Legislazione - UE - Regolamento 03 novembre 2017, n. 2017/1988

Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 4

 

Articolo 1

 

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

 

I conglomerati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE possono decidere che nessuna delle sue entità operanti nel settore assicurativo ai sensi dell'articolo 2, punto 8, lettera b), della stessa direttiva applichi l'IFRS 9 al bilancio consolidato per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) dopo il 29 novembre 2017 tra il settore assicurativo e gli altri settori del conglomerato finanziario non sono trasferiti strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) per i quali le variazioni del fair value (valore equo) sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio da entrambi i settori coinvolti nei trasferimenti;

b) il conglomerato finanziario indica nel bilancio consolidato le entità assicurative del gruppo che applicano lo IAS 39;

c) le informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 sono fornite separatamente per il settore assicurativo che applica lo IAS 39 e per il resto del gruppo che applica l'IFRS 9.

 

Articolo 3

 

1. Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

2. Tuttavia, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2, i conglomerati finanziari possono sceglie di applicare le modifiche di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

 

Articolo 4

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Allegato

APPLICAZIONE CONGIUNTA DELL'IFRS 9 STRUMENTI FINANZIARI E DELL'IFRS 4 CONTRATTI ASSICURATIVI

(Modifiche all'IFRS 4)

 

Modifiche all'IFRS 4 Contratti assicurativi

 

È modificato il paragrafo 3.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

...

3. Il presente IFRS non tratta altre modalità di contabilizzazione da parte degli assicuratori, quali la contabilizzazione delle attività finanziarie detenute dagli assicuratori e delle passività finanziarie emesse dagli assicuratori (cfr. lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l'IFRS 7 e l'IFRS 9 Strumenti finanziari), salvo:

a) al paragrafo 20 A, che consente agli assicuratori che soddisfano determinati criteri di applicare un'esenzione temporanea dall'IFRS 9;

b) al paragrafo 35B, che consente agli assicuratori di applicare l'overlay approach ad attività finanziarie designate; e

c) al paragrafo 45, che consente agli assicuratori di riclassificare, in determinate circostanze, alcune o tutte le attività finanziarie in modo tale da valutarle al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

...

 

È modificato il paragrafo 5.

 

...

5. A scopo di semplificazione, il presente IFRS definisce come assicuratore qualsiasi entità che emette un contratto assicurativo, indipendentemente dal fatto che l'entità sia considerata un assicuratore a fini giuridici o di vigilanza. Con il termine «assicuratore» di cui ai paragrafi 3, lettere a) e b), 20 A-20Q, 35B-35N, 39B-39M e 46-49 si intende anche un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale.

...

 

Sono aggiunti nuovi titoli dopo i paragrafi 20, 20K e 20N. Sono aggiunti i nuovi paragrafi 20 A-20Q.

 

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

 

...

 

Esenzione temporanea dall'IFRS 9

 

20A L'IFRS 9 disciplina la contabilizzazione degli strumenti finanziari ed è in vigore per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, per l'assicuratore che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B, il presente IFRS prevede una esenzione temporanea che gli consente, ma non impone, di applicare lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione anziché l'IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021. L'assicuratore che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve:

a) applicare le disposizioni dell'IFRS 9 che sono necessarie per fornire le informazioni integrative richieste ai paragrafi 39B-39 J del presente IFRS; e

b) applicare tutti gli altri IFRS applicabili ai suoi strumenti finanziari, fatti salvi i paragrafi 20 A-20Q, 39B-39 J e 46-47 del presente IFRS.

20B L'assicuratore può applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 se e soltanto se:

a) non ha precedentemente applicato una versione qualsiasi dell'IFRS 9 (1), non solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio di cui ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B5.7.20 dell'IFRS 9; e

b) le sue attività sono prevalentemente connesse all'assicurazione, come descritto al paragrafo 20D, alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente il 1° aprile 2016 o ad una data di chiusura successiva secondo quanto specificato nel paragrafo 20G.

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(1) Il Board ha emesso versioni successive dell'IFRS 9 nel 2009, 2010, 2013 e 2014.

