Legislazione - IVASS - Provvedimento 06 settembre 2016, n. 29

Regolamento recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali, ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74

 

Parte I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1

Fonti normative

 

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 51-quater e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «albo delle imprese»: l'albo nel quale sono iscritte le imprese locali autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica;

c) «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;

d) «altre basi tecniche»: ogni altra analisi statistica, diversa dalle basi demografiche, utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

d-bis) «altre spese di acquisizione»: spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite all'art. 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

e) «attività essenziale o importante»: attività la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio, oppure comprometterebbe gravemente i risultati finanziari, la stabilità dell'impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati;

f) «basi demografiche»: ogni statistica sulla mortalità/longevità degli assicurati utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

g) «basi finanziarie»: il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo del premio e ogni altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

g-bis) «basi tecniche»: tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonché ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

g-ter) «caricamenti»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dalle imprese nel processo di determinazione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;

h) «contratti index linked»: i contratti di cui all'art. 41, comma 2, del codice delle assicurazioni private, le cui prestazioni sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;

h-bis) «contratti unit linked»: i contratti di cui all'art. 41, comma 1 del codice delle assicurazioni private, le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o al valore di attivi contenuti in un fondo interno;

i) «capitale sotto rischio»: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;

i-bis) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;

i-ter) «costo dei sinistri»: somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione;

l) «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;

m) «FIA immobiliari italiani»: i fondi e le SICAF che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;

m-bis) «FIA italiano riservato»: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58;

m-ter) «fondo comune di investimento»: l'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;

m-quater) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a h) e ai sensi dell'art. 9 del decreto decreto legislativo n. 5 dicembre 2005, n. 252, nonché le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;

m-quinquies) «fondi pensione aperti»: i fondi istituiti da imprese di assicurazione disciplinati ai sensi dell'art. 12 del decreto decreto legislativo n. 5 dicembre 2005, n. 252, destinati alla gestione di forme pensionistiche complementari, aperti all'adesione su base individuale e collettiva;

n) «gestione interna separata»: il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;

o) «imprese del settore finanziario»: gli enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'art. 4, punto 1, della direttiva 2004/39/CE e dell'art. 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE;

p) «investitori professionali»: i clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58;

q) «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonché ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;

q-bis) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa ed i relativi valori attribuiti;

q-ter) «IVASS»: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135;

r) «Long term care o LTC»: le assicurazioni per il rischio di on autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, classificate nell'ambito dei rami vita, che prevedono il pagamento di prestazioni in forma di rendita;

s) «margine di solvibilità disponibile»: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile e al netto degli elementi immateriali;

s-bis) «margine di solvibilità richiesto»: l'ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento;

t) «OICR alternativo italiano» (fondo di investimento alternativo italiano o FIA italiano): il fondo comune di investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;

t-bis) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

t-ter) «OICR alternativi non UE (FIA non UE)»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;

t-quater) «OICR aperto»: l'OICR i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'OICR;

t-quinquies) «OICR chiuso»: l'OICR diverso da quello aperto;

t-sexies) «Organismo di investimento collettivo del risparmio» (OICR): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;

t-septies) «Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani» (OICR): i Fondi comuni di investimento, le SICAV e le SICAF;

t-octies) «Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani» (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la SICAV rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;

t-nonies) «Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE» (OICVM UE): gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

u) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione, per le imprese con sede legale in Stati terzi, l'organo corrispondente;

u-bis) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

u-ter) "organo competente": l'organo del quale l'esponente è componente; per i titolari delle funzioni fondamentali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio; nelle imprese che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso; (2)

v) «partecipazione qualificata»: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione locale o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;

z) «piani individuali pensionistici»: le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

aa) «premio di tariffa»: il premio puro maggiorato dei caricamenti;

aa-bis) «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;

aa-ter) «premio puro»: il costo base per la copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese;

bb) «provvigioni di acquisizione»: compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazioni, come definiti all'art. 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

cc) «quota di garanzia»: un terzo del margine di solvibilità richiesto;

dd) «rapporto sinistri a premi»: l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;

dd-bis) Regolamento requisiti esponenti: il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, n. 88, recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 76, del Codice; (1)

ee) «rischio di investimento»: il rischio a carico dell'impresa, conseguente alla stipulazione di contratti inclusi nel ramo III di cui all'art. 2, comma 1 del codice, che comprende almeno uno dei seguenti profili di rischio:

1) rischio di «performance», derivante dal rilascio al contraente di una garanzia minima di conservazione del capitale o di interesse: è il rischio che il valore degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche non sia tale da consentire la conservazione o la rivalutazione del capitale fino all'ammontare minimo garantito;

2) rischio di «base», derivante dal rilascio al contraente di una garanzia di adeguamento del capitale in funzione del valore delle quote o degli attivi di un fondo ovvero in funzione dell'andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento: è il rischio che gli attivi destinati a copertura, seppur gestiti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, non consentano di replicare l'andamento del valore delle quote o degli attivi ovvero dell'indice azionario o del diverso valore di riferimento e quindi di far fronte alle prestazioni assicurate variabili in funzione di tale andamento;

3) rischio di «controparte», connesso alla qualità dell'ente emittente o della controparte degli strumenti finanziari, inclusi quelli derivati, destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui trattasi: è il rischio che l'ente emittente o la controparte non adempia ai propri obblighi contrattuali;

ff) «società di investimento a capitale variabile» (SICAV): l'OICR aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;

gg) «società di investimento a capitale fisso» (SICAF): l'OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;

hh) «spese di liquidazione»: spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all'art. 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173;

hh-bis) «spese dirette»: spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'art. 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d'acqua nel ramo incendio;

ii) «stress test»: analisi finalizzata a valutare l'impatto sulla situazione finanziaria delle imprese di andamenti sfavorevoli dei fattori di rischio, singolarmente considerati o combinati in un unico scenario;

ll) «stretti legami»: il rapporto tra due o più persone fisiche o giuridiche come definito dall'art. 1, lettera iii) del codice;

mm) «strumenti finanziari»: gli strumenti definiti all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

mm-bis) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti definiti all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni;

nn) «tasso di interesse garantito»: la garanzia di rendimento prevista dal contratto e prestata direttamente dalle imprese;

nn-bis) «Tasso massimo di interesse garantibile o TMG»: il tasso di rendimento massimo garantibile per tutti i contratti dei rami vita da stipulare;

nn-ter) «tasso tecnico»: il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi;

oo) «TFR»: il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile;

pp) «titoli assegnati al comparto durevole»: i titoli che sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa;

qq) «variabili di personalizzazione»: gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati.

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(1) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

(2) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

Art. 3

Nozione di impresa di assicurazione locale

 

1. L'impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale se soddisfa congiuntamente le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 51-ter del codice.

2. L'impresa di cui al comma 1 dell'art. 51-ter del codice non è qualificata impresa di assicurazione locale quando sussiste almeno una delle situazioni di cui al comma 2 dell'art. 51-ter del codice.

3. L'impresa di cui al comma 1 non può operare in regime di libera prestazione dei servizi attiva e passiva o in regime di libertà di stabilimento in uno Stato terzo.

 

Art. 4

Ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento disciplina:

a) l'accertamento dei requisiti per l'accesso all'esercizio dell'attività assicurativa delle imprese di cui dell'art. 3, comma 1 del presente regolamento;

b) l'esercizio dell'attività assicurativa delle imprese di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento;

c) gli assetti proprietari delle imprese di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento e la vigilanza sul gruppo;

d) la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento;

e) le misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento;

f) la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 51-ter del codice.

 

Art. 5

Imprese escluse dal presente regolamento

 

1. Non sono sottoposte alla disciplina del presente regolamento:

a) le imprese che, pur soddisfacendo i requisiti di cui all'art. 51-ter del codice, chiedano in ogni caso di essere assoggettate al regime previsto dalla direttiva n. 2009/138/CE;

b) le imprese, già autorizzate, che per tre esercizi consecutivi superino gli importi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 51-ter del codice: a decorrere dal quarto esercizio viene ad esse applicato il regime previsto dalla direttiva n. 2009/138/CE;

c) le imprese che chiedono di essere autorizzate all'esercizio di attività assicurative e riassicurative ed il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati o le cui riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo dovrebbero superare uno degli importi di cui al comma 1 dell'art. 51-ter del codice entro i cinque anni successivi;

d) le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi o in regime di libertà di stabilimento in altri Paesi dell'Unione europea.

 

Parte II

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E ACCESSO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

 

Titolo I

Accertamento dei requisiti per le imprese locali già autorizzate all'esercizio dell'attività

 

Art. 6

Procedura di accertamento dei requisiti di cui all'art. 3

 

1. L'IVASS accerta la sussistenza congiunta dei requisiti richiamati dall'art. 3 in capo all'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al 31 dicembre 2015 che richieda di essere qualificata come impresa di assicurazione locale.

2. L'impresa di assicurazione locale di cui al comma 1 è soggetta alle disposizioni del titolo IV, capo II, del codice e alle previsioni del presente regolamento.

3. La domanda ai fini di cui al comma 1 è trasmessa all'IVASS da parte dell'impresa locale.

4. Il procedimento di accertamento dei requisiti di cui all'art. 3 da parte dell'IVASS ha durata di novanta giorni.

 

Titolo II

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa delle imprese locali

 

Capo I

Procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa

 

Sezione I

Istanza di autorizzazione

 

Art. 7

Presentazione dell'istanza di autorizzazione

 

1. L'impresa locale che soddisfa congiuntamente i requisiti di cui all'art. 51-ter, comma 1, del codice che intende esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica presenta all'IVASS istanza di autorizzazione.

2. All'istanza sono allegati:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale contenente le indicazioni relative ai limiti dell'oggetto sociale in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del codice. Lo statuto dell'impresa che intende esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni 1 e 2 reca l'indicazione della parte del capitale sociale o del fondo di garanzia, nonché delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 348, comma 2, del codice;

b) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia adeguato alle previsioni formulate nel programma di attività di cui all'art. 10 e, comunque, non inferiore alla misura minima prevista dall'art. 8;

c) documentazione comprovante l'ammontare dei mezzi finanziari disponibili a copertura delle spese di impianto, secondo quanto indicato nell'art. 9;

d) elenco dei componenti degli organi sociali, con indicazione del sistema e del contenuto delle deleghe dell'organo amministrativo e dell'alta direzione;

e) documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo ai sensi dell'art. 76 del codice e delle relative disposizioni di attuazione, secondo quanto previsto dal regolamento requisiti esponenti e dal decreto ministeriale n. 162/2000. La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'allegato A relativo alla parte II, titolo II del presente regolamento; (1)

e-bis) attestazione della sussistenza, in base alla politica adottata dall'organo amministrativo, dei requisiti di idoneità alla carica dei soggetti indicati nell'art. 26, comma 2, lettera g) del presente regolamento;

f) relazione sulla struttura organizzativa, comprensiva dell'organigramma aziendale e della descrizione delle funzioni attribuite alle singole unità aziendali ed ai relativi responsabili;

g) programma di attività contenente le informazioni indicate nell'art. 10 ed ogni altro elemento utile ad illustrare compiutamente le caratteristiche operative della impresa;

h) relazione tecnica di cui all'art. 11;

i) elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale dell'impresa, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è specificato il soggetto tramite il quale è detenuta la partecipazione, ai sensi dell'art. 73 del codice;

l) documentazione di cui all'art. 12 relativa ai soggetti partecipanti al capitale;

m) documentazione necessaria ai fini della verifica dell'insussistenza di fattispecie di stretti legami, secondo quanto indicato nell'art. 13.

3. L'impresa che intende esercitare anche l'attività riassicurativa può chiedere l'autorizzazione esclusivamente per i rami per i quali richiede l'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa.

4. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione.

5. La documentazione di cui al comma 2, lettera e) è fornita all'IVASS in seguito ad ogni sostituzione o rinnovo delle cariche degli organi sociali all'interno dell'impresa, nonché ogni qualvolta si verifichi un mutamento dei requisititi di onorabilità, professionalità ed indipendenza di chi già ricopre tali cariche.

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(1) Lettera modificata dall'art. 1, comma 2, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

Art. 8

Requisiti di capitale o del fondo di garanzia

 

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare minimo iniziale del capitale sociale o del fondo di garanzia è stabilito in misura non inferiore a:

a) 5 milioni di euro, per l'esercizio di uno dei rami vita I, II, III, IV, V e VI;

b) 2,5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18;

c) 1,5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 9 e 17;

d) 7,5 milioni di euro, per l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2. Di tale importo, 5 milioni di euro sono destinati alla gestione dei rami vita e 2,5 milioni di euro alla gestione dei rami danni 1 e 2.

2. Se l'autorizzazione riguarda più rami di assicurazione, per la determinazione dell'importo minimo del capitale iniziale o del fondo di garanzia, si ha riguardo al solo ramo per il quale, ai sensi del comma 1, è richiesta la misura più elevata.

 

Art. 9

Fondo a copertura delle spese di impianto

 

1. L'impresa, in aggiunta al capitale sociale o al fondo di garanzia di cui all'art. 8, deve disporre di mezzi finanziari adeguati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e per l'organizzazione agenziale e produttiva, come risultanti dal programma di attività.

2. I mezzi di cui al comma 1 confluiscono in un fondo patrimoniale specificamente destinato alle finalità indicate al medesimo comma, che non può essere computato ai fini del margine di solvibilità disponibile.

3. Il fondo deve restare integro nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione. I soci effettuano ulteriori versamenti commisurati alle spese eventualmente sostenute dall'impresa in tale periodo, qualora non coperte dai redditi derivanti dalle attività patrimoniali.

4. Decorso un triennio dal rilascio dell'autorizzazione le disponibilità residue del fondo sono imputabili, con le dovute procedure, a capitale sociale.

 

Art. 10

Programma di attività

 

1. Il programma di attività, approvato dall'organo amministrativo, illustra con riferimento al primo triennio:

a) per ciascun ramo per cui viene richiesta l'autorizzazione, le obbligazioni ed i rischi che l'impresa intende assumere;

b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale o il fondo di garanzia;

c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e dell'organizzazione agenziale e produttiva;

d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assunti e il piano di riassicurazione, a cui vanno allegate le bozze dei trattati di riassicurazione e le lettere di impegno dei riassicuratori a sottoscriverli;

e) la struttura della rete di vendita e le modalità operative della distribuzione, in conformità al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

f) le procedure di assunzione e di valutazione dei rischi da sottoscrivere;

g) le procedure di emissione delle polizze e di incasso dei premi. In caso di vendita tramite sportelli bancari, sono indicati anche gli aspetti organizzativi ed informatici e i presidi tesi a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, escludendo la possibilità di modifiche da parte dell'operatore bancario;

h) la struttura liquidativa, direzionale e periferica;

i) le procedure di liquidazione dei sinistri e delle somme da pagare;

l) le procedure di controllo interno e di gestione dei rischi che l'impresa intende adottare;

m) l'assetto e la composizione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità;

n) le procedure per il rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 21 novembre 2007, n. 231;

o) per ciascun soggetto terzo a cui l'impresa intende esternalizzare proprie attività, le indicazioni richieste dalla parte III, titolo I, capo I del presente regolamento.

2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, con riferimento al primo triennio:

a) la prevedibile situazione di tesoreria;

b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, tenendo conto che i mezzi finanziari a copertura del margine di solvibilità devono essere tali da garantire almeno la copertura della quota di garanzia;

c) le previsioni relative all'ammontare dei premi, coerenti con le possibilità operative offerte dal mercato;

d) le previsioni relative alle spese di gestione, diverse dalle spese di impianto e, in particolare, quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni riconosciute alle reti di vendita;

e) le previsioni relative all'ammontare delle prestazioni dovute per i rami vita e all'ammontare dei sinistri da pagare per i rami danni, comprese le spese di liquidazione, da iscrivere a riserva;

f) il dettaglio delle previsioni dei costi e dei ricavi riferibili a ciascun ramo, tenuto conto delle operazioni di assicurazione, delle operazioni di riassicurazione passiva e delle operazioni di riassicurazione attiva, se l'impresa intende essere autorizzata anche all'esercizio di quest'ultima.

Le previsioni sono rappresentate utilizzando i modelli di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche, prospetto del margine di solvibilità) e la modulistica di vigilanza (conti tecnici di ramo) previsti dalla vigente normativa.

3. Il programma di attività dell'impresa che presenta istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività nei rami danni 17 e 18 è integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dalla sezione II del presente capo.

4. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2 fornisce le informazioni richiamate per il programma di attività e la relazione tecnica in maniera distinta per le due gestioni.

5. Nel caso in cui l'impresa richieda l'autorizzazione anche all'esercizio dell'attività riassicurativa, il programma di attività illustra la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire, il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti, la politica di retrocessione, nonché i dati di cui al comma 2 riferiti all'attività riassicurativa.

 

Art. 11

Relazione tecnica

 

1. La relazione tecnica contiene l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma di attività è stato redatto e sono state determinate le previsioni relative ai ricavi, ai costi ed ai flussi di tesoreria.

2. La relazione tecnica è predisposta dalla funzione di gestione dei rischi.

 

Art. 12

Soggetti partecipanti al capitale

 

1. L'impresa, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'art. 7, trasmette all'IVASS la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo o una partecipazione rilevante nell'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 77 del codice e dal relativo regolamento di attuazione del Ministro dello sviluppo economico, nonché della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione del controllo o della partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 68 del codice e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell'allegato B.1 relativo alla parte II, titolo II del presente regolamento.

3. Ai fini dell'esercizio dei controlli sui soggetti partecipanti al capitale, l'IVASS può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa e agli stessi soggetti.

 

Art. 13

Stretti legami

 

1. L'impresa, al fine di consentire all'IVASS l'individuazione delle fattispecie di stretti legami tra la stessa o i soggetti del gruppo di appartenenza ed altri soggetti che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, allega all'istanza di autorizzazione la documentazione di cui all'allegato B.3 relativo alla parte II, titolo II del presente regolamento.

L'impresa non è tenuta a trasmettere tale documentazione se la stessa è stata già inviata nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 12.

2. In relazione alle verifiche da effettuare ai fini della valutazione delle fattispecie di stretti legami, l'IVASS può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa ed agli altri soggetti interessati dalle verifiche stesse.

 

Sezione II

Istanza di autorizzazione all'esercizio di specifici rami danni

 

Art. 14

Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio del ramo 17

 

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio del ramo 17 indica nel programma di attività quale modalità intende adottare, tra quelle di cui all'art. 164, comma 2, del codice, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza.

2. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 164, comma 2, lettera a), del codice, illustra nel programma di attività le procedure idonee a garantire l'indipendenza del personale incaricato della gestione dei sinistri e della relativa attività di consulenza, evitando che lo stesso svolga le medesime attività in altri rami danni esercitati dall'impresa o da altre imprese con le quali intercorrono legami finanziari, commerciali o amministrativi.

3. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 164, comma 2, lettera b), del codice, allega al programma di attività gli accordi, o le bozze di accordi, che conferiscono ad altra impresa l'incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo ed alla relativa consulenza. Fermo restando quanto disposto dalla parte III, titolo I, capo I del presente regolamento in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi, gli accordi prevedono l'impegno dell'impresa incaricata a:

a) trasmettere l'elenco del personale preposto all'attività di gestione dei sinistri e a quella di consulenza;

b) curare fino ad esaurimento, anche in caso di cessazione per qualsiasi causa dell'accordo, la gestione dei sinistri in corso.

 

Art. 15

Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18

 

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18 descrive nel programma di attività la struttura organizzativa nonché le modalità operative che intende adottare per adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio del ramo, allegando idonea documentazione. La struttura organizzativa, interna od esterna, cui è affidata l'attività di gestione dei sinistri che richiedono l'erogazione di prestazioni in natura è organizzata in modo tale da soddisfare i requisiti determinati ai sensi dell'art. 30-octies del codice e delle relative disposizioni di attuazione.

2. L'impresa non dotata di attrezzature e di personale propri per l'erogazione delle prestazioni di assistenza in natura, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dimostra di poter disporre dei mezzi e degli operatori di una o più strutture organizzative, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, appartenenti a società terza non esercente l'attività assicurativa o ad altra impresa di assicurazione. A tal fine allega all'istanza di autorizzazione:

a) nel caso di struttura di società terza o di altra impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18, copia dell'accordo con il quale è conferito a tale società o impresa, proprietaria della struttura, l'incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo;

b) nel caso di struttura di altra impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 e dell'attività riassicurativa, bozza del trattato di riassicurazione obbligatoria in quota stipulato con tale impresa e copia del collegato accordo di conferimento al riassicuratore dell'incarico di trattazione dei sinistri del ramo. Il trattato di riassicurazione può prevedere una cessione massima del 90 per cento dei premi e dei sinistri del ramo.

3. L'accordo di cui al comma 2, lettera a), stipulato con la società non esercente attività assicurativa prevede l'impegno della stessa a:

a) consentire il controllo da parte dell'IVASS anche per quanto concerne la sua rete di collaboratori indipendenti;

b) comunicare all'IVASS l'eventuale assunzione di nuovi obblighi di prestazione di servizi verso altri soggetti.

 

Sezione III

Istruttoria e provvedimento finale

 

Art. 16

Attività istruttoria

 

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'IVASS verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni di cui al presente capo.

2. Tempestivamente, l'IVASS comunica all'impresa l'avvio del procedimento.

3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati all'art. 4, ovvero risulti irregolare, l'IVASS ne dà comunicazione all'impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.

4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'IVASS può richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento.

In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'IVASS comunica all'impresa la sospensione del termine per provvedere.

5. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'IVASS può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorità. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data del ricevimento di quanto richiesto.

6. Nelle ipotesi di cui all'art. 203 del codice, l'IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio delle autorizzazioni. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle autorità consultate.

7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6, l'IVASS comunica all'impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.

8. Trascorsi novanta giorni senza che l'impresa abbia prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, l'istanza di autorizzazione si intende decaduta. L'IVASS ne dà comunicazione all'impresa istante.

 

Art. 17

Provvedimento di autorizzazione

 

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'IVASS emana il provvedimento di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza fatte le salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'art. 16 e trasmette il provvedimento all'impresa istante.

2. L'impresa di assicurazione locale invia all'IVASS il certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'IVASS, preso atto dell'adempimento di cui al comma 2, iscrive l'impresa nell'albo di cui all'art. 23, dandone comunicazione all'impresa, e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.

4. L'impresa di assicurazione locale può avviare l'attività dal momento in cui è iscritta nella sezione dell'albo delle imprese di cui all'art. 23.

 

Art. 18

Diniego dell'autorizzazione

 

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui al presente capo, l'IVASS, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa interessata i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.

2. Entro il termine indicato dall'IVASS, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa interessata può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.

3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'IVASS emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.

5. L'IVASS comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

 

Capo II

Estensione dell'autorizzazione

 

Art. 19

Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività

 

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in uno o più rami vita o danni, che intende estendere l'attività ad altri rami o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata, presenta all'IVASS istanza di estensione dell'autorizzazione. A tal fine allega documentazione idonea a dimostrare che:

a) è stato interamente versato il capitale sociale o il fondo di garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami;

b) è in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità individuale ed alla quota di garanzia, nonché al margine di solvibilità corretto, se l'impresa è soggetta al relativo calcolo. Se per l'esercizio dei nuovi rami è richiesta una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve dimostrare altresì di disporre di tale quota minima;

c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all'art. 9, adeguato in funzione dei nuovi rami o rischi oggetto dell'estensione se l'esercizio di tali rami o rischi comporta spese di impianto ulteriori.

2. L'impresa, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, trasmette copia dello statuto, dal quale risulti l'inclusione nell'oggetto sociale dell'esercizio dei rami vita o dei rami danni oggetto dell'estensione, ivi compresa l'eventuale attività di riassicurazione. Se l'estensione dell'attività determina l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, lo statuto indica la parte del capitale sociale o del fondo di garanzia nonché delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 348, comma 2, del codice.

3. L'istanza di autorizzazione è corredata del programma di attività di cui all'art. 10, concernente l'attività oggetto di estensione, nonché della relazione tecnica di cui all'art. 11. In caso di estensione dell'esercizio dell'attività nei rami 17 e 18, il programma di attività è integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dal capo I, sezione II, del presente titolo.

 

Art. 20

Istruttoria

 

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad estendere l'attività, l'IVASS verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alla parte II, titolo II, capo II del presente regolamento.

2. Al procedimento di estensione si applica quanto previsto dall'art. 16, commi da 2 a 8.

 

Art. 21

Provvedimento di estensione

 

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'IVASS emana il provvedimento di estensione dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'art. 20, comma 2.

2. L'IVASS trasmette all'impresa istante il provvedimento di estensione dell'autorizzazione, provvede all'aggiornamento dell'albo di cui all'art. 23, dandone comunicazione all'impresa, e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.

3. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a nuovi rami o rischi può avviare la nuova attività a decorrere dal momento in cui l'autorizzazione all'estensione viene annotata nell'albo delle imprese.

 

Art. 22

Diniego dell'estensione

 

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui al presente capo, si applicano le disposizioni dell'art. 18.

 

Capo III

Disciplina dell'albo delle imprese locali

 

Art. 23

Disposizioni applicabili per la disciplina dell'albo delle imprese locali

 

1. L'impresa di assicurazione locale è iscritta nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'art. 51-bis, comma 2 del codice, rubricata «Imprese locali di cui al titolo IV, capo II, del codice delle assicurazioni private».

2. A seguito della procedura di accertamento di cui all'art. 6, l'impresa di assicurazione locale è iscritta nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'art. 51-bis, comma 2 del codice, rubricata «Imprese locali di cui al titolo IV, capo II, del codice delle assicurazioni private».

3. Nella sezione dell'albo di cui ai commi precedenti sono indicate le informazioni essenziali ai fini della identificazione di ogni impresa iscritta, incluse quelle relative agli estremi della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

 

Art. 24

Variazioni e aggiornamento dell'albo delle imprese locali

 

1. Le imprese locali iscritte nell'albo comunicano tempestivamente all'IVASS ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo stesso.

2. L'IVASS, ad avvenuta comunicazione delle intervenute variazioni, provvede ad aggiornare la relativa sezione dell'albo.

3. L'IVASS, in conformità a quanto previsto nella parte VI del presente regolamento, procede alla cancellazione dell'impresa dall'albo nelle ipotesi di decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 240 del codice, di revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 242, 243, 244 del codice, nonché nelle ipotesi di operazioni straordinarie di cui agli articoli 201 e 202 del codice.

4. L'IVASS procede altresì alla cancellazione dell'impresa dalla relativa sezione dell'albo nella ipotesi in cui l'impresa qualificata come impresa di assicurazione locale abbia superato per tre esercizi consecutivi i parametri previsti dall'art. 51-ter, lettere a), b), c) ed e) del codice.

 

Parte III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

 

Titolo I

Sistema di governo societario

 

Capo I

Organizzazione dell'impresa

 

Sezione I

Sistema dei controlli interni - Principi generali

 

Art. 25

Obiettivi del sistema dei controlli interni

 

1. L'impresa di assicurazione locale si dota di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema dei controlli interni, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi aziendali, attuali e prospettici, inerenti all'attività dell'impresa.

2. Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;

b) l'adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici;

c) la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali;

d) l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;

e) la salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio-lungo periodo;

f) la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

3. I presidi relativi al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi coprono ogni tipologia di rischio aziendale, anche secondo una visione prospettica ed in considerazione della salvaguardia del patrimonio. La responsabilità è rimessa agli organi sociali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

L'articolazione delle attività aziendali nonché dei compiti e delle responsabilità degli organi sociali e delle funzioni deve essere chiaramente definita.

 

Sezione II

Ruolo degli organi sociali

 

Art. 26

Organo amministrativo

 

1. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale ha la responsabilità ultima dei sistemi dei controlli interni e di gestione dei rischi dei quali assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L'organo amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile:

a) approva l'assetto organizzativo dell'impresa nonché l'attribuzione di compiti e di responsabilità alle unità operative, curandone l'adeguatezza nel tempo, in modo da poterli adattare tempestivamente ai mutamenti degli obiettivi strategici e del contesto di riferimento in cui la stessa opera;

b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di funzioni;

c) approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati, con conseguente possibilità di prevedere adeguati piani di emergenza (cd. «contingency arrangements») qualora decida di avocare a sé i poteri delegati;

d) definisce le politiche in materia di sistema dei controlli interni, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne. Nell'ambito di tali politiche è ricompresa anche la politica relativa alle funzioni di gestione dei rischi, di verifica della conformità e di revisione interna. Verifica altresì che il sistema dei controlli interni sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi. Verifica altresì che il sistema dei controlli interni sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;

e) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili a fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo di cui alla parte IV, titolo II del presente regolamento, nonché le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;

f) approva la politica aziendale, di cui all'art. 51, in materia di esternalizzazione;

g) approva la politica aziendale per la valutazione del possesso dei requisiti e del soddisfacimento dei criteri di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza e competenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'art. 76 del Codice, dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, nonchè, secondo proporzionalità, di coloro che svolgono tali funzioni, adeguati in relazione agli specifici compiti previsti dalle disposizioni del presente regolamento, o, in caso di esternalizzazione di queste ultime all'interno o all'esterno del gruppo, rispettivamente, dei referenti interni o dei soggetti responsabili delle attività di controllo delle attività esternalizzate di cui all'art. 53, comma 3.

Valuta la sussistenza dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri di idoneità con cadenza almeno annuale. L'organo amministrativo si assicura anche attraverso tale politica di essere nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governo societario, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa; (1)

h) approva la politica delle segnalazioni destinate all'IVASS (cd. reporting policy), in coerenza con le vigenti disposizioni normative;

i) verifica che l'alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l'adeguatezza;

l) richiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalla funzione di revisione interna, dalle funzioni di gestione dei rischi e di verifica della conformità, dal personale, impartendo con tempestività le direttive per l'adozione di misure correttive, di cui successivamente valuta l'efficacia;

m) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione;

n) assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e della complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;

o) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive.

3. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale assicura che la relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi illustri in modo adeguato ed esaustivo la struttura organizzativa dell'impresa e rappresenta le ragioni che rendono tale struttura idonea ad assicurare la completezza, la funzionalità ed efficacia del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

4. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale informa senza indugio l'autorità di vigilanza qualora vengano apportate significative modifiche alla struttura organizzativa dell'impresa illustrando le cause interne o esterne che hanno reso necessari tali interventi.

4-bis. Il presidente è un esponente non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale. (2)

5. Le politiche di cui al comma 2 contengono almeno gli elementi riportati nell'allegato 1 relativo alla parte III, titolo I del presente regolamento.

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(1) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 3, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 4, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

Art. 27

Comitato per il controllo interno

 

1. Per l'espletamento dei compiti relativi al sistema dei controlli interni, l'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale può costituire un comitato di controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, preferibilmente indipendenti ai sensi dell'art. 2387 del codice civile, al quale affidare funzioni consultive e propositive.

2. In particolare il comitato di controllo interno assiste l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali.

3. L'organo amministrativo definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato. L'istituzione del comitato di controllo interno non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilità.

 

Art. 28

Alta direzione

 

1. L'alta direzione dell'impresa di assicurazione locale è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo.

2. L'alta direzione:

a) definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative e dei relativi addetti, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo; in tale ambito attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni in modo da evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse;

b) attua le politiche di valutazione, anche prospettica, e di gestione dei rischi fissate dall'organo amministrativo, assicurando la definizione di limiti operativi e la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonché il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei livelli di tolleranza;

c) cura il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, incluso il rischio di non conformità alle norme;

d) verifica che l'organo amministrativo sia periodicamente informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e della funzione di verifica della conformità e comunque tempestivamente ogni qualvolta siano riscontrate criticità significative;

e) dà attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti;

f) propone all'organo amministrativo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

 

Art. 29

Organo di controllo

 

1. L'organo di controllo dell'impresa di assicurazione locale verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'organo di controllo può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo.

3. L'organo di controllo:

a) acquisisce, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo aziendale ed esamina i risultati del lavoro della società di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile;

b) verifica l'idoneità della definizione delle deleghe, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;

c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto;

d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna;

e) cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione;

f) segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni, indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni;

g) in caso di società appartenenti al medesimo gruppo, assicura i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre imprese;

h) conserva una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

 

Art. 30

Formalizzazione degli atti

 

1. L'operato dell'organo amministrativo, direttivo e di controllo dell'impresa di assicurazione locale è adeguatamente documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.

 

Sezione III

Componenti del sistema dei controlli interni

 

Sottosezione I

Cultura del controllo interno e scambio di informazioni

 

Art. 31

Cultura del controllo interno

 

1. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale promuove un alto livello di integrità e una cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza e utilità dei controlli interni.

2. L'alta direzione dell'impresa di assicurazione locale è responsabile della promozione della cultura del controllo interno e assicura che il personale sia messo a conoscenza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, in modo da essere effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attività. A tal fine assicura la formalizzazione e l'adeguata diffusione tra il personale del sistema delle deleghe e delle procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi e i canali di reportistica.

3. L'alta direzione promuove continue iniziative formative e di comunicazione volte a favorire l'effettiva adesione di tutto il personale ai principi di integrità morale ed ai valori etici.

4. Al fine di promuovere la correttezza operativa ed il rispetto dell'integrità e dei valori etici da parte di tutto il personale, nonché per prevenire condotte devianti di cui possono essere chiamate a rispondere ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché ai sensi dell'art. 325 del codice, l'impresa di assicurazione locale adotta un codice etico che definisca le regole comportamentali, disciplini le situazioni di potenziale conflitto di interesse e preveda azioni correttive adeguate, nel caso di deviazione dalle direttive e dalle procedure approvate dal vertice o di infrazione della normativa vigente e dello stesso codice etico.

5. L'impresa di assicurazione locale evita, ad ogni livello aziendale, politiche e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo ad attività illegali o devianti rispetto agli standard etico-legali ovvero indurre propensioni al rischio contrastanti con l'interesse della società.

 

Art. 32

Attività di controllo e separazione dei compiti

 

1. Il sistema dei controlli interni prevede l'esecuzione, a tutti i livelli dell'impresa di assicurazione locale, di attività di controllo proporzionate alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, che contribuiscono a garantire l'attuazione delle direttive aziendali e a verificarne il rispetto.

2. Le attività di controllo di cui al comma 1 sono formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono tutto il personale. Tali attività comprendono meccanismi di doppie firme, autorizzazioni, verifiche e raffronti, liste di controllo e riconciliazione dei conti, nonché la limitazione dell'accesso alle operazioni ai soli soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica delle operazioni effettuate.

3. Compatibilmente con la natura, la portata e la complessità delle operazioni dell'impresa, quest'ultima assicura, nell'ambito delle funzioni aziendali, un adeguato livello di indipendenza del personale incaricato del controllo rispetto a quello con compiti operativi.

 

Art. 33

Flussi informativi e canali di comunicazione

 

1. L'impresa di assicurazione locale deve possedere informazioni contabili e gestionali che garantiscano adeguati processi decisionali e consentano di definire e valutare se siano stati raggiunti gli obiettivi strategici fissati dall'organo amministrativo in modo da sottoporli ad eventuale revisione. A tal fine, l'alta direzione assicura che l'organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti aziendali rilevanti, anche attraverso la predisposizione di un'adeguata reportistica.

2. Il sistema dei controlli interni garantisce che le informazioni rispettino i principi di accuratezza, completezza, tempestività, coerenza, trasparenza e pertinenza così definiti:

a) accuratezza: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e anteriormente rispetto al loro uso;

b) completezza: le informazioni devono coprire tutti gli aspetti rilevanti dell'impresa in termini di quantità e qualità, inclusi gli indicatori che possono avere conseguenze dirette o indirette sulla pianificazione strategica dell'attività;

c) tempestività: le informazioni devono essere puntualmente disponibili, in modo da favorire processi decisionali efficaci e consentire all'impresa di prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri;

d) coerenza: le informazioni devono essere registrate secondo metodologie che le rendano confrontabili;

e) trasparenza: le informazioni devono essere presentate in maniera facile da interpretare, garantendo la chiarezza delle componenti essenziali;

f) pertinenza: le informazioni utilizzate devono essere in relazione diretta con la finalità per cui vengono richieste ed essere continuamente rivedute e ampliate per garantirne la rispondenza alle necessità dell'impresa.

3. Le informazioni dirette a terzi, quali l'IVASS, gli assicurati, il mercato, devono essere attendibili, tempestive, pertinenti e devono essere comunicate in maniera chiara ed efficace.

4. Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne registra correttamente i fatti di gestione e fornisce una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa e in conformità con le leggi e la normativa secondaria.

5. L'impresa di assicurazione locale istituisce e mantiene canali di comunicazione efficaci sia all'interno, in ogni direzione, sia all'esterno.

6. Il sistema favorisce le segnalazioni di criticità anche attraverso la previsione di modalità che consentano al personale di portare direttamente all'attenzione dei livelli gerarchici più elevati le situazioni di particolare gravità.

 

Art. 34

Sistema di gestione dei dati

 

1. L'impresa di assicurazione locale prevede un sistema di registrazione e di reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilità al fine di poter disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa e sulla sua situazione di solvibilità.

2. Il sistema di cui al comma 1 assicura nel continuo l'integrità, la completezza e la correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate anche al fine di consentire una ricostruzione dell'attività svolta e l'individuazione dei relativi responsabili; garantisce altresì l'agevole verifica delle informazioni registrate.

3. L'impresa di assicurazione locale definisce uno standard aziendale di data governance che individua ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento delle informazioni aziendali.

4. Nel caso l'impresa ricorra ad un data warehouse aziendale, per finalità di analisi e di reportistica, le procedure di estrazione dei dati, di controllo e di caricamento negli archivi accentrati - al pari dell'attività di utilizzo dei dati - sono documentati al fine di consentire la verifica della qualità delle informazioni.

5. Le procedure di gestione e aggregazione dei dati sono documentate, con indicazione specifica delle circostanze in cui è consentita l'immissione manuale o rettifica dei dati aziendali.

6. I processi di acquisizione dei dati da strutture esterne sono documentati e presidiati.

7. I dati sono conservati con granularità adeguata a consentire le diverse analisi e aggregazione richieste dalle possibili procedure di utilizzo.

 

Art. 35

Produzione di dati e informazioni in presenza di un gruppo

 

1. L'impresa di assicurazione locale istituisce efficaci flussi informativi per la produzione di dati e di informazioni utili in presenza di un gruppo.

2. L'impresa di assicurazione locale conserva i dati e le informazioni di cui al comma 1 presso la propria sede, per eventuali verifiche da parte dell'IVASS.

 

Art. 36

Sistemi informatici

 

1. I sistemi informatici devono essere appropriati rispetto alla natura, alla portata ed alla complessità dell'attività dell'impresa di assicurazione locale, nonché dei conseguenti rischi, e devono fornire informazioni, sia all'interno che all'esterno, rispondenti ai principi di cui all'art. 34, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) l'organo amministrativo approva un piano strategico sulla tecnologia della informazione e comunicazione (ICT), volto ad assicurare l'esistenza e il mantenimento di una architettura complessiva dei sistemi altamente integrata sia dal punto di vista applicativo che tecnologico e adeguata ai bisogni dell'impresa;

b) gli ambienti di sviluppo e di produzione sono separati. Gli accessi ai diversi ambienti sono regolamentati e controllati attraverso procedure disegnate tenendo conto dell'esigenza di limitare i rischi di frode derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale. A tal fine le procedure garantiscono la sicurezza logica dei dati trattati, restringendo, in particolare per l'ambiente di produzione, l'accesso ai dati stessi a soggetti autorizzati, e prevedono che tutte le violazioni vengano evidenziate; le procedure sono soggette a verifiche da parte della funzione di revisione interna;

c) le procedure per l'approvazione e l'acquisizione dell'hardware e del software, nonché per la cessione all'esterno di determinati servizi, sono formalizzate;

d) sono adottate procedure che assicurino la sicurezza fisica dell'hardware, del software e delle banche dati, anche attraverso procedure di disaster recovery e back up;

e) al fine di garantire la continuità dei processi dell'organizzazione, sono adottate e documentate procedure e standard operativi orientati alla individuazione e gestione degli eventi che possono pregiudicare la continuità del business, quali, in via esemplificativa, eventi imprevisti, black-out, incendi, allagamenti, malfunzionamenti dei componenti hardware e software, errori operativi da parte del personale incaricato della gestione dei sistemi o da parte degli utenti, introduzione involontaria di componenti dannosi per il sistema informativo e di rete, atti dolosi miranti a ridurre la disponibilità delle informazioni.

3. In caso di operazioni straordinarie quali fusioni o acquisizioni di portafoglio, l'impresa di assicurazione locale predispone un piano di integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati:

a) ambiti, funzioni, procedure, applicazioni e basi dati interessate dal processo di integrazione;

b) la tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati e alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri, ecc.) sarà completata;

c) le unità e i presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione.

 

Sottosezione II

Revisione interna

 

Art. 37

Funzione di revisione interna

 

1. L'impresa di assicurazione locale istituisce una funzione di revisione interna, incaricata di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e la necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.

2. La funzione di revisione interna deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) la collocazione della funzione nell'ambito della struttura organizzativa deve essere tale da garantirne l'indipendenza e l'autonomia, affinché non ne sia compromessa l'obiettività di giudizio; la funzione di revisione interna non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative; ai soggetti preposti alla funzione di revisione interna non devono essere affidate responsabilità operative o incarichi di verifica di attività per le quali abbiano avuto in precedenza autorità o responsabilità se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo;

b) agli incaricati della funzione deve essere consentita libertà di accesso a tutte le strutture aziendali e alla documentazione relativa all'area aziendale oggetto di verifica, incluse le informazioni utili per la verifica dell'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni aziendali esternalizzate;

c) la funzione deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno;

d) la struttura dedicata deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dell'impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire. Gli addetti alla struttura devono possedere competenze specialistiche e deve esserne curato l'aggiornamento professionale.

3. La funzione di revisione interna uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica:

a) i processi gestionali e le procedure organizzative;

b) la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;

c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni;

d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;

e) l'efficienza dei controlli svolti sulle attività esternalizzate.

4. Durante l'esecuzione dell'attività di revisione interna e in sede di valutazione e segnalazione delle relative risultanze, la funzione di revisione interna svolge i compiti ad essa assegnati con autonomia ed obiettività di giudizio, in modo da preservare la propria indipendenza e imparzialità, in coerenza con le direttive a tal fine definite dall'organo amministrativo.

5. La revisione interna si conclude con l'attività di follow-up, consistente nella verifica a distanza di tempo dell'efficacia delle correzioni apportate al sistema.

 

Art. 38

Responsabile della funzione di revisione interna

 

1. Il responsabile della funzione è nominato e revocato dall'organo amministrativo, sentito il collegio sindacale e, ove presente, anche il comitato di controllo interno, e soddisfa i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 26, comma 2, lettera g). I compiti attribuiti al responsabile della funzione sono chiaramente definiti ed approvati con delibera dell'organo amministrativo, che ne fissa anche poteri, responsabilità e modalità di reportistica all'organo amministrativo stesso.

2. Il responsabile della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa.

3. Il responsabile della funzione di revisione interna pianifica annualmente l'attività in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente a revisione. Tale piano e il relativo livello di priorità deve essere coerente con i principali rischi cui l'impresa è esposta. La programmazione degli interventi di verifica tiene conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli già eseguiti sia di eventuali nuovi rischi identificati. Il piano include anche attività di verifica delle componenti del sistema dei controlli interni ed in particolare del flusso informativo e del sistema informatico. Il piano di audit è approvato dall'organo amministrativo ed individua, almeno, le attività a rischio, le operazioni e i sistemi da verificare, descrivendo i criteri sulla base dei quali sono stati selezionati e specificando le risorse necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento è seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque sono definiti in modo da fronteggiare le esigenze impreviste.

4. Ove necessario, potranno essere effettuate verifiche non previste dal piano di audit.

5. A seguito dell'analisi sull'attività oggetto di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna procede, secondo le modalità e la periodicità fissata dall'organo amministrativo, a comunicare all'organo amministrativo, all'alta direzione e all'organo di controllo, la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticità; resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravità. I rapporti di audit devono essere obiettivi, chiari, concisi, tempestivi, contenere suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate, riportando raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione, e sono conservati presso la sede della società. Le risultanze della specifica area oggetto di controllo sono altresì comunicate al responsabile della funzione interessata dall'attività di revisione.

6. Il responsabile della funzione di revisione interna presenta, almeno annualmente, una relazione all'organo amministrativo sull'attività svolta che riepiloga tutte le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza o carenze rilevate e le raccomandazioni formulate per la loro rimozione; nella relazione riepilogativa devono essere inclusi anche gli interventi di follow-up con indicazione degli esiti delle verifiche di cui all'art. 37, comma 5, dei soggetti e/o funzioni designati per la rimozione, del tipo, dell'efficacia e della tempistica dell'intervento da essi effettuato per rimuovere le criticità inizialmente rilevate.

 

Art. 39

Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo

 

1. L'organo di controllo, la società di revisione, le funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, l'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ogni altro organo o funzione cui è attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro, scambiandosi ogni informazione utile per l'espletamento dei rispettivi compiti.

2. L'organo amministrativo definisce e formalizza i collegamenti tra le varie funzioni cui sono attribuiti compiti di controllo.

 

Sezione IV

Gestione dei rischi

 

Art. 40

Obiettivi del sistema di gestione dei rischi

 

1. Il sistema di gestione dei rischi di cui si dota l'impresa di assicurazione locale include le strategie, i processi, le procedure anche di reportistica necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e segnalare su base continuativa i rischi attuali e prospettici a livello individuale e aggregato cui l'impresa è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze.

2. Al fine di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali, i rischi cui sono esposte, l'impresa di assicurazione locale si dota di un adeguato sistema di gestione dei rischi, in linea con la politica di gestione del rischio, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività esercitata, che consenta la identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi, con particolare attenzione a quelli maggiormente significativi; per tali si intendono i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

3. Le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attività e delle passività di bilancio, considerando che lo sviluppo di tecniche e modelli di asset-liability management è fondamentale per la corretta comprensione e la gestione delle esposizioni al rischio che possono derivare dalle interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attività e passività.

La politica di gestione dei rischi considera altresì il rischio derivante dagli investimenti, ivi incluso quello di liquidità, tenuto conto del cd. Prudent person principle.

4. Le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo devono tener conto degli obiettivi strategici dell'impresa ed essere coerenti con la politica di gestione dei rischi di cui al precedente comma 2. Ai fini della gestione del rischio operativo, l'impresa di assicurazione locale individua adeguate metodologie di analisi che tengano conto anche dell'insorgenza di eventi esterni.

 

Art. 41

Funzione di gestione dei rischi

 

1. L'impresa di assicurazione locale istituisce una funzione di gestione dei rischi, proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa stessa, che:

a) concorre alla definizione della politica di gestione del rischio e definisce i criteri e le relative metodologie di misurazione dei rischi nonché gli esiti delle valutazioni, che trasmette all'organo amministrativo. Quest'ultimo, dopo averli discussi e approvati, li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera e);

b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;

c) valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;

d) effettua le valutazioni, del profilo di rischio dell'impresa e segnala all'organo amministrativo i rischi individuati come maggiormente significativi, anche in termini potenziali;

e) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;

f) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dalla impresa;

g) monitora l'attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale di rischio dell'impresa nel suo complesso.

2. L'istituzione della funzione di gestione dei rischi è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate.

3. La collocazione organizzativa della funzione di gestione dei rischi è lasciata all'autonomia dell'impresa di assicurazione locale, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. L'impresa di assicurazione locale costituisce la funzione di gestione di rischi in forma di specifica unità organizzativa o, tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevengano conflitti di interesse. La funzione di gestione dei rischi, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di gestione dei rischi deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.

4. Il collegamento tra la funzione di gestione dei rischi e le funzioni di revisione interna e di verifica della conformità è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.

5. La funzione di gestione dei rischi è comunque separata dalla funzione di revisione interna ed è sottoposta a verifica periodica da parte di quest'ultima.

 

Art. 42

Responsabile della funzione di gestione dei rischi

 

1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'art. 41, comma 3, l'impresa di assicurazione locale nomina un responsabile della funzione di gestione dei rischi che soddisfa i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 26, comma 2, lettera g). La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.

2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

3. Il responsabile della funzione presenta una volta all'anno all'organo amministrativo un programma di attività in cui sono identificati i principali rischi cui l'impresa è esposta e le proposte che intende effettuare in relazione ai rischi stessi. La programmazione tiene conto anche delle carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti e di eventuali nuovi rischi.

4. Il responsabile della funzione predispone almeno una volta all'anno una relazione all'organo amministrativo sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione dei rischi, delle metodologie e dei modelli utilizzati per il presidio dei rischi stessi, sull'attività svolta, sulle valutazioni effettuate, sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate, e dando conto dello stato di implementazione dei relativi interventi migliorativi, qualora effettuati.

 

Sezione V

Funzione di verifica della conformità

 

Art. 43

Obiettivi della verifica di conformità alle norme

 

1. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, l'impresa di assicurazione locale si dota, ad ogni livello aziendale pertinente, di specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione.

2. Nella identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme, l'impresa di assicurazione locale pone particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore.

 

Art. 44

Funzione di verifica della conformità

 

1. L'impresa di assicurazione locale istituisce una funzione di verifica della conformità proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, verificando che l'organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 43.

2. L'istituzione della funzione di verifica della conformità è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate.

3. La funzione di verifica della conformità:

a) identifica in via continuativa le norme applicabili all'impresa e valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali;

b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;

c) valuta l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;

d) predispone adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.

4. La funzione di verifica della conformità deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, avere libero accesso a tutte le attività dell'impresa e a tutte le informazioni pertinenti e disporre delle risorse quantitativamente e professionalmente adeguate per lo svolgimento delle attività.

5. La collocazione organizzativa della funzione di verifica della conformità è lasciata all'autonomia dell'impresa di assicurazione locale, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. L'impresa di assicurazione locale costituisce la funzione di verifica della conformità in forma di specifica unità organizzativa o, tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza dei compiti e prevengano conflitti di interesse. La funzione di verifica della conformità, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di verifica della conformità deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.

6. Il collegamento tra la funzione di verifica della conformità e le funzioni di revisione interna e di gestione dei rischi è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.

7. La funzione di verifica della conformità è comunque separata dalla funzione di revisione interna ed è sottoposta a verifica periodica da parte di quest'ultima.

 

Art. 45

Responsabile della funzione di verifica della conformità

 

1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'art. 44, comma 5, l'impresa di assicurazione locale nomina un responsabile della funzione di verifica della conformità che soddisfi i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 26, comma 2 lettera g). La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.

2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità delle attività dell'impresa, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché privo di deleghe.

3. Il responsabile della funzione presenta annualmente all'organo amministrativo un programma di attività in cui sono indicati gli interventi che intende eseguire relativamente al rischio di non conformità alle norme. La programmazione degli interventi tiene conto sia delle carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti sia di eventuali nuovi rischi.

4. Ove necessario, potranno essere effettuate verifiche non previste nel programma di attività.

5. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta all'anno, una relazione all'organo amministrativo sulla adeguatezza ed efficacia dei presidi adottati dall'impresa per la gestione del rischio di non conformità alle norme, sull'attività svolta, sulle verifiche effettuate, sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate, dando conto dello stato di implementazione dei relativi interventi migliorativi, qualora effettuati.

 

Capo II

Obblighi di comunicazione all'IVASS

 

Art. 46

Comunicazioni all'IVASS

 

1. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS il conferimento dell'incarico, il rinnovo, le dimissioni, la decadenza, la sospensione e la revoca, nonchè ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell'idoneità alla carica degli esponenti e dei responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità tempestivamente, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II-bis. (1)

2. Unitamente al bilancio di esercizio, l'impresa di assicurazione locale trasmetta all'IVASS una relazione:

a) sul sistema dei controlli interni, che descriva il sistema dei controlli interni nel suo complesso, ivi incluse le principali procedure che lo costituiscono, illustrando altresì le iniziative eventualmente intraprese nell'esercizio o le modifiche apportate, le attività di revisione interna svolte, le eventuali carenze segnalate e le azioni correttive adottate. Tale relazione contiene altresì informazioni sulla struttura organizzativa dell'impresa, di cui all'art. 26, comma 3, con particolare riguardo a:

1) composizione e nomina dell'organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (procedure di nomina, amministratori esecutivi e non esecutivi, amministratori indipendenti e processi di valutazione del requisito di indipendenza, numero degli incarichi di ciascun amministratore in altre società, requisiti di onorabilità e professionalità e specifiche competenze professionali di ciascun amministratore nonchè criteri di correttezza); (2)

2) ruolo dell'organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (compiti e responsabilità, modalità di svolgimento dei lavori, numero delle riunioni, grado di partecipazione alle riunioni, attività svolta per l'assolvimento dei compiti assegnati dal presente regolamento, soprattutto in materia di definizione delle strategie e loro revisione periodica);

3) modalità di svolgimento del processo di autovalutazione dell'organo amministrativo ed eventuali misure correttive assunte per il miglioramento, anche tenuto conto del livello di professionalità degli amministratori rispetto all'operatività e al profilo di rischio dell'impresa;

4) deleghe conferite dall'organo amministrativo, con indicazione delle modalità di controllo sui poteri delegati (linee di reporting);

5) criteri seguiti per la definizione della politica di remunerazione, con illustrazione dell'informativa che l'organo amministrativo è tenuto a fornire all'assemblea ai sensi dell'art. 24 del regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011;

6) misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali è chiamato a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse;

7) composizione, ruoli, organizzazione, responsabilità e nominativo del responsabile della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità anche nel caso in cui tali funzioni siano state esternalizzate, incluse le informazioni sulle politiche e sulle procedure stabilite per assicurare che i soggetti responsabili delle predette funzioni ed il referente interno o responsabile delle attività di controllo sulle suddette attività, in caso di esternalizzazione all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo, soddisfino i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza e competenza; (3)

8) rappresentazione della struttura riferita non solo al gruppo, ma anche a tutti i soggetti controparti di operazioni infragruppo, degli assetti proprietari e rapporti con gli azionisti;

9) le modifiche eventualmente apportate all'organigramma aziendale e al sistema delle deleghe già comunicati all'IVASS;

b) sul sistema di gestione dei rischi dell'impresa che illustri:

1) le strategie, i processi e le procedure di segnalazione, interne ed esterne, nonché le modalità adottate per individuare, misurare, monitorare, documentare, gestire e segnalare efficacemente, su base continuativa i rischi a livello individuale e aggregato cui l'impresa è o potrebbe essere esposta;

2) le modalità con cui il sistema di gestione dei rischi, compresa la funzione di gestione dei rischi, è attuato e integrato nei processi decisionali dell'impresa, nonché le modalità con cui l'impresa dà esecuzione ai principi che supportano la politica degli investimenti e che sono alla base del sistema di gestione del rischio di investimento.

3. La documentazione di cui al comma 2 è previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo.

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(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 5, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

(2) Numero modificato dall'art. 1, comma 6, lett. a), Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

(3) Numero modificato dall'art. 1, comma 6, lett. b), Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

Art. 47

Comunicazioni all'IVASS in caso di cumulo di più funzioni

 

1. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione locale intenda cumulare in un unico soggetto più funzioni di cui al capo I del presente titolo, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, la quale valuta caso per caso nel rispetto della disciplina in tema di conflitto di interessi.

 

Capo II-bis (1)

Procedure di valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali e dei responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità

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(1) Capo inserito dall'art. 1, comma 7, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

Art. 47-bis (1)

Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare

 

1. Quando la nomina dell'esponente spetta all'assemblea, la valutazione dell'idoneità ai sensi degli articoli 20 e 23 del regolamento requisiti esponenti è condotta dall'organo competente entro trenta giorni dalla nomina.

2. Entro il termine di cui al comma 1, ove ne ricorrano i presupposti, l'organo competente dichiara la decadenza dall'ufficio dell'esponente o adotta, ove consentito, le eventuali misure correttive. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza vanno tempestivamente avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

3. Gli esponenti presentano all'organo competente, che l'acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneità, ivi incluse eventuali dichiarazioni sostitutive nel rispetto della normativa vigente.

4. È rimessa alla responsabilità dell'organo competente la valutazione della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione.

5. L'esame delle posizioni è condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta in volta interessato, utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonchè ogni altra informazione rilevante disponibile.

6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 23, comma 6 del regolamento requisiti esponenti, il verbale della riunione:

a. fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonchè delle motivazioni in base alle quali l'organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal regolamento requisiti esponenti;

b. se sono riscontrati difetti di idoneità che, ai sensi del regolamento requisiti esponenti, possono essere colmati attraverso specifiche misure, indica quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per cui, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal regolamento requisiti esponenti;

c. riporta il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti previsti dal regolamento requisiti esponenti che possono richiedere valutazioni connotate da un margine di discrezionalità ovvero l'adozione di misure correttive;

d. dà conto degli elementi informativi analizzati e della documentazione acquisita o comunque esaminata a supporto della delibera.

7. In aggiunta al verbale, sono trasmessi all'IVASS almeno i seguenti documenti:

a. il curriculum vitae dell'esponente;

b. il consenso al trattamento dei dati personali (privacy statement);

c. i questionari di valutazione conformi a quelli di cui all'Allegato 4/Parte III - Titolo I - Capo II per la verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità alla carica degli esponenti e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità alle norme;

d. nel caso di pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, vengono trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche i pareri previsti dall'art. 23, comma 8 del regolamento requisiti esponenti.

8. Copia del verbale della riunione e della relativa documentazione esaminata è trasmessa all'IVASS entro trenta giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente.

9. L'IVASS si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante l'idoneità dell'esponente, fissando eventualmente un termine per la trasmissione.

10. Ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice, l'IVASS valuta l'idoneità degli esponenti, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dalle imprese locali ai sensi dell'art. 76, commi 1-sexies e 2 del Codice e dell'art. 24 del regolamento requisiti esponenti.

11. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, l'IVASS può:

a) richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, tra cui la sottoscrizione di specifici impegni da parte degli esponenti sottoposti a valutazione, ove non risultanti già dal verbale stesso;

oppure

b) avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

L'IVASS può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza.

12. Nel caso di cui al comma 11, lettera a), l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza, se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

13. I commi da 1 a 12 si applicano altresì se l'organo competente attribuisce ad alcuni dei suoi componenti in carica il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del comitato di controllo sulla gestione oppure di amministratore delegato o di consigliere delegato in un momento successivo a quando la loro idoneità è stata valutata dallo stesso organo competente a seguito della nomina.

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(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

Art. 47-ter (1)

Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità

 

1. Nei casi in cui la nomina degli esponenti non spetti all'assemblea e nel caso di nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, la valutazione dell'idoneità è condotta prima della nomina.

2. L'organo competente effettua la valutazione di idoneità e trasmette copia del verbale all'IVASS.

3. Ai fini di cui al comma 2, se l'impresa di assicurazione locale ha adottato il modello dualistico, la valutazione dell'idoneità dei componenti proposti per il consiglio di gestione è effettuata dal consiglio di sorveglianza.

4. La nomina degli esponenti o dei responsabili delle funzioni non può essere perfezionata prima che siano trascorsi novanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS. Nel caso in cui l'esito positivo della valutazione condotta sia comunicato prima della scadenza del termine dei novanta giorni, gli esponenti o i responsabili delle funzioni possono essere nominati subito dopo la ricezione della comunicazione.

5. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi alla nomina degli esponenti o dei responsabili delle funzioni ne dà comunicazione all'impresa locale entro il suddetto termine di novanta giorni. Nella comunicazione, l'IVASS può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ivi inclusa la sottoscrizione di specifici impegni, ove non risultanti già dal verbale stesso.

6. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS l'avvenuta nomina entro cinque giorni. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice quando gli esponenti o i responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità siano nominati nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente su richiesta dell'IVASS siano dalla stessa ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

7. Si applica l'art. 47-bis del presente regolamento, commi da 3 a 8 per quanto riguarda la documentazione che gli esponenti e i responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità devono presentare all'organo competente, gli obblighi in capo a quest'ultimo di verifica della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione, le modalità di delibera e di redazione del relativo verbale.

8. La nomina degli esponenti e dei responsabili delle funzioni può essere effettuata prima che l'organo competente ne abbia valutato l'idoneità in casi eccezionali di urgenza, tra i quali l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti quorum deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti, nonchè in caso di cessazione inattesa della carica di un responsabile della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità in presenza dell'esigenza di provvedere celermente alla sostituzione in relazione a criticità connesse con l'esercizio della funzione stessa. Detti casi devono essere analiticamente valutati e motivati nel verbale della riunione dell'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti.

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(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

Art. 47-quater (1)

Procedura per la valutazione d'idoneità dei componenti supplenti dell'organo di controllo

 

1. La valutazione dell'idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina ed in presenza di eventi sopravvenuti ai sensi dell'art. 47-quinquies del presente regolamento; la valutazione non è ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo.

2. Entro trenta giorni dal subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo, l'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS l'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina.

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(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

Art. 47-quinquies (1)

Eventi sopravvenuti e rinnovi

 

1. Se, dopo la nomina degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'impresa locale, incidono sulla situazione dell'esponente o responsabile, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale, gli organi competenti effettuano una nuova valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili interessati.

2. L'organo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui è venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettua una nuova valutazione di idoneità limitatamente ai profili sui quali gli eventi sopravvenuti rilevanti incidono. Copia del verbale della riunione è trasmessa all'IVASS entro trenta giorni.

3. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale l'IVASS può richiedere all'organo competente di individuare misure idonee a colmare eventuali carenze, ai sensi dell'art. 76, commi 1-sexies e 2 del Codice o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 3 del regolamento requisiti esponenti non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina, ivi inclusa la nomina da parte dell'assemblea di un amministratore nominato per cooptazione, fatto salvo quando ricorrono eventi sopravvenuti rilevanti.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina transitoria del regolamento requisiti esponenti.

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(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

Art. 47-sexies (1)

Sospensione dagli incarichi

 

1. L'esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'art. 6, commi 1 e 2, del regolamento requisiti esponenti, ne dà comunicazione all'organo competente senza indugio.

2. L'organo competente dichiara la sospensione dell'esponente senza indugio dal momento in cui è stato informato dall'esponente stesso o dal momento in cui è venuto a conoscenza della situazione rilevante.

3. Della dichiarazione di sospensione è data informazione all'IVASS tempestivamente. L'IVASS viene altresì prontamente informato in merito alla decisione dell'organo competente di pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso.

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(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

Art. 47-septies (1)

Decadenza

 

1. IVASS può avviare un procedimento d'ufficio, della durata di sessanta giorni, volto a pronunciare la decadenza in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi, di verifica della conformità.

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(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

Capo III

Disposizioni in materia di esternalizzazione

 

Sezione I

Condizioni per l'esternalizzazione di attività

 

Art. 48

Esternalizzazione di attività

 

1. L'impresa di assicurazione locale può concludere accordi di esternalizzazione a condizione che la natura e la quantità delle attività esternalizzate e le modalità della cessione non determinino lo svuotamento dell'attività dell'impresa cedente.

2. Non può in ogni caso essere esternalizzata l'attività di assunzione dei rischi.

3. L'esternalizzazione non esonera in alcun caso gli organi sociali e l'alta direzione dell'impresa di assicurazione locale dalle rispettive responsabilità.

 

Art. 49

Esternalizzazione di attività essenziali o importanti

 

1. Quando l'impresa di assicurazione locale affida ad un terzo l'esecuzione di attività essenziali o importanti, garantisce che le modalità di esternalizzazione:

a) non rechino pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell'impresa;

b) non compromettano i risultati finanziari e la stabilità dell'impresa e la continuità delle sue attività;

c) non compromettano la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli assicurati e ai danneggiati;

d) non determinino un ingiustificato incremento del rischio operativo.

 

Art. 50

Esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità

 

1. L'impresa di assicurazione locale nella quale l'istituzione di una specifica funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione nel rispetto delle condizioni di cui al presente capo.

2. Le attività relative alla funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità possono essere accentrate all'interno del gruppo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:

a) in ciascuna impresa del gruppo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;

b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di non conformità definite a livello di gruppo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

 

Art. 51

Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori

 

1. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale definisce la politica per la esternalizzazione delle attività dell'impresa, con delibera che include almeno:

a) i criteri di individuazione delle attività da esternalizzare;

b) i criteri per la qualificazione delle attività come essenziali o importanti, in aggiunta a quanto previsto dalle definizione del presente regolamento;

c) i criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, dell'onorabilità e della capacità finanziaria;

d) l'adozione di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore (service level agreement) e la frequenza delle stesse;

e) i piani di emergenza dell'impresa e le relative procedure, ivi incluse le strategie di uscita nei casi di esternalizzazioni di funzioni e attività essenziali o importanti.

 

Art. 52

Accordi di esternalizzazione

 

1. Nella stipulazione degli accordi di esternalizzazione l'impresa di assicurazione locale ha cura di assicurare in particolare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a) la chiara definizione dell'attività oggetto della cessione, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo;

b) il fornitore svolga adeguatamente l'esecuzione delle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'impresa;

c) il fornitore informi tempestivamente l'impresa di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;

d) il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi all'impresa ed agli assicurati;

e) l'impresa abbia facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;

f) il fornitore garantisca l'accesso completo ed immediato dell'IVASS ai locali e alla documentazione del fornitore stesso;

g) l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;

h) l'impresa possa recedere o modificare il contratto in caso di richiesta dell'IVASS;

i) il contratto non possa essere oggetto di sub-cessione senza il consenso dell'impresa.

2. Gli accordi di esternalizzazione sono formalizzati in forma scritta.

3. Nel caso di accordi di esternalizzazione della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, da stipularsi esclusivamente con un fornitore con sede legale nello SEE, l'impresa di assicurazione locale assicura altresì che siano adeguatamente definiti:

a) obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;

b) modalità e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'alta direzione;

c) possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.

