con controricorso;

che il P.G. non ha depositato conclusioni;

 

Considerato

 

che con il primo motivo il ricorso denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 4, comma 9 e 25, comma 9 della legge 223 del 1991 in base ai quali risulta che gli sgravi contributivi in parola spettino in ogni caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, senza che rilevi il fatto che lo stesso lavoratore sia stato inquadrato nella categoria di dirigente;

che con il secondo motivo il ricorso denuncia il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che gli stessi sgravi non spettino per il carattere fiduciario del rapporto dirigenziale e la sua assenza di stabilità;

che i motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per connessione, sono fondati atteso che, in base al sistema della legge 223/1991, l'iscrizione nelle liste di mobilità è volto a creare un status preferenziale del lavoratore (operaio, impiegato e quadro) allo scopo di favorirne la sua ricollocazione professionale;

che la tutela occupazionale dei medesimi lavoratori si realizza attraverso il riconoscimento di incentivi ai datori di lavoro che assumono dalle liste, attraverso contributi economici (previsti dall'art. 8, 4 comma) e riduzioni contributive (previste dall'art. 25, comma 9 nella misura );

che i secondi incentivi, di cui si tratta in questa causa (abbattimento dell'aliquota contributiva per 18 mesi nella più lieve misura prevista per gli apprendisti), sono rivolti ai datori di lavoro che assumono un lavoratore a tempo indeterminato dalle liste di mobilità, senza che allo scopo rilevi né la categoria (dirigenziale) di destinazione, né tantomeno la mancanza di stabilità del rapporto di lavoro, essendo i medesimi sgravi da riconoscere anche se il lavoratore o l'impresa, per le loro caratteristiche soggettive o dimensionali, rientrino nell'area di stabilità obbligatoria;

che la medesima interpretazione si desume anche dall'art. 9, comma 1, lettera b), della stessa legge, in base al quale il lavoratore non può rifiutare la proposta di assunzione, pena la sua cancellazione dalla lista di mobilità, quando l'offerta di lavoro preveda un inquadramento professionalmente equivalente o omogeneo anche intercategoriale e sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 10% a quello delle mansioni di provenienza; dal che risulta evidente che nel sistema della legge a maggior ragione non possa rilevare l'assunzione con inquadramento in una categoria più elevata sul piano professionale, come appunto quella dirigenziale;

che la contraria interpretazione adottata nella sentenza impugnata elude la lettera e la ratio della normativa, di cui sterilizza la portata senza alcuna plausibile giustificazione;

che il ricorso va dunque accolto con cassazione della sentenza e rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione la quale provvederà alla decisione della causa attendendosi al principio sopra stabilito e provvederà inoltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.