Prassi - MINISTERO AMBIENTE - Deliberazione 30 maggio 2017, n. 7

Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120

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(*) Delibera abrogata dall’art. 8, comma 2, Deliberazione del 25 giugno 2019, n. 4, a decorrere dal 19 luglio 2019.

Articolo 1

(Sedi e date delle verifiche)

 

In sede di prima applicazione della disciplina contenuta negli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, le verifiche iniziali per i responsabili tecnici si svolgono nelle sedi e nelle date riportate nell’allegato "A".

 

Articolo 2

(Domanda di iscrizione alle verifiche, modalità d'invio e ammissibilità)

 

1. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica, con le modalità indicate nel successivo comma 3.

2. Per essere ammesso alle verifiche è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;

b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici di cui al articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017;

c) aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all’organizzazione della verifica.

3. Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambienrali.it e compila l’apposito modello indicando, tra l’altro, la data, la sede dell’esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. E’ fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda iscrizione.

4. Il candidato riceve via e-mail conferma dell’iscrizione con l’indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica.

5. In sede di prima applicazione, il candidato si può iscrivere per un solo modulo specialistico da sostenere nella sede di esame prescelta.

 

Articolo 3

(Commissione di esame)

 

1. La commissione di esame è composta dalla Sezione regionale sede della verifica, integrata da un componente designato dal Comitato nazionale.

2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di Presidente sono assunte dal componente designato dal Comitato nazionale.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Sezione regionale e o da altro addetto all’ufficio di segreteria dallo stesso designato.

 

Articolo 4

(Svolgimento ve tifiche e attribuzione punteggi)

 

1. La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico.

2. Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:

- risposta esatta: + 1,00

- risposta errata: - 0,50

- risposta omessa: 0,00

3. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione centoventi minuti.

4. Le modalità di svolgimento della verifica sono riportate nell’allegato "B".

 

Articolo 5

(Diario delle verifiche)

 

1. Il luogo, la data e l’ora nella quale si svolgono le verifiche sono inviati all’indirizzo e-mail indicato dal candidato almeno venti giorni antecedenti la data della verifica.

2. L’Albo nazionale gestori ambientali non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.

 

Articolo 6

(Candidati idonei)

 

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:

a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:

- 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.

- 34 punti nel modulo specialistico.

b) per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:

- 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.

- 30 punti nel modulo specialistico.

2. I nominativi dei canditati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali ed è loro rilasciato apposito attestato.

 

ALLEGATO "A"

(Articolo 1)

Calendario delle verifiche

 

Sezione regionale sede delle verifiche

Data di svolgimento

VENETO 19 dicembre 2017
CAMPANIA 9 gennaio 2018
SARDEGNA 17 gennaio 2018
LOMBARDIA 24 gennaio 2018
SICILIA 31 gennaio 2018
LAZIO 7 febbraio 2018
PIEMONTE 14 febbraio 2018

 

ALLEGATO "B" (1)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

 

1. Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice predispone preventivamente il materiale di esame per ciascun iscritto alla verifica, diverso per ciascun modulo specialistico scelto.

Al fine di garantire la necessaria segretezza, i quiz oggetto delle verifiche sono contenuti in buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione.

In ogni caso devono essere predisposte ulteriori cinque buste per garantire la casualità nell'assegnazione dei quiz.

 

2. Modalità di svolgimento delle verifiche

Il candidato che è stato ammesso alla verifica si presenta nel luogo e all'ora comunicati munito di valido documento di identità e appone la propria firma sul foglio presenze. A pena di esclusione dalla verifica il candidato, successivamente all'accesso in sala, non potrà uscire se non al termine della verifica tessa.

Al candidato viene consegnata:

- una busta piccola contenente un foglio con i suoi dati anagrafici;

- una busta grande aperta e vuota;

- una busta sigillata e firmata contenente i quiz della prova;

- un foglio sul quale riportare le risposte corrette;

- tre identici adesivi con i codici a barre.

A pena di esclusione dalla verifica, il candidato non deve aprire la busta sigillata e siglata contenente i quiz della prova fino all'inizio della verifica stessa.

Prima dell'inizio della verifica, il candidato:

- firma il foglio su cui sono riportati i propri dati anagrafici;

- applica un primo codice a barre sul foglio contenente i dati anagrafici da inserire nella busta piccola senza sigillarla (durante la prova il personale di sorveglianza potrà controllare l'identità del candidato);

- applica un secondo codice a barre sul foglio sul quale saranno riportate le risposte della prova.

Una volta completate le procedure di riconoscimento, e verificato l'accesso dei candidati nella sala, il Presidente della commissione esaminatrice comunica l'inizio della verifica.

Il candidato, solo in questo momento, apre la busta sigillata contenente i quiz, controlla che il fascicolo sia composto di quiz numerati dal numero 1 al numero 80, e successivamente appone il terzo codice a barre sull'apposito spazio.

La prova dura centoventi minuti, durante i quali è fatto divieto di alzarsi dal proprio posto, se non per consegnare l'elaborato.

In particolare, a pena di nullità della verifica:

- Durante la verifica non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.

- Le risposte devono essere riportate esclusivamente sul foglio consegnato al candidato, utilizzando penna nera o blu e contrassegnando la casella con la scelta, di norma, mediante una X.

- Non è possibile apporre correzioni alle risposte date; in presenza di eventuali correzioni la risposta viene considerata omessa.

- I candidati non possono portare con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento tecnologico, quali cellulari, smartphone, smartwacht, tablet, etc. i quali devono essere spenti. Laddove siano contravvenute dette disposizioni, il candidato è espulso dalla sala e dichiarata nulla la verifica.

- Il candidato che contravviene alle suddette disposizioni, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del quiz, verrà espulso dalla sala e dichiarata nulla la sua prova.

- La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle presenti disposizioni e adotta i provvedimenti conseguenti.

Al termine della verifica, a pena di nullità della stessa, il candidato inserisce nella busta grande:

1. la busta piccola sigillata contente i dati anagrafici;

2. la busta che conteneva i quiz;

3. il testo dei quiz;

4. il foglio delle risposte.

La busta grande una volta sigillata è consegnata alla commissione esaminatrice.

I componenti della commissione esaminatrice provvedono ad apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Successivamente alla conclusione della prova, la commissione procede alla correzione dei quiz.

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(1) Allegato modificato ai sensi della Deliberazione 28 novembre 2017, n. 10.