Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4580

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Giudicato di annullamento dell'atto emesso nei confronti della società di persone - Effetti favorevoli nei confronti dei soci - Partecipazione al giudizio - Rilevanza - Esclusione

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13/11/2009 la Commissione Tributaria Regionale del Molise in accoglimento del gravame interposto dall'Agenzia delle entrate di Campobasso e in conseguente riforma della pronunzia Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso n. 21/2006, ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti della sig. G.P., avente ad oggetto la rettifica a fini Irpef per l'anno d'imposta 1998, all'esito di accertamento <<operato a carico della società di cui la P. era socia, unitamente al marito>>.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello la P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

L'intimata non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Con il 1° e il 2° motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. , in riferimento all'art. 360, co. n. 4, c.p.c.

Si duole che <<sulla questione di cui è processo>> si è formato il giudicato a seguito della mancata impugnazione della sentenza CTP Roma 17/11/2008 da parte dell'Agenzia delle entrate essendo rimasto invero accertata «l'inesistenza di un maggior reddito imponibile in capo alla B.>>, non potendo pertanto farsi valere una pretesa impositiva fondata <<proprio ed esclusivamente in forza della sua partecipazione nella società B.>>, giacché <<non sarebbe logicamente ammissibile ritenere ..., da un lato, che non sussista alcun presupposto d'imposta in capo alla società e, nello stesso tempo, dall'altro, che sia legittima la pretesa impositiva diretta ai soci a causa della realizzazione da parte degli stessi di maggiori redditi da partecipazione».

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare, in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.p.r. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815).

Si è al riguardo peraltro ulteriormente precisato che il giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815).

In tal caso, la pregiudizialità dell'accertamento non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti del giudicato nei confronti dei soggetti i quali, per quanto non abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi.

In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio. L'ufficio ha partecipato al giudizio ( o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815).

Analogamente, l'annullamento parziale dell'atto di accertamento "presupposto" giova ai soci che non siano stati parte nel giudizio, senza pregiudicarli nel giudizio di annullamento totale, trattandosi di una sorta di pregiudizialità secundum evenium litis, che non giustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio ( v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815).

A tale stregua, i limiti soggettivi del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto difendere.

Ne consegue che l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo all'Amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo, esercitando quindi senza limitazioni di sorta il diritto di difesa (v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815 ). Orbene, essendo stato nella specie l'accertamento emesso nei confronti della società (di carattere oggettivamente pregiudiziale rispetto a quello emesso nei confronti dei soci ed oggetto dell'odierno ricorso, costituendone il presupposto ) annullato dalla CTP Roma, con sentenza del 17/11/2008 passata in giudicato all'esito della relativa mancata impugnazione da parte dell'Agenzia delle entrate, di tale giudicato di annullamento i soci possono giovarsi, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio, non avendo da tale mancata partecipazione ricevuto alcun danno: mentre l'ufficio non può invocare alcun limite all'efficacia del giudicato, avendo partecipato al giudizio o essendo stato messo in condizione di farlo (cfr. Cass., 24/7/2009, n. 17368, e, da ultimo, Cass., 4/12/2015, n. 24793).

In accoglimento dei suindicati motivi, assorbiti gli altri, dell'impugnata sentenza va pertanto disposta la cassazione in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può ex art. 384, 2° co., c.p.c. essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo delle contribuenti, e compensazione delle spese dell'intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il 1° e il 2° motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo delle contribuenti, Compensa le spese dell'intero giudizio.