Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CALTANISSETTA - Sentenza 02 ottobre 2017, n. 1034

IRPEF, IRAP ed IVA - Accertamento - Recupera a tassazione acquisti per carburanti

 

Udito il Relatore;

con ricorso proposto dinanzi questa Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, il Signor C. G., elettivamente domiciliato a Gela in Via Venezia n. 369 presso lo studio del Dott. M. V. N. che lo rappresenta e difende, ha impugnato l’avviso di accertamento n. TYQ01A400025 emesso dall’Agenzia delie Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta che per l’anno d’imposta 2011 recupera a tassazione acquisti per carburanti pari ad € 16.239,26 ritenuti indeducibili, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA.

La difesa, eccepisce l’illegittimità e la nullità dell’atto opposto:

- per difetto di legittimazione attiva e/o di sottoscrizione, in violazione dell’art. 42, comma l, del DPR n.600/73;

- per mancata attivazione del contraddittorio preventivo;

- per inesistenza della pretesa tributaria;

- per nullità del provvedimento di irrogazione sanzioni stante il suo difetto di motivazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la costituzione in giudizio, nel diritto e nel merito, conferma la legittimità della pretesa fiscale e chiede il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

La Commissione, all’odierna udienza pubblica , discussa la controversia, pone il ricorso in decisione.

 

Motivi della decisione

 

La Commissione, visti la documentazione agli atti, in via pregiudiziale rigetta la prima contestazione atteso che con atto dispositivo n. 53/2014 il Direttore protempore dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta ha delegato il Capo Team Accertamento I alla firma degli avvisi recanti una maggiore imposta fino a € 50.000,00.

Con riguardo alla censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 9.12.2015 n. 24823) è pervenuta a un principio di diritto secondo cui " Differentemente dall’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione Fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che in tema di tributi " non armonizzati", l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificatamente sancito;....".

Sebbene, la Cassazione, con l’ordinanza 12 febbraio 2016, n. 2879, conferma la "generale rilevanza del diritto al contraddittorio" endoprocedimentale anche in mancanza - ratione temporis - di un enunciato normativo specifico, il "dibattito" in seno allo stesso Supremo Collegio "circa l’ambito e la portata dell'esistenza di (quel) generale principio" del "contraddittorio endoprocedimentale", è "ancora aperto" , e pertanto questa Commissione, in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale, ritiene che - rivista opportunamente anche qualche propria antecedente decisione - il principio del contraddittorio endoprocedimentale di matrice comunitaria ad oggi trova applicazione solo nell’ambito dei procedimenti relativi a tributi armonizzati. Orbene trattandosi nella fattispecie anche di Iva, "tributo armonizzato" , in applicazione dei su esposti principi, la Commissione, attesa l’omessa attivazione del necessario contraddittorio preventivo, accoglie detta eccezione relativamente ai recuperi Iva.

Nel merito, ai fini IRPEF ed IRAP, si giudica fondata la ripresa a tassazione dei costi per carburanti pari ad € 16.239,26 , atteso che secondo giurisprudenza costante della Cassazione "La possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti, destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette schede carburanti, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al DPR n.444/1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria ai fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti. Omissis  La scheda è condizione per la detrazione , se spettante, dell’IVA relativa al carburante acquistato , nonché per la documentazione della spesa agli effetti dell’applicazione delle imposte sul reddito e dell’IRAP... " D’altronde, con la sentenza 24930 del 25 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che l’impresa edile non può dedurre i costi sostenuti per il carburante e il gasolio acquistato per i macchinari in cantiere se non ha istituito le apposite "schede carburanti" nelle quali annotare tali componenti negativi di reddito, disponendo che , "quello che conta è che il concetto di autotrazione debba ritenersi riferibile, estensivamente, a tutti i veicoli semoventi, ossia a quei veicoli nei quali il motore imprima al mezzo un movimento autonomo, prescindendo da spinte o da sollecitazioni esterne." Di conseguenza, nel novero dei "carburanti per autotrazione" vanno logicamente ricompresi, non soltanto quelli impiegati in macchine circolanti su strada, secondo norma, ma anche quelli destinati a veicoli che, seppure adoperati soltanto all’interno di un cantiere, sono comunque caratterizzati dall’identica presenza di un motore idoneo a imprimere al veicolo un movimento autonomo.

La soluzione trova conferma nel fatto che, per i veicoli non ancora immatricolati e per quelli per loro natura privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale (carrelli e macchine operatrici), di cui agli articoli 30 e 31 del Testo unico della circolazione stradale (Dpr 393/1959), proprio e solo per la mancanza della targa si consente eccezionalmente l’istituzione della scheda carburante e l’individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la Commissioni in parziale accoglimento del ricorso annulla l’avviso relativamente ai recuperi IVA, conferma per il resto l’accertamento e manda l’Ufficio per la rideterminazione delle sanzione e degli accessori. La reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

In parziale accoglimento del ricorso annulla l’avviso relativamente ai recuperi IVA, conferma per il resto l’accertamento e manda l’Ufficio per la rideterminazione delle sanzione e degli accessori. Spese compensate.