 

Art. 53

Controllo sulle attività esternalizzate

 

1. Relativamente alle attività esternalizzate, il sistema dei controlli interni garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se le attività fossero svolte direttamente dall'impresa di assicurazione locale. La politica di gestione dei rischi include i rischi specifici connessi all'esternalizzazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale assicura idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente le attività esternalizzate, la loro conformità a norme di legge e regolamenti e alle direttive e procedure aziendali, il rispetto dei limiti operativi e delle soglie di tolleranza al rischio fissate dall'impresa, e di intervenire tempestivamente ove il fornitore non rispetti gli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente.

3. Ferme restando le limitazioni di cui all'art. 48, l'impresa di assicurazione locale individua al proprio interno uno o più responsabili delle attività di controllo sulle attività esternalizzate e ne formalizza compiti e responsabilità. Il numero dei responsabili deve essere proporzionato alla natura e alla quantità delle attività esternalizzate, e, nel caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, sia all'interno che all'esterno del gruppo, deve trattarsi di soggetti con adeguati requisiti di idoneità alla carica così come definiti dalla politica di cui all'art. 26, comma 2, lettera g).

4. L'impresa di assicurazione locale adotta idonee misure per assicurare la continuità della attività in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attività.

 

Art. 54

Poteri di intervento dell'IVASS

 

1. L'IVASS verifica che l'esternalizzazione delle attività e la loro esecuzione rispettino le condizioni di cui al presente capo.

2. Qualora, in considerazione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa nonché della posizione finanziaria dell'impresa, della natura dell'attività esternalizzata, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del servizio da questo reso, l'IVASS ritenga che possa essere compromessa la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione locale o arrecato pregiudizio agli interessi degli assicurati e dei danneggiati, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto.

3. L'esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori dal SEE deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

 

Sezione II

Obblighi di comunicazione all'IVASS

 

Art. 55

Comunicazione in caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti

 

1. Nel caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti, l'impresa di assicurazione locale ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno quarantacinque giorni prima della esecuzione del contratto, comunicando i dati relativi all'attività ceduta, al fornitore, alla durata dell'esternalizzazione e al luogo in cui si svolge l'attività esternalizzata, secondo il modello di cui all'allegato 2 relativo alla parte III, titolo I del presente regolamento.

2. L'impresa di assicurazione locale comunica tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti cambiamenti rilevanti in merito al fornitore che incidono sul servizio.

3. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione dell'attività o di affidamento ad altro fornitore.

 

Art. 56

Comunicazioni in caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità

 

1. Nel caso di esternalizzazione della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, l'impresa di assicurazione locale ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, allegando la bozza del contratto stesso e comunicando ogni altro elemento informativo che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità nonché la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'IVASS. Dovrà altresì essere comunicato il nominativo del referente interno o del responsabile delle attività di controllo sulle funzioni esternalizzate comprensivo delle informazioni di cui all'art. 53, comma 3.

2. L'impresa di assicurazione locale comunica tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti cambiamenti rilevanti in merito al fornitore che incidono sul servizio.

3. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione dell'attività o di affidamento ad un altro fornitore, fornendo, in tale ultimo caso, le informazioni di cui al comma 1.

 

Art. 57

Comunicazioni in caso di esternalizzazione di altre attività

 

1. Nel caso di esternalizzazione di attività diverse da quelle essenziali o importanti, l'impresa di assicurazione locale dà comunicazione all'IVASS dei contratti stipulati, in occasione dell'invio del bilancio di esercizio, utilizzando il modello di cui all'allegato 3 relativo alla parte III, titolo I del presente regolamento.

 

Titolo II

Disposizioni in materia di riserve tecniche

 

Capo I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 58

Riserve tecniche dei rami vita

 

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'IVASS con il presente regolamento.

2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta a chi svolge la funzione di gestione dei rischi, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine chi esercita la funzione di gestione dei rischi ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche. L'impresa di assicurazione locale, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'IVASS.

3. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.

4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.

5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'art. 2, comma 2 del codice, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.

6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.

7. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita presenta all'IVASS il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

 

Art. 59

Determinazione delle tariffe dei rami vita

 

1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'art. 2, comma 1 del codice sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa di assicurazione locale, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati e dai relativi rendimenti, in modo da non ledere la solvibilità sul lungo termine.

2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei principi e delle regole applicative stabiliti dal capo successivo.

3. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'IVASS può vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.

4. E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'art. 167, comma 2 del codice.

5. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.

 

Art. 60

Tasso di interesse garantibile dei contratti relativi ai rami vita

 

1. L'impresa di assicurazione locale determina, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.

2. L'impresa di assicurazione locale, per tutti i contratti da stipulare che siano espressi in euro, qualora intenda riconoscere un rendimento finanziario, definisce il tasso di interesse garantito tale che l'equivalente valore annuo posticipato risulti non superiore al TMG vigente.

3. Relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti, che prevedono tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti nel rispetto dei limiti del TMG, le modifiche sui tassi di interesse si applicano esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione.

4. L'impresa di assicurazione locale, nel prestare garanzie finanziarie, si attiene comunque a criteri prudenziali, tenendo in debita considerazione il rendimento effettivo degli attivi posti a copertura degli impegni assunti, delle condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive, nonché della durata per la quale vengono prestate le garanzie.

 

Art. 61

Titolare della funzione di gestione dei rischi dell'impresa che esercita i rami vita

 

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita incarica la funzione di gestione dei rischi dello svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel codice.

2. L'impresa di assicurazione locale deve garantire le condizioni affinché il titolare della funzione di gestione dei rischi sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione del titolare della funzione di gestione dei rischi al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa e al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.

3. In caso di gravi inadempienze alle norme del codice, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito al titolare della funzione di gestione dei rischi è revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'IVASS.

4. In caso di cessazione dell'incarico del titolare della funzione di gestione dei rischi per qualsiasi causa, l'impresa di assicurazione locale provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo soggetto e a comunicare all'IVASS le ragioni della sostituzione, fornendo all'IVASS e al nuovo titolare della funzione, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che il titolare uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, il titolare della funzione di gestione dei rischi si trovi nell'impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.

 

Art. 62

Riserve tecniche dei rami danni

 

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione.

2. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.

3. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa di assicurazioni locale che esercita le assicurazioni della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.

4. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.

5. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.

6. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità.

7. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa di assicurazione locale costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.

8. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.

9. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.

10. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.

 

Art. 63

Riserve tecniche del lavoro indiretto

 

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'IVASS con il presente regolamento.

2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa di assicurazione locale valuta la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate.

 

Capo II

Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle tariffe dei rami vita

 

Sezione I

Principi generali e basi tecniche delle tariffe

 

Art. 64

Principi generali per la determinazione delle tariffe

 

1. Per la determinazione della tariffa l'impresa di assicurazione locale adotta adeguate ipotesi attuariali che consentano, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e di costituire, per ciascun contratto, le riserve tecniche necessarie.

2. L'impresa di assicurazione locale valuta e seleziona le basi tecniche per il calcolo dei premi definendo, coerentemente alle prestazioni che intendono assicurare ed alla tipologia contrattuale, il tasso tecnico, le eventuali basi demografiche nonché ogni altra base tecnica necessaria per il calcolo dei premi puri. L'impresa di assicurazione locale definisce inoltre la legge di caricamento applicabile, ai fini della determinazione dei premi di tariffa.

3. Nella scelta delle basi tecniche per la determinazione della tariffa, l'impresa di assicurazione locale tiene conto delle prestazioni garantite contrattualmente, dell'eventuale tasso di interesse garantito, delle modalità di partecipazione agli utili finanziari e demografici che intendono riconoscere sui contratti e di eventuali oneri trattenuti sui rendimenti realizzati dagli investimenti effettuati.

4. Per le operazioni di capitalizzazione indicate nell'art. 2, comma 1, del codice, l'impresa di assicurazione locale determina le tariffe nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 179 del codice.

5. Le basi tecniche sono modificabili nel corso della durata contrattuale, qualora sia espressamente prevista nelle condizioni di polizza la possibilità di variarle secondo regole predefinite. Per i piani individuali pensionistici, per i fondi pensione aperti e per i contratti long term care si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 67, 68 e 69.

6. L'impresa di assicurazione locale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, secondo periodo, del codice, può decidere, per una o più tariffe, tenendo conto delle proprie situazioni patrimoniali e finanziarie, di applicare premi che consentano di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, mediante ricorso a mezzi propri, purché il ricorso a risorse non derivanti dai premi stessi e dai relativi proventi sia non sistematico e non permanente.

 

Art. 65

Basi finanziarie per il calcolo delle tariffe

 

1. L'impresa di assicurazione locale individua il tasso tecnico per la determinazione di ciascuna tariffa. Per i contratti che prevedono una garanzia finanziaria, il tasso tecnico non può essere superiore al corrispondente tasso di interesse garantito dal contratto, fissato entro i limiti indicati al capo III del presente titolo.

2. Per i contratti a premi annui e al solo fine di determinare l'ammortamento annuo del caricamento di acquisizione, l'impresa di assicurazione locale può utilizzare un tasso tecnico superiore al tasso di interesse garantito.

 

Art. 66

Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle tariffe

 

1. L'impresa di assicurazione locale adotta basi demografiche e altre basi tecniche, siano esse desunte da rilevazioni di mercato o dalla propria esperienza, facendo riferimento a criteri prudenziali.

Nelle assicurazioni sulla durata della vita umana, l'impresa di assicurazione locale tiene conto anche dell'andamento tendenziale della mortalità/longevità della popolazione generale nonché dell'effettiva mortalità/longevità registrata sul proprio portafoglio.

2. Per i contratti di rendita e per i contratti di capitale che prevedono opzioni in rendita, l'impresa di assicurazione locale adotta, ove i dati disponibili lo consentano, una base tecnica demografica derivata da un'analisi per generazioni e considera gli effetti dell'antiselezione dei percettori di rendita rispetto alla popolazione generale.

3. Qualora l'impresa di assicurazione locale nell'impiego di basi tecniche diverse da quelle finanziarie si avvalga di analisi desunte da esperienze internazionali, valuta la sostenibilità delle stesse rispetto ai rischi che intende assumere, apportando eventuali correttivi necessari per adattare la base dati di riferimento alla realtà nazionale in cui si collocano i rischi.

4. L'impresa di assicurazione locale sottopone le basi demografiche e le altre basi tecniche utilizzate nella determinazione delle tariffe a periodici monitoraggi volti a verificare la tenuta delle stesse. Qualora da tali analisi emergano risultanze statisticamente significative, tali da far ritenere che le basi tecniche in uso non siano più adeguate, l'impresa di assicurazione locale deve procedere ad una sollecita revisione del tariffario che comporti l'aggiornamento delle basi demografiche e delle altre basi tecniche in modo tale che sia sempre garantito il corretto equilibrio tecnico della tariffa.

5. Le basi demografiche e le altre basi tecniche non finanziarie da utilizzare nell'ambito di tariffe collettive sono scelte in modo coerente con le tipologie di rischio presenti all'interno del gruppo.

 

Sezione II

Disciplina sulle tariffe per particolari forme assicurative

 

Art. 67

Disciplina applicabile ai piani individuali pensionistici

 

1. L'impresa di assicurazione locale può realizzare forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione sulla vita con prestazioni rivalutabili collegate a gestioni interne separate o mediante contratti di assicurazione unit linked oppure mediante contratti che offrono l'abbinamento delle tipologie contrattuali sopradescritte.

2. Nel corso della durata contrattuale, l'impresa di assicurazione locale può variare, qualora espressamente consentito dalle condizioni contrattuali, le basi demografiche, le basi finanziarie ed il tasso di interesse garantito per il calcolo delle prestazioni. La variazione può intervenire nel rispetto dei commi 3, 4 e 5.

3. L'impresa di assicurazione locale può modificare le basi demografiche se le analisi effettuate su dati oggettivamente verificabili dimostrino variazioni della probabilità di sopravvivenza e nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

a) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;

b) le variazioni della probabilità di sopravvivenza siano desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul proprio portafoglio assicurativo o, qualora il portafoglio dell'impresa non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS.

4. L'impresa di assicurazione locale può modificare le basi finanziarie o i tassi di interesse garantiti qualora, nel corso della durata contrattuale, essi non rispettino i limiti del TMG in vigore di cui al capo III del presente titolo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, lettera a). La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto solo sui premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.

5. Le modifiche delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita, non possono essere applicate ai soggetti, già assicurati alla data di introduzione di dette modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

 

Art. 68

Disciplina applicabile ai fondi pensione aperti

 

1. L'impresa di assicurazione locale può variare le basi demografiche, le basi finanziarie ed il tasso di interesse garantito per il calcolo delle prestazioni. La variazione può intervenire nel rispetto dei commi 2, 3 e 4.

2. E' consentita la modifica delle basi demografiche se le analisi effettuate su dati oggettivamente verificabili dimostrino variazioni della probabilità di sopravvivenza e nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

a) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;

b) le variazioni della probabilità di sopravvivenza siano desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul proprio portafoglio assicurativo o, qualora il portafoglio dell'impresa non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS.

3. L'impresa locale può modificare le basi finanziarie o i tassi di interesse garantiti, qualora, essi non rispettino i limiti del TMG in vigore, di cui al capo III del presente titolo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera a). La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto solo sui premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.

4. Le modifiche delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita non possono essere applicate ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione di dette modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

 

Art. 69

Disciplina applicabile ai contratti long term care

 

1. Per le assicurazioni LTC, l'impresa di assicurazione locale, nel corso della durata contrattuale, può variare, qualora espressamente previsto nelle condizioni di polizza, le basi tecniche diverse da quelle finanziarie utilizzate per il calcolo dei premi, se le analisi effettuate in conformità a dati oggettivamente verificabili, desunti da statistiche nazionali o internazionali o da rilevazioni condotte sui portafogli assicurativi, dimostrino un effettivo incremento dei tassi di sinistralità tale da richiedere modifiche sui versamenti successivi.

2. L'impresa di assicurazione locale informa l'IVASS delle variazioni di cui al comma 1, almeno sessanta giorni prima dell'applicazione della nuova base tecnica ai contratti in vigore.

 

Sezione III

Tasso annuo massimo di interesse garantibile per i contratti espressi in euro

 

Art. 70

Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato - TMO

 

1. Ai fini del calcolo del TMO l'impresa di assicurazione locale assume, come serie storica di riferimento, i dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi alle rilevazioni mensili dei tassi annui di rendimento lordo dei Buoni del tesoro poliennali (BTP), con scadenza a dieci anni.

2. Per ciascun mese il TMO è pari al minore fra i due seguenti valori:

a) l'ultimo tasso annuo noto della serie storica di cui al comma 1, relativo al rendimento lordo a scadenza dei BTP;

b) la media aritmetica semplice, calcolata sulle ultime dodici rilevazioni mensili, della serie storica definita al comma 1, con ultimo termine pari al tasso individuato alla lettera a).

 

Art. 71

Contratti con generica provvista di attivi

 

1. Il TMG, da applicare ai contratti per i quali l'impresa di assicurazione locale detiene una generica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, è definito sulla base dell'andamento registrato dal sessanta per cento del TMO, di cui all'art. 70, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.

2. Il TMG si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TMG in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.

3. Il nuovo TMG applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al sessanta per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TMG non può superare la misura del quattro per cento.

4. L'impresa di assicurazione locale applica le variazioni del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

 

Art. 72

Assicurazioni di puro rischio

 

1. In deroga a quanto disposto all'art. 71, il tasso massimo di interesse garantibile dall'impresa di assicurazione locale sui contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili non può superare il valore del quattro per cento.

 

Art. 73

Contratti con idonea provvista di attivi

 

1. Per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, per i quali l'impresa di assicurazione locale disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il TMG, in deroga a quanto disposto all'art. 71 e limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, è definito sulla base dell'andamento registrato dal settantacinque per cento del TMO, di cui all'art. 70, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.

2. Il TMG si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TMG in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.

3. Il nuovo TMG applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al settantacinque per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TMG non può superare la misura del sei per cento.

4. L'impresa di assicurazione locale applica le variazioni del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

5. Per il periodo successivo ai primi otto anni della durata contrattuale, il tasso massimo garantibile è definito sulla base della metodologia di calcolo e nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 71.

6. L'impresa di assicurazione locale gestisce l'idonea provvista di attivi a copertura degli impegni assunti sui contratti, secondo criteri prudenziali, verificando che la composizione degli attivi stessi sia coerente con la natura, la durata media ed il livello degli impegni nei confronti degli assicurati.

7. Nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, l'impresa di assicurazione locale individua meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi a copertura.

 

Art. 74

Contratti con specifica provvista di attivi

 

1. Per i contratti a fronte dei quali l'impresa di assicurazione locale dispone di una specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il tasso annuo massimo di interesse garantibile, in deroga a quanto disposto all'art. 71, è pari al rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura di cui agli articoli 75 e 76, decurtato della quota che verrà trattenuta dall'impresa su tale rendimento.

2. Il tasso massimo di interesse di cui al comma 1 è garantibile per un periodo che non può eccedere quello di scadenza degli attivi a copertura. Per il periodo successivo il TMG è definito in base alle disposizioni di cui all'art. 71.

3. L'impresa di assicurazione locale detiene gli attivi specifici nel patrimonio fino alla loro naturale scadenza in quanto necessari per la copertura degli impegni assunti, salvo la loro sostituzione con altre attività in grado di fornire analoghe garanzie di redditività sull'arco di tempo necessario.

4. L'impresa di assicurazione locale gestisce il portafoglio degli specifici attivi a copertura degli impegni assunti sui contratti, secondo criteri prudenziali, verificando che la composizione degli attivi stessi sia coerente con la natura, la durata media ed il livello degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

 

Art. 75

Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti a premio unico non di puro rischio e di capitalizzazione

 

1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 74, comma 1, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, il rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura risulta:

a) per i titoli di tipo zero coupons bonds, pari al tasso di rendimento lordo effettivo;

b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo garantito, non superiore a quello che si otterrebbe considerando il reinvestimento dei relativi proventi lordi ad un tasso di interesse pari al TMG di cui all'art. 71, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale liquidazione di prestazioni anticipate nel corso della durata contrattuale.

 

Art. 76

Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto

 

1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 74, comma 1, per le imprese di assicurazioni locali di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, il tasso di rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura tiene conto dell'evoluzione delle riserve matematiche dei contratti e risulta non superiore a quello che si otterrebbe dall'eventuale reinvestimento dei proventi lordi degli attivi, o eventualmente di parte di essi, ad un tasso di interesse pari al TMG di cui all'art. 71, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale sfasamento temporale esistente tra le epoche di maturazione dei proventi stessi e quelle di erogazione agli assicurati delle relative rate di rendita.

2. L'impresa di assicurazione locale effettua un adeguato scaglionamento della durata degli specifici attivi a copertura per tener conto delle esigenze di liquidità che emergeranno nel periodo di pagamento delle rendite.

 

Art. 77

Disposizioni per particolari tipologie di contratti

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 non si applicano ai contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento di una gestione separata, che risulti al servizio anche di contratti di diverso tipo, nonché ai contratti a premio ricorrente.

Per tali contratti il TMG è determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 71.

2. Per i contratti a premio unico di cui all'art. 75, nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, l'impresa di assicurazione locale individua meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi a copertura.

 

Art. 78

Disposizioni particolari per i fondi pensione e per i PIP

 

1. L'impresa di assicurazione locale, per i fondi pensione e per i piani individuali pensionistici, in deroga all'art. 71 e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, può garantire sulle quote di TFR e sugli eventuali flussi contributivi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro conferiti in gestione o destinati ai piani individuali pensionistici un rendimento non superiore a quello che si otterrebbe applicando il tasso di rivalutazione individuato ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

2. La garanzia di rendimento di cui al comma 1 può essere stabilita contrattualmente per periodi non superiori a tre anni. Allo scadere di ciascun periodo, l'impresa di assicurazione locale può continuare ad avvalersi della deroga di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3.

3. In nessun caso, la misura di rivalutazione garantita può essere più elevata del rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche, tenendo conto di margini prudenziali, in coerenza con la durata media degli impegni e con i flussi prospettici delle quote di TFR conferite e delle prestazioni attese nonché con le condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive.

 

Art. 79

Relazione sulle strategie finanziarie per la garanzia di rendimento

 

1. Qualora l'impresa di assicurazione locale ricorra alla deroga di cui all'art. 78, trasmette all'IVASS una relazione dettagliata, sottoscritta da un responsabile per l'impresa, nella quale siano descritte le strategie finanziarie volte a replicare le garanzie offerte.

2. La relazione descrive gli eventi previsti dalla disciplina delle forme pensionistiche complementari per i quali le imprese rilasciano una garanzia di rendimento, le relative modalità di determinazione, nonché le analisi effettuate volte alla verifica del rispetto di quanto disposto all'art. 78, comma 3, con indicazione di tutti gli elementi e le ipotesi posti alla base delle valutazioni sulla sostenibilità della garanzia finanziaria. In particolare, la relazione riporta i criteri di selezione degli attivi individuati e da individuare per la realizzazione della garanzia finanziaria prestata, con evidenza degli enti emittenti, gli eventuali livelli di rating assegnati, i profili reddituali e le scadenze. In relazione agli impegni assunti contrattualmente, l'impresa di assicurazione locale indica le ipotesi utilizzate per la stima dei flussi prospettici delle somme conferite e delle prestazioni attese, ivi comprese le frequenze di eliminazione, per qualsiasi causa, dalla forma pensionistica complementare. Le informazioni sono integrate con un'analisi sul matching dei flussi di cassa attesi delle attività e passività.

3. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS la relazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 o dal rilascio della garanzia di cui all'art. 78, comma 1 da parte del fondo pensione aperto o del piano individuale pensionistico.

4. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa all'IVASS entro i quindici giorni successivi al rilascio della garanzia qualora, alle scadenze temporali previste all'art. 78, comma 2, l'impresa di assicurazione locale continui ad avvalersi della deroga sul tasso massimo garantibile.

5. Nei casi in cui le mutate condizioni del mercato finanziario siano tali da comportare una sostanziale modifica delle strategie finanziarie adottate, l'impresa di assicurazione locale trasmette tempestivamente all'IVASS idonea informativa sulle variazioni intervenute.

 

Sezione IV

Adempimenti della funzione di gestione dei rischi sulle tariffe

 

Art. 80

Valutazione della tariffa

 

1. La funzione di gestione dei rischi all'interno dell'impresa di assicurazione locale accerta che, nella scelta delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi di ciascuna tariffa, l'impresa si sia uniformata alle disposizioni del presente regolamento e verifica, inoltre, le metodologie adottate dall'impresa nel calcolo dei premi e la coerenza degli stessi con le basi tecniche impiegate.

2. La funzione di gestione dei rischi considera nella valutazione della tariffa la presenza di eventuali garanzie contrattuali, anche con riferimento ai casi di riscatto anticipato, di riduzione e di opzione in prestazioni diverse da quelle principali previste contrattualmente.

3. La funzione di gestione dei rischi effettua un'analisi prospettica di redditività della tariffa volta a verificare che le basi tecniche impiegate dall'impresa ed i relativi premi consentano di far fronte a tutte le prestazioni assicurate e a tutti i costi dell'impresa, tenuto conto anche della redditività attesa degli attivi e delle garanzie finanziarie prestate.

4. L'esito delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 forma oggetto della relazione tecnica sulla tariffa redatta ai sensi dell'art. 82.

 

Art. 81

Monitoraggio sulle garanzie finanziarie

 

1. La funzione di gestione dei rischi vigila affinché i tassi di interesse garantiti sui nuovi contratti non risultino superiori ai tassi annui massimi di interesse garantibili di cui al capo III del titolo II della presente parte.

2. La funzione di gestione dei rischi può raccomandare all'impresa di assicurazione locale di adottare tassi di interesse contrattualmente garantiti più bassi rispetto ai tassi annui massimi di interesse garantibili previsti dal presente regolamento per le diverse tipologie contrattuali.

 

Art. 82

Relazione tecnica sulla tariffa

 

1. In occasione della determinazione di ogni nuova tariffa la funzione di gestione dei rischi redige la relazione tecnica sulla tariffa nella quale riporta:

a) le basi tecniche e le metodologie utilizzate dall'impresa per la determinazione della tariffa ed indica la tipologia dei dati impiegati, siano essi desunti da esperienze aziendali o esogene all'impresa;

b) la valutazione sulla coerenza dei premi di tariffa rispetto agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e ai costi che gravano sul contratto;

c) il giudizio sulla tariffa.

2. La relazione tecnica sulla tariffa è redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1 relativo alla parte III, titolo II, capo II del presente regolamento e riporta, in allegato, l'analisi di redditività della tariffa, di cui all'art. 80, comma 3, e ogni altra informazione di dettaglio necessaria per la determinazione della tariffa.

3. L'impresa di assicurazione locale conserva le relazioni tecniche delle tariffe nonché gli elaborati tecnici utilizzati per le analisi di redditività.

4. La funzione di gestione dei rischi, in caso di modifica delle basi tecniche relative ai contratti di cui agli articoli 67 e 69 e in caso di modifica delle basi tecniche relative ai fondi pensione aperti di cui all'art. 68, redige una nuova relazione tecnica sulla tariffa, nella quale riporta anche le risultanze delle rispettive analisi effettuate dall'impresa nonché le proprie valutazioni sull'effettiva esigenza di rivedibilità delle basi tecniche.

 

Art. 83

Altri adempimenti sulle tariffe

 

1. La funzione di gestione dei rischi segnala tempestivamente all'impresa di assicurazione locale la necessità di interventi in relazione alla possibilità di continuare ad acquisire contratti per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 64, comma 6, qualora emergano elementi che, a suo giudizio, possano rappresentare situazioni di rischio e di turbativa rispetto ad una prudente ed equilibrata gestione dell'impresa, anche alla luce della situazione finanziaria attuale e prospettiva.

 

Capo III

Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano

 

Art. 84

Principi generali sulle riserve tecniche

 

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita costituisce riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui all'art. 89 e le riserve per spese future di cui all'art. 90, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.

2. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate all'art. 85, comma 1, lettera a), l'impresa di assicurazione locale costituisce le riserve tecniche per partecipazioni agli utili tenendo conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili in coerenza con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il criterio di partecipazione agli utili noto al momento della valutazione.

3. Oltre alle riserve di cui ai commi 1 e 2, l'impresa di assicurazione locale costituisce una riserva tecnica per somme da pagare, secondo i criteri indicati nell'art. 58, comma 3, e una riserva tecnica per le assicurazioni complementari, secondo quanto stabilito all'art. 91.

4. L'impresa di assicurazione locale costituisce le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione.

5. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto deve essere in ogni momento non inferiore al corrispondente valore di riscatto.

6. Non è consentita all'impresa di assicurazione locale la costituzione di riserve tecniche negative per alcuna delle componenti di riserva di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

Art. 85

Metodi di calcolo delle riserve tecniche

 

1. L'impresa di assicurazione locale calcola le riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui:

a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;

b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;

c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;

d) le spese future dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.

Nel caso in cui l'impresa corrisponda provvigioni di acquisizione in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto, i premi futuri da considerare ai fini del calcolo delle riserve tecniche sono determinati al netto delle quote di caricamento incassabili in via differita, destinate a finanziare le provvigioni corrisposte.

2. L'impresa di assicurazione locale calcola le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto. E' tuttavia consentito far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, quando l'impresa abbia motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto.

Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.

3. L'impresa di assicurazione locale può adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al comma 1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.

4. L'impresa di assicurazione locale può adottare, per il calcolo della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.

5. Il metodo adottato dall'impresa di assicurazione locale non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

6. Il metodo di valutazione scelto dall'impresa di assicurazione locale deve essere prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

 

Art. 86

Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche

 

1. L'impresa di assicurazione locale individua le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve sulla base di ipotesi considerate maggiormente probabili e di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.

2. L'IVASS può imporre all'impresa di assicurazione locale l'integrazione delle riserve tecniche, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 88, comma 2, o da altri elementi di giudizio.

3. L'impresa di assicurazione locale mette a disposizione del pubblico le basi e i metodi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche.

 

Art. 87

Basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche

 

1. L'impresa di assicurazione locale definisce il tasso di interesse da adoperare nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore in base a criteri prudenziali, e il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente tasso d'interesse massimo garantibile in vigore stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al capo III, titolo II, della presente parte.

2. In deroga al principio indicato al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 84, comma 5, l'IVASS può consentire all'impresa di assicurazione locale, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente applicato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle attività finanziarie, e alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

 

Art. 88

Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche

 

1. L'impresa di assicurazione locale sceglie gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, e in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbilità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.

2. L'impresa di assicurazione locale effettua il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio. I risultati di tale analisi devono essere presentati all'IVASS secondo gli schemi e le modalità definiti dalle disposizioni della parte V del presente regolamento.

 

Art. 89

Riserva matematica

 

1. L'impresa di assicurazione locale calcola le riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati nonché dei premi di tariffa al netto dei caricamenti.

2. Tra le riserve matematiche di cui al comma 1 l'impresa di assicurazione locale costituisce anche la riserva per sovrapremi sanitari e professionali che non può essere inferiore all'importo dei sovrapremi dell'esercizio.

 

Art. 90

Riserva per spese future

 

1. L'impresa di assicurazione locale, sulla base di valutazioni prudenti, calcola la riserva per spese future di cui all'art. 85, comma 1, lettera d), come valore attuale dei saldi positivi tra le spese amministrative aumentate delle provvigioni che prevedono di dover sostenere e detratti i caricamenti contenuti negli eventuali premi futuri da incassare e i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione.

2. L'impresa di assicurazione locale può costituire la riserva per spese future implicitamente, calcolando la riserva complessiva come differenza tra il valore attuale delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati ed il valore attuale dei premi futuri al netto delle prevedibili spese che ritiene di dover sostenere. In ogni caso la riserva complessiva deve rispettare il vincolo di cui all'art. 84, comma 5.

3. Per la valutazione delle spese future l'impresa di assicurazione locale prevede scenari realistici e prudenziali e applica adeguate metodologie di attribuzione delle spese alle diverse tipologie tariffarie.

 

Art. 91

Riserve tecniche delle assicurazioni complementari

 

1. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, di cui all'art. 2, comma 2, del codice, l'impresa di assicurazione locale adotta i metodi previsti dalle norme di legge e regolamentari e da altre disposizioni emanate in materia di riserve tecniche dei rami danni.

 

Capo IV

Disciplina applicabile nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

Art. 92

Principi generali sulle riserve tecniche i cui attivi corrispondenti siano valutati al prezzo di acquisizione

 

1. Fermi restando i principi attuariali e le regole applicative previsti dal titolo IV della presente parte, nel caso in cui l'impresa di assicurazione locale valuti le attività rappresentative delle riserve con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini delle disposizioni dell'art. 85, comma 6, è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel considerare le prestazioni indicate all'art. 85, comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili.

2. La metodologia di cui al comma 1 non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 1, secondo periodo, del codice.

 

Art. 93

Riserva per spese future dei contratti le cui riserve sono calcolate con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio

 

1. L'impresa di assicurazione locale, che valuta le riserve tecniche secondo le modalità definite all'art. 92, comma 1, determina la riserva per spese future secondo i criteri di cui all'art. 90, nell'ipotesi che le spese amministrative e le provvigioni da sostenere coincidano con i caricamenti previsti in tariffa e senza considerare i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione, tenendo altresì conto di quanto disposto all'art. 108.

2. Per i contratti a premi periodici, l'impresa di assicurazione locale, nel calcolo delle riserve per spese future di cui al comma 1, tiene conto anche della quota del caricamento, di competenza dell'esercizio successivo, relativo all'ultimo premio contabilizzato prima della data di valutazione.

 

Sezione II

Riserve aggiuntive per rischio finanziario

 

Sottosezione I

Costituzione delle riserve aggiuntive per rischio finanziario

 

Art. 94

Ambito operativo

 

1. L'impresa di assicurazione locale valuta la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio finanziario per i contratti con prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, per i contratti con idonea e specifica provvista di attivi nonché per i contratti le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una gestione separata, prevedono una garanzia di rendimento a carico delle imprese stesse.

 

Art. 95

Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

 

1. L'impresa di assicurazione locale è tenuta a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi dell'art. 92, comma 1, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, nel caso in cui il TMG in vigore, stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, sezione III della presente parte, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno.

2. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.

3. L'impresa di assicurazione locale, per i contratti con specifica provvista di attivi, costituisce la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al comma 2. Nell'ambito della valutazione l'impresa di assicurazione locale verifica che gli attivi originariamente a copertura delle riserve tecniche siano ancora in portafoglio e gli emittenti siano ancora solvibili, che il rating assegnato agli attivi non si sia deteriorato e che comunque non sia inferiore ad un livello ritenuto prudente dal mercato finanziario, e che le eventuali cedole in scadenza siano reinvestite ad un tasso di interesse non inferiore al TMG, determinato all'epoca di emissione dei contratti.

4. Ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, l'impresa di assicurazione locale determina il rendimento attuale e prevedibile in conformità alle disposizioni di cui alla sottosezione II della presente sezione ed applica i principi ed i metodi di calcolo di cui alla sottosezione III della presente sezione.

 

Art. 96

Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale

 

1. In periodi di andamenti decrescenti dei rendimenti degli attivi a cui sono collegati i contratti, l'impresa di assicurazione locale valuta la necessità di integrare la relativa riserva matematica con un accantonamento destinato alla copertura del rischio finanziario derivante dallo sfasamento temporale tra il periodo in cui è stato maturato il rendimento da riconoscere contrattualmente ed il momento in cui questo viene riconosciuto agli assicurati.

