Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 15 novembre 2017, n. 171549

Chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

 

Premessa

 

L’articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, riconoscendo alle microimprese in possesso dei requisiti previsti di cui ai successivi commi da 446 a 449 agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali.

Il medesimo articolo 1, al comma 451, dispone che le esenzioni fiscali sono concesse ai soggetti beneficiari esclusivamente per il periodo di imposta 2016, fissando, al comma 452, la disponibilità finanziaria in 5 milioni di euro per l’anno 2016.

Con circolare 10 marzo 2016, n. 21801, sono stati forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in favore delle microimprese localizzate nella zona franca, nonché fissati i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Con decreto direttoriale 31 maggio 2016 è stato, infine, approvato l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, a valere sulla disponibilità finanziaria sopra indicata, al netto degli oneri di gestione dell’intervento pari a euro 100.000.

L’articolo 46-sexies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, così come modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, ha prorogato la fruibilità delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2017, incrementando, inoltre, la disponibilità finanziaria di ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2017.

Tale disponibilità include anch’essa gli oneri di gestione dell’intervento, pari a euro 100.000.

Pertanto il predetto articolo 46-sexies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 consente alle imprese già beneficiarie delle esenzioni fiscali previste per la zona franca istituita nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di poter fruire di dette agevolazioni anche per il 2017, incrementate, compatibilmente con il massimale de minimis, di un importo pari a quello già concesso.

 

Modalità e termini per fruire dell’agevolazione

 

L’accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 46-sexies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 da parte delle imprese già beneficiarie della concessione di cui al decreto direttoriale 31 maggio 2016 citato in premessa, avviene a seguito di apposita comunicazione trasmessa con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base del modello il cui "facsimile" è riportato nell’allegato alla presente circolare.

Le comunicazioni, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione "Zona Franca Lombardia" del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite il codice fiscale dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione. L’identità dell’impresa viene accertata in modalità telematica dal Registro delle imprese presso le Camere di commercio. Pertanto, si invitano le imprese interessate a verificare tempestivamente la propria posizione, con particolare riferimento all’iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva.

L’accesso alla procedura è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa o ad altro soggetto delegato di potere di rappresentanza.

La comunicazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto che la compila e presenta. In caso di presentazione da parte di un soggetto delegato, deve essere trasmesso anche il documento di delega sottoscritto con firma digitale o in modalità autografa con copia del documento di identità.

Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dal 20 novembre 2017 e comunque in data utile per la fruizione delle agevolazioni per il periodo di imposta indicato.

Le comunicazioni inviate con modalità difformi da quelle descritte non sono prese in considerazione. Intensità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, che prevede per ciascun soggetto un’agevolazione fino al limite massimo di euro 200.000,00.

L’importo dell’agevolazione è riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario nella misura massima pari all’importo già concesso ai sensi del citato decreto direttoriale 31 maggio 2016, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dal predetto regolamento de minimis n. 1407/2013 e al netto degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall’ "impresa unica", di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

I limiti di aiuto sopra riportati devono essere riferiti al soggetto beneficiario, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta "impresa unica". Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per "impresa unica" si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una "impresa unica".

Nel modulo di comunicazione di cui al paragrafo precedente, il soggetto richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute, alla data di presentazione della comunicazione, a titolo di de minimis in termini di "impresa unica" nel predetto periodo temporale di riferimento.

A tali fini, l’esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell’impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di comunicazione, nell’ambito dell’apposita sezione relativa ai "dati identificativi dell’impresa richiedente". L’esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell’impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l’anno solare.

 

Modalità di concessione delle agevolazioni

 

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

 

Allegato

Comunicazione agevolazioni per le zone franche urbane zona franca della Lombardia (di seguito Zona franca)

(Testo dell’allegato)