Prassi - CONSOB - Delibera 26 ottobre 2016, n. 19770

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni

 

Delibera:

 

Art. 1

Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti

 

1. Nella Parte III, Titolo II, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel Capo I, all'art. 65-bis, comma 2, le parole «dei resoconti intermedi sulla gestione» sono soppresse;

b) nel Capo II, Sezione V, dopo l'art. 82-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 82-ter (Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive) - 1. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, previste dall'art. 154-ter, commi 1 e 2, del Testo unico, si attengono ai seguenti principi e criteri applicativi:

a) rendono pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni, specificando i relativi elementi informativi, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo;

b) specificano i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive da parte dell'organo competente;

c) garantiscono la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità dei relativi elementi informativi con i corrispondenti dati contenuti nelle relazioni finanziarie precedentemente diffuse al pubblico; 

d) assicurano un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione delle informazioni in tutta l'Unione europea.

2. Nel caso in cui gli emittenti di cui al comma 1 intendano modificare gli elementi informativi di cui alla lettera a), o interrompere la comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rendono pubbliche le decisioni assunte e le relative motivazioni. Ai fini della chiarezza e stabilità dell'informazione societaria, la decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive è efficace a partire dall'esercizio successivo.

3. Le comunicazioni al pubblico indicate dai commi 1 e 2 sono effettuate con le modalità previste dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.».

2. Nell'Allegato 3B (Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione e fusione/scissione), paragrafo B2 (acquisizioni e dismissioni), lettera a), del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, dopo le parole «annuale o semestrale», le parole «o resoconto intermedio di gestione» sono soppresse.

 

Art. 2

Disposizioni finali

 

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le modifiche apportate dalla presente delibera si applicano a decorrere dal 2 gennaio 2017.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 novembre 2016, n. 263.