2. Per i contratti collegati a gestioni interne separate, l'impresa di assicurazione locale effettua l'accantonamento di cui al comma 1 sulla base del confronto tra il tasso da retrocedere contrattualmente in funzione del rendimento certificato della gestione interna separata, e il tasso lordo di rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche.

 

Sottosezione II

Rendimento attuale e prevedibile

 

Art. 97

Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate

 

1. Per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, l'impresa di assicurazione locale calcola il rendimento attuale e prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche come rapporto tra i redditi e le giacenze medie attesi del complesso degli attivi. Il rendimento prevedibile è definito per ciascuno degli esercizi contabili della gestione separata che cadono nell'orizzonte temporale di cui all'art. 100.

2. Il rendimento attuale è rappresentato dal rendimento in corso di maturazione al momento delle valutazioni.

3. L'impresa di assicurazione locale può limitare le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 alle sole gestioni interne separate ritenute significative per livello dimensionale o per livello di rischiosità delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso la valutazione deve essere estesa ad almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve matematiche relative ai contratti collegati a gestioni interne separate e deve riguardare intere gestioni separate.

4. Per i contratti le cui prestazioni sono collegate alle gestioni interne separate non ritenute significative ed escluse dalle valutazioni di cui al comma 3 l'impresa di assicurazione locale calcola il rendimento attuale e prevedibile come media aritmetica ponderata dei rendimenti di cui ai commi 1 e 2 riferiti alle singole gestioni interne separate, con pesi pari alla relativa giacenza media attesa.

5. L'impresa di assicurazione locale effettua la valutazione del rendimento attuale e prevedibile con riferimento alla situazione del portafoglio delle attività e delle passività della gestione interna separata riferite ad una medesima data, tenendo conto degli elementi indicati negli articoli 102 e 103 e ipotizzando strategie gestionali coerenti con le norme di legge e regolamentari in materia di gestioni separate.

 

Art. 98

Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti non collegati a gestioni interne separate

 

1. Per i contratti le cui prestazioni non sono legate ai risultati derivanti dalle gestioni interne separate ma che prevedono una garanzia di rendimento minimo, a eccezione dei contratti con specifica provvista di attivi, l'impresa di assicurazione locale determina, nell'orizzonte temporale di cui all'art. 100, il rendimento attuale e prevedibile secondo il criterio di cui all'art. 97, comma 4.

2. Qualora l'impresa di assicurazione locale non abbia costituito alcuna gestione interna separata, per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo effettua il calcolo del rendimento attuale e prevedibile con una metodologia definita sui medesimi principi di prudenza contenuti nella presente Sottosezione.

 

Art. 99

Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti con specifica provvista di attivi

 

1. Per i contratti con specifica provvista di attivi l'impresa di assicurazione locale determina il rendimento attuale e prevedibile in misura pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve matematiche, rilevato al momento delle valutazioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 74.

 

Art. 100

Orizzonte temporale

 

1. L'impresa di assicurazione locale determina il rendimento prevedibile delle gestioni interne separate su un orizzonte temporale almeno pari a quattro periodi annuali immediatamente successivi alla chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata in corso al momento delle valutazioni. Pertanto, l'impresa di assicurazione locale può limitare l'orizzonte temporale a quattro periodi annuali solo se la data di valutazione coincide con la chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata.

2. L'orizzonte temporale di cui al comma 1 è pari alla durata residua del portafoglio polizze qualora essa risulti inferiore a quattro periodi annuali.

3. Per le gestioni interne separate che determinano il rendimento annuo con cadenza mensile la chiusura della gestione può intendersi coincidente con quella della valutazione.

4. Qualora la chiusura dell'esercizio della gestione interna separata non coincida con la data di valutazione, l'impresa di assicurazione locale può considerare, in deroga a quanto previsto al comma 1, un orizzonte temporale che decorre dalla data delle valutazioni. In tal caso l'orizzonte temporale è riferito ad almeno cinque periodi annuali.

5. In relazione ai possibili scenari economici e finanziari e tenendo conto dell'effettiva durata media residua del portafoglio, l'impresa di assicurazione locale valuta se sia necessario estendere l'analisi del rendimento prevedibile a un periodo più lungo rispetto all'orizzonte temporale minimo.

 

Art. 101

Criteri di organizzazione e di analisi dei dati

 

1. Ai fini della valutazione del rendimento attuale e prevedibile di cui all'art. 97, l'impresa di assicurazione locale dispone di procedure che consentono di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione interna separata. L'impresa di assicurazione locale stabilisce i criteri di organizzazione e di analisi dei dati più idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli, tenuto conto dei livelli minimi di indagine e di informativa richiesti dal presente regolamento.

2. L'impresa di assicurazione locale si dota di procedure informative che consentono di rilevare e analizzare gli elementi caratteristici delle attività e delle passività idonei a identificare i flussi prospettici e a valutarne la sensibilità al variare del contesto economico e finanziario.

 

Art. 102

Portafoglio delle attività

 

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui all'art. 97, per quanto riguarda il portafoglio delle attività l'impresa di assicurazione locale, per ciascuna gestione interna separata ritenuta significativa, deve tener conto almeno dei seguenti elementi:

a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attività ivi compresi gli strumenti derivati;

b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di capitale, per gli OICR e per gli altri attivi;

c) gli indicatori relativi al rischio di credito;

d) gli indicatori di volatilità e correlazione;

e) le opzionalità presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi;

f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati;

g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata;

h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi;

i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.

 

Art. 103

Portafoglio delle passività

 

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui all'art. 97, per quanto riguarda il portafoglio del passivo l'impresa di assicurazione locale effettua l'analisi sui contratti in vigore all'epoca della valutazione, finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti.

2. L'impresa di assicurazione locale tiene conto dei livelli di garanzia finanziaria e delle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previste, e considera almeno i seguenti elementi:

a) la struttura dell'impegno finanziario;

b) la misura della garanzia finanziaria;

c) la misura del tasso tecnico di tariffa;

d) la forma contrattuale;

e) la tipologia tariffaria;

f) la tipologia del premio;

g) la periodicità del premio;

h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;

i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa;

l) le opzioni contrattuali;

m) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie;

n) il canale di acquisizione;

o) le frequenze di eliminazione per singola causa;

p) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.

 

Art. 104

Redditi attesi

 

1. L'impresa di assicurazione locale calcola i redditi attesi di cui all'art. 97, comma 1, al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione interna separata.

2. Per gli attivi in portafoglio l'impresa di assicurazione locale considera i redditi costituiti da:

a) i redditi di competenza, conosciuti o stimati sulla base della struttura dei tassi forward derivata dai tassi swap, connessi alla valuta di riferimento dell'attivo considerato, rilevata al momento della valutazione;

b) i dividendi azionari ed i redditi di competenza degli altri attivi inseriti nelle gestioni. Il livello di redditività deve essere stimato in modo prudente, tenendo conto anche delle aspettative coerenti con la situazione di mercato al momento della valutazione;

c) le differenze positive o negative dei titoli in scadenza o dei valori mobiliari che si riterrà opportuno alienare per esigenze di liquidità determinate sulle previsioni dei flussi del passivo o per esigenze di mercato. Tali differenze rispetto al valore di carico nella gestione separata sono valutate, per i titoli obbligazionari, sulla base del prezzo forward determinato in base alle curve spot di riferimento alla data di valutazione e, per gli altri valori mobiliari, nel limite complessivo delle plusvalenze implicite nette esistenti al momento della valutazione.

3. Per gli attivi di futura acquisizione l'impresa di assicurazione locale prende in considerazione i soli redditi ordinari di cui al comma 2, lettere a) e b), stimati secondo le modalità ivi previste.

Gli attivi di futura acquisizione dovranno:

a) derivare dal reinvestimento delle cedole o degli attivi scaduti o venduti e dall'impiego dei premi da incassare sul portafoglio dei contratti in vigore al momento della valutazione;

b) essere inseriti nel calcolo di cui al comma 1, considerando tipologie di attivo coerenti con la complessiva previsione di flussi dell'attivo e del passivo e comunque scelte in base a criteri di prudenza.

4. Nelle valutazioni dei redditi attesi, al fine di considerare adeguatamente il rischio di credito, le imprese si dotano di idonei modelli di stima.

5. Qualora l'impresa di assicurazione locale, in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti, intenda avvalersi di elementi tali da garantire alla stima una maggiore aderenza alle caratteristiche delle proprie gestioni interne separate, trasmette in via preventiva all'IVASS una nota nella quale siano dettagliatamente illustrate le motivazioni che ne suggeriscono l'utilizzo nonché i criteri adottati per le valutazioni.

 

Art. 105

Relazione sul rendimento attuale e prevedibile

 

1. L'impresa di assicurazione locale predispone, in occasione della redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale, una relazione sul rendimento attuale e prevedibile, sottoscritta da un responsabile per l'impresa.

2. Nella relazione di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale illustra gli elementi di valutazione e le ipotesi poste alla base della quantificazione del rendimento attuale e prevedibile, con particolare riferimento ai criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per le vendite dei valori mobiliari determinate da esigenze di mercato, tenendo presente anche dei modelli utilizzati per la stima del rischio di credito di cui all'art. 104, comma 4.

3. La relazione riporta:

a) i vettori dei tassi risultanti dalle stime dei rendimenti attuali e prevedibili relativi alle gestioni interne separate monitorate;

b) la media ponderata degli stessi tassi utilizzata per i contratti collegati a gestioni interne separate non significative o non collegati a gestioni interne separate;

c) tassi di rendimento lordi attesi degli attivi specifici.

4. L'impresa di assicurazione locale conserva su supporto informatico per due anni la relazione di cui al comma 1 nonché i flussi analitici, necessari per la determinazione dei vettori di cui al comma 3.

 

Sottosezione III

Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito

 

Art. 106

Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

 

1. L'impresa di assicurazione locale, sulla base dei confronti tra i tassi di interesse previsti dall'art. 95, effettua la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ogni singola gestione interna separata, e, al suo interno, per ogni livello di garanzia finanziaria prestata sui contratti.

2. Lo stesso criterio di cui al comma 1 deve essere applicato ai contratti collegati alle gestioni interne separate non ritenute significative ai sensi dell'art. 97, comma 4.

3. L'impresa di assicurazione locale valuta la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ognuno dei livelli di garanzia prestata anche per i contratti di cui all'art. 98.

4. L'impresa di assicurazione locale effettua le valutazioni di riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito in coerenza con l'orizzonte temporale considerato ai fini del calcolo del vettore dei rendimenti prevedibili e nel rispetto dei limiti periodali minimi previsti all'art. 100.

 

Art. 107

Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

 

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito sulla base delle differenze tra la riserva necessaria per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente, e la riserva disponibile calcolata sulla base dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui all'art. 95, comma 1 e di eventuali ulteriori margini di prudenzialità ritenuti necessari.

2. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva disponibile e la riserva necessaria di cui al comma 1 al lordo della riassicurazione, comprendendo nelle valutazioni anche le riserve aggiuntive per rischio demografico di cui all'art. 109 eventualmente costituite alla data delle valutazioni.

3. Per i contratti di cui all'art. 95, commi 3 e 4, nel calcolo della riserva disponibile l'impresa di assicurazione locale non è tenuta a calcolare la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito applicando l'abbattimento di un quinto ai tassi di rendimento prevedibili, ma può comunque introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari.

4. L'impresa di assicurazione locale adotta per il calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito uno dei metodi indicati nell'allegato 1 relativo alla parte III, titolo II, capo II del presente regolamento. E' comunque consentito ricorrere anche ad altri metodi purché portino a valori di riserva aggiuntiva non inferiori a quelli ottenuti con l'adozione di uno dei metodi contenuti nel predetto allegato 1.

5. Nella scelta del metodo di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito, l'impresa di assicurazione locale rispetta i principi di prudenza e tengono conto della propria situazione finanziaria.

 

Sezione III

Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

 

Sottosezione I

Disposizioni generali

 

Art. 108

Costituzione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

 

1. Al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'art. 96, comma 2, l'impresa di assicurazione locale costituisce una riserva aggiuntiva diversa da quelle per rischio finanziario di cui agli articoli 95 e 96 nel caso in cui il livello complessivo delle riserve tecniche determinate ai sensi dell'art. 90, comma 1, tenendo altresì conto della base finanziaria adottata, non corrisponda più a criteri di prudenza.

2. L'impresa di assicurazione locale, nel caso abbia costituito una riserva aggiuntiva per spese ai sensi del comma 1, conserva le risultanze dell'analisi condotta sulle spese amministrative e le provvigioni che ritiene di dover sostenere e che hanno dato luogo alla riserva stessa.

 

Sottosezione II

Riserva aggiuntiva per rischio demografico

 

Art. 109

Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico

 

1. Per i contratti di assicurazione di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito, l'impresa di assicurazione locale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 108, comma 1, integra le riserve matematiche mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio demografico, qualora si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi demografiche utilizzate per il calcolo delle riserve matematiche rispetto ai risultati dell'esperienza diretta sul portafoglio.

2. L'impresa di assicurazione locale è tenuta a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita, tenendo conto di come tale fenomeno si riflette sul proprio portafoglio.

 

Art. 110

Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico

 

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva aggiuntiva per rischio demografico distinguendo tra contratti di tipo individuale e di tipo collettivo.

2. L'impresa di assicurazione locale effettua la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico separatamente per i contratti di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito.

 

Art. 111

Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico

 

1. L'impresa di assicurazione locale, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico, determina l'incremento atteso del valore capitale della rendita riferito alla scadenza contrattuale che deriverebbe dall'utilizzo di una base demografica maggiormente rappresentativa delle aspettative di vita rispetto a quella utilizzata per il calcolo delle riserve matematiche.

2. L'impresa di assicurazione locale calcola il valore attuale, all'epoca della valutazione, dell'incremento atteso di cui al comma 1. Il coefficiente per l'attualizzazione deve tener conto della probabilità di esistenza in vita dell'assicurato aggiornata al momento della valutazione.

3. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva aggiuntiva per rischio demografico applicando, all'incremento del valore capitale attualizzato di cui al comma 2, coefficienti di propensione a beneficiare delle prestazioni in forma di rendita, definiti in relazione alle diverse tipologie contrattuali e stimati sulla base della propria esperienza o su dati di mercato. I coefficienti di propensione devono comunque essere valutati prudentemente, anche tenendo conto delle caratteristiche dei contratti presenti in portafoglio nonché degli impatti derivanti dall'introduzione di eventuali modifiche normative.

4. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico è subordinata alla permanenza in vigore dei contratti fino alla scadenza. A tal fine l'impresa di assicurazione locale può adottare, nelle proprie valutazioni, ragionevoli ipotesi sulla probabilità di decadenza anticipata dei contratti per cause diverse dal decesso dell'assicurato.

5. Nel caso di rendite immediate o di rendite in godimento, l'impresa di assicurazione locale determina la riserva aggiuntiva per rischio demografico in misura pari all'incremento, calcolato all'epoca della valutazione, del valore capitale delle rate di rendita che ritiene di dover erogare sulla base dell'aspettativa di vita dell'assicurato.

 

Capo V

Disciplina particolare sulle riserve tecniche dei contratti unit linked e index linked e dei contratti di ramo VI

 

Sezione I

Principi di calcolo e riserva aggiuntiva

 

Art. 112

Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti unit linked e dei contratti di ramo VI

 

1. Per i contratti unit linked e per i contratti di ramo VI di cui all'art. 2, comma 1, del codice, l'impresa di assicurazione locale costituisce le riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nel capo III, titolo II della presente parte.

2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al comma 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato patrimoniale in conformità alle disposizioni della parte V del presente regolamento, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui all'art. 87, comma 1.

3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al comma 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o dal valore degli attivi contenuti in un fondo interno.

 

Art. 113

Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti index linked

 

1. Per i contratti index linked l'impresa di assicurazione locale costituisce riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nel capo III, del titolo II della presente parte.

2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al comma 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato patrimoniale, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui all'art. 87, comma 1.

3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al comma 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

4. In ogni caso nella determinazione delle riserve tecniche l'impresa di assicurazione locale tiene conto di ogni fattore di rischio che possa influire sul grado di sicurezza e negoziabilità degli attivi e costituisce un accantonamento a fronte del rischio di credito e di liquidità.

5. Ai fini del comma 4 il tasso di interesse da utilizzare nelle valutazioni deve essere ridotto per tener conto di un margine prudenziale che rappresenti la compensazione per il rischio di credito e di liquidità degli attivi a copertura rispetto ad un analogo attivo privo di rischio.

 

Art. 114

Riserva aggiuntiva dei contratti unit linked e index linked e dei contratti di ramo VI

 

1. Per i contratti di cui agli articoli 112 e 113, l'impresa di assicurazione locale valuta la necessità di costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui le prestazioni previste contrattualmente comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita direttamente dall'impresa.

2. L'impresa di assicurazione locale costituisce riserve aggiuntive per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza, i valori di riscatto garantiti e i fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.

3. Ai fini delle valutazioni dei rischi di cui ai commi 1 e 2, l'impresa di assicurazione locale si dota di idonei modelli di stima adeguati alle tipologie di garanzie offerte, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento delle stesse previste in fase di tariffazione.

 

Sezione II

Indici ammissibili e modalità di indicizzazione

 

Art. 115

Indici azionari ammissibili

 

1. Gli indici azionari a cui possono essere collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index linked soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono costruiti su azioni, negoziate su mercati regolamentati liquidi ed attivi di uno Stato appartenente all'OCSE;

b) sono pubblici, comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria e replicabili;

c) sono caratterizzati da una adeguata diversificazione, in termini di numerosità e composizione relativa, delle azioni sottostanti;

d) sono calcolati con cadenza giornaliera da soggetti terzi, indipendenti rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti le azioni su cui sono costruiti;

e) sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e predefiniti, resi disponibili agli interessati, che disciplinano anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcune delle azioni su cui sono costruiti;

f) sono pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza giornaliera.

2. Ai fini del comma 1, lettera c), un indice si considera adeguatamente diversificato qualora la relativa composizione è tale che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una componente dell'indice non influenzano indebitamente il rendimento dell'intero indice.

 

Art. 116

Altri valori di riferimento ammissibili

 

1. Gli altri valori di riferimento a cui possono essere collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index linked sono rappresentati esclusivamente da:

a) indici obbligazionari;

b) indici sull'inflazione.

2. Gli indici obbligazionari di cui al comma 1, lettera a) soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono costruiti su obbligazioni negoziate su mercati regolamentati liquidi ed attivi e soddisfano comunque i requisiti di cui all'art. 118, comma 2, fatta eccezione per la lettera b);

b) sono pubblici, comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria e replicabili;

c) sono caratterizzati da una adeguata diversificazione, in termini di numerosità e composizione relativa, delle obbligazioni sottostanti;

d) sono calcolati con cadenza giornaliera da soggetti terzi, indipendenti rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti le obbligazioni su cui sono costruiti;

e) sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e predefiniti, resi disponibili agli interessati, che disciplinano anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcune delle obbligazioni su cui sono costruiti;

f) sono pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza giornaliera.

3. Ai fini del comma 2, lettera c), un indice si considera adeguatamente diversificato qualora la relativa composizione è tale che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una componente dell'indice non influenzano indebitamente il rendimento dell'intero indice.

4. Gli indici sull'inflazione di cui al comma 1, lettera b), soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria;

b) sono calcolati periodicamente da enti o organismi statistici pubblici, nazionali e sovranazionali;

c) è chiaramente definita nelle condizioni di polizza la configurazione dell'indice;

d) sono utilizzati a copertura delle relative riserve tecniche attivi aventi indicizzazione, durata, flussi finanziari, profili di liquidabilità e caratteristiche coerenti con i corrispondenti impegni contrattuali. A tali attivi si applicano le disposizioni sul merito di credito dell'ente emittente previste all'art. 118.

5. Le prestazioni e i valori di riscatto non possono comunque in alcun modo essere collegati, direttamente o indirettamente, a indici o altri valori di riferimento relativi a merci, variabili climatiche, operazioni di cartolarizzazione effettuate anche in maniera sintetica, ovvero a derivati del credito.

 

Art. 117

Modalità di indicizzazione

 

1. Le modalità di indicizzazione agli indici azionari e agli altri valori di riferimento di cui agli articoli 115 e 116 devono essere semplici e soddisfare il requisito di agevole comprensibilità da parte del contraente.

2. Il profilo di rischio assunto attraverso l'indicizzazione deve poter essere replicabile dall'impresa di assicurazione locale attraverso una gestione finanziaria che utilizzi solo posizioni d'investimento in acquisto non derivate.

3. In ogni caso la modalità di indicizzazione non può determinare un rischio per i contraenti superiore a quello che può essere assunto dall'impresa ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III della presente parte.

 

Sezione III

Sicurezza e negoziabilità degli attivi a copertura delle riserve tecniche

 

Art. 118

Attivi a copertura delle riserve tecniche

 

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti index linked sono rappresentati, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti l'indice azionario o l'altro valore di riferimento di cui agli articoli 115 e 116 oppure da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa l'indice azionario o l'altro valore di riferimento.

2. Qualora la copertura delle riserve tecniche avvenga mediante l'impiego di titoli strutturati sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da enti locali o da enti pubblici di Stati dello Spazio economico europeo o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, ovvero da soggetti residenti in Stati appartenenti all'OCSE, sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'equivalente regolamentazione dello Stato estero;

b) agli Stati, enti o soggetti di cui alla lettera a) è attribuita, all'emissione e durante tutta la durata contrattuale, da almeno due primarie agenzie di rating una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo «A-» o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine; il requisito è rispettato anche nel caso in cui la classe sia stata attribuita da una sola primaria agenzia di rating, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore;

c) sono negoziati su mercati regolamentati liquidi e attivi;

d) non contengono clausole di subordinazione che attribuiscano all'attivo un grado inferiore nei pagamenti rispetto ad altri creditori.

3. Qualora la copertura delle riserve tecniche avvenga mediante la combinazione di titoli obbligazionari e di strumenti finanziari derivati, al titolo obbligazionario si applicano i requisiti di cui al comma 2, fatta eccezione, con riferimento alla lettera a), all'assoggettamento a vigilanza prudenziale dell'ente emittente, e agli strumenti finanziari derivati le disposizioni di cui al titolo III della presente parte. Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera b) non si applica, fermo restando i principi di adeguata sicurezza e negoziabilità di cui al comma 1, nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio economico europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'IVASS e l'autorità di vigilanza nonché di titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

4. Le condizioni di cui al comma 2, lettera c), sono derogabili qualora il rischio di performance sia a carico dell'impresa. In questi casi l'impresa di assicurazione locale conclude accordi con l'emittente, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) che consenta all'impresa di disporre della liquidità necessaria per assolvere agli impegni nei confronti dei contraenti anche in corso di contratto senza necessità di ricorrere a mezzi propri. Copia degli accordi è conservata presso l'impresa.

5. Le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui l'impresa di assicurazione locale attui una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l'acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti.

 

Art. 119

Rischio di concentrazione

 

1. Il limite di esposizione, per singolo emittente, del complesso degli investimenti destinati a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti index linked non può superare il 10% del totale delle riserve tecniche relative a tali contratti; l'esposizione massima per gruppo, ivi incluso il gruppo diappartenenza dell'impresa di assicurazione, non può superare il 20%.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla quota di portafoglio riferita ai contratti per i quali l'impresa di assicurazione locale attua una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l'acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti.

3. Non rientrano nei limiti di esposizione di cui al comma 1 gli investimenti in titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da enti locali o da enti pubblici di Stati dello Spazio economico europeo o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri.

4. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale può prevedere per limitati periodi di tempo, in considerazione dell'attività dell'impresa e del graduale sviluppo del portafoglio, limiti di concentrazione superiori a quelli previsti al comma 1. Le motivazioni ed il periodo di tempo entro il quale l'impresa intende ricondurre l'esposizione entro il limiti fissati al comma 1 sono indicati in una specifica delibera, da trasmettere all'IVASS entro quindici giorni dalla relativa adozione.

 

Sezione IV

Rischio demografico e margine di solvibilità richiesto

 

Art. 120

Rischio demografico

 

1. I contratti classificati nel ramo III di cui all'art. 2, comma 1, del codice, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa di assicurazione locale a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.

2. L'impresa di assicurazione locale nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tiene conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 1, dell'ammontare del premio versato dal contraente.

 

Art. 121

Margine di solvibilità

 

1. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione locale attui una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l'acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto, e a condizione che l'impresa sia dotata di un sistema di misurazione e gestione dei rischi adeguato alla tecnica di copertura degli impegni assunti e in grado di ridurre al minimo il rischio di base, il margine di solvibilità è calcolato in misura ridotta.

2. Nel caso in cui, in conseguenza degli impegni assunti, l'impresa di assicurazione locale assuma esclusivamente il rischio di controparte e l'esposizione degli investimenti, per singolo emittente o gruppo, non superi il 3% del complesso delle riserve tecniche relative ai contratti index linked, ad esclusione delle riserve tecniche dei contratti per i quali l'impresa attua una politica di replicazione diretta degli impegni assunti, il margine di solvibilità è calcolato in misura ridotta; la base di calcolo cui è commisurato il margine di solvibilità richiesto è individuata nella quota di riserve tecniche corrispondenti agli attivi che rispettano tale condizione.

 

Sezione V

Disposizioni per contratti unit linked

 

Art. 122

Contratti unit linked collegati a OICR con prestazioni indicizzate

 

1. All'impresa di assicurazione locale non è consentito collegare le prestazioni dei contratti di cui all'art. 41, comma 1 del codice a OICR indicizzati in base ad algoritmi che non rispondano alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente regolamento per i contratti index linked.

 

Capo VI

Adempimenti della funzione di gestione dei rischi sulle riserve tecniche

 

Art. 123

Compiti della funzione di gestione dei rischi

 

1. La funzione di gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione locale verifica che le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano dell'impresa siano valutate nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. La funzione di gestione dei rischi svolge, in via permanente, le funzioni di controllo sulle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano.

3. Per i contratti di cui agli articoli 112 e 113 la funzione di gestione dei rischi verifica che la tipologia e la composizione degli attivi a copertura delle riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e risultino coerenti con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti dall'impresa.

4. La funzione di gestione dei rischi, inoltre, verifica periodicamente le risultanze del confronto di cui all'art. 88, comma 2. La verifica è estesa anche ai caricamenti dei premi e ai proventi non retrocessi ai contratti, destinati a finanziare le spese di gestione, rispetto agli importi effettivi delle spese di amministrazione e delle provvigioni a carico dell'impresa.

 

Art. 124

Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale

 

1. La funzione di gestione dei rischi redige e sottoscrive una relazione tecnica sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio secondo lo schema previsto all'allegato 3 relativo alla parte III, titolo II, capo II del presente regolamento.

2. La funzione di gestione dei rischi redige anche una nota tecnica sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere nella relazione semestrale, nella quale riporta il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate dall'impresa, anche se implicitamente, nel calcolo delle riserve tecniche, dandone adeguata illustrazione.

 

Art. 125

Relazione tecnica in caso di cessazione dell'incarico

 

1. In caso di trasferimento totale o parziale di portafoglio ad altra impresa, la funzione di gestione dei rischi redige la relazione dettagliata di cui al comma 1 con riferimento al portafoglio trasferito.

 

Art. 126

Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile

 

1. La funzione di gestione dei rischi riporta nella relazione di cui all'art. 105, comma 1 le proprie eventuali osservazioni, di metodo e di merito, sulla stima dei rendimenti attuali e prevedibili di cui alla sottosezione II della sezione II del capo IV del presente titolo ed indica eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari, nell'utilizzo di dette stime, ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.

 

Art. 127

Controlli sul rendimento attuale e prevedibile

 

1. La funzione di gestione dei rischi verifica che l'impresa si sia dotata di procedure per il calcolo dei tassi di rendimento attuali e prevedibili di cui alla sottosezione II della sezione II del capo IV del presente titolo e che l'impresa abbia preso in considerazione, correttamente, tutti gli elementi di cui all'art. 103, comma 2, nonché ogni altro aspetto ritenuto significativo in relazione alle specificità del portafoglio dell'impresa, che possono influenzare la determinazione dei flussi del passivo.

2. La funzione di gestione dei rischi controlla che le strutture dei tassi di interesse utilizzate nel calcolo dei rendimenti attuali e prevedibili siano coerenti, anche in senso temporale, con il portafoglio del passivo.

 

Art. 128

Controlli sul margine di solvibilità

 

1. La funzione di gestione dei rischi controlla che le poste di natura tecnica necessarie per il calcolo del margine di solvibilità siano determinate secondo le norme di legge e regolamentari.

2. Qualora l'impresa di assicurazione locale abbia presentato all'IVASS una richiesta di utilizzo di ulteriori elementi patrimoniali ai fini della costituzione del margine di solvibilità ai sensi dell'art. 209, comma 4, la funzione di gestione dei rischi controlla che i parametri di calcolo impiegati rispondano ai requisiti stabiliti dal titolo IV della presente parte.

 

Capo VII

Obblighi di informativa nei confronti dell'IVASS

 

Sezione I

Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita

 

Art. 129

Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe

 

1. L'impresa di assicurazione locale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 6, del codice, trasmette all'IVASS le comunicazioni sistematiche degli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe relative ai rami vita.

 

Art. 130

Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita in capo alla funzione di gestione dei rischi

 

1. La funzione di gestione dei rischi, qualora abbia espresso un giudizio negativo sulle ipotesi adottate dall'impresa per la determinazione di una tariffa, informa tempestivamente l'IVASS rimettendo copia della relazione tecnica di cui all'art. 82.

2. La funzione di gestione dei rischi, qualora nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 81, comma 1, rilevi la violazione delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

 

Sezione II

Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita

 

Art. 131

Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese

 

1. L'impresa di assicurazione locale, in occasione dell'invio del bilancio d'esercizio, trasmette all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve matematiche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario.

2. Per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi, l'impresa di assicurazione locale riporta le medesime informazioni di cui al comma 1 con riferimento alle riserve tecniche.

 

Art. 132

Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alla funzione di gestione dei rischi

 

1. La funzione di gestione dei rischi, qualora non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza sulle riserve tecniche, informa tempestivamente l'IVASS, rimettendo copia della relazione tecnica di cui all'art. 124, comma 1, corredata delle specifiche motivazioni.

2. La funzione di gestione dei rischi, qualora nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 123 rilevi violazioni delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

 

Sezione III

Altri obblighi

 

Art. 133

Libero accesso ai dati aziendali

 

1. L'impresa di assicurazione locale garantisce alla funzione di gestione dei rischi il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni relative alle riserve tecniche.

 

Capo VIII

Riserve tecniche dei rami danni

 

Sezione I

Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dei rami danni del lavoro diretto italiano

 

Art. 134

Principi generali

 

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio del lavoro diretto italiano, riserve tecniche sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

2. L'impresa di assicurazione locale costituisce le riserve tecniche al lordo delle cessioni in riassicurazione.

3. L'impresa di assicurazione locale calcola le riserve tecniche adottando metodi di valutazione prudenti e costituisce, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri:

a) la riserva premi;

b) la riserva sinistri;

c) la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio;

d) le riserve di perequazione;

e) la riserva di senescenza;

f) le riserve per partecipazioni agli utili e ai ristorni.

4. L'impresa di assicurazione locale si dota di adeguate procedure e sistemi di controllo per garantire la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.

5. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, l'impresa di assicurazione locale deve disporre di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano affidabili ed efficaci nel continuo.

 

Sezione II

Riserva premi

 

Art. 135

Definizione di riserva premi

 

1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione.

2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.

3. La riserva per frazioni di premi di cui al comma 1, in relazione alla natura particolare dei rischi, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo i metodi di valutazione disciplinati alla sottosezione III della presente sezione.

 

Art. 136

Verifiche sulla riserva premi

 

1. L'impresa di assicurazione locale verifica, per ciascun ramo, che la riserva premi accantonata alla fine dell'esercizio precedente, maggiorata delle rate di premio contabilizzate nell'esercizio e relative a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi stessa, sia risultata sufficiente, nel corso dell'esercizio, a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti che, secondo specifiche analisi aziendali, hanno interessato i contratti che avevano dato luogo all'accantonamento.

2. L'impresa di assicurazione locale dispone di evidenze gestionali interne, in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.

 

Sottosezione I

Riserva per frazioni di premi

 

Art. 137

Costituzione della riserva per frazioni di premi

 

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva per frazioni di premi sulla base degli importi dei premi lordi  contabilizzati, come definiti all'art. 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi successivi.

2. L'impresa di assicurazione locale valuta e costituisce la riserva per frazioni di premio separatamente per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo.

3. L'impresa di assicurazione locale, nell'ambito di ciascun ramo, calcola la riserva per frazioni di premi in base ai criteri indicati all'art. 138.

