Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 08 agosto 2016, n. 70/E

Istituzione di causali contributo INPS, per la riscossione, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti in aspettativa per cariche pubbliche elettive di cui all’articolo 38, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Ridenominazione e utilizzo della causale contributo CPEO nel modello F24 ELIDE

Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi di spettanza dell’INPS.

Con nota n. 0023.27/07/2016.0035668, l’INPS ha chiesto l’istituzione di causali contributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti in aspettativa per cariche pubbliche elettive, di cui all’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

A tal fine, si istituiscono le seguenti causali contributo:

- "CPE1" denominata "Contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) - gestione assicurativa per il personale ENEL e delle aziende elettriche private - in aspettativa per cariche pubbliche elettive - art. 38 della legge n. 488/1999";

- "CPE2" denominata "Contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) - gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - in aspettativa per cariche pubbliche elettive - art. 38 della legge n. 488/1999";

- "CPE3" denominata "Contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) - gestione assicurativa per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia - in aspettativa per cariche pubbliche elettive - art. 38 della legge n. 488/1999";

- "CPE4" denominata "Contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente delle aziende di navigazione aerea, in aspettativa per cariche pubbliche elettive - art. 38 della legge n. 488/1999";

- "CPE5" denominata "Contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici, in aspettativa per cariche pubbliche elettive - art. 38 della legge n. 488/1999";

- "CPE6" denominata "Contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’ex gestione IPOST, in aspettativa per cariche pubbliche elettive - art. 38 della legge n. 488/1999";

- "CPE7" denominata "Contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’ex gestione ENPALS, in aspettativa per cariche pubbliche elettive - art. 38 della legge n. 488/1999";

- "CPE8" denominata "Contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato, in aspettativa per cariche pubbliche elettive - art. 38 della legge n. 488/1999".

L’INPS ha chiesto, inoltre, che la causale contributo "CPEO", istituita con risoluzione n. 36/E del 5 maggio 2016, già in uso nel modello F24, venga utilizzata esclusivamente nel modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" e ridenominata come di seguito:

- "CPEO" denominata "Contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD - gestione ordinaria - in aspettativa per cariche pubbliche elettive - art. 38 della legge n. 488/1999".

In sede di compilazione del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" sono indicati:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;

- nella sezione "ERARIO ED ALTRO"

- nel campo "tipo", la lettera "I";

- nel campo "elementi identificativi", il codice fiscale della persona fisica a cui si riferisce il versamento;

- nel campo "codice", la causale contributo";

- nel campo "anno di riferimento", l’anno cui si riferisce il versamento nel formato "AAAA".

Si precisa che l’efficacia operativa della presente risoluzione decorre dal 5 settembre 2016.