Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 febbraio 2017, n. 4010

Contratto di lavoro - Dirigente - Recesso anticipato - Collocamento a riposo - Nuove assunzioni

 

Svolgimento del processo

 

1. Il Tribunale di Firenze aveva respinto la domanda proposta da G.A. nei confronti del Ministero della Difesa volta all'accertamento dell'illegittimità del recesso del Ministero dal contratto individuale di lavoro stipulato il 27.5.2010 ed alla condanna del Ministero al pagamento del risarcimento del danno, al pagamento della somma di € 3.937,70 a titolo di retribuzione di risultato relativa all'anno 2010 e della indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno 2010.

2. La Corte di Appello di Firenze, adita dall'A., in parziale riforma della sentenza di primo grado territoriale ha condannato il Ministero a pagare all'A. la somma corrispondente alla retribuzione di risultato maturata nell'anno 2010.

3. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che nel contratto individuale del 27.5.2010, stipulato successivamente al compimento del 65° anno di età dell'A., l'Amministrazione aveva formulato, in conformità al provvedimento autorizzatorio alla conclusione del contratto, espressa riserva di recedere anticipatamente dal contratto ove fossero intervenuti provvedimenti della Direzione Generale volti ad anticipare il collocamento a riposo del Dirigente e che il recesso era stato ampiamente motivato con riferimento all'art. 9 c. 31 del D.L. n. 78 del 2010, in corso di conversione, che aveva previsto una rigida correlazione tra la possibilità di nuove assunzioni ed il monte spesa per i trattenimenti in servizio oltre il 65° anno di età. Ha rilevato che sia l'autorizzazione del 27.11.2009 alla conclusione del contratto, sia la comunicazione del 7.6.2010 facevano riferimento espresso ad "un periodo massimo di due anni".

4. Avverso detta sentenza G.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale esaminato la comunicazione del 22.6.2010, con la quale era stato espresso l'assenso in via definitiva alla prosecuzione biennale del rapporto di lavoro con esso ricorrente.

1. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla Amministrazione sul rilievo dell'avvenuta notifica del ricorso stesso presso I' Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze invece che presso I' Avvocatura Generale dello Stato in Roma.

2. L' Amministrazione resistente si è, infatti, costituita, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, così sanando il vizio della notificazione del ricorso (notificato erroneamente presso la sede dell'Avvocatura distrettuale di Firenze).

6. Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui, con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'Amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura Generale, ma in siffatta ipotesi il controricorso è ammissibile anche se sia stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. (Cass. 25258/2016, 16894/2015, 19242/2006, 20000/2005).

7. Nel merito va rilevato che la sentenza impugnata è stata pubblicata 15.5.2014.

8. Trova, pertanto, applicazione il nuovo testo dell' art. 360, secondo comma, n. 5, c.p.c. come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

9. Nel sistema l'intervento di modifica del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto (sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053). Le Sezioni Unite hanno chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. consente tale denuncia nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

10. Ebbene, il ricorrente non specifica di avere sottoposto all'attenzione della Corte territoriale il contenuto della comunicazione del 22.6.2010, non essendo, evidentemente, sufficiente la sua produzione nel giudizio di merito.

11. Va, comunque, rilevato che dalla nota del 22.6.2010, per quanto è dato desumere dal contenuto riportato nel ricorso, non si desume in alcun modo che l'Amministrazione avesse manifestato in via definitiva l'assenso alla prosecuzione biennale del rapporto di lavoro e che valutata la nota del 7.6.2010, quella del 22.6.2010 non aveva alcun rilievo in termini di deroga alla prevista possibilità della proroga per il tempo massimo di un biennio.

12. Le spese seguono la soccombenza

13. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

 

Condanna ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.