 

20C L'assicuratore che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 è autorizzato ad applicare solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio di cui ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B5.7.20 dell'IFRS 9. Se decide di applicare tali disposizioni, l'assicuratore deve applicare le disposizioni transitorie pertinenti dell'IFRS 9, rendere noto che ha applicato tali disposizioni e fornire su base continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7 (come modificato dall'IFRS 9 (2010)].

20D Le attività di un assicuratore sono prevalentemente connesse all'assicurazione se e solo se:

a) il valore contabile delle sue passività derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS, comprese le componenti di deposito o i derivati incorporati separati dai contratti assicurativi in applicazione dei paragrafi 7-12 del presente IFRS, è significativo rispetto al valore contabile totale di tutte le sue passività; e

b) la percentuale del valore contabile totale delle sue passività connesse all'assicurazione (cfr. paragrafo 20E) rispetto al valore contabile totale di tutte le sue passività è:

i) superiore al 90 per cento; o

ii) pari o inferiore al 90 per cento, ma superiore all'80 per cento, e l'assicuratore non esercita un'attività significativa priva di nesso con l'assicurazione (cfr. paragrafo 20F).

20E Ai fini dell'applicazione del paragrafo 20D, lettera b), le passività connesse all'assicurazione comprendono:

a) le passività derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS, come descritto al paragrafo 20D, lettera a);

b) le passività derivanti da contratti di investimento non derivati valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in applicazione dello IAS 39 (comprese quelle designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio alle quali l'assicuratore ha applicato le disposizioni dell'IFRS 9 per la presentazione degli utili e delle perdite (cfr. paragrafi 20B, lettera a), e 20C)]; e

c) le passività derivanti dal fatto che l'assicuratore emette o soddisfa obbligazioni derivanti dai contratti di cui alle lettere a) e b). Esempi di tali passività comprendono i derivati utilizzati per attenuare i rischi derivanti da detti contratti e dalle attività di contropartita di tali contratti, le passività fiscali pertinenti quali le passività fiscali differite per differenze temporanee imponibili sulle passività derivanti da tali contratti, e gli strumenti di debito emessi che sono inclusi nel capitale regolamentare dell'assicuratore.

20F Nel valutare se esercita un'attività significativa priva di nesso con l'assicurazione ai fini dell'applicazione del paragrafo 20D, lettera b), punto ii), l'assicuratore deve considerare:

a) solo le attività generatrici di ricavi e di costi; e

b) i fattori quantitativi o qualitativi (o entrambi), comprese le informazioni pubblicamente accessibili come la classificazione di settore che gli utilizzatori del bilancio applicano all'assicuratore.

20G Il paragrafo 20B, lettera b, stabilisce che l'entità valuti se possiede i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente il 1° aprile 2016. Dopo tale data:

a) l'entità che in precedenza possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve rivalutare se le sue attività sono prevalentemente connesse all'assicurazione ad una data di chiusura dell'esercizio successiva se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle attività dell'entità, come descritto ai paragrafi 20H-20I, durante l'esercizio conclusosi in tale data;

b) l'entità che in precedenza non possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 può rivalutare se le sue attività sono prevalentemente connesse all'assicurazione ad una data di chiusura dell'esercizio successiva prima del 31 dicembre 2018 se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle attività dell'entità, come descritto ai paragrafi 20H-20I, durante l'esercizio conclusosi in tale data.

20H Ai fini dell'applicazione del paragrafo 20G, un cambiamento delle attività dell'entità è un cambiamento che:

a) è determinato dall'alta dirigenza dell'entità, a seguito di cambiamenti esterni o interni;

b) è rilevante per le operazioni dell'entità; e

c) può essere dimostrato alle parti esterne.

Di conseguenza tale cambiamento si verifica solo nel momento in cui l'entità inizia o cessa un'attività che è rilevante per le sue operazioni o modifica in maniera significativa la portata di una delle sue attività, per esempio in caso di acquisizione, cessione o cessazione di una linea di attività.

20I Di norma ci si attende che un cambiamento delle attività dell'entità ai sensi del paragrafo 20H sia molto poco frequente. Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti nelle attività dell'entità ai fini dell'applicazione del paragrafo 20G:

a) un cambiamento nella struttura di finanziamento dell'entità che di per sé non influisce sulle attività da cui l'entità deriva ricavi e costi;

b) il progetto dell'entità di vendere una linea di attività, anche se le attività e le passività sono classificate come possedute per la vendita in applicazione dell'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate. Il progetto di vendere una linea di attività potrebbe cambiare le attività dell'entità e dar luogo ad una rivalutazione in futuro, ma non ha ancora alcun effetto sulle passività rilevate nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

20J Se a seguito di una nuova valutazione (cfr. paragrafo 20G, lettera a)] emerge che l'entità non possiede più i requisiti per l'esenzione temporanea dall'IFRS 9, l'entità può continuare ad applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 solo fino al termine dell'esercizio iniziato immediatamente dopo la nuova valutazione. L'entità deve in ogni caso applicare l'IFRS 9 per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2021 o in data successiva. Per esempio, l'entità che ritiene di non possedere più i requisiti per l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), il 31 dicembre 2018 (la fine del suo esercizio) è autorizzata a continuare ad applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 solo fino al 31 dicembre 2019.

20K L'assicuratore che ha precedentemente deciso di applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 può decidere irrevocabilmente di applicare l'IFRS 9 all'inizio di ogni esercizio successivo.

 

Neo-utilizzatore

 

20L Il neo-utilizzatore ai sensi dell'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard può applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 di cui al paragrafo 20 A se, e solo se, soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B. Nell'applicare il paragrafo 20B, lettera b), il neo-utilizzatore deve utilizzare i valori contabili determinati applicando gli IFRS alla data indicata in tale paragrafo.

20M L'IFRS 1 contiene i requisiti e le esenzioni applicabili al neo-utilizzatore. Tali requisiti ed esenzioni (per esempio i paragrafi D16-D17 dell'IFRS 1) non prevalgono sui requisiti stabiliti ai paragrafi 20 A-20Q e 39B-39J del presente IFRS. Per esempio i requisiti e le esenzioni di cui all'IFRS 1 non prevalgono sul requisito che il neo-utilizzatore deve soddisfare i criteri di cui al paragrafo 20L per applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9.

20N Il neo-utilizzatore che riporta le informazioni richieste dai paragrafi 39B-39J deve applicare i requisiti e le esenzioni di cui all'IFRS 1 che sono pertinenti per le valutazioni richieste per tali informazioni.

 

Esenzione temporanea da talune disposizioni dello IAS 28

 

20O I paragrafi 35-36 dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture prevedono che l'entità debba applicare principi contabili uniformi quando utilizza il metodo del patrimonio netto. Ciononostante, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021 l'entità è autorizzata, ma non tenuta, a mantenere i pertinenti principi contabili applicati dalla società collegata o joint venture come segue:

a) l'entità applica l'IFRS 9 ma la società collegata o joint venture applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9; o

b) l'entità applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 ma la società collegata o joint venture applica l'IFRS 9.

20P Quando l'entità utilizza il metodo del patrimonio netto per contabilizzare la propria partecipazione in una società collegata o joint venture:

a) se l'IFRS 9 è stato applicato precedentemente al bilancio utilizzato per l'applicazione del metodo del patrimonio netto a quella società collegata o joint venture (tenuto conto di qualunque adeguamento apportato dall'entità), l'IFRS 9 deve continuare ad essere applicato.

b) se l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 è stata applicata precedentemente al bilancio utilizzato per l'applicazione del metodo del patrimonio netto a quella società collegata o joint venture (tenuto conto di qualunque adeguamento apportato dall'entità), l'IFRS 9 può essere applicato successivamente.

20Q L'entità può applicare i paragrafi 20O e 20P, lettera b), separatamente per ciascuna società collegata o joint venture.

