Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2018, n. 7725

Tributi - Accertamento - Ordinamento tributario nazionale - Indagini a tavolino - Contraddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente

 

Rilevato che

 

Con sentenza in data 27 giugno 2016 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello principale proposto da K. E. e respingeva quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 140/2/15 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2009. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato doveva considerarsi illegittimo in quanto l’Ente impositore aveva violato l’art. 12, comma 7, legge 212/2000, poiché non era stato redatto il processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica e non essendosi conseguentemente nemmeno rispettato il termine dilatorio per l’emissione dell’atto impositivo medesimo previsto da tale disposizione legislativa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione 1’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata non si è difesa.

 

Considerato che

 

Con l’unico motivo dedotto - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 12, legge 212/2000, 32, d.P.R. 600/1973, 51, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR ha affermato la sussistenza e la violazione nel caso di specie del principio del contraddittorio endoprocedimentale, derivandolo dalla prima disposizione legislativa evocata.

La censura è fondata.

Va ribadito che:

-«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 - 01);

-«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino"» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 - 01).

La sentenza impugnata è in chiaro contrasto con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, trattandosi pacificamente di un accertamento "a tavolino" e comunque difettando totalmente la valutazione meritale del giudice tributario di appello in ordine alla "non pretestuosità" dell’opposizione, preprocessuale e processuale, della contribuente.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.