Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 luglio 2017, n. 17202

Tributi - Avviso di accertamento - Atto impositivo sottoscritto in data anteriore al termine di cui all'art. 12, co. 7, della Legge n. 212 del 2000 - Notifica in data successiva - Illegittimità

 

Rilevato

 

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Emanuela Fede avverso l'avviso di accertamento IRPEF ed IRAP, per l'anno 2004;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come la sentenza di primo grado contenesse anche le argomentazioni in fatto e in diritto a sostegno del provvedimento assunto;

Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l'Agenzia assume la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; che la CTR avrebbe omesso di pronunziare sui motivi di appello dell'Ufficio: le considerazioni svolte nella parte motiva della sentenza non corrisponderebbero ad un iter logico-giuridico, né scaturirebbero da un vaglio critico della documentazione prodotta;

che, col secondo, denunzia violazione dell'art. 12 comma 7° I. n. 212/2000, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.; che, infatti, l'Ufficio avrebbe pienamente rispettato il termine segnalato dalla norma, giacché, a fronte di operazioni di  verifica concluse col P.V.C. il 28 ottobre 2009, l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato il 28 dicembre 2009, oltre il termine di sessanta giorni; che l'intimata si è costituita con controricorso; che il primo motivo è carente di autosufficienza; che, invero, la ricorrente sorregge la doglianza riportando la sentenza della CTR (che aveva peraltro indicato l'unico motivo di appello, come violazione del disposto dell'art. 36 comma 2 n. 4 D.Lgs n. 546/1992, in relazione all'art. 132 comma 2° n.4 c.p.c., perché nella sentenza sarebbe mancata l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto) e successivamente il lungo motivo di appello, senza alcun momento di sintesi e dunque senza spiegare, in concreto, quale fosse il capo della domanda privo di risposta;

che, in altri termini, non è dato evincere il contenuto della censura rivolta alla decisione impugnata;

che il secondo motivo è parimenti infondato;

che, a fronte dell'accesso effettuato dall'Ufficio il 28 ottobre 2009, l'avviso di accertamento era stato sottoscritto il 23 dicembre, ancorché notificato il successivo 28;

che, infatti, il Collegio intende dare continuità all'orientamento, ormai prevalente e già ampiamente illustrato da Sez. 6-5 n. 11088/2015, per il quale l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'Ufficio - vale a dire "emanato" - in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è illegittimo, per violazione della disciplina del contraddittorio procedimentale, ancorché la relativa notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza (Sez. 6-5, n. 5361 del 17/03/2016);

che, come chiarito dalla predetta decisione di legittimità, a tali conclusioni si giunge "...per due ordini di considerazioni. In primo luogo perché la notificazione è una mera condizione di efficacia, e non un elemento costitutivo, dell'atto amministrativo di imposizione tributaria sicché, quando l'atto impositivo viene notificato, o comunque portato a conoscenza del destinatario, esso è già esistente e perfetto, il che significa che è già stato "emanato"... In secondo luogo, perché ... la norma in esame tende a garantire il contraddittorio procedimentale, ossia a consentire al contribuente di far valere le proprie ragioni nel momento stesso in cui la volontà impositiva si forma quando l'atto impositivo è ancora in fieri". Ne consegue che l'Ufficio deve "...attendere il decorso del termine previsto dalla legge per la formulazione delle osservazioni e richieste del contribuente, prima di chiudere il procedimento di formazione dell'atto, ossia prima che lo stesso venga redatto in forma definitiva e, quindi, datato e sottoscritto dal funzionario che ha il potere di adottarlo; vale a dire, come appunto la legge recita, venga emanato che il ricorso va dunque respinto;

che, di fronte alle incertezze della giurisprudenza in ordine alla scadenza del termine ex art. 7 I. n. 212/2000, vanno integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio di cassazione;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese del grado.