Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27149
Rapporto i di lavoro - Nullità del termine - Esigenze "sostitutive" - Mancata indicazione del numero dei lavoratori da sostituire e delle loro mansioni - Inammissibilità del ricorso per Cassazione - Sentenza che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla - Ciascuna ragione deve formare oggetto di specifica censura - Ricorso con esito positivo nella sua interezza, con l'accoglimento di tutte le censure
Rilevato
che, con sentenza del 17 dicembre 2014, la Corte di Appello di Bologna, riformando la decisione del Tribunale in sede che l’aveva accolta, rigettava la domanda proposta da L. U. ed intesa alla declaratoria di nullità del termine apposto a tre contratti di lavoro intercorsi tra essa ricorrente e la A. s.p.a. rispettivamente per i periodi dal 24 gennaio al 30 settembre 2005 (poi prorogato sino all’8 gennaio 2006), dal 29 gennaio al 2 luglio 2006 e dal 28 agosto al 1° ottobre 2006 (poi prorogato sino al 12 novembre 2006) nonché delle due proroghe ed all’accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti;
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la U. affidato a tre motivi cui resiste con controricorso la A. s.p.a.;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in cui esprime dissenso dalla proposta ribadendo le ragioni di cui ai tre motivi di ricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
Considerato
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto legittima le clausole appositive del termine ai primi due contratti stipulati per "esigenze sostitutive"nonostante non fosse stato indicato né il numero dei lavoratori da sostituire né le loro mansioni essendo state precisate solo le mansioni alle quali sarebbe stata adibita la U.; con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 cit. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in quanto la Corte territoriale aveva valutata legittima la clausola appositiva del termine al terzo contratto di lavoro stipulato per far fronte alla "intensificazione dell’attività" limitandosi a verificare l’effettivo incremento dell’attività senza accertare la non temporaneità dell’esigenza aziendale e la carenza di connessione tra esigenza aziendale e durata solo temporanea del rapporto; con il terzo motivo viene dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) avendo il giudice del gravame esaminato solo una delle due "rationes decidendi" sulle quali era fondata l’impugnata sentenza laddove aveva ritenuto legittima l’apposizione del termine ai primi due contratti (quella della omessa indicazione del nominativo del lavoratore sostituito) omettendo di valutare la seconda (la durata pressocchè ininterrotta di un anno del primo contratto a termine, della sua proroga e del secondo contratto che avrebbe dimostrato la non temporaneità dell’esigenza aziendale e la necessità strutturale di incrementare il personale non potendosi ipotizzare che le ragioni sostitutive connesse all’assenza per ferie potessero perdurare nell’intero arco annuale) che pure era stata oggetto di censura da parte dell’appellante A. s.p.a.;
che il primo motivo è inammissibile alla luce del principio secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente luna o l'altro sorreggano, con la conseguenza che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi , ex multis Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007); ed infatti la ritenuta legittimità del termine apposto ai primi due contratti nonché della proroga ( dal 1°. 10.2005 all’8.1.2006) risulta fondata anche sul rilievo che la A. s.p.a. aveva provato la sussistenza in concreto ( cioè con riferimento al luogo della prestazione lavorativa, alle mansioni affidate alla lavoratrice così come indicate in contratto) delle esigenze sostitutive indicate nei contratti attraverso la documentazione prodotta agli atti, come integrata a seguito dell’ordinanza del Tribunale del 14.11.2008) e tale "ratio decidendi" non risulta essere stata scalfita da alcuna censura e, da sola, è sufficiente a sorreggere il "decisum" della Corte di Appello;
che, il secondo motivo è infondato avendo ritenuto il giudice del gravame, con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede, provata la ricorrenza della medesima causale posta a base dell’apposizione del termine al terzo contratto ( ed alla sua breve proroga) e cioè che nel periodo dall’agosto al novembre 2006 si era effettivamente registrata una intensificazione dell’attività e, quindi, della connessione tra le esigenze produttive indicate in contratto e la durata temporanea della prestazione;
che del pari destituito di fondamento è il terzo motivo in quanto l’accertamento effettuato dalla Corte territoriale della ricorrenza in concreto delle esigenze sostitutive indicate in contratto ( la necessità di sostituire i lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto assenti per ferie) per loro natura temporanee inficiava rendendolo infondato anche il rilievo operato dal primo giudice secondo cui i contratti in questione erano diretti a sopperire esigenze strutturali non temporanee;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater; del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.