 

Art. 138

Criteri di calcolo della riserva per frazioni di premi

 

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva per frazioni di premi separatamente per ciascun contratto con il metodo «pro rata temporis» sulla base dei premi lordi contabilizzati, di cui all'art. 137, comma 1, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. Per i contratti di durata pluriennale, in caso di ammortamento delle predette provvigioni e spese corrisposte per l'acquisizione di contratti, è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

2. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l'impresa di assicurazione locale può determinare la riserva per frazioni di premio con un metodo forfettario solo qualora esso comporti un accantonamento non inferiore rispetto a quello risultante con il metodo «pro rata temporis» e lo scostamento percentuale non superi il 2% riferito al singolo ramo.

3. L'impresa di assicurazione locale, qualora effettui il calcolo con un metodo forfetario, conserva nei propri atti le evidenze documentali da cui risultino le valutazioni operate ai fini della verifica della condizione di cui al comma 2.

4. Non è consentito nell'ambito dello stesso ramo l'utilizzo contemporaneo dei metodi di calcolo indicati ai commi 1 e 2.

 

Sottosezione II

Riserva per rischi in corso

 

Art. 139

Costituzione della riserva per rischi in corso

 

1. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva per rischi in corso a copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi, valutata al netto delle integrazioni di cui agli articoli 145, 148 e 151, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti.

2. L'impresa di assicurazione locale valuta e costituisce la riserva per rischi in corso separatamente per ciascuno dei rami ed eventualmente, in relazione alle diverse tipologie di rischio incluse nei singoli rami, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'art. 136.

 

Art. 140

Criteri di calcolo della riserva per rischi in corso

 

1. L'impresa di assicurazione locale, al fine di stimare il costo atteso di cui all'art. 139, comma 1, relativo ai rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, definisce un adeguato modello previsionale, basato su prudenti parametri evolutivi, attraverso il quale stimare, analiticamente per ciascun contratto o per gruppi omogenei di contratti, la sinistralità attesa nonché ulteriori elementi di costo, alla luce degli andamenti osservati nell'esercizio e di analisi di tipo prospettico.

2. L'impresa di assicurazione locale, in alternativa a quanto disposto al comma 1, può determinare la riserva per rischi in corso con un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva, secondo i criteri di cui all'art. 141.

3. L'impresa di assicurazione locale, nel valutare la riserva per rischi in corso, non considera gli effetti delle componenti di reddito prodotte dal patrimonio o derivanti dagli investimenti a copertura delle riserve tecniche.

 

Art. 141

Metodo empirico per il calcolo della riserva per rischi in corso

 

1. La riserva per rischi in corso calcolata con il metodo empirico è stimata sulla base di un valore prospettico del rapporto sinistri a premi netti di competenza della generazione corrente.

2. Il valore prospettico di cui al comma 1 è determinato, in modo prudente, a partire dal rapporto sinistri a premi netti di competenza registrato nell'esercizio di valutazione e tiene anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso in un orizzonte temporale retrospettivo di osservazione e di ulteriori elementi obiettivi di valutazione inerenti all'andamento del costo atteso dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio.

3. L'impresa di assicurazione locale individua l'ampiezza dell'orizzonte temporale retrospettivo di osservazione di cui al comma 2, in relazione alla peculiarità dei singoli rami o delle singole tipologie di rischio per i quali vengono effettuate le valutazioni.

4. Ai fini del calcolo del rapporto sinistri a premi netti di competenza l'impresa di assicurazione locale considera l'onere per sinistri dell'esercizio, comprensivo delle spese dirette e di liquidazione e i premi netti di competenza, determinati sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili.

5. L'impresa di assicurazione locale calcola il costo atteso dei futuri rischi che gravano sui contratti in misura pari al prodotto tra il valore prospettico del rapporto sinistri a premi di competenza, di cui al comma 1 e la somma della riserva per frazioni di premi e degli eventuali premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili in virtù di detti contratti.

6. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva per rischi in corso in misura pari all'eventuale eccedenza tra il costo atteso dei futuri rischi, di cui al comma 5, e la riserva per frazioni di premi maggiorata dei futuri premi, al netto degli oneri di acquisizione di cui al comma 4, che saranno esigibili sui contratti stipulati prima della fine dell'esercizio.

 

Sottosezione III

Integrazioni della riserva per frazioni di premi

 

Art. 142

Riserve integrative della riserva per frazioni di premi

 

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita le assicurazioni della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri definiti dal presente regolamento.

 

Art. 143

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

 

1. L'impresa di assicurazione locale per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali costituisce la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale aggiunge alla riserva premi integrativa dell'esercizio precedente un importo determinato sulla base dei criteri definiti all'art. 144.

3. Quando la riserva integrativa risulta almeno pari al cinquanta per cento dell'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio, l'impresa di assicurazione locale cessa di effettuare l'accantonamento integrativo di cui al comma 2.

4. L'impresa di assicurazione locale può utilizzare la riserva integrativa in base ai criteri definiti dall'art. 145. In tal caso l'impresa di assicurazione locale non opera l'accantonamento aggiuntivo di cui al comma 2 e determina la riserva integrativa in misura pari alla differenza positiva tra la riserva premi integrativa all'inizio dell'esercizio e l'importo imputato ai sensi dell'art. 145.

5. L'impresa di assicurazione locale opera le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa di cui al comma 1, facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali.

 

Art. 144

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

 

1. L'impresa di assicurazione locale per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali opera l'accantonamento integrativo di cui all'art. 143, comma 2, negli esercizi nei quali si riscontri un rapporto sinistri a premi pari od inferiore all'ottantaquattro per cento.

2. L'impresa di assicurazione locale determina l'ammontare dell'accantonamento integrativo di cui al comma 1 applicando ai premi lordi contabilizzati dell'esercizio le aliquote indicate nella seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

 

Rapporto sinistri a premi (%)

Aliquote di accantonamento (%)

84 1,00
83 2,00
82 3,00
81 4,00
80 5,00
79 6,00
78 7,00
77 8,00
76 9,00
75 e rapporto inferiore 10,00

 

Art. 145

Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali

 

1. L'impresa di assicurazione locale può utilizzare la riserva integrativa di cui all'art. 143, comma 1 al verificarsi dei sinistri derivanti dagli eventi assicurati, qualora il rapporto sinistri a premi di cui all'art. 144 risulti pari o superiore al centosei per cento.

2. L'impresa di assicurazione locale determina l'importo da imputare alla riserva integrativa entro i limiti previsti dalla seguente tabella, in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

 

Rapporto sinistri a premi (%)

Aliquote di utilizzo della riserva accantonata all'inizio dell'esercizio (%)

106 1,00
107 2,00
108 3,00
109 4,00
110 5,00
111 6,00
112 7,00
113 8,00
114 9,00
115 e rapporto superiore 10,00

 

Art. 146

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

 

1. L'impresa di assicurazione locale per le assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi costituisce la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1 l'impresa di assicurazione locale determina la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 147.

3. La riserva integrativa di cui al comma 1 non può essere superiore a 100 volte l'importo dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio.

4. L'impresa di assicurazione locale utilizza la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 148. In tal caso l'impresa valuta la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 148.

5. L'impresa di assicurazione locale opera le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

 

Art. 147

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

 

1. L'impresa di assicurazione locale determina l'importo della riserva integrativa di cui all'art. 146, comma 1, in misura pari alla somma del trentacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del settanta per cento dei premi lordi contabilizzati degli esercizi precedenti.

2. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 148, ai fini del calcolo di cui al comma 1 si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.

3. Qualora sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 148, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'utilizzo.

 

Art. 148

Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi

 

1. L'impresa di assicurazione locale utilizza la riserva integrativa di cui all'art. 146, al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

2. L'impresa di assicurazione locale imputa alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

 

Art. 149

Costituzione della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

 

1. L'impresa di assicurazione locale per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare costituisce la riserva integrativa della riserva per frazioni di premi alla fine di ciascun esercizio.

2. Ai fini dell'adempimento di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale determina la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 150.

3. L'impresa di assicurazione locale utilizza la riserva integrativa sulla base dei criteri definiti all'art. 151. In tal caso l'impresa valuta la riserva integrativa di cui al comma 1 in misura pari alla differenza positiva tra l'accantonamento all'inizio dell'esercizio e l'importo del costo dei sinistri imputato ai sensi dell'art. 151.

4. L'impresa di assicurazione locale opera le valutazioni ai fini della costituzione della riserva integrativa disciplinata dal presente articolo facendo riferimento ai premi e ai sinistri delle assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare.

 

Art. 150

Criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

 

1. L'impresa di assicurazione locale determina l'importo della riserva integrativa di cui all'art. 149, comma 1, in misura pari alla somma del sessantacinque per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio e del cento per cento dei premi lordi contabilizzati dei nove esercizi precedenti.

2. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 151, ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considerano i soli premi lordi contabilizzati degli esercizi successivi all'ultimo esercizio di utilizzo.

3. Qualora nei nove esercizi precedenti all'esercizio di valutazione sia stata utilizzata la riserva integrativa ai sensi dell'art. 151, all'importo di cui al comma 1 si aggiunge l'eventuale riserva integrativa residuale dopo l'ultimo esercizio di utilizzo.

 

rt. 151

Criteri di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare

 

1. L'impresa di assicurazione locale utilizza la riserva di cui all'art. 150 al verificarsi degli eventi assicurati, qualora l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio risulti superiore all'ammontare dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

2. L'impresa di assicurazione locale imputa alla riserva integrativa accantonata all'inizio dell'esercizio l'importo del costo dei sinistri dell'esercizio che ecceda i premi lordi contabilizzati dell'esercizio stesso.

 

Sezione III

Riserva sinistri

 

Art. 152

Definizione di riserva sinistri

 

1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine.

 

Art. 153

Verifiche sulla riserva sinistri

 

1. L'impresa di assicurazione locale verifica, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione.

2. L'impresa di assicurazione locale dispone di evidenze gestionali interne in ordine alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1.

 

Sottosezione I

Riserva per sinistri avvenuti e denunciati

 

Art. 154

Costituzione della riserva sinistri

 

1. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva sinistri separatamente per ciascun sinistro avvenuto e denunciato, il cui processo di liquidazione non si è ancora concluso alla fine dell'esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno, le spese dirette e le spese di liquidazione.

2. L'impresa di assicurazione locale iscrive i sinistri a riserva finché non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette. Eventuali spese di liquidazione residue per i sinistri già definiti devono comunque essere appostate tra le riserve sinistri.

3. L'impresa di assicurazione locale valuta le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili.

4. L'impresa di assicurazione locale nella determinazione delle riserve sinistri non può considerare il valore attuale dell'importo prevedibile per la liquidazione futura di sinistri né operare altre forme di deduzione o sconti.

 

Art. 155

Criteri di calcolo della riserva sinistri

 

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva sinistri a partire da una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro denunciato non interamente pagato con il metodo dell'inventario.

2. Il costo del sinistro è valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile sulla base di dati storici e prospettici affidabili tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche di cui all'art. 153.

3. L'impresa di assicurazione locale, ai fini della determinazione delle riserva sinistri nel rispetto del principio del costo ultimo, tiene in debita considerazione gli specifici aspetti aziendali che contraddistinguono la gestione del ciclo sinistri nonché le peculiarità dei rami.

4. Per i rami caratterizzati da processi liquidativi lenti o nei quali comunque la valutazione analitica di cui al comma 1 non consente di tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, l'impresa di assicurazione locale, ai fini della determinazione del costo ultimo dei sinistri, affianca alle valutazioni di cui al comma 1 metodologie statistico-attuariali o sistemi di valutazione previsionale dell'evoluzione dei costi.

5. In deroga a quanto disposto al comma 1, limitatamente alla generazione corrente, l'impresa di assicurazione locale può determinare la riserva sinistri mediante il criterio del costo medio secondo le disposizioni di cui all'art. 156.

6. L'impresa di assicurazione locale, nel caso di spese di liquidazione non direttamente imputabili ai singoli sinistri o comuni a più rami, provvede alla imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione.

7. Qualora l'impresa di assicurazione locale debba pagare, in caso di sinistro, indennizzi in forma di rendita, valuta la riserva sinistri da accantonare sulla base di metodi attuariali riconosciuti.

 

Art. 156

Criterio del costo medio per la generazione corrente

 

1. L'impresa di assicurazione locale, ai fini dell'applicazione del criterio del costo medio di cui all'art. 155, comma 5, individua preliminarmente i rami che per caratteristiche tecniche si prestano all'applicazione del criterio stesso.

2. Nell'ambito di ciascuno dei rami prescelti, l'impresa di assicurazione locale definisce per la generazione di bilancio un adeguato modello per la identificazione di categorie di sinistri che, presentando numerosità sufficiente ed omogeneità quantitativa e qualitativa, possono essere oggetto di valutazione a costo medio.

3. L'impresa di assicurazione locale per i sinistri della generazione corrente non riconducibili alle categorie omogenee individuate ai sensi del comma 2 applica il metodo dell'inventario.

 

Art. 157

Metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo

 

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 155 comma 4, l'impresa di assicurazione locale applica ad opportune aggregazioni dei sinistri di uno stesso ramo adeguate metodologie statistico-attuariali che si basano sulla proiezione di dati storici e prospettici affidabili.

2. L'impresa di assicurazione locale provvede a ripartire sui singoli sinistri gli importi risultanti dalle valutazioni di cui al comma 1, secondo adeguati parametri di attribuzione.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale seleziona prudenti ipotesi tecniche e finanziarie che consentono di stimare tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri in coerenza con i fattori evolutivi sia di natura endogena all'impresa che esogena, ivi comprese eventuali modifiche normative intervenute. In tale ambito, l'impresa di assicurazione locale considera, fra l'altro, ipotesi concernenti l'intervallo temporale di differimento dei pagamenti, le eliminazioni dei sinistri senza seguito, le riaperture e l'andamento evolutivo del costo dei sinistri connesso all'anzianità di pagamento nonché a valutazioni prospettiche dello scenario economico, con particolare riferimento all'evoluzione del processo inflattivo.

4. Qualora, per particolari tipologie di sinistri, non sia possibile applicare le metodologie statistico-attuariali di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale, sulla base del metodo dell'inventario, procede ad un'attenta valutazione della documentazione in atti, integrata, tra l'altro, dall'osservazione e dall'eventuale impiego di appropriati coefficienti di smontamento delle riserve sinistri delle generazioni precedenti o di altri analoghi indicatori.

 

Sottosezione II

Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

 

Art. 158

Definizione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

 

1. La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una stima prudente, risultino necessarie per far fronte sia al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni, sia alle relative spese di liquidazione.

 

Art. 159

Costituzione della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

 

1. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati separatamente per ciascuno dei rami assicurativi o in relazione alle differenti tipologie di rischio incluse nei singoli rami.

2. L'impresa di assicurazione locale valuta la riserva sinistri di cui al comma 1 in misura pari al costo ultimo, tenendo conto, in relazione alla diversa natura dei rischi, di tutti i futuri oneri prevedibili.

 

Art. 160

Criteri di calcolo della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati

 

1. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, per numero e per importo, sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonché del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio.

2. L'impresa di assicurazione locale, nel rispetto del principio di prudenza di cui all'art. 158, può adottare un metodo di valutazione che si discosti da quello generale di cui al comma 1, in mancanza di dati statistici sufficienti o per rami caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza.

3. L'impresa di assicurazione locale verifica che i valori stimati per la riserva di cui all'art. 158 siano compatibili con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva.

 

Sottosezione III

Procedure e rilevazione dei dati

 

Art. 161

Procedure

 

1. L'impresa di assicurazione locale impartisce adeguate direttive agli uffici liquidativi preposti alla valutazione analitica della riserva sinistri di cui all'art. 154, comma 1, nel rispetto del principio di prudenza e dell'obiettività degli elementi valutativi desunti dall'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di sinistro anche in previsione della valutazione da parte delle imprese secondo il principio del costo ultimo.

 

Art. 162

Organizzazione e conservazione dei dati

 

1. L'impresa di assicurazione locale dispone di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri, nonché di idonee evidenze statistiche utilizzate nell'ambito delle valutazioni delle riserve sinistri.

2. I sistemi di rilevazione dei dati di cui al comma 1 consentono di fornire evidenza, per i casi caratterizzati da una pluralità di controparti, degli importi pagati e riservati relativi a ciascuna di esse, nonché di un eventuale contenzioso in essere.

3. L'impresa di assicurazione locale conserva tra le proprie evidenze, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di formazione della riserva sinistri per almeno dieci anni successivi all'approvazione del relativo bilancio.

 

Sezione IV

Riserve di perequazione

 

Art. 163

Definizione di riserve di perequazione

 

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita l'attività assicurativa nei rami danni costituisce, a norma di legge, riserve di perequazione che comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

 

Art. 164

Riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare

 

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni costituisce una riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità, secondo le condizioni e le modalità fissate dal decreto ministeriale n. 705 del 19 novembre 1996.

 

Sezione V

Riserva di senescenza

 

Art. 165

Definizione della riserva di senescenza

 

1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'art. 2, comma 3 del codice.

 

Art. 166

Costituzione della riserva di senescenza

 

1. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva di senescenza di cui all'art. 165 per i contratti di durata poliennale o di durata annuale con obbligo di rinnovo alla scadenza, i cui premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, in base all'età degli assicurati al momento della stipula del contratto.

2. L'impresa di assicurazione locale costituisce la riserva di senescenza in relazione ai contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza anche qualora, nel corso della durata contrattuale, possa variare, in quanto espressamente previsto nelle condizioni di polizza, l'importo dei premi, in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività.

3. L'impresa di assicurazione locale determina la riserva di senescenza in base ai criteri di cui all'art. 167.

 

Art. 167

Criteri di calcolo della riserva di senescenza

 

1. L'impresa di assicurazione locale valuta la riserva di senescenza di cui all'art. 165 in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate.

2. L'impresa di assicurazione locale valuta la riserva di senescenza, separatamente per ciascun contratto, sulla base dei criteri tecnico-attuariali analoghi a quelli adottati nell'ambito delle assicurazioni sulla vita.

3. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2, l'impresa di assicurazione locale per i contratti a premio annuo può determinare la riserva di senescenza per il rischio di malattia in modo forfetario, calcolandola in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi contabilizzati dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate all'art. 166, comma 1.

4. L'IVASS, ai fini del calcolo della riserva di senescenza per il rischio di malattia con metodo forfetario, può fissare, anche per singola impresa di assicurazione locale, una aliquota più elevata rispetto a quella prevista al comma 3, tenuto conto della prevedibile durata dei contratti, dell'età degli assicurati e delle basi tecniche adottate.

5. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

 

Sezione VI

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

 

Art. 168

Criteri di determinazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni

 

1. La riserva per partecipazione agli utili e ristorni comprende gli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati già attribuiti agli assicurati.

 

Titolo III

Investimenti a copertura delle riserve tecniche

 

Capo I

Politica degli investimenti

 

Sezione I

Principi generali e ruolo degli organi sociali

 

Art. 169

Principi generali nella gestione degli investimenti

 

1. L'impresa di assicurazione locale definisce, in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività aziendale svolta, politiche di investimento sull'intero patrimonio coerenti con il profilo di rischio delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attivi idonei e sufficienti a coprire le passività, nonché la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad una adeguata diversificazione e dispersione degli stessi.

2. Nel caso sussista un conflitto di interessi nell'attività di investimento, l'impresa di assicurazione locale assicura che l'investimento sia effettuato nel miglior interesse degli assicurati e dei beneficiari.

3. Le politiche di investimento sono adottate tenendo conto che agli attivi a copertura delle riserve tecniche si applicano i limiti previsti dal capo III del presente titolo.

 

Art. 170

Organo amministrativo

 

1. Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile, l'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale definisce, con la delibera di cui all'art. 173, la politica degli investimenti prevista dall'art. 169, e ne valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza in relazione alla complessiva attività svolta dall'impresa, alla tolleranza al rischio ed al livello di patrimonializzazione posseduto.

2. L'organo amministrativo assicura, anche con riguardo alle attività esternalizzate, la conformità della gestione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla politica di gestione degli investimenti e dei rischi adottata, alle leggi e ai regolamenti, richiedendo che i sistemi impiegati forniscano accurate e tempestive analisi sulle esposizioni al rischio derivanti dalle scelte d'investimento effettuate anche in strumenti finanziari derivati.

3. L'organo amministrativo richiede di essere informato, secondo cadenze fissate in base alla complessità della gestione del portafoglio, sulle esposizioni e sui rischi degli investimenti e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, impartendo le direttive per l'adozione di misure correttive. L'informativa è resa attraverso l'impiego di una reportistica adeguata, che permetta una corretta valutazione dell'effettivo livello di rischio cui è esposta l'impresa. Specifica e separata evidenza è fornita con riguardo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati nonché sulle esposizioni individuali di importo rilevante, tenuto conto delle correlazioni con gli altri strumenti finanziari in portafoglio.

 

Art. 171

Alta direzione

 

1. L'alta direzione dell'impresa di assicurazione locale è responsabile, sulla base delle direttive impartite dall'organo amministrativo, dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio della politica degli investimenti. In particolare, l'alta direzione, nel rispetto della delibera di cui all'art. 173:

a) attua gli obiettivi di investimento fissati dall'organo amministrativo, tenendo conto anche del contesto del mercato finanziario. A tal fine sono individuati nel dettaglio, anche con il contributo della funzione di gestione dei rischi, gli investimenti ammissibili, ivi inclusi i prodotti finanziari derivati e i relativi limiti di investimento, quali quelli riferiti al mercato di negoziazione, al rating, all'ammontare della specifica emissione o alla capitalizzazione minima, ai quantitativi di sottoscrizione massimi ed a quelli di concentrazione;

b) specifica e formalizza, anche con il contributo della funzione di gestione dei rischi, ogni altra restrizione da assegnare alle strutture operative, quali i limiti di diversificazione, quelli di tolleranza al rischio e quelli che attengono alla delimitazione delle controparti utilizzabili per la negoziazione. In tale ambito, separata e specifica evidenza è fornita con riguardo ai limiti di operatività sugli strumenti finanziari derivati;

c) individua, in coerenza con le direttive dell'organo amministrativo, i soggetti autorizzati ad effettuare le transazioni con indicazione dei relativi limiti operativi;

d) stabilisce, anche con il contributo della funzione di gestione dei rischi, la reportistica su materie attinenti all'area finanza da impiegare per le comunicazioni periodiche all'organo amministrativo e per quelle da inviare alle unità organizzative interessate;

e) definisce e rende note alle unità organizzative interessate le procedure operative interne dell'area finanza, con particolare riguardo a quelle relative a:

1) l'impiego di nuove forme di investimento e l'utilizzazione di nuove controparti;

2) l'aggiornamento della valutazione del merito di credito degli strumenti in portafoglio;

3) le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui si verifichino superamenti dei limiti operativi assegnati;

4) l'analisi dei rischi e delle esposizioni con individuazione del soggetto responsabile della valutazione;

f) propone all'organo amministrativo, anche alla luce delle indicazioni della funzione di gestione dei rischi, eventuali modifiche alla politica degli investimenti, anche tenuto conto dell'evolversi delle condizioni di mercato;

g) dà attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti.

 

Art. 172

Organo di controllo

 

1. La delibera di cui all'art. 173 è comunicata all'organo di controllo, il quale, nell'ambito della propria attività:

a) verifica che le linee guida di cui all'art. 173, comma 1, lettera i) siano coerenti con i parametri di riferimento individuati all'art. 179 e risultino compatibili con le condizioni attuali e prospettiche di equilibrio economico-finanziario dell'impresa. Inoltre, in sede di adempimenti sul bilancio di esercizio, verifica la conformità degli atti di gestione alle linee guida indicate nella relativa delibera;

b) verifica la coerenza del complesso delle operazioni effettuate in strumenti finanziari derivati con le linee di indirizzo fissate in sede di delibera ai sensi dell'art. 173, comma 1, lettera l).

2. L'organo di controllo svolge una specifica azione di sorveglianza sulle attività destinate a copertura delle riserve tecniche, con particolare riguardo agli strumenti finanziari. In particolare, l'organo di controllo verifica le procedure amministrative adottate dalla impresa per la movimentazione, custodia e contabilizzazione degli strumenti finanziari, accertando le disposizioni impartite agli enti depositari in ordine all'invio periodico degli estratti conto con le opportune evidenze di eventuali vincoli.

3. In occasione dei periodici accertamenti, l'organo di controllo verifica la libertà da vincoli e la piena disponibilità degli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche, ricorrendo, anche con metodologie a campione, all'acquisizione di idonee dichiarazioni in tal senso da parte del depositario.

4. L'organo di controllo completa le verifiche sui titoli operando il necessario riscontro con il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.

5. L'organo di controllo segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie riscontrate nell'ambito delle verifiche di cui al presente articolo, sollecitando idonee misure correttive. Tali verifiche e le relative risultanze sono adeguatamente documentate.

 

Sezione II

Delibera quadro sugli investimenti

 

Art. 173

Oggetto della delibera

 

1. La politica degli investimenti è oggetto di una specifica delibera quadro adottata dall'organo amministrativo e rivista almeno una volta l'anno che impartisce, in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, le linee guida in materia di investimenti, tenendo conto dei requisiti e dei limiti fissati dal codice e dal presente regolamento. Tale delibera, che tiene conto del profilo di rischio delle passività detenute per assicurare la gestione integrata di attivo e passivo, contiene almeno i seguenti elementi:

a) determinazione della politica strategica degli investimenti, in termini di composizione del portafoglio investimenti di medio-lungo periodo;

b) definizione delle categorie di investimento e dei relativi limiti in relazione all'area geografica, ai mercati, ai settori, alle controparti e alle valute di denominazione;

c) limiti di tolleranza allo scostamento dai limiti fissati alla lettera b);

d) definizione dei limiti di concentrazione per singolo emittente o per gruppo;

e) definizione dei criteri di selezione degli investimenti, ivi inclusa l'indicazione delle condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attivi, nonché dei limiti e delle condizioni relative alle operazioni consentite sui titoli in portafoglio;

f) limiti e condizioni all'investimento in categorie di attivi caratterizzati da una scarsa liquidità o per i quali non è possibile disporre di valutazioni affidabili ed indipendenti;

g) indicazioni sulle metodologie di valutazione e di misurazione dei rischi d'investimento definite nell'ambito del processo di gestione dei rischi;

h) tempistica delle analisi sull'andamento degli investimenti e tempistica dell'informativa all'organo amministrativo;

i) individuazione delle caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti relativi agli investimenti ad utilizzo durevole e non durevole, al fine dell'assegnazione dei titoli nei rispettivi comparti. In particolare, sono specificate le linee guida per operare la classificazione dei titoli del comparto durevole e non durevole in conformità con quanto previsto nell'art. 179;

l) politiche generali di impiego degli strumenti finanziari derivati, ivi compresi i prodotti strutturati, che tengano conto della complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria, attuale e prospettica, dell'impresa. In particolare sono specificate le finalità, le modalità operative e i limiti di utilizzazione, ivi incluso il livello di tolleranza ai rischi sulle posizioni assunte e sul complessivo portafoglio gestito, tenendo conto delle correlazioni esistenti tra gli strumenti medesimi e le attività/passività detenute.

2. Le linee di indirizzo fissate nella delibera di cui al comma 1 sono formalizzate e rese note a tutti coloro che operano nell'area investimenti e nelle altre aree ad essa connesse.

 

Art. 174

Obblighi informativi

 

1. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS, entro quindici giorni dalla relativa adozione, una copia del verbale contenente la delibera di cui all'art. 173. Entro i medesimi termini sono trasmesse all'IVASS le successive modifiche.

 

Sezione III

Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi sugliinvestimenti

 

Art. 175

Sistema dei controlli interni sull'area patrimoniale e finanziaria

 

1. Le attività di controllo interno dell'area patrimoniale e finanziaria riguardano, almeno i seguenti profili:

a) verifiche indipendenti sui prezzi e sui tassi comunicati ed applicati dagli operatori esterni;

b) conformità delle transazioni ai termini e alle condizioni di mercato prevalenti;

c) conformità dell'attività d'investimento ai criteri di investimento e di esposizione al rischio definiti nei regolamenti dei contratti assicurativi dei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del codice, anche nel caso in cui la gestione del patrimonio sia affidata a soggetti terzi.

2. L'impresa di assicurazione locale prevede la produzione di report tempestivi sull'attività di investimento da cui risulta in maniera esauriente l'operatività posta in essere.

3. I report periodici all'alta direzione, la cui frequenza è funzione della dimensione, natura e complessità dell'attività svolta, includono informazioni almeno sui seguenti aspetti:

a) descrizione dell'attività di investimento posta in essere nel periodo di riferimento;

b) investimenti in essere distintamente per tipologia di attivo, con separata evidenza delle posizioni aperte in strumenti finanziari derivati, specificando, per le posizioni aperte in strumenti finanziari derivati, gli attivi o i portafogli utilizzati per la loro copertura, ai sensi dell'art. 178, comma 2, lettera b);

c) passività in essere alla fine di ciascun periodo di riferimento;

d) esposizione creditizia per controparti.

4. L'alta direzione riporta all'organo amministrativo, secondo la modalità e la frequenza da quest'ultimo stabilite, sulle risultanze dell'attività di investimento, sul monitoraggio delle esposizioni ai rischi nonché sull'efficacia e adeguatezza della gestione finanziaria.

 

Art. 176

Sistema di gestione dei rischi di investimento

 

1. L'impresa di assicurazione locale si dota di sistemi informativi e di tecniche di analisi che permettono di valutare i rischi di investimento assunti; il livello di complessità di tali sistemi è commisurato alla portata e alla natura delle esposizioni.

2. Specifiche procedure di analisi prospettiche quantitative sono previste per le attività di investimento maggiormente rischiose o di natura non ricorrente e comunque per i rischi derivanti dall'investimento in:

a) strumenti finanziari derivati, ivi inclusi i prodotti strutturati;

b) titoli di debito derivanti da operazioni di cartolarizzazione;

c) FIA italiani e UE.

 

Art. 177

Attività della funzione di gestione dei rischi nell'area patrimoniale e finanziaria

 

1. Nell'ambito della gestione patrimoniale e finanziaria, la funzione di gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione locale:

a) concorre alla definizione del sistema di gestione dei rischi di investimento e dei limiti di investimento assegnati alle strutture operative;

b) concorre alla definizione dei limiti di allocazione degli investimenti di cui all'art. 171, comma 1, lettera a) e ne valuta periodicamente l'adeguatezza, anche sulla base di analisi di stress test, verificando che le scelte di investimento siano appropriate in relazione agli scenari prefigurati;

c) definisce le metodologie da impiegare per la valutazione delle attività finanziarie e del relativo grado di sicurezza, con particolare riguardo agli attivi complessi;

d) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi dell'area patrimoniale e finanziaria.

2. La funzione di gestione dei rischi informa periodicamente del suo operato l'alta direzione e l'organo amministrativo. A tal fine fornisce informazioni aggregate e di dettaglio che permettono di valutare la sensibilità dell'impresa ai cambiamenti delle condizioni di mercato e degli altri fattori di rischio legati all'investimento; specifiche informazioni sono fornite sull'esposizione in strumenti finanziari derivati.

3. La frequenza dell'informativa deve essere tale da consentire agli organi aziendali di apprezzare tempestivamente l'evoluzione delle esposizioni e dei rischi gravanti sul patrimonio aziendale nonché le relative conseguenze sulla solvibilità.

 

Capo II

Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivatie di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole

 

Art. 178

Operazioni su strumenti finanziari derivati

 

1. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è coerente con i principi di sana e prudente gestione dell'impresa di cui all'art. 169.

2. L'esposizione ai rischi di mercato ottenuta con un utilizzo di strumenti finanziari derivati è equivalente a quella ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio. Le operazioni su strumenti finanziari derivati sono ammesse quando:

a) sono effettuate secondo modalità ed importi coerenti con la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

b) gli strumenti finanziari derivati sono coperti; l'impresa è in possesso di attivi idonei e sufficienti a soddisfare gli impegni nascenti dai contratti derivati stessi;

c) non comportino un rischio d'investimento, nelle sue diverse configurazioni, di entità rilevante e comunque l'impresa sia in possesso di un'eccedenza di margine di solvibilità, al netto di eventuali impegni già presenti, di ammontare prudenzialmente adeguato rispetto al rischio medesimo;

d) il valore complessivo degli impegni e, nel caso di opzioni acquistate, dei premi pagati, riconducibili ad operazioni non aventi finalità di riduzione del rischio di investimento è contenuto entro un'aliquota non rilevante del totale degli investimenti in strumenti finanziari dell'impresa;

e) sia stato adottato un adeguato sistema di registrazioni che consenta la continua misurazione delle posizioni.

3. Quando l'impresa di assicurazione locale ricorre a strumenti finanziari derivati per contribuire a ridurre i rischi o per agevolare la gestione efficace del portafoglio, come definita all'art. 206, dispone di evidenze che comprovino l'effettivo trasferimento dei rischi o il miglioramento del livello di qualità, sicurezza, liquidità o profittabilità del portafoglio stesso attraverso l'utilizzo di detti derivati.

4. Nel caso di utilizzo di strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati sono soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

a) la negoziazione avviene su mercati che offrono adeguate garanzie di liquidazione delle posizioni assunte senza scostamenti significativi di valore rispetto alla loro valutazione teorica corrente;

b) i contratti sono conclusi con controparti classificate di qualità creditizia adeguata (investment grade), abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero, avuto riguardo al grado di concentrazione degli impegni ed al rischio di ciascuna controparte;

c) il valore degli impegni sottostanti è oggetto di valutazione affidabile, verificabile con tempistica coerente con la natura dello strumento e con la complessiva attività posta in essere dall'impresa.