 

Sono aggiunti i nuovi paragrafi 35 A-35N, 39B-39M e 46-49. Sono aggiunti nuovi titoli sotto i paragrafi 35 A, 35K, 35M, 39 A, 39 J, 45 e 47.

 

Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari

 

...

35A Le esenzioni temporanee di cui ai paragrafi 20 A, 20L e 20O e l'overlay approach di cui al paragrafo 35B sono a disposizione anche di un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale. Di conseguenza, con il termine «assicuratore» di cui ai paragrafi 3, lettere a) e b), 20 A-20Q, 35B-35N, 39B-39M e 46-49 si intende anche un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale.

 

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

 

Overlay approach

 

35B L'assicuratore è autorizzato, ma non tenuto, ad applicare l'overlay approach alle attività finanziarie designate. L'assicuratore che applica l'overlay approach deve:

a) riclassificare tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo l'importo necessario affinché, alla data di chiusura dell'esercizio, l'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate sia lo stesso che in caso di applicazione dello IAS 39 alle attività finanziarie designate da parte dell'assicuratore. Di conseguenza l'importo riclassificato è pari alla differenza tra:

i) l'importo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate in applicazione dell'IFRS 9; e

ii) l'importo che sarebbe stato rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate se l'assicuratore avesse applicato lo IAS 39;

b) applicare tutti gli altri IFRS applicabili ai suoi strumenti finanziari, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 35B-35N, 39K-39M e 48-49 del presente IFRS.

35C L'assicuratore può scegliere di applicare l'overlay approach descritto al paragrafo 35B solo quando applica per la prima volta l'IFRS 9, compreso quando applica per la prima volta l'IFRS 9 dopo aver applicato precedentemente:

a) l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 di cui al paragrafo 20 A; o

b) solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio di cui ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B5.7.20 dell'IFRS 9.

35D L'assicuratore deve presentare l'importo riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo secondo l'overlay approach:

a) nell'utile (perdita) d'esercizio come una voce distinta; e

b) come componente separata nelle altre componenti di conto economico complessivo.

35E Un'attività finanziaria può essere designata ai fini dell'overlay approach se, e solo se, sono soddisfatti i seguenti criteri:

a) è valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in applicazione dell'IFRS 9, ma non sarebbe stata valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nella sua interezza in applicazione dello IAS 39; e

b) non è detenuta in relazione ad un'attività priva di nesso con i contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS. Esempi di attività finanziarie che non sarebbero ammissibili ai fini dell'overlay approach sono le attività detenute in relazione all'attività bancaria o le attività finanziarie detenute in fondi relativi ai contratti di investimento che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS.

35F L'assicuratore può designare un'attività finanziaria ammissibile ai fini dell'overlay approach quando sceglie di applicare tale approccio (cfr. paragrafo 35C). Successivamente, può designare un'attività finanziaria ammissibile ai fini dell'overlay approach quando, e solo quando:

a) si tratta della prima contabilizzazione di tale attività; o

b) tale attività soddisfa allo stato attuale il criterio di cui al paragrafo 35E, lettera b), mentre in precedenza non lo soddisfaceva.

35G La designazione delle attività finanziarie ammissibili ai fini dell'overlay approach in applicazione del paragrafo 35F può avvenire strumento per strumento.

35H Se del caso, quando un'attività finanziaria è designata ai fini dell'applicazione dell'overlay approach in applicazione del paragrafo 35F, lettera b):

a) il suo fair value (valore equo) alla data di designazione deve essere il suo nuovo valore contabile al costo ammortizzato; e

b) il tasso di interesse effettivo deve essere determinato in base al suo fair value (valore equo) alla data di designazione.

