Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 maggio 2017, n. 11886

Tributi - Tosap - Occupazione spazi su suolo pubblico - Riscossione

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. La società I. s.r.I., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune di Sarzana (SP) notificava alla società S. S.p.A. - Società Autostrada Ligure Toscana - avvisi di liquidazione con i quale chiedeva il pagamento della Tosap per gli anni dal 2004 al 2008 in relazione all'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico per la realizzazione di cavalcavia dell'autostrada Sestri Levante-Livorno. La società impugnava detti avvisi innanzi alla CTP di La Spezia sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a). La CTP rigettava i ricorsi e la società S. S.p.A. proponeva appelli che, previa riunione, venivano rigettati dalla CTR della Liguria sul rilievo che S. S.p.A. godeva dei pedaggi autostradali sicché era tenuta al pagamento della tassa in quanto la Tosap doveva essere corrisposta dal soggetto che ritraeva un beneficio economico dalla utilizzazione dell'area.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società S. S.p.A. - Società Autostrada Ligure Toscana affidato a due motivi. Si è costituita con controricorso la società I. s.r.I..

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 38, 39 e 49, lett. a, del decreto legislativo 15 novembre 1993 numero 507. Sostiene che soggetto passivo dell'imposta doveva ritenersi essere lo Stato concedente l'opera pubblI.e non già la società concessionaria sicché era applicabile l'esenzione di cui all'articolo 49, lettera a, del citato decreto legislativo.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993 numero 507. Sostiene che ha errato la CTR nell'affermare che soggetto tenuto al pagamento della tassa doveva ritenersi essere colui che ritrae un beneficio economico dall'occupazione poiché, in realtà, soggetto passivo è esclusivamente il titolare della concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune o l'occupante di fatto che, nel caso di specie, era lo Stato.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

1. Osserva il collegio che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Va rilevato che il presupposto impositivo è costituito - ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993 - dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Dunque, ai fini della Tosap, rileva il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione ( Cass. n. 11553 del 18/06/2003 dep. 21/06/2004; Cass. n. 2555 del 22 febbraio 2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 d. I.vo 507/93. Nel caso che occupa vi è la sottrazione o la limitazione dell'uso del suolo pubblico da parte della società S. S.p.A. a mezzo del viadotto autostradale sopraelevato in assenza della concessione od autorizzazione comunale prevista dall'art. 39 d.lvo 507/93 e si è realizzata, perciò, una occupazione di fatto che è comunque tassabile, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione. Va rilevato, invero, che non può esservi dubbio alcuno sul fatto che il viadotto impedisce l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture. Inoltre va considerato che l'art. 38, comma 2, del d. Igs. n. 507/93 prevede: "Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa." Tale norma non può che essere interpretata nel senso che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativo. Infine non può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità.

Il problema si sposta, dunque, sulla spettanza o meno della esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del citato decreto, posto che la società S. S.p.A. ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza della concessione per l'esecuzione dei lavori pubblici conferita dallo Stato a norma dell'art. 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ora, le ipotesi di esenzione dalla TOSAP previste dall'art. 49 lett. a) del D.Igs. n. 507/1993- nel bilanciamento tra l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (comunale o provinciale), e quello alla realizzazione degli scopi istituzionali dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di fini sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela - danno la prevalenza al secondo. Il problema dibattuto in questa sede concerne l'eventuale esenzione riguardo all'occupazione effettuata dall'impresa che ha provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato, all'esecuzione del lavoro pubblico costituito dalla rete autostradale di cui fa parte il viadotto in questione. Questa Corte ritiene che l'occupazione medesima debba considerarsi propria dell'ente concessionario e vada, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n.507 del 1993 in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica (art. 143, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati ( art. 143, comma 2 ) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni ( art. 143,comma 6 ). A nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. Ne deriva che l'esenzione prevista dall'art. 49,, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali vanno compensate in considerazione della novità della questione trattata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.