 

Art. 179

Classificazione del portafoglio titoli

 

1. La classificazione dei titoli è effettuata sulla base di un criterio funzionale che tenga conto della destinazione, ad uso durevole o non durevole, nell'ambito della strategia di gestione del portafoglio ed in conformità con il quadro gestionale complessivo dell'impresa e con gli impegni assunti, prendendo a riferimento un orizzonte temporale coerente con la pianificazione della gestione del portafoglio titoli adottata dall'impresa stessa, prescindendo da situazioni di carattere contingente.

2. Nel comparto degli investimenti durevoli possono essere compresi, oltre ai titoli che l'impresa intende detenere fino a scadenza, anche quelli che costituiscono un investimento strategico a lungo termine. Le quote di OICR e l'investimento in azioni non strategiche non costituiscono un investimento di carattere durevole, salvo diversa evidenza, fornita nella delibera di cui all'art. 173, della loro attitudine a costituire un investimento di carattere durevole. La destinazione dei titoli a copertura delle riserve tecniche, ovvero l'assegnazione alle gestioni separate collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili, non è di per sé sufficiente a giustificare la loro classificazione nel comparto investimenti ad utilizzo durevole.

3. I titoli assegnati al comparto investimenti ad utilizzo durevole non possono formare oggetto di operazioni di compravendita.

 

Art. 180

Operazioni su strumenti finanziari derivati relativi ai contratti di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del codice

 

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 178, comma 4, e fermo restando quanto previsto all'art. 206, l'impresa di assicurazione locale può utilizzare strumenti finanziari derivati in relazione ai contratti di cui all'art. 185, commi 1 e 2, fatta eccezione per ciò che riguarda le riserve tecniche aggiuntive previste al comma 4 del medesimo art. 185, alle seguenti condizioni:

a) che i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;

b) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo «A-» o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;

c) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con cadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del codice, anche in corso di contratto;

d) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione locale, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 207, commi 1, 2 e 3, il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento finanziario derivato, che soddisfi le condizioni di cui all'art. 206, nonché quelle previste al comma 1, è ammesso a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 41 del codice, fatta eccezione per le riserve tecniche aggiuntive.

3. Ai fini della copertura delle riserve tecniche gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono valutati secondo i criteri previsti all'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

 

Art. 181

Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole

 

1. In deroga a quanto previsto all'art. 180, comma 3, le operazioni riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole sono ricondotte a situazioni che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà. Variazioni del valore corrente dei titoli, indotte dalle normali dinamiche dei mercati finanziari, non configurano circostanze eccezionali.

2. Le operazioni di importo significativo di cui al comma 1, da portare a conoscenza del competente organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale, non richiedono l'assunzione di una nuova deliberazione allorché non comportino modifiche sostanziali nelle caratteristiche quantitative e qualitative dei singoli comparti. In caso contrario è necessaria l'assunzione di una nuova deliberazione che indica le ragioni giustificative delle variazioni da apportare.

3. I trasferimenti dei titoli da un comparto all'altro sono contabilizzati al valore risultante dall'applicazione, alla data dell'operazione, delle regole valutative del comparto di provenienza.

 

Capo III

Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

Art. 182

Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività

 

1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, nonché le riserve di perequazione sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa di assicurazione locale. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.

2. L'impresa di assicurazione locale può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati di cui agli articoli 189 e 195.

3. L'IVASS, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'IVASS può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale.

5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione locale ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.

6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa di assicurazione locale può localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'IVASS può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera.

 

Art. 183

Valutazione delle attività patrimoniali

 

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.

 

Art. 184

Regole sulla congruenza

 

1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa di assicurazione locale si considera esigibile in tale valuta.

2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa di assicurazione locale si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l'impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta.

3. L'impresa di assicurazione locale provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza.

 

Art. 185

Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio

 

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione locale, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.

2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

3. L'art. 182, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente articolo.

4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l'art. 182.

 

Art. 186

Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

 

1. L'impresa di assicurazione locale deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.

2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.

3. L'impresa comunica all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, la situazione delle attività risultante dal registro.

 

Art. 187

Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

 

1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni si applicano gli articoli 182, 183, 184, 185 e 186.

2. L'impresa di assicurazione locale è tenuta a una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.

 

Art. 188

Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione locale in presenza di determinate condizioni

 

1. Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.

 

Sezione II

Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecnichedell'assicurazione relativa ai rami vita

 

Art. 189

Attività ammissibili

 

1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa di assicurazione locale. Fermi restando i principi generali di cui al precedente art. 169, nella scelta degli attivi l'impresa di assicurazione locale tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte, ivi inclusa la natura e la durata delle stesse. Gli attivi sono classificati nelle categorie di cui al comma 2, avuto riguardo alle loro caratteristiche economico/finanziarie e ai relativi profili di rischio, indipendentemente dalla denominazione dell'attivo e dalla sua classificazione formale.

2. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'assicurazione nei rami indicati all'art. 2, comma 1, del codice, copre le riserve tecniche utilizzando attività comprese nelle seguenti categorie:

- investimenti (categoria A);

- crediti (categoria B);

- altri attivi (categoria C);

- depositi (categoria D).

 

Art. 190

Categoria A - Investimenti

 

1. La categoria è suddivisa nelle seguenti macroclassi:

A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili: la macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato, nonché i titoli strutturati a condizione che prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che, oltre a rispettare le condizioni previste per i titoli strutturati, abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione e siano in possesso di un rating della categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio e lungo termine, rilasciato da almeno una ECAI, a condizione che nessun'altra ECAI abbia attribuito una valutazione inferiore. La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A1.1a) Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;

A1.1b) Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2a) Obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato. La classe comprende anche i prodotti strutturati e i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2b) Obbligazioni o altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

La classe comprende anche i certificati di deposito e i depositi bancari in qualsiasi forma che prevedano prelevamenti soggetti a limiti di tempo superiori a quindici giorni nonché i prodotti strutturati e i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, non negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2c) Obbligazioni e altri titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 185, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 da società di progetto di cui all'art. 184, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eee), del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'art. 185, comma 4, del decreto decreto legislativo n. 50/2016, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'art. 185, comma 3, del decreto decreto legislativo n. 50/2016.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

A1.2d) Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.

La classe comprende le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro imprese.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

A1.3) Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno;

A1.4) Quote di OICVM italiani e UE. La classe comprende le quote di OICVM italiani e UE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. Le quote di OICVM italiani e UE per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente sono ricomprese nella classe A3.3);

A1.5) Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli. Tali operazioni rispettano le seguenti condizioni:

- hanno ad oggetto titoli ammissibili a copertura delle riserve tecniche;

- sono concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente all'OCSE, una SIM, una società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario ovvero con società svolgenti analoghe attività, soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza;

- hanno una durata non superiore a 6 mesi, elevabili a 12 mesi purché gli investimenti in esame non siano qualificabili come term structured Repo soggetti all'applicazione del documento Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A1.8) Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche.

La classe comprende i ratei attivi relativi agli interessi su titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla data di riferimento degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'art. 42, comma 3, del codice;

A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

La classe si articola come segue:

A1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1);

A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

La classe comprende anche i titoli di debito rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla classe A1.2d);

A1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

A2) Prestiti: la macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività, complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali.

Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.

Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui è di primo grado.

Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fideiussioni che prevedono la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni».

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili: la macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario.

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A3.1a) Azioni negoziate in un mercato regolamentato;

A3.1b) Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e di società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

A3.3) Quote di OICVM italiani e UE: la classe comprende le quote di OICVM italiani e UE che investono prevalentemente nel comparto azionario. Tale classe comprende anche le quote di OICVM italiani e UE per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente;

A3.4) Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato: la classe comprende i FIA italiani e i FIA UE chiusi che investono nel comparto mobiliare.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

A4) Comparto immobiliare: la macroclasse comprende gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire.

Il valore di un singolo terreno o fabbricato, o di più terreni e fabbricati, tali da poter essere considerati come un unico investimento, ancorché detenuti tramite società immobiliari, è ammesso nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A4.1) Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche. Tali attivi sono considerati al netto delle relative quote di ammortamento;

A4.2) Beni immobili concessi in leasing: all'atto dell'invio degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'art. 42, comma 3, del codice, l'importo di tali attivi è ridotto in base alle quote di capitale corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in leasing.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire;

A4.3) Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del codice ed aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.

Nel caso in cui tra le passività suddette figurino debiti garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili è determinato al netto del valore dell'ipoteca stessa in luogo di quello del debito residuo.

Se nella determinazione del valore contabile della partecipazione si è tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento di capitale, tali finanziamenti non sono considerati passività della società immobiliare.

Fermo restando il rispetto delle predette condizioni, sono ammesse nella categoria anche le partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la società posta al vertice del gruppo detenga direttamente e/o indirettamente il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del codice, della società immobiliare;

A4.4) Quote di FIA immobiliari italiani: la classe comprende le quote di FIA immobiliari chiusi italiani costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

 

Art. 191

Categoria B - Crediti

 

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

B1) Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.

La macroclasse comprende i crediti verso i riassicuratori derivanti da operazioni di riassicurazione che hanno comportato un effettivo trasferimento del rischio assicurativo, esigibili da meno di diciotto mesi;

B2) Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;

B3.1) Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi.

La classe comprende unicamente i premi e le rate di premio in corso di riscossione scaduti da non più di tre mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 208 del presente regolamento;

B3.2) Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi.

La classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno di tre mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 42, comma 3, del codice;

B4) Anticipazioni su polizze;

B5) Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento. Tali crediti rappresentano il saldo a credito dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato o per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento, comprensivo dei relativi interessi.

Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche anche i crediti d'imposta di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

B6) Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

B7) Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa. Tali crediti sono ammessi nel limite del 5% delle riserve tecniche da coprire, a condizione che la società incaricata della gestione accentrata della tesoreria di gruppo sia soggetta a vigilanza prudenziale.

2. I crediti sono valutati in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.

3. Gli attivi compresi nella categoria B), unitamente a quelli inclusi nella categoria C) ad eccezione di quelli di cui alla macroclasse C3), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

 

Art. 192

Categoria C - Altri attivi

 

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

C1) Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30% del valore di bilancio. Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C2), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

C2) Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10% del valore di bilancio. Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C1), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

C3) Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche, nei limiti del 90% del loro ammontare: la macroclasse comprende unicamente le provvigioni di acquisizione pagate in via anticipata su contratti pluriennali, calcolate nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e nella misura in cui l'iscrizione in bilancio ed il relativo ammortamento siano coerenti con il metodo di calcolo delle riserve;

C4) Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30% del loro ammontare;

C5) Interessi reversibili: tale macroclasse è ammessa nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

2. Le attività comprese in tale categoria, ad eccezione di quelle di cui alla macroclasse C3) e unitamente a quelle incluse nella categoria B), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

 

Art. 193

Categoria D - Depositi

 

1. La categoria comprende i depositi bancari e i depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie. Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve tecniche da coprire.

2. Sono ammessi unicamente i depositi bancari a vista e quelli che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori o uguali a quindici giorni.

3. Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in contante costituiti presso intermediari finanziari a fronte di operazioni su strumenti finanziari derivati.

 

Art. 194

Limiti comuni a più classi di attività

 

1. E' fatto divieto all'impresa di assicurazione locale di investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:

a) 5% del loro ammontare lordo totale nelle seguenti attività complessivamente considerate:

i) azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del mercato monetario di cui all'art. 190, classi A1.2a), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.2d), A1.3), A1.5), A1.9), A3.1a) ed A3.1b) relativi ad una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento dei titoli di capitale non superi il 20% del patrimonio netto della società emittente come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per valore dell'investimento si intende il valore nominale dello stesso;

ii) mutui e prestiti di cui all'art. 190, macroclasse A2), concessi ad uno stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad una Autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

Tale limite può essere elevato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi;

b) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui all'art. 190, classi A1.1b), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.2d), A1.3), A1.9), A3.1b). Con riguardo alle classi A1.2d) e A1.9), ai fini di detto limite si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.

2. Gli investimenti di cui all'art. 190, classi A1.2b), A1.2d), A1.3), A2.1) ed A3.1b) relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa, con esclusione delle imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

 

Sezione III

Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecnichedell'assicurazione relativa ai rami danni

 

Art. 195

Attività ammissibili

 

1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa di assicurazione locale. Fermi restando i principi generali di cui al precedente art. 169, nella scelta degli attivi l'impresa di assicurazione locale tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte, ivi inclusa la natura e la durata delle stesse. Gli attivi sono classificati nelle categorie di cui al comma 2, avuto riguardo alle loro caratteristiche economico/finanziarie e ai relativi profili di rischio, indipendentemente dalla denominazione dell'attivo e dalla sua classificazione formale.

2. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'assicurazione nei rami indicati all'art. 2, comma 3, del codice copre le riserve tecniche utilizzando attività comprese nelle seguenti categorie:

- investimenti (categoria A);

- crediti (categoria B);

- altri attivi (categoria C);

- depositi (categoria D).

 

Art. 196

Categoria A - Investimenti

 

1. La categoria è suddivisa nelle seguenti macroclassi:

A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili: la macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato nonché i titoli strutturati a condizione che prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che, oltre a rispettare le condizioni previste per i titoli strutturati, abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione e siano in possesso di un rating della categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio e lungo termine, rilasciato da almeno una ECAI, a condizione che nessun'altra ECAI abbia attribuito una valutazione inferiore.

Tali attività, unitamente a quelle incluse nella classe di attività A5.1a), sono complessivamente ammesse nel limite massimo dell'85% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A1.1a) Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;

A1.1b) Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2a) Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; la classe comprende anche i prodotti strutturati ed i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

La classe comprende anche i certificati di deposito e i depositi bancari in qualsiasi forma, che prevedano prelevamenti soggetti a limiti di tempo superiori a quindici giorni, nonché i prodotti strutturati e i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, non negoziati in un mercato regolamentato;

A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 185, comma 1, del decreto decreto legislativo n. 50/2016 da società di progetto di cui all'art. 184, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eee), del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'art. 185, comma 4, del decreto decreto legislativo n. 50/2016, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.

La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'art. 185, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

A1.2d) Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.

La classe comprende le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro imprese.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

A1.3) Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno;

A1.4) Quote di OICVM italiani e UE. La classe comprende le quote di OICVM italiani e UE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. Le quote di OICVM italiani e UE per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente, sono ricomprese nella classe A3.2);

A1.5) Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli.

Tali operazioni rispettano le seguenti condizioni:

- hanno ad oggetto titoli ammissibili a copertura delle riserve tecniche;

- sono concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente all'OCSE, una SIM, una società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario ovvero con società svolgenti analoghe attività, soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza;

- hanno una durata non superiore a 6 mesi, elevabili a 12 mesi purché gli investimenti in esame non siano qualificabili come term structured Repo soggetti all'applicazione del documento Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A1.8) Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche. La classe comprende i ratei attivi relativi agli interessi su titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla data di riferimento degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'art. 42, comma 3, del codice;

A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

La classe si articola come segue:

A1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1);

A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

La classe comprende anche i titoli di debito rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla classe A1.2d);

A1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

A2) Prestiti. La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività, complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali. Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.

Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile.

L'ipoteca a garanzia dei mutui è di primo grado.

Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fideiussioni che prevedono la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni».

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili. La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario.

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A3.1a) Azioni negoziate in un mercato regolamentato;

A3.1b) Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative e società a responsabilità limitata ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;

A3.3) Quote di OICVM italiani e UE. La classe comprende le quote di OICVM italiani e UE che investono prevalentemente nel comparto azionario. Tale classe comprende anche le quote di OICVM italiani e UE per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente;

A3.4) Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato. La classe comprende i FIA italiani e i FIA UE chiusi che investono nel comparto mobiliare.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

A4) Comparto immobiliare. La macroclasse comprende gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire.

Il valore di un singolo terreno o fabbricato, o di più terreni e fabbricati, tali da poter essere considerati come un unico investimento, ancorché detenuti tramite società immobiliari, è ammesso nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A4.1) Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche.

Tali attivi sono considerati al netto delle relative quote di ammortamento;

A4.2) Beni immobili concessi in leasing. All'atto dell'invio degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'art. 42, comma 3, del codice, l'importo di tali attivi è ridotto in base alle quote di capitale corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in leasing.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire;

A4.3) Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del codice, e aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto e al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.

Nel caso in cui tra le passività suddette figurino debiti garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili è determinato al netto del valore dell'ipoteca stessa in luogo di quello del debito residuo.

Se nella determinazione del valore contabile della partecipazione si è tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento di capitale, tali finanziamenti non sono considerati passività della società immobiliare.

Fermo restando il rispetto delle predette condizioni, sono ammesse nella categoria anche le partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la società posta al vertice del gruppo detenga direttamente e/o indirettamente il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del codice della società immobiliare;

A4.4) Quote di FIA immobiliari italiani. La classe comprende le quote di FIA immobiliari chiusi italiani costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

 

Art. 197

Categoria B - Crediti

 

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi di attività:

B1) Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare. La macroclasse comprende i crediti verso i riassicuratori derivanti da operazioni di riassicurazione che hanno comportato un effettivo trasferimento del rischio assicurativo, esigibili da meno di diciotto mesi;

B2) Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;

B3.1) Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi. La classe comprende i premi e le rate di premio in corso di riscossione scaduti da non più di tre mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 208 del presente regolamento.

La classe comprende altresì i crediti che derivano dai premi frazionati a scadere dei seguenti rami: corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rispettivamente rami 4, 5, 6, 11 e 12);

B3.2) Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi. La classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno di tre mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 208 del presente regolamento;

B4) Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

B5) Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento. Tali crediti rappresentano il saldo a credito dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato o per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento, comprensivo dei relativi interessi.

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

B7) Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa. Tali crediti sono ammessi nel limite del 5% delle riserve tecniche da coprire, a condizione che la società incaricata della gestione accentrata della tesoreria di gruppo sia soggetta a vigilanza prudenziale.

2. I crediti sono valutati in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.

3. Gli attivi compresi in tale categoria, ad eccezione di quelli di cui alla macroclasse B1) ed unitamente a quelli inclusi nella categoria C), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

 

Art. 198

Categoria C - Altri attivi

 

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

C1) Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30% del valore di bilancio. Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C2), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

C2) Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10% del valore di bilancio. Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C1), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

C3) Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve tecniche, nei limiti del 90% del loro ammontare. La macroclasse comprende unicamente le provvigioni di acquisizione pagate in via anticipata su contratti pluriennali, nella misura in cui l'iscrizione in bilancio e il relativo ammortamento siano coerenti con il metodo di calcolo delle riserve tecniche;

C4) Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30% del loro ammontare.

2. Le attività comprese in tale categoria, unitamente a quelle incluse nella categoria B) ad eccezione di quelle di cui alla macroclasse B1), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

 

Art. 199

Categoria D - Depositi

 

1. La categoria comprende i depositi bancari ed i depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie. Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve tecniche da coprire.

2. Sono ammessi unicamente i depositi bancari a vista e quelli che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori o uguali a quindici giorni.

3. Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in contante costituiti presso intermediari finanziari a fronte di operazioni su strumenti finanziari derivati.

 

Art. 200

Limiti comuni a più classi di attività

 

1. E' fatto divieto all'impresa di assicurazione locale di investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:

a) 5% del loro ammontare lordo totale nelle seguenti attività complessivamente considerate:

i) azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del mercato monetario di cui all'art. 23, classi A1.2a), A1.2b), con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.2d), A1.3), A1.5), A1.9), A3.1a) ed A3.1b) relativi ad una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento dei titoli di capitale non superi il 20% del patrimonio netto della società emittente come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per valore dell'investimento si intende il valore nominale dello stesso;

ii) mutui e prestiti di cui all'art. 196, macroclasse A2.1), concessi ad uno stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad una Autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

Tale limite può essere elevato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi.

b) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui all'art. 196, classi A1.1b), A1.2b), con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.2d), A1.3), A1.9), A3.1b),). Con riguardo alle classi A1.2d) e A1.9), ai fini di detto limite si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.

2. Gli investimenti di cui all'art. 196, classi A1.2b), A1.2d), A1.3), A2.1) ed A3.1b) relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa, con esclusione delle imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

 

Sezione IV

Disposizioni comuni in materia di ammissibilità e di valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche

 

Sottosezione I

Criteri di investimento e di valutazione

 

Art. 201

Criteri generali

 

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono di piena e libera proprietà dell'impresa di assicurazione locale nonché liberi da vincoli o gravami di qualsiasi natura. Tali attivi sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono destinate a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente.

3. Ai fini della valutazione del rispetto del principio di liquidità degli investimenti, di cui al precedente art. 169, l'impresa di assicurazione locale tiene conto, per il complesso degli investimenti e alla luce delle politiche definite per la gestione del rischio, delle caratteristiche degli stessi, della possibilità concreta di negoziare tali investimenti in un mercato, regolamentato o meno, sufficientemente liquido, nonché della loro coerenza con le scadenze dei flussi di cassa attesi in relazione agli impegni derivanti dalle riserve tecniche.

4. Fermi restando i criteri di valutazione indicati al comma 1, laddove non diversamente disposto nella descrizione delle singole attività, queste ultime sono valutate, ai fini della copertura delle riserve tecniche, secondo gli stessi criteri adottati in sede di redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

5. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione locale, può ridurre il valore degli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche. Tale riduzione può, tra l'altro, essere richiesta nel caso in cui vi sia stata una significativa diminuzione del valore di mercato degli attivi.

6. L'impresa di assicurazione locale provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza, ai sensi degli articoli 204 e 205. Secondo tale principio, è necessaria la correlazione, in termini di valuta, tra gli impegni tecnici e le attività a copertura, in modo da assicurare che, a variazioni del valore degli impegni, dovute ad oscillazione del corso dei cambi, corrispondano equivalenti variazioni del valore delle attività a copertura.

7. Il principio contenuto nell'art. 202, comma 1 si applica anche in relazione alla verifica della corretta applicazione delle regole sulla congruenza.

8. I titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero.

9. I titoli emessi da Stati dell'Unione europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero.

 

Art. 202

Localizzazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche

 

1. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa di assicurazione locale può localizzare gli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta delle imprese, l'IVASS può autorizzare la localizzazione di parte di tale attivi in uno Stato terzo.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori destinati a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto all'art. 203, comma 5.

 

Art. 203

Inosservanza delle disposizioni e poteri dell'IVASS

 

1. Le attività diverse da quelle indicate nei capi I e II del presente titolo o le cui caratteristiche non soddisfino i criteri di investimento e di valutazione di cui all'art. 201, non sono considerate idonee alla copertura delle riserve tecniche, così come le quote in eccesso rispetto ai limiti massimi stabiliti nei predetti titoli.

2. L'IVASS, ove accerti che per uno o più attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche non siano state osservate le regole previste dai capi I e II del presente titolo, comunica all'impresa di assicurazione locale l'impossibilità degli stessi ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.

3. In circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'IVASS può autorizzare la copertura delle riserve tecniche, in via temporanea attraverso:

a) investimenti in categorie di attivi diverse da quelle indicate nei capi I e II del presente titolo;

b) investimenti nelle categorie di attivi indicate nei capi I e II, entro limiti più ampi di quelli indicati nei predetti capi.

4. L'autorizzazione è rilasciata dall'IVASS con riferimento ad un singolo investimento ovvero a un complesso di investimenti, avuto riguardo a:

a) la capacità dell'impresa di valutare e gestire il rischio connesso all'investimento (o al complesso degli investimenti) prospettato (prospettati) dall'impresa;

b) la coerenza con i limiti fissati dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 173, comma 1, lettere b) e c);

c) il grado di coerenza degli investimenti con gli impegni derivanti dalle riserve tecniche;

d) la salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo.

5. In caso di attivi che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione locale ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui ai capi I e II del presente titolo, tiene conto degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata.

6. L'IVASS può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'IVASS è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

 

Art. 204

Deroghe al rispetto del principio della congruenza

 

1. L'impresa di assicurazione locale copre le riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza di cui all'art. 184.

2. E' consentito derogare al principio di cui al comma 1:

a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa disponga di attività espresse in una determinata valuta per un importo non eccedente il 7% delle attività espresse in altre valute;

b) qualora le obbligazioni o gli impegni risultino esigibili in una valuta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale valuta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della valuta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;

c) nei limiti del 20% delle obbligazioni o degli impegni esigibili in una determinata valuta; tuttavia la totalità degli attivi espressi nelle diverse valute deve essere pari alla totalità delle obbligazioni esigibili nelle diverse valute.

3. Il principio di cui al comma 1 è rispettato anche quando l'impresa di assicurazione locale dispone di attività espresse in valuta diversa rispetto alle obbligazioni o agli impegni assunti a condizione che utilizzi strumenti finanziari derivati idonei a soddisfare tale principio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 206, comma 1, lettera a), punto i). Questi ultimi strumenti soddisfano inoltre le seguenti condizioni:

a) sono conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale su base individuale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero;

b) qualora non negoziati su mercati regolamentati, offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte ed i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Stati membri dell'Unione europea o del «Gruppo dei 10» (G10), alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra ECAI abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari ad «A-» o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine.

 

Art. 205

Regole sulla congruenza per le imprese che esercitano attività assicurativa nei rami danni

 

1. All'impresa di assicurazione locale che esercita attività assicurativa diversa dall'assicurazione sulla vita si applicano le disposizioni previste dall'art. 204.

2. L'impresa di assicurazione locale di cui al comma 1 è libera di erogare la prestazione nella valuta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in euro:

a) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, di cui all'art. 2, comma 3, del codice;

b) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti in altri rami dell'art. 2, comma 3, del codice quando, avuto riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una valuta diversa da quella risultante ai sensi dell'art. 184.

3. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dell'art. 184 del codice e del comma 2, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

 

Sottosezione II

Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati in relazione agli attivi a copertura delle riserve tecniche

 

Art. 206

Condizioni per l'utilizzo

 

1. Fermo quanto indicato nei capi I e II del presente titolo, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche, alle seguenti condizioni:

a) la finalità sia quella di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. In particolare:

i. le operazioni di riduzione del rischio di investimento sono quelle effettuate al fine di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività da avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato; l'intento di copertura è documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in base ad una elevata correlazione tra le caratteristiche finanziarie delle attività/passività coperte e quelle degli strumenti finanziari derivati;

ii. le operazioni finalizzate ad una gestione efficace del portafoglio sono quelle che, nel quadro della gestione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio, sono effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o più flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. Tali operazioni non devono generare un incremento significativo del rischio di investimento e, in ogni caso, l'incremento medesimo deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio. L'intento di gestione efficace è documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in base ad una evidente connessione con gli strumenti finanziari in portafoglio. Rientrano in tale categoria anche le operazioni effettuate esclusivamente per acquisire strumenti finanziari. Le caratteristiche finanziarie di queste ultime operazioni devono evidenziare chiaramente l'intento perseguito;

b) mostrano una evidente connessione tecnico-finanziaria con attivi destinati a copertura delle riserve tecniche ovvero da destinare a tale scopo nell'ipotesi di operazioni effettuate per acquisire strumenti finanziari;

c) i valori sottostanti sono costituiti da attivi ammissibili ai fini della copertura delle riserve tecniche o da indici basati su tale tipologia di attivi.

 

Art. 207

Criteri di valutazione

 

1. Il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento finanziario derivato, fatta eccezione per quelli inclusi negli strumenti finanziari di cui agli articoli 190, comma 1, punti A1.2.a), A1.2.b), e 196, comma 1, punti A1.2.a), A1.2.b), non è ammesso a copertura delle riserve tecniche.

2. Il valore degli strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all'art. 206 è preso in considerazione ai fini della valutazione degli attivi ad essi connessi.

3. In presenza di posizioni su strumenti finanziari derivati che risultano aperte alla data di redazione del bilancio, gli eventuali margini positivi, in relazione al loro valore di mercato, possono essere considerati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, nella valorizzazione degli attivi connessi a detti strumenti, nel caso e nei limiti in cui tali margini compensano, in tutto o in parte, le svalutazioni operate sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio. Nel caso di margini negativi, essi sono considerati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, nella valorizzazione degli attivi connessi a tali strumenti, nel caso e nei limiti dell'eventuale ripresa di valore operata sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio.

4. I criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti finanziari derivati che rappresentano attività o passività dell'impresa sono in ogni caso coerenti con le soluzioni adottate per la determinazione del valore degli attivi ad essi connessi.

 

Sezione V

Obblighi informativi

 

Art. 208

Comunicazioni periodiche relative alla copertura delle riserve tecniche del lavoro diretto

 

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del codice l'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione degli investimenti e delle attività a copertura delle riserve tecniche iscritte nel registro, utilizzando i modelli di cui allegato 3 relativo alla parte III, titolo III del presente regolamento:

- modello 1, con gli allegati A e B, per le attività a copertura delle riserve tecniche relative ai rami vita;

- modello 2, per le attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del codice;

- modello 3, per gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe «D.II» dello stato patrimoniale;

- modello 4, con l'allegato A, per le attività a copertura delle riserve tecniche.

2. I modelli, da trasmettere in unica copia, sono sottoscritti dal rappresentante legale della società o dai soggetti autorizzati.

3. L'impresa di assicurazione locale trasmette entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, l'elenco analitico:

- delle attività comprese nella categoria A) destinate a copertura delle riserve tecniche relative ai rami vita e a quelle di cui all'art. 41, comma 4, del codice;

- delle attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del codice;

- degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione, distintamente per ciascuna sezione, fondo pensione e linea d'investimento;

- delle attività comprese nella categoria A) destinata a copertura delle riserve tecniche dei rami danni.

4. L'impresa di assicurazione locale allega al bilancio di esercizio i modelli di cui all'allegato 4 relativo alla parte III, titolo III del presente regolamento contenenti l'indicazione delle attività assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.

5. L'impresa di assicurazione locale fornisce all'IVASS, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, la situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine del trimestre di riferimento, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 relativo alla parte III, titolo III del presente regolamento, nonché una nota illustrativa dei risultati conseguiti nel trimestre su operazioni in strumenti finanziari derivati, dell'esposizione complessiva in tali strumenti, dei relativi rischi nonché delle esposizioni individuali di importo rilevante. Specifica evidenza è fornita per le posizioni aperte su contratti derivati collegati a titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche.

6. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS, entro dieci giorni dalla chiusura di ciascun mese, sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato n. 2 relativo alla parte III, titolo III del presente regolamento, la complessiva esposizione degli investimenti delle classi C.I, C.II.1, C.II.2 e C.III di stato patrimoniale, con esclusione dei depositi presso enti creditizi, depositi presso imprese cedenti e dei finanziamenti nonché con l'indicazione dei relativi valori contabili e correnti rilevati alla chiusura del periodo di riferimento. Unitamente ai predetti dati l'impresa trasmette i valori mensili e cumulati da inizio anno, dei premi lordi contabilizzati, dell'onere per sinistri, dei riscatti pagati e dei capitali e delle rendite maturate.

7. L'impresa di assicurazione locale effettua la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 3, 5 e 6, entro i termini ivi indicati secondo le istruzioni fornite dall'IVASS.

 

Titolo IV

Margine di solvibilità

 

Capo I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 209

Margine di solvibilità

 

1. L'impresa di assicurazione locale dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica.

2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo, né classificate come riserve di perequazione;

c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'art. 211, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;

b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'art. 211, comma 8.

4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'IVASS può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni del presente regolamento, nonché a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo.

 

Art. 210

Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione locali vita esercenti anche attività riassicurative

 

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.

2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'art. 209, commi 2 e 3.

3. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall'articolo che segue.

 

Art. 211

Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari

 

1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.

2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione:

a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'IVASS;

b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;

d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;

e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'IVASS.

3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa di assicurazione locale è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'IVASS, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'IVASS.

5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'IVASS.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'IVASS almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile, anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'IVASS può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.

7. Per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'IVASS, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.

8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, anche con scadenza determinata, purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 209, comma 3, lettera b), possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:

a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell'IVASS;

b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'IVASS.

L'autorizzazione dell'IVASS può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all'IVASS almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;

c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;

d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;

e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite risultanti dal bilancio dell'impresa devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.

 

Art. 212

Quota di garanzia

 

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

2. La quota di garanzia dell'impresa di assicurazione locale che esercita i rami vita e la riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a 3.700.000 euro.

3. La quota di garanzia dell'impresa di assicurazione locale che esercita i rami danni e la riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a 2.500.000 euro.

4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'art. 209, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono rivisti, con provvedimento adottato dall'IVASS, nell'ipotesi in cui si verifichi un significativo incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, e comunque superiore al cinque per cento.

6. Gli importi sono adeguati aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso al multiplo di 100.000 euro. L'importo base da incrementare è quello riferito all'ultimo anno di adeguamento.