35I L'entità deve continuare ad applicare l'overlay approach ad un'attività finanziaria designata fino a quando tale attività finanziaria è eliminata contabilmente. Tuttavia, l'entità:

a) deve riclassificare un'attività finanziaria quando essa non soddisfa più il criterio di cui al paragrafo 35E, lettera b). Per esempio, l'attività finanziaria non soddisferà più il suddetto criterio quando l'entità trasferisce tale attività in modo da detenerla per la sua attività bancaria o quando l'entità cessa di essere un assicuratore;

b) può, all'inizio di ogni esercizio, porre fine all'applicazione dell'overlay approach a tutte le attività finanziarie designate. L'entità che decide di porre fine all'applicazione dell'overlay approach deve trattare questo cambiamento di principio contabile conformemente allo IAS 8.

35J Quando l'entità riclassifica un'attività finanziaria in applicazione del paragrafo 35I, lettera a), deve riclassificare qualsiasi saldo relativo a tale attività finanziaria da altre componenti di conto economico complessivo accumulate all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1).

35K Se l'entità cessa di applicare l'overlay approach in quanto opera la scelta di cui al paragrafo 35I, lettera b), o non è più un assicuratore, non può più applicarlo in seguito. L'assicuratore che ha scelto di applicare l'overlay approach (cfr. paragrafo 35C) ma non dispone di attività finanziarie ammissibili (cfr. paragrafo 35E) può applicarlo in seguito quando dispone di attività finanziarie ammissibili.

 

Interazione con altre disposizioni

 

35L Il paragrafo 30 del presente IFRS consente una pratica che è nota anche come «contabilità ombra». Se l'assicuratore applica l'overlay approach, può essere applicata la «contabilità ombra».

35M La riclassificazione di un importo tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 35B può avere effetti conseguenti per l'inclusione di altri importi, come le imposte sul reddito, nelle altre componenti di conto economico complessivo. L'assicuratore deve applicare il pertinente IFRS, ad esempio lo IAS 12 Imposte sul reddito, per determinare eventuali effetti conseguenti.

 

Neo-utilizzatore

 

35N Se sceglie di applicare l'overlay approach, il neo-utilizzatore deve riformulare l'informativa comparativa per riflettere tale approccio se, e solo se, la riformula per uniformarsi all'IFRS 9 (cfr. paragrafi E1-E2 dell'IFRS 1).

...

 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

 

...

 

Informazioni integrative in merito all'esenzione temporanea dall'IFRS 9

 

39B L'assicuratore che sceglie di applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio:

a) di capire in che modo l'assicuratore possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea; e

b) di confrontare gli assicuratori che applicano l'esenzione temporanea con le entità che applicano l'IFRS 9.

39C Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera a), l'assicuratore deve indicare il fatto che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 e per quali motivi ha concluso alla data di cui al paragrafo 20B, lettera b), di possedere i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9, specificando tra l'altro:

a) se il valore contabile delle sue passività derivanti da contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS (ossia le passività di cui al paragrafo 20E, lettera a)] era pari o inferiore al 90 per cento del valore contabile totale di tutte le sue passività, la natura e il valore contabile delle passività connesse all'assicurazione che non sono passività derivanti da contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente IFRS (ossia le passività di cui ai paragrafi 20E, lettera b), e 20E, lettera c)];

b) se la percentuale del valore contabile totale delle sue passività connesse all'assicurazione rispetto al valore contabile totale di tutte le sue passività era pari o inferiore al 90 per cento ma superiore all'80 per cento, per quale ragione e in base a quali informazioni l'assicuratore ha concluso di non esercitare un'attività significativa priva di nesso con l'assicurazione; e

c) se l'assicuratore possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 sulla base di una nuova valutazione in applicazione del paragrafo 20G, lettera b):

i) la ragione della nuova valutazione;

ii) la data alla quale si è verificato il cambiamento rilevante nelle sue attività; e

iii) una spiegazione dettagliata del cambiamento nelle sue attività e una descrizione qualitativa dell'effetto di tale cambiamento sul bilancio dell'assicuratore.

39D Se, in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), l'entità conclude che le sue attività non sono più prevalentemente connesse all'assicurazione, essa deve fornire le informazioni seguenti per ciascun esercizio prima di iniziare ad applicare l'IFRS 9:

a) il fatto che non possiede più i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9;

b) la data alla quale si è verificato il cambiamento rilevante nelle sue attività; e

c) la spiegazione dettagliata del cambiamento nelle sue attività e una descrizione qualitativa dell'effetto di tale cambiamento sul bilancio dell'entità.

