Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2018, n. 7695

Ammortizzatori sociali - Settori non coperti da cassa integrazione guadagni - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito - Imprese di credito - Lavoratori esodati - Erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito - Contribuzione figurativa - Composizione base di calcolo - Computo compensi per lavoro straordinario - Esclusione

 

Svolgimento del processo

 

Il Tribunale di Lucca riconobbe ad E.B. e agli altri intimati di cui in epigrafe il diritto a che la contribuzione figurativa versata dalla Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno s.p.a., della quale erano stati dipendenti, al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, cui i medesimi avevano aderito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, fosse calcolata, sulla base della retribuzione annuale comprensiva del compenso per lavoro straordinario, condannando la convenuta al versamento della relativa maggiore contribuzione.

Appellata la sentenza da parte della predetta Cassa di Risparmio, la Corte d'appello di Firenze (sentenza del 22.11.2011) ha rigettato il gravame osservando che l'art. 7 del DM 158/2000 eliminava ogni dubbio sulla composizione della base di calcolo, nel senso che essa doveva commisurarsi alla retribuzione media giornaliera ottenuta dividendo per 360 quanto percepito dagli interessati nel corso dell'ultimo anno.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Banco Popolare Soc. Coop., avente causa dalla predetta Cassa di Risparmio, con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resistono con controricorso E.B. e gli altri ex dipendenti di cui in epigrafe.

 

Motivi della decisione

 

Con un solo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 10 del DM 28 aprile 2000 n. 158, l'istituto ricorrente sostiene che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ratione temporis non menziona il compenso per lavoro straordinario tra quelli costituenti il trattamento economico e, siccome l'art. 10, comma 7, del DM n. 158/2000 rinvia alla disciplina collettiva per il concetto di retribuzione da assumere a riferimento delle provvidenze del Fondo di solidarietà, se ne deduce che l'impugnata sentenza non è condivisibile. Aggiunge il ricorrente che l'esclusione dello straordinario dalla contribuzione figurativa in questione è tutt'altro che irragionevole, dal momento che quest'ultima viene pagata per il periodo in cui il dipendente non lavora, ricevendo il cosiddetto assegno straordinario in attesa della maturazione del trattamento pensionistico. Inoltre, secondo il ricorrente, la media annuale ipotizzata dalla Corte d'appello ai fini della determinazione della contribuzione di cui trattasi non ha alcun aggancio testuale nell'art. 10, comma 7, del DM n. 158/2000 e sul piano sistematico risulta incomprensibile la ragione per la quale si dovrebbe tener conto, ai fini della contribuzione figurativa, di una retribuzione comprendente prestazioni di lavoro straordinario in relazione ad un periodo in cui per definizione non si presta attività lavorativa, essendo il relativo rapporto cessato.

Il motivo è fondato.

Si osserva, preliminarmente, che è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento ai fini della corretta soluzione della controversia.

Esso è costituito, anzitutto, dal D.M. 27 novembre 1997 n. 477, contenente il Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni che, nel delineare i principi e i criteri affinché quei soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione", rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

Segue, in attuazione della previsione dell'art. 1, c. l,del D.M. n. 477/1997, il decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 158, adottato ai sensi dell’art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, col quale venne approvato il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

L'art. 2 di tale Decreto stabilisce che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Tra le prestazioni facenti capo al predetto Fondo l'art. 5, comma 1, lett. b) del relativo Regolamento contempla l'erogazione, in via straordinaria, di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed il versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Il comma 3 del successivo art. 6 sul finanziamento del Fondo stabilisce, inoltre, che per la prestazione straordinaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

L'art. 10, sui criteri e le misure delle prestazioni, prevede al comma 9 che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, stabilendo anche le specifiche modalità per la determinazione del relativo valore e al comma 12 dispone che la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7. Tale comma stabilisce che la retribuzione mensile dell'interessato, utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

Da ultimo, l'art. 11 dispone al comma 6 che la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

Tanto esposto, si osserva che la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7 dell'art. 10 del DM 158/2000 che al riguardo stabilisce che la retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Quindi, il riferimento alla retribuzione dell'ultima mensilità non significa che nel computo dell'importo base per la contribuzione debba intendersi qualsiasi somma o voce percepita, ma vuol semplicemente significare che deve farsi riferimento all'importo della retribuzione quale fissato dalla contrattazione collettiva vigente nel momento della cessazione del rapporto (tenuto conto degli incrementi stipendiali maturati fino all'ultimo mese del rapporto per variazioni nel livello di inquadramento o degli scatti di anzianità maturati), nonché al criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, senza che sull'importo così ottenuto possano influire variazioni in eccedenza o in difetto dovute a contingenti modalità di svolgimento della prestazione, (v. in senso conf. Cass. sez. lav. n. 17162/2016).

Né va sottaciuto che ha ragione il Banco nell'evidenziare che nel periodo di fruizione dell'assegno straordinario, compreso tra l'esodo e la maturazione del diritto a pensione, gli odierni intimati non avevano lavorato, per cui giammai avrebbero potuto vantare nella base di computo di cui trattasi la quota per lavoro straordinario.

In definitiva il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2°, c.p.c., col rigetto dell'originara domanda.

Il diverso esito dei giudizi di merito rispetto a quello attuale di legittimità e la particolarità della questione trattata inducono questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Dichiara compensate le spese dell'intero processo.