 

Art. 213

Cessione dei rischi in riassicurazione

 

1. L'IVASS può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.

2. La decisione dell'IVASS deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

 

Capo II

Disposizioni per il calcolo del margine di solvibilità richiesto

 

Sezione I

Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita

 

Art. 214

Determinazione del margine di solvibilità richiesto

 

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato, secondo i rami esercitati dall'impresa di assicurazione locale, nel rispetto delle seguenti regole:

a) per le assicurazioni di cui ai rami I e II dell'art. 2, comma 1, del codice, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:

1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve. Qualora tale rapporto risulti inferiore all'85 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura dell'85 per cento;

2) l'importo pari allo 0,3 per cento dell'ammontare dei capitali sotto rischio non negativi, moltiplicato per il rapporto esistente per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio al netto delle cessioni e retrocessioni in riassicurazione e l'importo dei capitali sotto rischio senza deduzione della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento. Per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata non superiore a tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma non superiore ai cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

b) per le assicurazioni complementari di cui all'art. 2, comma 2, del codice l'importo del margine di solvibilità è calcolato sulla base delle disposizioni applicabili alle imprese che esercitano i rami danni, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 212 comma 3;

c) per l'assicurazione malattia e per il rischio di non autosufficienza di cui al ramo IV dell'art. 2, comma 1, del codice, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:

1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve matematiche, calcolato ai sensi del comma 1, lettera a), numero 1);

2) il margine di solvibilità calcolato a norma degli articoli 217, 218, 219 e 220.

La condizione di cui all'art. 220, concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dalla condizione che si tratti di un'assicurazione di gruppo;

d) per le operazioni di capitalizzazione di cui al ramo V dell'art. 2, comma 1, del codice il margine di solvibilità è calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1);

e) per le assicurazioni di cui al ramo III dell'art. 2, comma 1, del codice e per le operazioni di cui al ramo VI della stesso comma, il margine di solvibilità è pari alla somma dei seguenti risultati:

1) l'importo pari al 4 per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), qualora l'impresa assuma rischi di investimento. Le riserve prese a riferimento per l'applicazione della predetta aliquota sono le riserve tecniche costituite a fronte delle prestazioni del contratto, comprensive della riserva aggiuntiva costituita secondo quanto previsto dalla parte III, titolo II, capo IV, sezione II del presente regolamento. Se la garanzia finanziaria è limitata alla sola componente caso morte o la prestazione è di importo non superiore ai caricamenti di acquisto presenti in tariffa, la riserva presa a riferimento per l'applicazione della predetta aliquota è la sola riserva aggiuntiva costituita secondo quanto previsto dalla parte III, titolo II, capo IV, sezione II del presente regolamento. Sulla restante parte di riserva il margine è calcolato, a seconda dei casi, come indicato ai successivi punti 2) e 3);

2) l'importo pari all'1 per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni;

3) l'importo pari al 25 per cento della somma del valore netto delle «altre spese di amministrazione» e delle «provvigioni di incasso» dell'ultimo esercizio qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni;

4) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, l'importo pari allo 0,3 per cento dei capitali sotto rischio non negativi eventualmente ridotto come indicato al comma 1, lettera a), numero 2.

 

Art. 215

Meccanismo di indicizzazione

 

1. L'IVASS comunica con provvedimento la misura dell'adeguamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 212, comma 5.

 

Sezione II

Regole tecniche applicabili alle imprese che esercitano l'assicurazione contro i danni

 

Art. 216

Determinazione del margine di solvibilità richiesto

 

1. Il margine di solvibilità è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per gli ultimi tre esercizi.

2. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione locale eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa a uno o più dei rischi tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 220, in materia di assicurazione malattia, l'ammontare del margine è almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel comma 1.

 

Art. 217

Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi

 

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:

a) si cumulano gli importi dei premi lordi contabilizzati nell'ultimo esercizio come definiti all'art. 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, iscritti nella relativa voce dello schema di conto economico. Agli effetti del cumulo di cui al presente comma sono aumentati del 50 per cento i premi lordi contabilizzati o i contributi relativi ai rami 11 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del codice;

b) l'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino a sessantuno milioni e trecentomila euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare;

c) il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento, sulla seconda quota il 16 per cento e sommando i due importi così ottenuti.

L'ammontare che ne risulta è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'ammontare dei sinistri pagati e a riserva che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto le quote di competenza dei riassicuratori e l'ammontare complessivo lordo dei sinistri stessi. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

 

Art. 218

Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri

 

1. Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:

a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per le assicurazioni dirette nel corso degli ultimi tre esercizi, si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi per rischi accettati in riassicurazione al lordo delle quote a carico dei retrocessionari e si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite alla fine dell'ultimo esercizio, per le assicurazioni dirette e per i rischi accettati in riassicurazione;

b) dall'importo così ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli ultimi tre esercizi e l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato sia per le assicurazioni dirette che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, ai sensi dell'art. 216, comma 2, è di sette esercizi, si deduce l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato;

c) agli effetti del calcolo di cui alle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento l'ammontare dei sinistri pagati, dei recuperi e delle riserve sinistri concernenti i rami 11 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, del codice.

2. La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'art. 216, dell'ammontare ottenuto in base al comma 1 è ripartita in due quote, la prima fino a quarantadue milioni e novecentomila euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

3. Il margine di solvibilità è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e sommando gli importi così ottenuti. L'ammontare che ne deriva è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'importo dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e l'ammontare complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

4. Per le imprese di assicurazione locali autorizzate all'esercizio del ramo 18 di cui all'art. 2, comma 3, del codice, l'importo dei sinistri pagati è costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.

 

Art. 219

Confronto con il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio precedente

 

1. Nel caso in cui il margine di solvibilità richiesto dell'esercizio, determinato ai sensi dell'art. 216, comma 3, risulti inferiore a quello dell'esercizio precedente, il margine richiesto dell'esercizio è pari almeno all'ammontare del margine di solvibilità dell'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'importo delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio e quello delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente. Ai fini del predetto rapporto, che non può essere superiore a uno, le riserve sinistri sono calcolate al netto della riassicurazione. In ogni caso il margine di solvibilità richiesto non può essere inferiore alla misura effettivamente determinata nell'esercizio ai sensi dell'art. 216, comma 3.

 

Art. 220

Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia

 

1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 217 e 218, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri, sono ridotte a un terzo per l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:

a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilità con criteri attuariali;

b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;

c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;

d) sia escluso il diritto per l'assicuratore di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

e) sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.

2. Quando l'assicurazione malattia sia gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati così ottenuti.

 

Art. 221

Meccanismo di indicizzazione

 

1. L'IVASS comunica con provvedimento la misura dell'adeguamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 212, comma 5.

 

Capo III

Disposizioni per la determinazione degli elementi da includere nel margine di solvibilità disponibile

 

Sezione I

Elementi del margine disponibili

 

Art. 222

Margine di solvibilità disponibile

 

1. L'impresa di assicurazione locale dispone costantemente, nel corso di ciascun esercizio, degli elementi del margine disponibile in misura non inferiore al margine richiesto determinato sulla base dell'ultimo esercizio.

2. Il margine di solvibilità, per le imprese di assicurazione locali che esercitano i rami vita, è costituito dal patrimonio netto libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo, né classificate come riserve di perequazione;

c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Tali elementi patrimoniali vanno valutati al netto degli elementi immateriali riportati nella macroclasse B, punti 2, 3, 4 e 5 dello schema di stato patrimoniale relativo alla gestione vita e dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale.

Per gli attivi di cui al punto 1 della medesima macroclasse B, l'impresa di assicurazione locale non tiene conto dell'importo eccedente il massimo consentito, di cui all'art. 233, comma 1, lettera a).

3. Il margine di solvibilità, per le imprese di assicurazione locali che esercitano i rami danni, è costituito dal patrimonio netto libero da qualsiasi impegno prevedibile senza tener conto degli elementi immateriali riportati alla macroclasse B, punti 3, 4 e 5 dello schema di stato patrimoniale della gestione danni, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale, nonché del 40 per cento delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare, delle altre spese di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima macroclasse B.

4. Possono essere altresì compresi nel margine disponibile:

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Tali prestiti, inoltre, possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile qualora i documenti che ne regolano l'emissione:

1) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'IVASS;

2) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

3) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;

4) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;

5) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'IVASS. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;

b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma.

5. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell'IVASS;

b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'IVASS.

L'autorizzazione dell'IVASS può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all'IVASS almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;

c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;

d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;

e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.

6. Gli ulteriori elementi patrimoniali individuati dal presente regolamento sono inclusi nel margine disponibile, in via transitoria e previa autorizzazione dell'IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del presente capo. Dal margine disponibile è in ogni caso dedotto il valore delle azioni proprie e di quelle della controllante nonché l'importo dell'utile distribuito o da distribuire ai soci.

7. Dal margine disponibile è in ogni caso dedotto il valore delle azioni proprie e di quelle della controllante nonché l'importo dell'utile distribuito o da distribuire ai soci.

8. Le imprese di assicurazione locali che detengono partecipazioni in imprese del settore finanziario che:

a) non sono soggette a vigilanza sul gruppo ai sensi della parte IV, titolo II del presente regolamento, in quanto non sono controllanti né partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione di stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;

b) oppure non sono state identificate come capogruppo di un conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Nel calcolo del margine disponibile tengono conto delle partecipazioni e degli altri strumenti di cui all'art. 12 della direttiva 2013/36/UE e agli articoli 62, 63 e 93 del regolamento UE 2013/575 (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati) detenuti nelle predette imprese del settore finanziario.

9. L'IVASS può disporre che l'impresa deduca dagli elementi del margine disponibile ulteriori attivi rispetto a quelli di cui ai commi 2 e 3 qualora evidenzino un andamento tale da poter arrecare pregiudizio alla solvibilità anche prospettica dell'impresa.

 

Art. 223

Informativa sul margine di solvibilità

 

1. L'impresa di assicurazione locale riporta nella relazione semestrale la stima del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio e degli elementi costitutivi del margine disponibile, distintamente per la gestione danni e vita, determinata in base all'andamento economico nel semestre di riferimento e delle altre informazioni in possesso dell'impresa.

 

Sezione II

Elementi utilizzabili con limitazioni nel margine di solvibilità disponibili

 

Art. 224

Passività subordinate

 

1. Le passività subordinate, rappresentate dai prestiti subordinati, dai titoli a durata indeterminata e da altri strumenti finanziari, emesse dall'impresa di assicurazione locale possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile per le sole somme effettivamente versate, nel rispetto delle disposizioni della presente sezione e della sezione precedente.

 

Art. 225

Prestiti subordinati a scadenza fissa

 

1. I prestiti subordinati a scadenza fissa devono essere oggetto di un piano da sottoporre all'approvazione dell'IVASS, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, con il quale vengono indicate le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'IVASS approva il piano entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma.

2. L'obbligo di presentazione del piano di cui al comma 2 non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente in misura pari ad almeno un quinto all'anno, nel corso dei cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo, contestualmente, alla sua sostituzione con elementi idonei, ovvero abbia realizzato un diverso piano di ammortamento che produca effetti analoghi. In ogni caso l'impresa comunica preventivamente all'IVASS il piano di ammortamento che intende adottare.

3. Le disposizioni che precedono non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'IVASS.

4. In tale ipotesi deve essere presentata richiesta motivata all'IVASS almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile, anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'IVASS autorizza il rimborso anticipato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione. L'autorizzazione dell'IVASS può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.

5. I prestiti per i quali è stabilita contrattualmente una scadenza possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile fino all'ammontare complessivo del 25 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa e il margine di solvibilità richiesto. Nel predetto limite sono comprese le azioni preferenziali cumulative di durata determinata incluse nel margine disponibile.

 

Art. 226

Prestiti subordinati a scadenza indeterminata

 

1. I prestiti per i quali non è stabilita contrattualmente una scadenza sono considerati unitamente alle azioni preferenziali cumulative e alle altre passività subordinate, ai fini della copertura del margine di solvibilità, fino all'ammontare del 50 per cento del minor valore tra il margine disponibile dell'impresa ed il margine di solvibilità richiesto, purché soddisfino le condizioni previste dall'art. 211, comma 2.

2. Nel caso di esercizio del preavviso di rimborso del prestito da parte dell'impresa emittente, il piano che la stessa trasmette all'IVASS reca le indicazioni minime di cui all'art. 225, comma 2 ed è soggetto all'approvazione dell'IVASS ai sensi della medesima disposizione. Nel caso in cui non ricorra l'obbligo di presentazione del piano, le imprese si attengono a quanto disposto dall'art. 225, comma 3. Il rimborso del prestito può avvenire decorsi cinque anni dalla data di esercizio del preavviso ai sensi dell'art. 211, comma 2, lettera d).

3. Il rimborso anticipato dei prestiti è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'IVASS. Almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, l'impresa trasmette all'IVASS richiesta motivata, allegando la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 225, comma 2. L'IVASS autorizza il rimborso anticipato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.

4. Nel caso di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato, il prestito, per la parte a cui si riferisca il rimborso, è classificato tra i prestiti subordinati aventi una scadenza fissa, ammissibili a copertura del margine di solvibilità fino al limite del 25 per cento del minor valore tra il margine posseduto dall'impresa ed il margine di solvibilità richiesto. Alla data di esercizio del preavviso ovvero di richiesta di rimborso anticipato, l'impresa di assicurazione locale, per effetto della riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato, provvede a soddisfare con elementi di patrimonio netto idonei le esigenze del margine di solvibilità derivanti dalla riduzione stessa.

 

Art. 227

Titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari

 

1. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'art. 209, comma 4 possono essere inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile fino al limite massimo del 50 per cento del minore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Il limite di cui al presente comma è da assumere per il totale di detti titoli, strumenti finanziari, azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati di cui agli articoli 225 e 226 in relazione alle sole somme effettivamente versate.

2. Ai fini del computo tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, i titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 soddisfano le condizioni di cui all'art. 211, comma 8. Con riguardo alle predette condizioni le imprese si attengono alle seguenti disposizioni:

a) in relazione alle condizioni di cui all'art. 211, comma 8, lettera b), per i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari aventi o meno scadenza, qualunque ipotesi di rimborso, anche a scadenza, totale o parziale, necessita della preventiva autorizzazione dell'IVASS. Detta previsione è riportata in apposita clausola del contratto e, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, sui titoli rappresentativi del prestito. La richiesta di autorizzazione è presentata all'IVASS almeno sei mesi prima della data di rimborso ed è accompagnata da idonea documentazione comprovante i requisiti e le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 211, comma 8;

b) in relazione alla condizioni di cui all'art. 211, comma 8, lettera c), nel documento che regola l'emissione è riportata espressamente la possibilità di differire il pagamento degli interessi qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità richiesto ai sensi di legge. Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi del prestito. In ogni caso il differimento nella corresponsione di interessi non modifica il diritto del creditore alla remunerazione del titolo. Gli interessi maturati e non corrisposti dovuti dall'impresa non possono essere considerati nella determinazione dell'ammontare del prestito computato a copertura del margine di solvibilità disponibile. La nota integrativa illustra in modo adeguato, fino all'avvenuto pagamento, l'eventuale verificarsi della condizione di differimento della corresponsione degli interessi;

c) in relazione alle condizioni di cui all'art. 211, comma 8, lettera e), nel documento che regola l'emissione del prestito è inserita la clausola di assorbimento delle perdite. Tale clausola prevede che le perdite registrate dall'impresa sono assorbite in via definitiva o temporanea dal debito nei confronti dei soggetti prestatori, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti.

Detta clausola è esplicitata, in caso di emissione sotto forma di obbligazioni o titoli similari, anche sui titoli rappresentativi del prestito. La clausola è operativa nell'ipotesi in cui dal bilancio dell'impresa emerga una perdita complessiva, considerati quindi anche gli utili e le perdite di esercizi precedenti riportati a nuovo, che determini, tenuto conto delle eventuali riserve patrimoniali, una riduzione del margine di solvibilità disponibile rispetto a quello richiesto ai sensi di legge. Resta in ogni caso salva la facoltà degli azionisti di procedere all'assorbimento integrale della perdita medesima mediante interventi sul capitale sociale almeno fino a concorrenza del margine di solvibilità richiesto. In nota integrativa l'impresa emittente illustra in modo adeguato l'operazione di assorbimento delle perdite posta in essere con l'indicazione, in dettaglio, del presupposto e dell'eventuale carattere definitivo dell'assorbimento stesso in virtù di quanto riportato nel documento che disciplina l'emissione del prestito. In caso di assorbimento temporaneo l'impresa segnala altresì nella nota integrativa di ciascun esercizio che le passività subordinate, ricorrendone i presupposti, possono ricostituirsi nel loro importo originario.

 

Art. 228

Operazioni di finanziamento o di rilascio di garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate

 

1. Qualora l'impresa di assicurazione locale emittente, anche tramite imprese controllate ai sensi degli articoli 72 e 73 del codice, effettui operazioni di finanziamento, o rilasci garanzie al sottoscrittore ovvero all'acquirente di titoli rappresentativi di proprie passività subordinate, e tali operazioni per le loro caratteristiche effettive configurino atti coordinati, in relazione al profilo contrattuale, alle modalità di realizzazione ed al momento delle operazioni, ai fini dell'inserimento nel margine di solvibilità le passività subordinate sono incluse al netto dei finanziamenti erogati o delle garanzie rilasciate.

 

Art. 229

Sottoscrizione reciproca di passività subordinate

 

1. Nel caso di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative, sottoscritti e versati reciprocamente con altra impresa anche non assicurativa, l'inclusione negli elementi del margine di solvibilità disponibile avviene al netto delle somme versate reciprocamente.

 

Art. 230

Riacquisto di proprie passività subordinate

 

1. L'impresa di assicurazione locale emittente può procedere al riacquisto di quote di propri prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari nonché azioni preferenziali cumulative in misura non superiore ad un decimo del valore originario di ciascuna emissione.

2. Al riacquisto in misura superiore al limite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni che regolamentano il rimborso anticipato contenute negli articoli 215 e 216.

3. Le quote di proprie passività di cui al comma 1 incluse, anche solo transitoriamente, nel portafoglio titoli dell'impresa emittente non possono considerarsi in ogni caso nel computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

 

Art. 231

Clausole di revisione automatica del tasso di interesse

 

1. I documenti che regolano l'emissione dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di interesse (cd. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima di cinque anni dall'emissione stessa e che l'ammontare dello step-up sia inferiore a 100 punti base. Con riguardo ai prestiti a tasso variabile l'ammontare dello step-up è riferito allo spread originariamente previsto nelle condizioni del prestito.

 

Art. 232

Obblighi di informativa

 

1. L'emissione di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari è preventivamente comunicata all'IVASS, allegando copia della documentazione che regolamenta l'emissione stessa. L'impresa trasmette all'IVASS eventuali successive modifiche alla documentazione già inviata.

2. La comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili a consentire all'IVASS la valutazione della effettiva portata degli impegni che l'impresa di assicurazione intende assumere e della sussistenza dei requisiti per l'inclusione delle passività subordinate nel margine disponibile. L'IVASS può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del margine disponibile delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte dell'impresa emittente, sull'onerosità dell'operazione anche tenuto conto della durata della stessa.

3. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di avvio dello stesso; entro detto termine l'IVASS si pronuncia circa la sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate nel margine disponibile. Il termine di sessanta giorni è sospeso nel caso in cui l'IVASS formuli rilievi, richieda ulteriori informazioni sull'operazione o modifiche alla documentazione concernente l'emissione e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

4. Entro trenta giorni dall'emissione, l'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS la documentazione definitiva relativa alle passività emesse.

5. L'impresa comunica preventivamente all'IVASS ogni variazione che intende apportare alla documentazione concernente l'emissione su cui l'IVASS si è pronunciato ai sensi del comma 3. L'IVASS autorizza, con provvedimento, la modifica della documentazione entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

 

Sezione III

Elementi utilizzabili nel margine disponibile previa autorizzazione dell'IVASS

 

Art. 233

Elementi patrimoniali da includere su autorizzazione

 

1. Su richiesta motivata dell'impresa di assicurazione locale, accompagnata da documentazione di supporto, l'IVASS può autorizzare, qualora non sussista pregiudizio per la solvibilità dell'impresa, a comprendere in via transitoria nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, per le imprese vita gli ulteriori elementi di cui ai punti a), b) e c) e per le imprese danni gli ulteriori elementi di cui ai punti b) e c):

a) la differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti, e l'importo della corrispondente differenza tra la riserva matematica relativa agli affari assunti e quelli ceduti, determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali «vita» e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare. L'impresa presenta una relazione attestante i criteri e le modalità di calcolo dell'importo che intende utilizzare;

b) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza, per le imprese vita e per le imprese danni, rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 234;

c) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il 50 per cento, sino a concorrenza del 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

2. L'impresa di assicurazione locale presenta all'IVASS richiesta motivata corredata dalla prescritta documentazione. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta dalla data di avvio dello stesso; il termine è sospeso nel caso in cui l'IVASS formuli rilievi ovvero richieda ulteriori informazioni e riprende a decorrere dalla data del completo riscontro da parte dell'impresa.

 

Art. 234

Plusvalenze latenti

 

1. L'impresa di assicurazione locale può destinare nel margine disponibile, previa autorizzazione dell'IVASS, le plusvalenze latenti nette relative a tutti gli investimenti, nei limiti di cui all'art. 233 e a condizione che esse non abbiano carattere eccezionale. Le plusvalenze nette su strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati, con esclusione di quelli emessi da imprese soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità aventi sede legale in uno Stato U.E., sono ammesse nel limite del 30 per cento del loro ammontare complessivo.

2. Ai fini della inclusione di cui al comma 1, le plusvalenze sono determinate, al netto dei prevedibili effetti della fiscalità differita, confrontando il valore contabile o di bilancio con il valore corrente degli investimenti stessi.

3. Il valore corrente degli investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi sei mesi.

4. Il valore corrente degli strumenti finanziari non quotati su mercati regolamentati è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

5. Il valore corrente dei beni immobili è determinato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e delle relative disposizioni di attuazione.

6. Le plusvalenze nette possono essere incluse nel margine di solvibilità disponibile a condizione che, alla data di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, non siano intervenuti sensibili decrementi nel valore corrente degli investimenti.

7. L'impresa di assicurazione locale presenta all'IVASS richiesta motivata di autorizzazione all'inclusione delle plusvalenze nette, corredata dal dettaglio analitico delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui si è tenuto conto, determinate sulla base del modello di cui all'art. 238.

8. Le imprese di assicurazione locali che esercitano le assicurazioni sulla vita indicano altresì nella richiesta di cui al comma 7 gli impegni prevedibili verso gli assicurati, allegando una nota attestante le modalità di determinazione degli impegni prevedibili stessi di cui si è tenuto conto ai fini della determinazione delle plusvalenze nette.

 

Capo IV

Risanamento finanziario dell'impresa

 

Art. 235

Contenuto del piano di risanamento finanziario

 

1. L'IVASS richiede all'impresa di assicurazione locale la presentazione di un piano finanziario qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione.

2. Il piano contiene in relazione ai tre esercizi successivi:

a) il conto economico previsionale per ciascuno dei tre esercizi;

b) le previsioni relative alla raccolta dei premi, alle spese di gestione, agli oneri relativi ai sinistri, alle riserve tecniche e agli effetti della riassicurazione riferite a ciascun ramo esercitato e al complesso dei rami, con evidenza dei criteri seguiti per la loro formulazione;

c) lo stato patrimoniale previsionale per ciascuno dei tre esercizi;

d) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di riassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva;

e) i prevedibili mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche;

f) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative che si prevedono di adottare nei rami esercitati.

3. Al piano di risanamento finanziario l'impresa allega una dettagliata relazione illustrativa degli interventi che verranno posti in essere al fine di rimuovere la situazione di deterioramento finanziario, approvata dall'organo amministrativo.

4. Le previsioni relative agli impegni tecnici dei rami vita riportate nel piano di risanamento finanziario, recano il giudizio della funzione di gestione dei rischi La funzione di gestione dei rischi descrive analiticamente ed esprime il proprio giudizio circa le ipotesi tecniche adottate dall'impresa nella formulazione del piano.

5. L'IVASS, in relazione a specifiche esigenze informative, può richiedere all'impresa di assicurazione locale informazioni aggiuntive rispetto al contenuto minimo del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1.

 

Capo V

Disposizioni relative alla modulistica

 

Art. 236

Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità

 

1. Le imprese di assicurazione locali che esercitano le assicurazioni sulla vita di cui all'art. 2, comma 1, del codice allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'allegato I relativo alla parte III, titolo IV del presente regolamento.

2. Le imprese di assicurazione locali che esercitano le assicurazioni contro i danni di cui all'art. 2, comma 3, del codice aventi sede legale nel territorio della Repubblica allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, redatto in conformità al modello di cui all'allegato II relativo alla parte III, titolo IV del presente regolamento.

 

Art. 237

Prospetto aggiuntivo del margine di solvibilità

 

1. Le imprese di assicurazione locali che esercitano congiuntamente le assicurazioni nei rami vita e danni di cui all'art. 348 del codice allegano al bilancio di esercizio il prospetto dimostrativo aggiuntivo del margine di solvibilità conforme al modello di cui all'allegato III relativo alla parte III, titolo IV del presente regolamento.

 

Art. 238

Prospetto sulle plusvalenze latenti

 

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione all'IVASS di cui all'art. 234, comma 7, l'impresa di assicurazione locale compila il modello di cui all'allegato IV relativo alla parte III, titolo IV del presente regolamento.

 

Capo VI

Disposizioni relative al rilascio di fideiussioni e garanzie

 

Art. 239

Rilascio di fideiussioni o garanzie da parte di imprese di assicurazioni

 

1. L'impresa di assicurazione locale non può prestare fideiussioni o garanzie, comunque denominate.

2. Il rilascio di fideiussioni o garanzie è consentito soltanto a condizione che non assuma carattere di sistematicità tale da configurare esercizio di attività d'impresa e sia effettuato nell'interesse di un'impresa controllata, direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione.

3. Relativamente alle fideiussioni o garanzie rilasciate nell'interesse di società controllate dall'impresa di assicurazione appartenenti al gruppo, l'impresa di assicurazione locale valuta, all'atto del rilascio della fideiussione o garanzia e costantemente fino alla scadenza della stessa, il rischio di escussione, tenendo conto, tra l'altro, della natura dell'attività svolta dall'impresa garantita, del rapporto di controllo con questa esistente e di eventuali adeguate controgaranzie. La misura dell'impegno, così determinata, deve essere limitata ad un ammontare non superiore all'eccedenza del margine di solvibilità disponibile, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni secondo quanto previsto da disposizioni dell'IVASS.

4. L'esposizione nominale complessiva assunta con fideiussioni o garanzie rilasciate nell'interesse di società controllate dall'impresa di assicurazione locale non appartenenti al gruppo al netto degli eventuali importi adeguatamente controgarantiti deve essere limitata ad un ammontare non superiore all'eccedenza del margine di solvibilità disponibile, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento già derivante da altri impegni secondo quanto previsto da disposizioni dell'IVASS.

5. Sono considerati adeguatamente controgarantiti i soli importi assistiti da controgaranzie rilasciate da società diverse da quelle controllanti o controllate dall'impresa di assicurazione locale o controllate dalla medesima controllante dell'impresa stessa.

6. L'impresa di assicurazione locale valuta periodicamente la necessità di costituire o incrementare un fondo rischi a fronte delle garanzie rilasciate, nel caso in cui sussista per l'impresa il rischio di escussione della garanzia.

7. L'impresa di assicurazione locale invia all'IVASS annualmente, unitamente al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità, il modello di cui all'allegato V relativo alla parte III, titolo IV del presente regolamento.

8. Il rilascio di garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie, di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, continua ad essere disciplinato dal Provvedimento ISVAP del 29 dicembre 1997 n. 761. Il relativo impegno è riportato nel modello di cui al comma 8.

 

Parte IV

ASSETTI PROPRIETARI E VIGILANZA SUL GRUPPO

 

Titolo I

Disposizioni concernenti il trattamento delle partecipazioni assunte nelle imprese di assicurazione locali e dalle imprese di assicurazione locali

 

Art. 240

Disposizioni applicabili nel caso di partecipazioni nelle imprese di assicurazione locali

 

1. Nel caso di partecipazioni assunte nelle imprese di assicurazione locali si applicano le disposizioni dei capi I e II del titolo VII del codice.

 

Art. 241

Disposizioni applicabili del regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015

 

1. Alle imprese di assicurazioni locali si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4 e 7 del titolo II, il titolo III, i capi I e II del titolo IV del regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015.

 

Art. 242

Obblighi di comunicazione successiva

 

1. Le imprese di assicurazioni locali comunicano annualmente all'IVASS l'elenco delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute, con distinta indicazione della parte assegnata a copertura delle riserve tecniche e di quella detenuta con patrimonio libero.

2. Le imprese di assicurazioni locali, ove si verifichi una riduzione del patrimonio libero di entità tale da non consentire la detenzione delle partecipazioni di controllo o consistenti, danno immediata comunicazione all'IVASS di tale circostanza unitamente all'indicazione delle azioni che intendono porre in essere al fine di ripristinare le condizioni per ottemperare alle disposizioni del presente titolo.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro il mese successivo alla chiusura di ciascun esercizio utilizzando lo schema di cui all'allegato 3 relativo alla parte IV, titolo I del presente regolamento.

 

Titolo II

Vigilanza sul gruppo

 

Capo I

Disposizioni concernenti la vigilanza sulle operazioni infragruppo

 

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 243

Tipologie di operazioni infragruppo

 

1. Le operazioni infragruppo che possono essere realizzate dall'impresa di assicurazione locale riguardano, tra l'altro:

a) i finanziamenti;

b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;

c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di cui al titolo IV della parte III del presente regolamento;

d) gli investimenti;

e) le operazioni di riassicurazione e di retrocessione;

f) gli accordi di ripartizione dei costi;

g) gli accordi di gestione accentrata della liquidità;

h) gli accordi di gestione accentrata degli investimenti.

2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'impresa di assicurazione locale identifica, nell'ambito della delibera di cui all'art. 245, comma 4, eventuali ulteriori tipologie di operazioni infragruppo poste in essere.

 

Art. 244

Controparti delle operazioni infragruppo

 

1. Sono soggette alle disposizioni della presente parte le operazioni infragruppo che l'impresa di assicurazione locale pone in essere con le seguenti controparti:

a) le imprese controllate, direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione locale;

b) le imprese partecipate, direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione locale;

c) le imprese controllanti, direttamente o indirettamente, l'impresa di assicurazione locale;

d) le imprese partecipanti, direttamente o indirettamente, nell'impresa di assicurazione locale;

e) le imprese soggette con l'impresa di assicurazione locale a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del codice;

f) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione locale;

g) le imprese controllate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione locale;

h) le imprese controllate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di assicurazione locale;

i) le imprese partecipate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione locale;

l) la persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione locale o in una delle imprese di cui alle lettere precedenti.

2. Sono soggette alle disposizioni di cui al presente capo, a eccezione di quelle di cui alla sezione II e alla sezione III, le operazioni infragruppo che l'impresa di assicurazione locale pone in essere con:

a) le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione locale;

b) le imprese partecipate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di assicurazione locale.

3. Sono soggette alle disposizioni di cui al presente capo, ad eccezione di quelle di cui all'art. 251, le operazioni infragruppo che l'impresa di assicurazione locale pone in essere con le imprese o le persone fisiche:

a) che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione locale e che non sono incluse nei commi 1 e 2;

b) che rientrano nella definizione di parti correlate e che non sono incluse nei commi 1, 2 e 3, lettera a). Alle persone fisiche incluse nella presente lettera non si applicano le disposizioni della sezione IV del presente capo.

 

Sezione II

Operatività dell'impresa di assicurazione locale

 

Art. 245

Principi generali

 

1. L'impresa di assicurazione locale pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la loro solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

2. Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato. L'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato è consentita in via eccezionale e previa applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni preventive di cui alla sezione III del presente capo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale ha una piena e costante conoscenza delle controparti di cui all'art. 244. A tal fine esse si avvale anche dei dati e delle informazioni prodotte ai sensi dell'art. 213 del codice e relative disposizioni di attuazione, ottemperando agli obblighi di cui alla sezione IV del presente capo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale definisce tramite apposita delibera da assumere entro il mese di febbraio le linee guida secondo cui l'operatività infragruppo si deve svolgere e l'operatività che si prevede di realizzare. La delibera identifica anche le eventuali tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano l'attività dell'impresa, in aggiunta a quelle indicate nell'art. 243.

5. La delibera di cui al comma 4 e le eventuali successive modifiche sono trasmesse all'IVASS entro dieci giorni dalla relativa approvazione.