39E Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare il fair value (valore equo) alla data di chiusura dell'esercizio e l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) in tale esercizio per i due seguenti gruppi di attività finanziarie separatamente:

a) le attività finanziarie con termini contrattuali che prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire (ossia le attività finanziarie che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9), escluse le attività finanziarie che soddisfano la definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9, o che sono gestite e il cui rendimento è valutato in base al fair value (valore equo) (cfr. paragrafo B4.1.6 dell'IFRS 9);

b) tutte le attività finanziarie diverse da quelle specificate al paragrafo 39E, lettera a), ovvero qualsiasi attività finanziaria:

i) con termini contrattuali che non prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire;

ii) che soddisfa la definizione di «posseduta per negoziazione» di cui all'IFRS 9; o

iii) che è gestita o il cui rendimento è valutato in base al fair value (valore equo).

39F Quando fornisce le informazioni di cui al paragrafo 39E, l'assicuratore:

a) può considerare che il valore contabile dell'attività finanziaria valutata in applicazione dello IAS 39 è un'approssimazione ragionevole del suo fair value (valore equo) se l'assicuratore non è tenuto a comunicare il suo fair value (valore equo) in applicazione del paragrafo 29, lettera a), dell'IFRS 7 (per esempio, nel caso dei crediti commerciali a breve termine); e

b) deve considerare il livello di dettaglio necessario per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le caratteristiche delle attività finanziarie.

39G Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare le informazioni concernenti l'esposizione al rischio di credito inerente alle attività finanziarie di cui al paragrafo 39E, lettera a), comprese le concentrazioni significative di rischio di credito. Come minimo, l'assicuratore deve fornire le seguenti informazioni per tali attività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio:

a) per categorie di rischio di credito secondo la definizione di cui all'IFRS 7, i valori contabili in applicazione dello IAS 39 (nel caso di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, prima di qualsiasi rettifica per riduzione di valore).

b) per le attività finanziarie di cui al paragrafo 39E, lettera a), che non hanno un basso rischio di credito alla data di chiusura dell'esercizio, il fair value (valore equo) e il valore contabile in applicazione dello IAS 39 (nel caso di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, prima di qualsiasi rettifica per riduzione di valore). Ai fini di questa informativa, il paragrafo B5.5.22 dell'IFRS 9 stabilisce i criteri per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario è considerato basso.

39H Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare dove un utilizzatore del bilancio possa ottenere le informazioni riguardanti un'entità del gruppo disponibili al pubblico richieste dall'IFRS 9 che non siano fornite nel bilancio consolidato del gruppo per l'esercizio pertinente. Per esempio, le informazioni di cui all'IFRS 9 potrebbero essere ottenute dal bilancio separato o individuale, pubblicamente disponibile, di un'entità del gruppo che ha applicato l'IFRS 9.

39I Se l'entità ha scelto di applicare l'esenzione di cui al paragrafo 20O da specifiche disposizioni dello IAS 28, deve indicare tale fatto.

39J Se l'entità ha applicato l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 per la contabilizzazione del suo investimento in una società collegata o joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto (per esempio, cfr. il paragrafo 20O, lettera a)], l'entità deve indicare quanto segue, oltre alle informazioni prescritte dall'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità:

a) le informazioni di cui ai paragrafi 39B-39H per ciascuna società collegata o joint venture che sono rilevanti per l'entità. Gli importi indicati devono essere quelli inclusi nel bilancio redatto in conformità agli IFRS della società collegata o joint venture dopo aver tenuto conto di eventuali rettifiche apportate dall'entità quando utilizza il metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafo B14, lettera a), dell'IFRS 12), piuttosto che la quota di tali importi spettante all'entità;

b) le informazioni quantitative di cui ai paragrafi 39B-39H complessivamente per tutte le società collegate o joint venture singolarmente irrilevanti. Gli importi complessivi indicati:

i) devono essere la quota di tali importi spettante all'entità; e

ii) per le società collegate devono essere indicati separatamente dagli importi complessivi indicati per le joint venture.

