Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 aprile 2018, n. 8434

Contenzioso tributario - Procedimento - Notificazione - Trascrizione - Errore percettivo

 

Fatti e ragioni della decisione

 

La società M.V.  srl ha proposto ricorso per revocazione, affidato a due motivi, contro l'Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa da questa Corte n. 6347/2016.

Con tale pronunzia, per quel che qui rileva, la Corte aveva ritenuto inammissibile il motivo di censura non ritenendolo autosufficiente per effetto della mancata trascrizione delle relate di notifiche, considerando la sommaria ricostruzione del loro contenuto in base a quanto indicato in ricorso e senza che la sentenza impugnata potesse fornire validi elementi risultando estremamente sintetica.

L'Agenzia delle entrate non si è costituita.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo, con il quale si prospetta l'esistenza di un errore di fatto compiuto dalla sentenza n. 6347/2016, laddove essa avrebbe valorizzato, ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, l'inesistenza di elementi idonei a confermare che la notifica in contestazione fosse stata eseguita dal messo notificatore dell'Agenzia, è inammissibile e assorbe l'esame del secondo.

Va evidenziato come questa Corte, nella sentenza qui in esame, è giunta a ritenere inammissibile il motivo, concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 c.1 lett.b) bis dPR n. 600/73 e degli artt. 3 e 4 I.n. 890/1982, 139 c.4 e 149 c.p.c., per la mancata trascrizione, all'interno del ricorso, delle relate di notifiche, ritenendo che il contenuto complessivo del ricorso medesimo e la sentenza impugnata, non fossero idonei a spiegare se le notifiche anzidette erano stata compiute direttamente dall'Agenzia, ovvero per il tramite di ufficiale giudiziario o di messo notificatore. Per di più, secondo la sentenza qui oggetto di ricorso, la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dal contribuente, non avrebbe ulteriormente comprovato il rilevato deficit, indicando una commistione di elementi idonei a confermare l'equivocità della prospettazione.

Orbene, la contestazione che il ricorrente muove a detta pronunzia sotto il paradigma dell'errore percettivo attiene, per un verso, al fatto che sarebbe stato incontroverso, sulla base di altri atti diversi dal ricorso per cassazione, fra i quali la sentenza impugnata, che la notifica in contestazione era stata eseguita da messo notificatore dell'Agenzia.

Detta censura tende dunque a confutare il giudizio operato da questa Corte in ordine all'inesistenza di elementi idonei a rappresentare la tipologia di notifica dell'atto presupposto oggetto di contestazione. In questa prospettiva, la stessa deve ritenersi inammissibile quando si riferisce sia al contenuto del ricorso che a quello della sentenza impugnata, specificamente oggetto di verifica, proprio sul tema dell'esistenza di elementi idonei a configurare la natura della notifica in contestazione. In sostanza, si è in presenza di errori di valutazione del fatto controverso (la tipologia della notifica), posto che la Corte ha ritenuto "estremamente sintetica" la sentenza della CTR sulla questione, escludendo che la stessa consentisse di individuare la tipologia di notificazione.

Ne consegue che la circostanza, ribadita anche in memoria, che la sentenza della CTR contenesse invece elementi idonei a fare ritenere con certezza la tipologia della notifica, contrasta con la valutazione operata dalla Corte e non può integrare un errore percettivo (Cass.S.U. n. 26022/2008).

Analoghe considerazioni vanno fatte con riguardo al ricorso per cassazione esaminato dalla sentenza qui oggetto di revocazione, secondo la quale unicamente la riproduzione della relata di notifica in ricorso avrebbe consentito l'individuazione della tipologia della notifica stessa.

Anche in questo caso ci si trova al cospetto non di un errore percettivo, ma di una specifica valutazione, compiuta dalla Corte, in ordine all'insufficienza degli elementi risultanti dal ricorso per accedere all'individuazione della tipologia di notifica effettuata e, segnatamente, del soggetto che l'aveva materialmente eseguita ai fini dell'ammissibilità della censura.

Fermo restando che non assume alcun rilievo, ai fini del prospettato vizio revocatorio, l'eventuale esistenza di elementi idonei a suffragare quanto affermato dalla ricorrente, avendo la Corte ritenuto necessario ai fini dell'autosufficienza del motivo di censura la relata di notifica, sulla base di un'interpretazione di una norma processuale, anch'essa non impugnabile con il vizio di revocazione per errore di fatto, al solo ricorso per cassazione.

Sulla base di tal considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, dando atto ai sensi dell'art. 13 c.1 quater dPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell'art. 13 comma 1 quater d.PR n. 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater dPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell'art. 13 comma 1 quater d.PR n. 115/2002.