6. Le linee guida contenute nella delibera di cui al comma 4:

a) sono definite in maniera differenziata per le varie tipologie di operazioni infragruppo, nel rispetto delle caratteristiche delle operazioni stesse, tenendo conto anche dell'effettiva operatività dell'impresa. Per quanto riguarda le operazioni di riassicurazione e di retrocessione, le linee guida sono coerenti con quelle stabilite ai sensi della circolare ISVAP 574/D del 23 dicembre 2005;

b) sono definite tenendo conto delle diverse tipologie di rischio legate all'operatività infragruppo, anche in relazione alle diverse controparti. A tal fine rileva, tra l'altro, la circostanza che le controparti siano o meno entità soggette a vigilanza prudenziale, nonché il rapporto tra le controparti e l'impresa di cui all'art. 242. In particolare, nella valutazione complessiva dei rischi derivanti dall'operazione infragruppo:

i) qualora la controparte appartenga al medesimo gruppo, è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di contagio;

ii) qualora la controparte non faccia parte del medesimo gruppo o sia legata all'impresa di assicurazione locale da rapporti di partecipazione e non di controllo, è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di conflitto di interessi;

c) contengono appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di operazioni e delle controparti delle operazioni stesse. Nel caso di operazioni infragruppo che diano luogo ad esposizioni, tali limiti sono stabiliti con riferimento alle esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse;

d) contengono i criteri per verificare la congruità del prezzo delle diverse tipologie di operazioni infragruppo da attuare;

e) indicano le modalità per una completa e trasparente informativa al pubblico delle operazioni infragruppo concluse e in corso. A tal fine, rileva in particolare un'adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio dell'impresa.

7. L'operatività infragruppo, illustrata nella delibera di cui al comma 4, è definita:

a) con riferimento alle varie tipologie di operazioni infragruppo, ivi comprese quelle individuate dall'impresa ai sensi del comma 4. Per le operazioni di riassicurazione e di retrocessione, l'illustrazione è coerente con il piano delle cessioni di cui alla circolare ISVAP 574/D del 23 dicembre 2005;

b) distinguendo le controparti appartenenti al gruppo di cui l'impresa faccia eventualmente parte;

c) in coerenza con l'operatività infragruppo prevista dalla capogruppo e delle altre imprese di assicurazione appartenenti al gruppo di cui l'impresa faccia eventualmente parte;

d) in coerenza con le linee guida definite, tenendo anche conto dei limiti di operatività di cui al comma 6, lettera c);

e) con riferimento ad un periodo temporale di un anno. E' tuttavia possibile fare riferimento ad un periodo diverso da un anno, indicandone le ragioni nella delibera di cui al comma 4.

 

Art. 246

Disposizioni particolari in materia di rilascio di fideiussioni e garanzie

 

1. Fermo restando quanto previsto dalle sezioni III e IV del presente capo, l'impresa di assicurazione locale che, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo VI del titolo IV della parte III del presente regolamento, intende prestare fideiussioni o garanzie nell'interesse di un'impresa direttamente o indirettamente controllata ottemperano ai seguenti obblighi:

a) il rilascio della fideiussione o garanzia deve risultare dal verbale di una riunione dell'organo amministrativo che illustri gli elementi posti a fondamento della valutazione ed evidenzi, in particolare, le motivazioni sottostanti all'operazione e, nel caso di operazione effettuata nell'interesse di una società ricompresa nel perimetro del gruppo assicurativo, la coerenza dell'operazione stessa con le esigenze collegate allo svolgimento dell'attività propria del gruppo;

b) il rischio assunto a seguito dell'operazione deve essere individuato ed adeguatamente quantificato, tenuto anche conto dell'eventuale esistenza di controgaranzie rilasciate da società diverse da quelle controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante dell'impresa di assicurazione locale;

c) l'impresa di assicurazione locale deve tenere a disposizione per le verifiche dell'IVASS la documentazione comprovante l'esito e la metodologia seguita per la quantificazione di cui alla lettera b) nonché la documentazione illustrativa di eventuali controgaranzie acquisite, contenente le informazioni relative ai garanti o ai beni oggetto delle stesse;

d) l'impresa di assicurazione locale deve valutare l'incidenza dell'operazione, al netto degli eventuali importi controgarantiti, sull'eccedenza di margine di solvibilità disponibile a livello sia individuale sia di gruppo. Tale incidenza, per le operazioni effettuate nell'interesse di società controllate esterne al perimetro del gruppo, è pari all'esposizione nominale assunta con l'operazione.

 

Art. 247

Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio

 

1. L'impresa di assicurazione locale instaura adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni infragruppo, nonché il rispetto delle linee guida e dei limiti stabiliti dall'organo amministrativo secondo quanto previsto nell'art. 245.

 

Sezione III

Obblighi di comunicazione all'IVASS

 

Art. 248

Operazioni infragruppo soggette a comunicazione

 

1. L'impresa di assicurazione locale comunica tempestivamente all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, le operazioni infragruppo, che siano economicamente rilevanti ai sensi dell'art. 249, aventi per oggetto finanziamenti, garanzie, partecipazioni di controllo, immobili, titoli obbligazionari e partecipazioni non di controllo non negoziati in mercati regolamentati che siano liquidi ed attivi.

2. Sono inoltre soggette all'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 tutte le operazioni infragruppo attuate a condizioni diverse da quelle di mercato.

3. Nel caso in cui le operazioni infragruppo soggette a obblighi di comunicazione ai sensi dei commi 1 e 2 siano poste in essere tra due imprese di assicurazioni locali, ciascuna di esse sarà tenuta ad effettuare la comunicazione, nel rispetto delle soglie di rilevanza di cui all'art. 249.

4. Qualora le operazioni da comunicare ai sensi dei commi 1 e 2 siano soggette a obblighi di comunicazione all'IVASS ai sensi di ulteriori disposizioni del codice o delle relative norme di attuazione, si applicano le procedure ed i termini previsti da tali disposizioni oppure si applica l'art. 251, se le predette disposizioni non prevedono termini. In tal caso:

a) l'impresa di assicurazione locale effettua un'unica comunicazione, trasmettendo la documentazione prevista dalle altre disposizioni unitamente a quella prevista dall'art. 250;

b) l'IVASS valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalle ulteriori disposizioni.

 

Art. 249

Rilevanza delle operazioni soggette a comunicazione

 

1. Sono considerate economicamente rilevanti le operazioni infragruppo il cui valore superi le soglie indicate nell'allegato 1 relativo alla parte IV, titolo II del presente regolamento.

2. Ai fini della determinazione della rilevanza economica, le soglie di cui al comma 1 si considerano superate anche nel caso di più operazioni della stessa tipologia che, pur di singolo importo inferiore alla soglia, risultino collegate tra loro da un'unicità temporale, funzionale o programmatica. Nel valutare tale collegamento, l'IVASS tiene conto, tra l'altro, sia dei rapporti continuativi o periodici sia della connessione funzionale e causale esistente tra le operazioni.

 

Art. 250

Modalità e contenuto della comunicazione

 

1. L'impresa di assicurazione locale soggetta all'obbligo di comunicazione delle operazioni infragruppo invia all'IVASS una nota illustrativa redatta in conformità all'allegato 2 relativo alla parte IV, titolo II del presente regolamento e corredata della documentazione ivi indicata.

 

Art. 251

Poteri dell'IVASS

 

1. Nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle operazioni di cui all'art. 248 posta in essere dall'impresa di assicurazione locale contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa o possa arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, impone all'impresa di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.

 

Art. 252

Operazioni infragruppo soggette a comunicazione annuale

 

1. L'impresa di assicurazione locale comunica annualmente all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, le operazioni infragruppo, in corso e concluse nell'esercizio di riferimento, che siano significative ai sensi del comma 2, ad eccezione delle operazioni di riassicurazione e di retrocessione.

2. AI fini del comma 1, sono significative le operazioni il cui valore supera l'uno per cento del margine di solvibilità richiesto a livello individuale dell'impresa di assicurazione locale.

 

Art. 253

Esenzioni dall'obbligo di comunicazione

 

1. Qualora l'impresa di assicurazione locale sia controllata da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 252, la comunicazione di cui all'art. 252 può essere effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione controllante.

2. L'impresa di assicurazione locale comunica annualmente all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1 e, in seguito, comunica tempestivamente eventuali variazioni delle circostanze medesime.

3. L'esenzione di cui al comma 1 non si applica qualora le comunicazioni effettuate dall'impresa controllante in luogo dell'impresa destinataria dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 252 non riportino l'elenco completo delle operazioni infragruppo dell'impresa destinataria dell'obbligo.

 

Art. 254

Modalità per la comunicazione

 

1. Per la comunicazione di cui all'art. 252, l'impresa di assicurazione locale invia all'IVASS lo schema di cui all'allegato 3 relativo alla parte IV, titolo II del presente regolamento, unitamente al proprio bilancio di esercizio.

2. Nel caso di cui all'art. 253, comma 1, l'impresa di assicurazione locale controllante invia all'IVASS lo schema di cui all'allegato 4 relativo alla parte IV, titolo II del presente regolamento unitamente al proprio bilancio di esercizio.

 

Art. 255

Poteri dell'IVASS in caso di operazioni soggette a comunicazione annuale

 

1. Nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle operazioni soggette a comunicazione annuale ai sensi dell'art. 252, posta in essere dall'impresa di assicurazione locale, contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa o possa arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, impone all'impresa di assicurazione locale di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere all'impresa di assicurazione locale chiarimenti, nonché documentazione o dati integrativi.

 

Sezione IV

Comunicazione dell'elenco delle controparti

 

Art. 256

Obbligo di comunicazione dell'elenco delle controparti

 

1. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS l'elenco completo delle controparti di cui all'art. 244 con l'indicazione della partecipazione in esse direttamente e/o indirettamente detenuta.

 

Art. 257

Esenzioni dall'obbligo di comunicazione

 

1. Qualora l'impresa di assicurazione locale sia controllata da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 256, la comunicazione di cui all'art. 256 è effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione locale controllante.

2. Qualora l'impresa di assicurazione locale sia partecipata da un'altra impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, la comunicazione di cui all'art. 256 è effettuata unicamente da quest'ultima impresa, salvo che essa non sia soggetta all'esenzione prevista dal comma 1.

3. L'impresa di assicurazione locale comunica annualmente all'IVASS il verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 e, in seguito, comunica tempestivamente eventuali variazioni delle circostanze medesime.

4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora, a seguito dei diversi rapporti di partecipazione, le comunicazioni effettuate dall'impresa di assicurazione locale controllante o partecipante in luogo dell'impresa destinataria dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 256 non riportino l'elenco completo delle controparti dell'impresa destinataria dell'obbligo.

 

Art. 258

Modalità per la comunicazione

 

1. Per la comunicazione di cui all'art. 256, l'impresa di assicurazione locale segue le istruzioni fornite dall'IVASS.

2. La comunicazione all'IVASS dei dati e delle informazioni di cui all'art. 256 è effettuata entro trenta giorni dalla fine di ciascun esercizio con l'indicazione delle variazioni intervenute rispetto al trimestre precedente. La comunicazione è resa in forma completa anche nel caso in cui non siano intervenute modifiche nell'elenco delle controparti.

 

Capo II

Disciplina applicabile per la vigilanza sul gruppo

 

Art. 259

Modalità di individuazione della disciplina applicabile

 

1. Ove l'impresa di assicurazione locale faccia parte di un gruppo e sia rispettata la condizione di cui all'art. 51-ter, comma 1, lettera c) del codice, ne dà comunicazione all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto.

2. L'IVASS individua, nell'ambito delle disposizioni di cui al titolo XV del codice, la disciplina applicabile per la vigilanza a livello di gruppo e la comunica all'impresa.

 

Parte V

DISPOSIZIONI IN TEMA DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI

 

Titolo I

Bilancio di esercizio, relazione semestrale e piano dei conti

 

Capo I

Bilancio di esercizio

 

Art. 260

Disposizioni generali sul bilancio

 

1. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, l'impresa di assicurazione locale redige il bilancio secondo la disciplina prevista nel titolo VIII del codice.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93 del codice, l'impresa di assicurazione locale deposita, in allegato al bilancio, anche un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.

 

Art. 261

Bilancio di esercizio

 

1. L'impresa di assicurazione locale redige:

a) lo stato patrimoniale e il conto economico secondo gli schemi di cui all'allegato 1 relativo alla parte V del presente regolamento;

b) la nota integrativa al bilancio di esercizio e gli allegati di nota integrativa secondo gli schemi e le disposizioni di cui all'allegato 2 relativo alla parte V del presente regolamento;

c) il rendiconto finanziario, da allegare al bilancio di esercizio, in forma libera.

2. L'impresa di assicurazione locale indica nella nota integrativa i beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile.

3. L'impresa di assicurazione locale ha facoltà di fornire nella nota integrativa ulteriori informazioni rispetto a quelle richieste da disposizioni di legge o dal presente regolamento, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

4. La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.

5. L'importo arrotondato dei totali e dei subtotali dello stato patrimoniale e del conto economico è ottenuto per somma degli importi arrotondati dei singoli addendi secondo le disposizioni di cui all'art. 271, comma 2. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa sono effettuati in modo da assicurare la coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

 

Art. 262

Relazione delle imprese che esercitano il ramo assistenza

 

1. L'impresa di assicurazione locale che esercita l'assicurazione nel ramo 18 Assistenza di cui all'art. 2, comma 3, del codice allega al bilancio di esercizio una relazione concernente le modalità adottate per la gestione dei sinistri del ramo nella quale risultino descritte, in dettaglio, le dotazioni di personale e attrezzature, proprie o di terzi, di cui si avvale per far fronte agli impegni assunti con i contratti stipulati.

2. La relazione contiene ogni opportuna informazione atta a dimostrare che sono soddisfatti i requisiti di professionalità del personale e sono rispettate le caratteristiche tecniche delle attrezzature di cui all'art. 30-octies del codice e relative disposizioni attuative.

3. Nel caso in cui l'impresa disponga di personale e attrezzature di terzi, la relazione descrittiva della struttura organizzativa o delle strutture organizzative di cui si avvale indica anche i mezzi e le risorse specificamente dedicati all'impresa stessa.

 

Art. 263

Informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio

 

1. L'impresa di assicurazione locale fornisce le informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio di cui all'allegato 3 e secondo le istruzioni di cui all'allegato 4 relativi alla parte V del presente regolamento.

2. L'impresa di assicurazione locale tenuta ad integrare la riserva per frazioni di premi trasmette in allegato al modulo 31 del relativo ramo separati prospetti, redatti in forma libera, dimostrativi delle modalità di calcolo seguite.

3. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni trasmette in allegato al modulo 17 di ciascuno dei singoli rami di riferimento un prospetto, redatto in forma libera, riportante per la riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, le basi di calcolo utilizzate per l'accantonamento, le modalità di determinazione, nonché l'ammontare della riserva costituita alla fine dell'esercizio. Nel medesimo prospetto sono indicate le modalità dell'eventuale utilizzazione della riserva costituita, con l'indicazione dell'ammontare del prelievo effettuato e dell'importo della riserva di perequazione alla fine dell'esercizio.

4. L'impresa di assicurazione locale trasmette prospetti, redatti in forma libera, riportanti, in applicazione degli articoli 278 e 279, il dettaglio delle singole voci di bilancio considerate, con i relativi importi, e il procedimento di calcolo seguito per la determinazione della quota dell'utile degli investimenti trasferita e per la ripartizione degli utili degli investimenti attribuiti al conto tecnico vita o danni, tra portafoglio italiano, tra i singoli rami del portafoglio italiano e tra lavoro diretto e lavoro indiretto (portafoglio italiano) di ciascun ramo.

5. I moduli di vigilanza sono redatti in migliaia di euro ad eccezione di quelli contrassegnati dai numeri 28, 29, 29A e 29B che, unitamente ai relativi allegati, sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali.

6. I dati riportati nelle informazioni di vigilanza devono trovare corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.

 

Art. 264

Trasmissione all'IVASS del bilancio di esercizio

 

1. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS, secondo le istruzioni fornite dallo stesso Istituto, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio, i relativi allegati, i documenti di cui all'art. 93 del codice e le informazioni di vigilanza di cui all'art. 263.

2. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS due copie del bilancio di esercizio e dei documenti di cui all'art. 93 del codice, tre copie delle informazioni di vigilanza di cui all'art. 263, una copia dei bilanci e dei prospetti riepilogativi dei dati essenziali del bilancio delle società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile, e una copia dei rendiconti dei fondi pensione aperti e della relativa relazione della società di revisione. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'IVASS è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'art. 93 del codice. L'elenco riepilogativo delle informazioni di vigilanza di cui all'art. 263 da trasmettere all'IVASS è sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa ad attestazione della completezza e della veridicità dei dati forniti in relazione alla specifica attività svolta nell'esercizio di riferimento. Un esemplare della relazione di cui all'art. 280, comma 2, da trasmettere all'IVASS, è sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.

3. Entro i termini di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale effettua la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio.

4. L'impresa di assicurazione locale effettua la trasmissione informatica dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS.

 

Capo II

Relazione semestrale

 

Art. 265

Relazione semestrale

 

1. L'impresa di assicurazione locale redige la relazione semestrale che comprende lo stato patrimoniale e il conto economico di cui all'allegato 5 relativo alla parte V del presente regolamento.

L'impresa di assicurazione locale allega alla relazione semestrale il rendiconto finanziario redatto in forma libera.

2. La relazione semestrale è redatta in migliaia di euro.

3. La relazione semestrale è accompagnata da un commento, redatto in conformità agli schemi e alle disposizioni di cui all'allegato 6 relativo alla parte V del presente regolamento, che contiene:

a) le informazioni atte ad illustrare i criteri di valutazione utilizzati e la situazione patrimoniale e l'andamento economico del semestre, rappresentati nei prospetti contabili;

b) la descrizione degli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico dell'impresa;

c) le informazioni sull'andamento degli affari che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso;

d) le altre informazioni complementari utili a valutare la gestione dell'impresa ed il risultato di periodo.

4. In relazione alle riserve tecniche, l'impresa di assicurazione locale illustra nel commento le metodologie utilizzate per l'applicazione dei criteri di valutazione se diverse da quelle adottate in sede di redazione del bilancio di esercizio.

5. Qualora, in casi eccezionali, nella redazione della relazione semestrale l'impresa di assicurazione locale utilizzi criteri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati in sede di redazione dell'ultimo bilancio di esercizio, nel commento sono illustrati i diversi criteri adottati, le motivazioni e gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

 

Art. 266

Termine di approvazione

 

1. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale approva la relazione semestrale entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

 

Art. 267

Osservazioni dell'organo di controllo

 

1. La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo. A tal fine gli amministratori dell'impresa di assicurazione locale trasmettono all'organo di controllo, entro il termine di cui all'art. 266, la relazione semestrale approvata.

 

Art. 268

Informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale

 

1. L'impresa di assicurazione locale fornisce le informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale di cui all'allegato 7 relativo alla parte V del presente regolamento secondo le istruzioni di cui all'allegato 8 relativo alla parte V del presente regolamento.

2. I dati riportati nell'informativa di vigilanza devono trovare corrispondenza con le scritture contabili dell'impresa di assicurazione locale o, comunque, per gli importi non direttamente rilevabili dalla contabilità, con le evidenze gestionali interne.

 

Art. 269

Trasmissione all'IVASS della relazione semestrale

 

1. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale, le informazioni di vigilanza di cui all'art. 268, la relazione della società di revisione, le eventuali osservazioni dell'organo di controllo, nonché la copia della delibera di approvazione dell'organo amministrativo.

2. L'impresa di assicurazione locale trasmette all'IVASS due copie della relazione semestrale e tre copie delle informazioni di vigilanza di cui all'art. 268. Un esemplare della relazione semestrale e delle informazioni di vigilanza di cui all'art. 268 da trasmettere all'IVASS è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa di assicurazione locale. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 267 e 281 da trasmettere all'IVASS è sottoscritto in originale rispettivamente dai componenti dell'organo di controllo e dal responsabile della revisione contabile.

3. Entro i termini di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione locale effettua la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale secondo le istruzioni fornite dall'IVASS.

 

Capo III

Strutturazione del sistema contabile

 

Art. 270

Piano dei conti

 

1. L'impresa di assicurazione locale adotta nella propria gestione il piano dei conti di cui all'allegato 9 relativo alla parte V del presente regolamento che contiene l'elenco dei conti, le indicazioni per la strutturazione del sistema contabile e le istruzioni per la corretta alimentazione dei conti e delle voci del bilancio di esercizio e della relazione semestrale.

2. L'impresa di assicurazione locale conserva, secondo le disposizioni di cui all'art. 2220 del codice civile:

a) le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relative informazioni di vigilanza non direttamente rilevabili dalla contabilità;

b) le evidenze analitiche per gli investimenti (terreni e fabbricati, investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate, altri investimenti finanziari e depositi presso imprese cedenti), per gli investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione di fondi pensione, per i crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, per gli altri crediti, per i depositi bancari e i conti correnti postali, per i debiti e per i depositi ricevuti da riassicuratori iscritti nel passivo dello stato patrimoniale.

 

Art. 271

Modalità di redazione dell'informativa contabile

 

1. Ai fini della compilazione degli allegati alla nota integrativa e della informativa di vigilanza, l'impresa di assicurazione locale suddivide i valori di conto:

a) tra portafoglio italiano, secondo le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera pp), del codice, per il lavoro diretto e connesse cessioni, e all'art. 1, comma 1, lettera qq), del codice, per il lavoro indiretto e connesse retrocessioni;

b) per ramo secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 1, per i rami vita, e comma 3, per i rami danni, del codice, con riguardo al portafoglio italiano (diretto, ceduto, accettato e retroceduto).

2. Gli importi da iscrivere nel bilancio di esercizio e nella relazione semestrale sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina; se l'importo si pone a metà, è arrotondato per eccesso.

 

Titolo II

Disposizioni attuative del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

 

Capo I

Valore di mercato dei terreni e fabbricati

 

Art. 272

Ambito di applicazione dei criteri di valutazione dei terreni e fabbricati

 

1. L'impresa di assicurazione locale determina il valore di mercato dei terreni e fabbricati secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli da 272 a 275.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 272 a 275 si applicano anche per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati di proprietà delle società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale.

 

Art. 273

Valore di mercato dei terreni e fabbricati

 

1. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile può essere venduto al momento della valutazione con un contratto privato tra un venditore e un compratore assumendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:

a) entrambe le parti agiscano in condizioni di uguaglianza, liberamente, prudentemente e in modo informato;

b) sia disponibile un ragionevole lasso di tempo, tenuto conto della natura del bene, per espletare le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative, definire il prezzo e le condizioni e per la stipula dell'atto;

c) le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare;

d) il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato per un ragionevole lasso di tempo;

e) il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;

f) l'acquirente non abbia un interesse particolare nell'immobile legato a fattori economicamente non rilevanti per il mercato.

2. Il valore di mercato è determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato. La valutazione di più cespiti può essere effettuata in maniera congiunta qualora gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è adeguatamente illustrata nella relazione di stima di cui all'art. 276.

3. La valutazione dei terreni e fabbricati è aggiornata in presenza di variazioni significative nelle loro caratteristiche o nel mercato di riferimento e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni.

 

Art. 274

Criteri per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati

 

1. Il valore di mercato è determinato con l'ausilio di metodologie di tipo patrimoniale, in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni e tenendo conto della loro redditività. Non sono considerati nella valutazione i fattori che sono specifici dell'impresa e economicamente non rilevanti per il mercato.

2. Sono caratteristiche intrinseche quelle attinenti alla materialità del bene, quali il tipo e la qualità della costruzione e le condizioni di conservazione. Sono caratteristiche estrinseche quelle determinate da fattori esterni al bene di tipo giuridico, quali i vincoli urbanistici e i diritti di godimento altrui, e di tipo economico, quali i costi di manutenzione e la redditività.

Rientrano tra le caratteristiche di tipo estrinseco le possibilità di destinazioni di uso del cespite alternative rispetto a quella attuale, a condizione che le caratteristiche dello stesso, oggettivamente valutate, lo consentano.

3. Il valore di mercato è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene e di ogni altra spesa.

4. Qualora siano disponibili informazioni attendibili ed adeguatamente documentate sui prezzi di mercato di immobili simili a quello oggetto di valutazione, il valore del cespite può essere determinato tenendo conto dei suddetti prezzi, operando gli aggiustamenti necessari in relazione alle caratteristiche del bene, alla sua redditività e ad ogni ulteriore elemento che si ritiene rilevante, e a condizione che le caratteristiche degli immobili presi a comparazione presentino un sufficiente grado di omogeneità con quelle dell'immobile oggetto di valutazione.

 

Art. 275

Criteri particolari per la determinazione del valore di mercato dei terreni e fabbricati locati e in costruzione

 

1. Il valore di mercato degli immobili concessi in locazione è determinato tenendo conto del canone di locazione in relazione alla data di scadenza del contratto, alle eventuali clausole di revisione del canone e alle ipotesi di revisione dello stesso.

2. Il valore di mercato di un terreno o fabbricato concesso in locazione con facoltà di acquisto è determinato attualizzando i canoni di locazione e il valore di riscatto del cespite, secondo un tasso individuato facendo riferimento al rendimento di attività finanziarie a basso rischio aventi durata residua coerente con quella del contratto di locazione. In alternativa, il valore di mercato può essere individuato in misura pari al valore di mercato al momento in cui il terreno o fabbricato è concesso in locazione, ridotto della quota-parte, maturata al momento della valutazione, della differenza tra il predetto valore di mercato ed il valore di riscatto al termine del contratto.

3. Il valore di mercato di un fabbricato in corso di costruzione è determinato in misura pari alla somma del valore di mercato dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione o, in alternativa, al valore di mercato del fabbricato al termine della costruzione dedotti i costi da sostenersi per il completamento dello stesso.

 

Art. 276

Relazione di stima del valore di mercato dei terreni e fabbricati

 

1. Il valore di mercato di ciascun terreno o fabbricato risulta da una relazione di stima, sottoscritta da un esperto contenente, tra l'altro, l'identificazione del bene, la descrizione delle sue principali caratteristiche, la sua ubicazione, la destinazione urbanistica, il corrente utilizzo e la redditività. La relazione di stima è redatta in modo particolareggiato ed espone, con chiarezza, il percorso logico delle operazioni svolte e delle scelte operate che conducono alla determinazione del valore di mercato.

2. Con la sottoscrizione della relazione di stima il perito, sotto la propria responsabilità, attesta di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità. L'esperto motiva adeguatamente i casi in cui non sia possibile determinare il valore di mercato di un terreno o fabbricato.

3. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione locale delibera l'affidamento dell'incarico di determinare il valore di mercato dei terreni o fabbricati ad esperti:

a) iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale l'appartenenza al quale comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche ed economiche di beni immobili;

b) dotati di un'esperienza nel campo delle valutazioni immobiliari adeguata all'incarico conferito;

c) in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai sensi dell'art. 76, comma 1, del codice e alle relative disposizioni attuative.

4. Nel caso in cui l'incarico sia affidato ad una persona giuridica l'organo amministrativo verifica che:

a) la società sia dotata di una struttura organizzativa adeguata all'incarico che assume;

b) l'oggetto sociale preveda espressamente la valutazione di beni immobili;

c) le relazioni di stima siano sottoscritte da almeno un amministratore in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche dal comma 3.

5. L'IVASS, ove lo ritenga opportuno, può disporre che l'impresa incarichi l'Agenzia delle Entrate di esprimere un giudizio di congruità tecnico economica sulla relazione di stima. Le spese sono a carico dell'impresa.

 

Capo II

Trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo

 

Art. 277

Condizioni e modalità del trasferimento

 

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami vita trasferisce gli investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo solo nei seguenti casi:

a) a seguito di un pagamento per sinistro, riscatto, scadenza o recesso, effettuato senza ricorrere alla liquidazione degli investimenti di classe D relativi al corrispondente contratto e utilizzando fondi propri all'impresa di diversa natura, per la quota di attività di classe D non liquidata per pagare gli aventi diritto;

b) a seguito della costituzione, tra le riserve tecniche di classe C, della riserva per somme da pagare per contratti di classe D, per l'ammontare della riserva per somme da pagare costituita;

c) a seguito del conseguimento di utili di mortalità, per l'ammontare degli utili realizzati.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono effettuati sulla base del valore corrente rilevato al momento in cui si realizza l'eccedenza degli attivi.

 

Capo III

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

 

Art. 278

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti - Gestione danni

 

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni determina la quota dell'utile degli investimenti da trasferire dal conto non tecnico al conto tecnico secondo le seguenti fasi e criteri:

a) determinazione dell'utile netto degli investimenti pari all'ammontare dei proventi da investimenti al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto non tecnico.

Nel caso in cui il predetto importo risulti negativo non è effettuato alcun trasferimento al conto tecnico;

b) calcolo della semisomma delle riserve tecniche (riserve premi, riserve sinistri, riserve per partecipazione agli utili e ristorni, riserva di senescenza per il ramo malattia, riserve di perequazione per il ramo credito, per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare) del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;

c) calcolo della semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente e alla fine dell'esercizio;

d) determinazione del rapporto tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi di cui alle lettere b) e c);

e) quantificazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami danni in misura pari al prodotto tra il rapporto di cui alla lettera d) e l'importo dell'utile netto degli investimenti di cui alla lettera a).

2. La quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico è attribuita al portafoglio italiano, ai singoli rami di attività e al lavoro diretto e indiretto secondo i seguenti criteri:

a) la ripartizione tra portafoglio italiano e portafoglio estero, lavoro diretto ed indiretto, della quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero;

b) la parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati;

c) nell'ambito di ciascun ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto e indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.

3. Le riserve tecniche di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura.

4. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico sono riportate nell'allegato 10 relativo alla parte V del presente regolamento.

 

Art. 279

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti - Gestione vita

 

1. L'impresa di assicurazione locale autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita determina la quota dell'utile degli investimenti da trasferire dal conto tecnico al conto non tecnico secondo le seguenti fasi e criteri:

a) determinazione dell'utile netto degli investimenti pari all'ammontare dei proventi da investimenti al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto tecnico.

Sono esclusi i proventi e le plusvalenze non realizzate nonché gli oneri patrimoniali e finanziari e le minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nel caso in cui la differenza tra l'ammontare dei proventi da investimenti e l'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto tecnico risulti negativa non è effettuato alcun trasferimento al conto non tecnico;

b) calcolo della semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;

c) calcolo della semisomma delle riserve tecniche (riserve matematiche, riserve premi delle assicurazioni complementari, riserve per somme da pagare, riserve per partecipazione agli utili e ristorni e altre riserve tecniche) del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio;

d) determinazione del rapporto tra l'importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi di cui alle lettere b) e c);

e) quantificazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico in misura pari al prodotto tra il rapporto di cui alla lettera d) e l'importo dell'utile netto degli investimenti di cui alla lettera a);

f) qualora l'utile degli investimenti che resta assegnato al conto tecnico dei rami vita in applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti risulti inferiore all'ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio, la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico deve essere opportunamente ridotta, fino al suo eventuale annullamento, in misura pari a tale minor valore.

2. La quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico è attribuita al portafoglio italiano, ai singoli rami di attività e al lavoro diretto e indiretto secondo i seguenti criteri:

a) la ripartizione tra portafoglio italiano (lavoro diretto ed indiretto) della quota dell'utile degli investimenti che risulta assegnata al conto tecnico è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero;

b) la parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati;

c) nell'ambito di ciascun ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto ed indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.

3. Le riserve tecniche di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura con esclusione delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

4. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico sono riportate nell'allegato 11 relativo alla parte V del presente regolamento.

 

Titolo III

Revisione legale dei conti

 

Art. 280

Relazione della società di revisione sul bilancio

 

1. Il bilancio di esercizio dell'impresa di assicurazione locale è sottoposto alla verifica della società di revisione.

2. La relazione della società di revisione è allegata al bilancio di esercizio.

 

Art. 281

Relazione della società di revisione sulla relazione semestrale

 

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale è sottoposta alla verifica della società di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio.

2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale.

 

Art. 282

Obblighi dei revisori

 

1. Ai revisori dell'impresa di assicurazione locale si applicano gli obblighi di informativa di cui all'art. 190 del codice.

 

Parte VI

MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Art. 283

Misure di salvaguardia e di risanamento

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del codice, qualora l'impresa di assicurazione locale non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime, o violi le disposizioni in materia di margine di solvibilità di cui al presente regolamento, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 235, si applicano le misure di salvaguardia di cui al capo I del titolo XVI del codice.

2. Compatibilmente con quanto previsto nel presente regolamento, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dal capo II del titolo XVI del codice, all'impresa di assicurazione locale si applicano le misure di risanamento ivi contenute.

 

Art. 284

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

 

1. Compatibilmente con quanto previsto nel presente regolamento, all'impresa di assicurazione locale si applicano le disposizioni previste dal capo III del titolo XVI del codice in tema di decadenza e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

 

Art. 285

Liquidazione coatta amministrativa

 

1. Compatibilmente con quanto previsto nel presente regolamento, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità, all'impresa di assicurazione locale si applicano le disposizioni di cui al capo IV del titolo XVI del codice in tema di liquidazione coatta amministrativa.

 

Parte VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 286

Accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 51-ter del codice

 

1. L'IVASS, qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 51-ter del codice e all'art. 3 del presente regolamento, richiede all'impresa di assicurazione locale di presentare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 del codice.

 

Art. 287

Tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del codice

 

1. Con riferimento alla tenuta dei registri di cui all'art. 101 del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.

 

Art. 288

Pubblicazione

 

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

 

Art. 289

Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegati (1)

(omissis)

 

(Gli allegati omessi possono essere richiesti alla redazione mediante il servizio "48 ore")

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(1) Allegato modificato dall'art. 1, commi 8, 9 e 10, Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142, a decorrere dal 23 marzo 2024.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 5 ottobre 2016, n. 233 - Suppl. Ordinario n. 43.