Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2017, n. 3585

IRAP - Studio associato con immanenti effetti sinergici di accrescimento della capacità produttiva - Presupposto di autonoma organizzazione

 

Ritenuto in fatto

 

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 30/02/10 dep. il 25.6.2010, che su ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'istanza di rimborso dell’Irap, per gli anni dal 1998 al 2002, proposto dallo Studio B. & P. in Isernia, ha respinto l'appello dell'Ufficio. La C.T.R. ha in particolare statuito che "né la presenza di una segretaria né il fatto che si è trattato di uno studio associato né che sussistano beni strumentali che possano facilitare lo svolgimento dell’attività di uno studio" costituiscono ''un'impresa organizzata nel senso voluto dalla legge e dalla corte costituzionale.

Lo Studio B. & P.non ha svolto difese in questa sede.

 

Considerato in diritto

 

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi la C.T.R. pronunciata sulla questione dell'efficacia preclusiva del condono, ex art. 7 L. 289/2002, espressamente formulata come motivo di appello;

2. Col secondo motivo si denunzia omessa motivazione sul punto decisivo, rappresentato dal mancato esame della questione relativa all’adesione da parte dello Studio B. & P. al condono ex art. 7 l. 289/2002.

3. I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

In relazione alle condizioni preclusive del condono, questa Corte ha stabilito il principio secondo cui, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamele inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP). Il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferente con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass. n. 3682 del 2007).

Tale principio, enunciato non già sulla base della incompatibilità assoluta era l'istanza di rimborso e la domanda di condono, ma sulla specifica previsione secondo cui la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate, anche ai fini IRAP (art. 7, comma 13, ult. parte, e art. 9, comma 9, ult. parte, di identico tenore), con tali dichiarazioni intendendosi solo quelle contenenti la specifica indicazione del credito richiesto (Cass. 2007/25240). Pertanto, dato il tenore identico delle previsioni riguardanti la L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9, deve essere data continuità al principio enunciato, non emergendo serie e contrarie argomentazioni, utili al suo superamento (Cass. 2008/7729).

4. Col terzo morivo, si deduce violazione di legge (art. 3 comma 144 l. 662/1996, nonché d.lgs. 446/97), per avere la CTR erroneamente ritenuto che il fatto che si tratti di studio associato sia decisivo ai fini dell’obbligo di pagamento dell’Irap.

Anche questo motivo è fondato, configurando di per sé lo studio associato, per gli immanenti effetti sinergici di accrescimento della capacità produttiva, presupposto di autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell'attività (S.U. n. 7371 del 14/04/2016; Cass. n. 25315 del 28/11/2014).

5. L’accoglimento dei superiori motivi determina l’assorbimento dei restanti. Del quarto motivo, col quale si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., contenendo il ricorso introduttivo solo la questione della compatibilità dell’Irap con la normativa comunitaria. Del quinto motivo, col quale si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione su un fatto decisivo, attinente alla compatibilità dell’lrap con la normativa comunitaria, essendosi i giudici di appello pronunciati sulla diversa e non proposta questione della sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap, non oggetto del ricorso introduttivo.

6. In conclusione in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, assorbiti il quarto e il quinto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (ex art. 384, comma 2 c.p.c.), la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

7. Le spese dei gradi di merito vanno interamente compensate, in ragione dell’affermarsi della giurisprudenza in periodo successivo alla proposizione dei ricorso introduttivo. Le spese del giudizio di legittimità vanno invece poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.