Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24837

Opposizione agli atti esecutivi - Tardività - Applicabilità rito del lavoro

Rilevato che

 

l'INPS ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1225 del 21/04/2016, in causa iscritta al n. 5314/15 r.g., con cui il tribunale di Foggia ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da A.T. contro il provvedimento con cui il g.e., aveva definito, assegnando solo in parte il credito pignorato, il procedimento esecutivo seguito al pignoramento presso terzi da lei intentato ai suoi danni presso il Tribunale di Foggia ed ivi iscritto al n. 4506/14 r.g.e., contestando la decurtazione per due terzi dell'imposta di registro oggetto dell'esecuzione intrapresa;

è stata formulata proposta di definizione - per manifesta fondatezza del secondo motivo - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal co. 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197; in questa sede l'intimata ritiene di svolgere attività difensiva mediante deposito di una «memoria di costituzione» datata 04/07/2017 e che non consta essere stata notificata a controparte;

 

Considerato che

 

il Collegio ha disposto redigersi motivazione in forma semplificata;

in primo luogo, va dichiarata inammissibile la «memoria di costituzione» dell'intimata e quindi non esaminabile il suo contenuto (neppure ivi prospettandosi questioni altrimenti rilevabili di ufficio diverse da quelle di cui appresso): nel giudizio di Cassazione il contraddittorio si instaura - ed al contempo si tutela - mercé la notifica alla controparte di un controricorso (tra le altre: Cass. 03/04/1987, n. 3218; Cass. ord. 30/09/2015, n. 19570), per di più entro il termine rigorosamente stabilito dall'art. 370 cod. proc. civ., il quale, nella specie e per essere stato notificato il ricorso il 13-19/10/2016, è inesorabilmente elasso lunedì 28/11/2017; né può giovarsi l'intimata di interpretazioni di tutela del diritto di difesa della parte intimata indotte dall'entrata in vigore della riforma di cui alla richiamata legge 197 del 2016, visto che comunque, essendo questa entrata in vigore quando ancora ella avrebbe avuto la possibilità di ottemperare al disposto dell'art. 370 cod. proc. civ., sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, quand'anche tardivamente, per potere poi ancora interloquire in vista dell'adunanza camerale non partecipata con la memoria prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ. (a contrario: Cass. ord. 24/05/2017, n. 13093);

ciò posto, degli altri motivi di ricorso («violazione degli artt. 616, 617 e 618 c.p.c.»; «nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.»; «violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014») ritiene il Collegio superflua la puntuale illustrazione per avere tra quelli priorità logica il secondo (di «violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93, 409, 617, 618 e 618 bis, c.p.c.»), il quale è manifestamente fondato; infatti, l'opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, è soggetta al rito ordinario (Cass. nn. 24691/2010, 17134/2005, 11804/2007); sicché essa va introdotta con atto di citazione e non con ricorso e, così, è tempestivamente proposta - e quindi ammissibile - solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo entro il termine a tale scopo fissato all'esito della fase sommaria dell'opposizione stessa (Cass. nn. 19264/2012 e 1152/2011);

poiché tanto non è avvenuto, visto che erroneamente l'opponente T. ha introdotto l'opposizione con ricorso al giudice (nella specie, fissato all'ud. 14/05/2015 il termine in 60 giorni, è stato poi solo depositato il ricorso in data 09/07/2015, mentre la notifica di esso, con il pedissequo decreto, si è avuta non prima del dì 08/02/2016) e che la sua notifica si è avuta in termine di molto successivo, l'opposizione andava dichiarata inammissibile per insanabile tardività della sua proposizione: in mancanza di tanto, la qui gravata sentenza è allora nulla, ai sensi dell'art. 360,  co. 1, n. 4, cod. proc. civ. (in tali espressi sensi: Cass. ord. 10/05/2017, n. 11415; Cass. ord. 13/04/2017, n. 9654); né giova all'intimata il precedente di Cass. ord. 1227/17, che non sancisce espressamente che alla fattispecie in esame andasse applicato il rito del lavoro, ma si limita a precisare - tanto da accogliere il motivo dell'anche in quel caso ricorrente INPS, relativo alla non rinnovabilità del termine di notificazione - che anche quando andasse applicato il rito del lavoro l'opposizione andrebbe introdotta con ricorso, concentrandosi sul fatto che il relativo termine non è mai prorogabile, ma non affronta ex professo la diversa e preliminare questione - che resta così evidentemente impregiudicata - di quale rito debba seguire la controversia del distrattario di spese di processo esecutivo fondato su titolo disciplinato dal rito del lavoro (che, in questa sede, è invece compiutamente analizzata nei sensi appena indicati);

va, quindi, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti: la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando inammissibile per tardività l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata; mentre, per le spese del giudizio di merito e per quelle del giudizio di cassazione si provvede, secondo il principio della soccombenza, come in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da A.T.; condanna l'intimata al pagamento in favore dell'INPS delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi € 630,00, ed al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di € 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato ed € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori come per legge.