Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA - Sentenza 23 maggio 2017, n. 2285

Tributi - IRPEF - Amministratore di società - Assenza di compenso - Natura di compenso professionale - Rinuncia al compenso professionale - Onere della prova - Esplicita rinuncia - Iscrizione in bilancio

 

Oggetto della domanda

 

Con atto, ritualmente notificato in data 30/08/2016, il sig. G.A. interponeva appello avverso la sentenza n. 1073/08/16 emessa dalla sezione 08 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 19/01/2016 e depositata in data 04/02/2016, statuendo sui ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento nn. T9D013D01524/2014 e T9D013D03274 aventi ad oggetto IRPEF ed altro dovuta per gli anni 2008 e 2007 - emessi dall'Agenzia delle Entrate D.P. II di Milano - che i Giudici di prime cure avevano - previa riunione dei ricorsi - rigettato, condannando alle spese liquidate in € 2.000.

Tale appello risulta essere stato depositato presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano in data 29/09/2016.

Il contribuente evidenzia che il questionario non gli è mai pervenuto, che l'acquisto della moto è stata finanziata con la vendita di altra moto, che per l'acquisto dell'immobile (di Milano p.zza (...) ) è stato contratto un mutuo di 550.000 €, ma l'esborso effettivo è stato di soli 240.000 € (per l'Agenzia acquisto avvenuto dalla A. srl, società riconducibile al contribuente) mentre la differenza è rimasta nella propria disponibilità liquida; che il secondo motivo del ricorso introduttivo (assenza di compenso all'amministratore) invocato dal contribuente, era stato disatteso dalla commissione di prime cure che, sul punto, così recitava: "appare poco verosimile che ... per l'assolvimento di detti impegni non venisse corrisposto alcun compenso e/o rimborso spese" e si richiamava ai bilanci pubblici delle società, depositati nel fascicolo di primo grado, ove lo stesso era stato amministratore o liquidatore dai quali sarebbe emerso in modo inconfutabile l'assenza di compensi (negli anni oggetto di esame) corrisposti dalle società a favore dell'appellante. Richiama anche la Cassazione circa la natura del compenso professionale quale natura disponibile e pertanto rinunciabile mediante semplice dichiarazione unilaterale da parte del suo titolare (Cass. 19714/2012).

Ed ancora, precisava di aver cessato la carica ricoperta in seno alla "I.R. srl" nel 2006 (dal che si dovrebbe dedurre la mancata percezione di redditi nel 2007 in poi), mentre nessun ruolo aveva ricoperto nella "SSE S.S.S. srl".

Evidenziava, inoltre, che altra fonte di finanziamento era stata l'eredità pervenuta per successione dal padre ed, infine, che era caduto in uno stato depressivo ed impugnava i due avvisi sopraindicati.

Chiedeva, oltre alla pubblica udienza, la riforma della sentenza impugnata, l'integrale annullamento degli avvisi di accertamento, la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio a favore dell'antistatario.

In data 27/03/2017 deposita memoria illustrativa per precisare che l'appello era stato proposto contro entrambi gli avvisi di accertamento.

In data 21/11/2016 si costituiva l'agenzia con proprie controdeduzioni evidenziando: 1) il questionario era stato regolarmente notificato a mani del portiere; 2) l'inversione dell'onere della prova (che spetta al contribuente); 3) che si era formato il giudicato interno per quanto concerne l'avviso di accertamento n. T9D013D03274 (relativo all'anno 2007) per mancata censura; 4) l'inutizzabilità della documentazione non esibita; 5) che il contribuente risulta essere il legale rappresentante/liquidatore di ben 18 società e dalle quali non avrebbe mai percepito alcun compenso; 6) rielenca i beni patrimoniali che hanno determinato l'accertamento calcolato in modo automatico mediante l'utilizzo di determinati indici di spesa.

Chiede dichiararsi i giudicato interno relativamente a quanto concerne l'avviso di accertamento n. T9D013D03274, mentre nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Chiede la vittoria delle spese che quantifica in € 8.192,60 come da nota spese depositata.

 

Svolgimento del processo

 

All'odierna pubblica udienza sono presenti i difensori delle parti, come da verbale d'udienza.

Udita la relazione del relatore, le parti presenti confermano quanto esplicitato dallo stesso e concludono per le opposte ragioni.

La causa prosegue in camera di consiglio.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente la commissione ritiene l'appello proposto nei confronti di entrambi gli avvisi di accertamento, attesa la riunione dei fascicoli operata dai Giudici di prime cure, per cui rigetta l'istanza dell'agenzia e dichiara non formatosi il giudicato interno sull'avviso di accertamento avente il finale ... 3274.

La Commissione passa quindi ad esaminare l'eccezione relativa al "questionario" che la parte asserisce non aver mai ricevuto, mentre l'agenzia dimostra che tale documento è stato regolarmente notificato al custode: la mancata risposta determina la legittimità del provvedimento emesso dall'agenzia.

Entra quindi ad esaminare la documentazione depositata dalla quale si rileva che l'avviso era stato emesso partendo dal presupposto che il contribuente dal 03/02/1995 era il legale rappresentante (amministratore/liquidatore) di ben 18 società dalle quali non avrebbe mai percepito nessun compenso. Tale anomala situazione ha generato l'iniziale invio del questionario (regolarmente notificato) a cui il contribuente non aveva dato evasione.

Conseguentemente l'agenzia provvedeva ad emettere due avvisi di accertamento basati sulla capacità contributiva ed ora appellati con la quale la stessa agenzia determina il reddito calcolato in modo automatico mediante l'utilizzo di appositi strumenti matematico/statistici (fattori indice) e che - a(d ulteriore) difesa del contribuente - lo onerano della prova (inversione onere della prova).

In relazione al secondo motivo dei ricorso introduttivo (assenza di compenso all’amministratore) invocato dal contribuente, che era stato disatteso dalla commissione di prime cure che, sul punto, così recitava: "appare poco verosimile che ... per l'assolvimento di detti impegni non venisse corrisposto alcun compenso e/o rimborso spese", anche a questi Giudici appare inverosimile l'assunzione di incarichi quali quello di legale rappresentante e/o liquidatore di società per i quali non è mai stato corrisposto (dal 1995 ad oggi) compenso alcuno, comunque denominati, al principale proprio organo apicale e di rappresentanza.

Se da una parte vi è la prova dei bilanci pubblici delle società, depositati nel fascicolo di primo grado dove il contribuente era stato amministratore o liquidatore dai quali sarebbe emerso in modo inconfutabile l'assenza di compensi, dall'altra non vi è la prova della rinuncia alla percezione del compenso dovuto. Sul punto la Cassazione si è pronunciata esplicitando che la natura del compenso professionale rientra fra quelle disponibili e pertanto rinunciabili mediante semplice dichiarazione unilaterale da parte del suo titolare (Cass. 19714/2012), principio che questi Giudici condividono, con la precisazione che, per esserci una esplicita rinuncia, occorre che l'importo di quel (debito per la società e credito per il contribuente) venga riconosciuto come tale ed iscritto nei libri contabili in esecuzione di apposita delibera sociale.

Per quanto sopra la Commissione deve rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.

La soccombenza determina anche il pagamento delle spese di giudizio che la commissione liquida - tenuto conto dell'art. 28 D.M. 140/2012 - a carico dell'appellante contribuente ed a favore dell'appellante agenzia - in € 5.000,00 (cinquemila/00).

 

P.Q.M.

 

Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00).