Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 giugno 2017, n. 15038

Imposte dirette - IRPEF - Istanza di rimborso - Fondi previdenziali integrativi - Contenzioso tributario - Onere della prova

 

Ritenuto in fatto

 

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Veneto, n. 122/8/2011, dep. 12.12.2011 che, in ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione al rimborso delle maggiori somme derivanti dalla applicazione della minore aliquota sulle ritenute Irpef sulle somme liquidate a titolo di previdenza integrativa aziendale, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di F. M., ex dipendente ENEL, a conseguire il rimborso delle somme derivanti dalla applicazione della minore aliquota (del 12,50%) sugli indicati fondi (P.I.A.).

La Sezione VI con ordinanza ex art. 380 bis ha accolto il ricorso dell'Agenzia ritenendo la sentenza della CTR non conforme ai principi di cui a SU n. 13642/11.

F. M. si costituisce con controricorso e deposita due successive memorie.

 

Considerato in diritto

 

1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 13 comma 9 del d.lgs. 124 del 1993; art. 1 comma 5 d.l. 669/96 conv. in I. n. 30/1997; art. 12 comma 1 d.lgs. n. 47/2000; artt. 42, comma 4 e 16 comma 1 lett. a) e 17 TUIR; art. 6 I. 482/85 in relazione all'art. 2697 c.c.) per non avere la sentenza proceduto ad accertare la natura e la quantità del rendimento prodotto dalle somme corrisposte in base all'impiego del fondo sul mercato del capitale accantonato, al fine di giustificare la tassazione del 12,50%.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. La C.T.R. non ha infatti correttamente applicato alla fattispecie concreta, pur avendolo richiamato, il principio di diritto affermato da Cass., S.U. n. 13642/11, che, in tema di fondi previdenziali integrativi, ha chiarito (con altre coeve decisioni) che le prestazioni erogate in forma capitale a soggetto iscritto, da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 124/1993, a fondo di previdenza complementare aziendale (quale Fondenel, in precedenza, P.i.a.) sono assoggettate a duplice trattamento tributario. A) Agli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 comma 1 lett. a) e 17 del t.u.i.r.. B) Agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1 lett. a, e 17 del t.u.i.r., per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre, alle somme rivenienti dalla liquidazione del cd. rendimento - per tale esplicitamente intendendosi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato - si applica la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della I. 482/1985.

Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il discrimine tra l'applicazione dell'aliquota del 12,50% e la sottoposizione a tassazione separata va, dunque, riferito alla ricorrenza o meno di concreta gestione sul mercato del capitale accantonato, (cfr., tra le tante: Cass. 720/17, Cass. 10604/15, 1977/15, 8310/14, 6380/14, 3136/14, 3132/14, 22950/13, 22492/13, 12491- 12496/13, 7724-7728/13, 8320/12, 5376/12, 280/12, 29583/11). Detta gestione verrebbe, ovviamente, a mancare se, e nella misura in cui, le somme erogate fossero frutto, anziché d'investimento di contributi, di accantonamento in base al criterio delle riserve matematiche e fossero, dunque, realizzate, anziché con metodo "contributivo", con metodo "retributivo" (per analoga soluzione con riguardo a situazione simile: cfr., tra le tante, Cass. 120/17, 26739/16, 21332/15 17535/12).

D'altro canto - posto che, in tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con il conseguenziale corollario in tema di distribuzione dell'onere della prova (cfr., tra le altre, Cass. 15026/14, 18427/12) - spetta indubbiamente al contribuente, che invoca il diritto alla ripetizione della maggiore ritenuta praticata dal sostituto di imposta, fornire la prova del fondamento della sua pretesa, dimostrando quale sia la parte dell'indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d'investimento sui mercati di riferimento.

4. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che la sentenza impugnata - affermando l'assoggettabilità alla ritenuta del 12,50% in base alla "sostanziale equiparazione delle prestazioni assicurativa e previdenziale che all'epoca., miravano entrambe alla costituzione di una forma di previdenza integrativa" - ha violato il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, non avendo effettuato qualsiasi attività di diversificazione delle quote di erogazione, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza testé richiamata, in vista della sottoposizione ad aliquota del 12,50% del solo rendimento finanziario.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata e la causa va rinviata al giudice di appello, perché si dia effettivo corso al dictum della sentenza di questa Corte n. 30766/11, consistente nell'affermazione del diritto dei contribuenti ad usufruire dell'imposizione con aliquota del 12,50%, ai sensi degli artt. 42, comma 4, d.p.r. 917/1986 e 6 l. 482/1985, con esclusivo riguardo alle somme costituenti frutto di effettivo impiego sul mercato di capitale accantonato (in tal senso, con riguardo ad analoghe controversie, v., anche, Cass. 720/17 e 26728/16).

5. La causa va, pertanto, rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto perché - ai fini della definizione dell'ammontare dell'eventuale credito restitutorio del contribuente - accerti se (ed eventualmente quale) parte delle somme complessivamente erogate al contribuente corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato e calcolando, quindi, le imposte dovute, con applicazione solo alla parte suddetta delle somme erogate dell'aliquota del 12,50% secondo la disciplina dettata dall'art. 6 I. 482/1985, fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1 lett. a, e 17 d.p.r. 917/1986.

6. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto.