Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 novembre 2017, n. 26481

Licenziamento disciplinare - Svolgimento in periodo di infortunio di attività lavorativa e concorrenziale - Prova della compatibilità dell'attività svolta con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa - Inidoneità di tale attività a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative - Onere del dipendente

 

Fatti di causa

 

Con sentenza n. 29/2015, depositata il 19 marzo 2015, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, respinto l'appello principale di A.C., confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Taranto aveva rigettato il ricorso del lavoratore per l'impugnazione del licenziamento disciplinare allo stesso intimato, con lettera in data 4/8/2010, dalla società A. S.r.l. a motivo dello svolgimento in periodo di infortunio di attività lavorativa e concorrenziale.

La Corte riteneva di condividere la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, osservando come il lavoratore avesse, con il ricorso in appello, introdotto deduzioni nuove e ribadendo l'onere per lo stesso di dimostrare che lo svolgimento di altra attività lavorativa durante l'assenza non era tale da pregiudicare la guarigione o ritardare il rientro in servizio, onere che già il Tribunale aveva considerato non assolto; riteneva inoltre di condividere la valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'infrazione contestata.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con sette motivi; la società è rimasta intimata.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 c.p.c. in riferimento all'art. 345 c.p.c. per essere la sentenza di secondo grado incorsa in errore ermeneutico nel ritenere inammissibili i motivi di gravame, con esclusione di quello relativo al difetto di proporzionalità della misura espulsiva, in quanto integranti profili di illegittimità del recesso nuovi rispetto a quelli dedotti con il ricorso introduttivo.

Con il secondo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per erronea applicazione di norme di diritto, avendo la sentenza, con violazione delle regole di riparto, attribuito al lavoratore l'onere della prova circa l'inidoneità dell'attività svolta in periodo di malattia a pregiudicare o ritardare la guarigione.

Con il terzo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 n. 5 per avere la sentenza di appello illogicamente ritenuto integrata la violazione dell'art. 2105 c.c. in relazione allo svolgimento di attività concorrenziale nel periodo di malattia.

Con il quarto, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 n. 3 in riferimento all'art. 116 c.p.c. per avere la sentenza impugnata recepito acriticamente la decisione di primo grado in relazione alla prova della sussistenza effettiva di attività concorrenziale.

Con il quinto, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 n. 5 in riferimento all'art. 115 c.p.c. per avere omesso la sentenza impugnata di esaminare ed argomentare sulla prova della effettiva sussistenza dell'attività concorrenziale e sul suo carattere di lesività della guarigione, aderendo in modo acritico alle tesi della società datrice di lavoro.

Con il sesto, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 n. 3 in riferimento all'art. 345 c.p.c. per avere la sentenza omesso di valutare, senza apprezzarne l'indispensabilità, la documentazione sanitaria integrativa depositata con il ricorso in appello.

Con il settimo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 n. 3 in riferimento all'art. 2106 c.c. per avere la sentenza omesso di valutare, ai fini del giudizio di proporzionalità della misura inflitta, vari atti stragiudiziali e missive con cui il lavoratore, in relazione all'episodio di intossicazione all'origine dell'assenza, aveva denunciato, con il supporto delle associazioni sindacali, diverse anomalie nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Il ricorso risulta inammissibile.

Quanto al primo motivo, si osserva che il ricorrente denuncia "la violazione dell'art. 360 c.p.c. in riferimento all'art. 345 c.p.c. per erroneo riscontro di motivi nuovi" e, peraltro, senza precisare per quale, dei motivi previsti dall'art. 360, esso sia stato proposto.

Come ripetutamente sottolineato da questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal Codice di rito (cfr. Cass. n. 18202/2008 e successive numerose conformi).

D'altra parte, il motivo in esame difetta di autosufficienza, là dove lamenta che la Corte abbia erroneamente ritenuto nuove, rispetto all'atto introduttivo, e di conseguenza inammissibili, le questioni poste nel giudizio di secondo grado, non riportando, nei loro esatti termini, oltre a quelli del ricorso in appello, i passi del ricorso di primo grado nei quali, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, tali questioni sarebbero state proposte.

Quanto al secondo motivo, si deve premettere che la censura ex art. 360 n. 3 deve indicare, a pena di inammissibilità, le norme di diritto che si assumono violate ed inoltre indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si ritengono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (cfr., fra le molte, Cass. n. 16038/2013).

Tale onere di specifica deduzione non risulta, tuttavia, adempiuto dal ricorrente e ciò sia sul piano strettamente formale, non essendo enucleata, nel motivo in esame, la parte della sentenza impugnata in cui la violazione delle norme di diritto si sarebbe realizzata; sia per l'irrilevanza del precedente di legittimità richiamato (Cass. n. 6375/2011), il quale riguarda un caso chiaramente non sovrapponibile alla fattispecie oggetto di controversia e cioè quello del lavoratore che, in periodo di malattia, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata "in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante".

E' invece risalente e consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, per il quale "nell'ipotesi in cui il dipendente assente per malattia venga sorpreso a svolgere attività lavorativa presso terzi, grava su di lui l'onere di provare la compatibilità dell'attività svolta con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, e perciò l'inidoneità di tale attività a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative" (Cass. n. 3647/1999 e altre numerose conformi).

I motivi terzo, quarto e quinto possono essere esaminati congiuntamente e risultano anch'essi inammissibili, ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c..

Ed infatti i motivi in esame denunciano vizio di motivazione (anche il quarto, sub specie di violazione dell'art. 360 n. 3 in riferimento all'art. 116 c.p.c.), peraltro a fronte di giudizio di appello (R.G. n. 641/2014) introdotto con ricorso depositato oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore (11 settembre 2012) della I. 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che ha inserito l'art. 348 ter. Né il ricorrente, al fine di evitare l'inammissibilità conseguente alla "doppia conforme", ha indicato "le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. n. 5528/2014; conformi: n. 19001/2016; n. 26774/2016).

I motivi sesto e settimo risultano infine inammissibili per difetto di autosufficienza, non riportando la trascrizione (integrale o anche sintetica ma esauriente) del contenuto dei documenti richiamati (documentazione sanitaria integrativa, per ciò che attiene al sesto motivo; missive sindacali e atti stragiudiziali, per ciò che attiene al settimo) e, nel contempo, chiarendone la decisività.

II ricorso deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, la società A. soc. coop a r.l. essendo rimasta intimata.

Il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuto, nonostante la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., fra le altre, Cass. 2 settembre 2014, n. 18523).

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.