 

Informazioni integrative riguardanti l'overlay approach

 

39K L'assicuratore che applica l'overlay approach deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di comprendere:

a) in che modo è calcolato per l'esercizio l'importo complessivo riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo; e

b) l'effetto di tale riclassificazione sul bilancio.

39L Per conformarsi al paragrafo 39K, l'assicuratore deve indicare:

a) il fatto che applica l'overlay approach;

b) il valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio delle attività finanziarie a cui l'assicuratore applica l'overlay approach per classe di attività finanziaria;

c) su quale base designa le attività finanziarie cui applicare l'overlay approach, compresa una spiegazione di eventuali attività finanziarie designate detenute al di fuori dell'entità giuridica che emette i contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente IFRS;

d) una spiegazione dell'importo complessivo riclassificato per l'esercizio tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo, in modo tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere in che modo si arriva a tale importo, specificando in particolare:

i) l'importo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate in applicazione dell'IFRS 9; e

ii) l'importo che sarebbe stato rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività finanziarie designate se l'assicuratore avesse applicato lo IAS 39;

e) l'effetto della riclassificazione di cui ai paragrafi 35B e 35M su ciascuna voce dell'utile (perdita) d'esercizio; e

f) se durante l'esercizio l'assicuratore ha cambiato la designazione di attività finanziarie:

i) l'importo riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo per l'esercizio per quanto riguarda nuove attività finanziarie designate ai fini dell'applicazione dell'overlay approach (cfr. il paragrafo 35F, lettera b)];

ii) l'importo che sarebbe stato riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo per l'esercizio, se le attività finanziarie non fossero state riclassificate (cfr. paragrafo 35I, lettera a)]; e

iii) l'importo riclassificato nell'esercizio da altre componenti di conto economico complessivo accumulate verso l'utile (perdita) d'esercizio per attività finanziarie che sono state riclassificate (cfr. paragrafo 35 J).

39M Se l'entità ha applicato l'overlay approach per la contabilizzazione del suo investimento in una società collegata o joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto, l'entità deve indicare quanto segue, oltre alle informazioni prescritte dall'IFRS 12:

a) le informazioni di cui ai paragrafi 39K-39L per ciascuna società collegata o joint venture che sono rilevanti per l'entità. Gli importi indicati devono essere quelli inclusi nel bilancio redatto in conformità agli IFRS della società collegata o joint venture dopo aver tenuto conto di eventuali rettifiche apportate dall'entità quando utilizza il metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafo B14, lettera a), dell'IFRS 12), piuttosto che la quota di tali importi spettante all'entità;

b) le informazioni quantitative di cui ai paragrafi 39K-39L, lettere d), e f), e gli effetti della riclassificazione di cui al paragrafo 35B sull'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo complessivamente per tutte le società collegate o joint venture singolarmente irrilevanti. Gli importi complessivi indicati:

i) devono essere la quota di tali importi spettante all'entità; e

ii) per le società collegate, devono essere indicati separatamente dagli importi complessivi indicati per le joint venture.

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DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

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Applicazione congiunta dell'IFRS 4 e dell'IFRS 9

 

Esenzione temporanea dall'IFRS 9

 

46. Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi (Modifiche all'IFRS 4), pubblicato a settembre 2016, ha modificato i paragrafi 3 e 5 e ha aggiunto i paragrafi 20 A-20Q, 35 A e 39B-39 J, e i titoli dopo i paragrafi 20, 20K, 20N e 39 A. L'entità deve applicare tali modifiche, che autorizzano gli assicuratori che soddisfano determinati criteri ad applicare un'esenzione temporanea dall'IFRS 9, per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

47. L'entità che riporta le informazioni richieste dai paragrafi 39B-39 J deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 che sono pertinenti per le valutazioni richieste per tali informazioni. La data di applicazione iniziale a tal fine è l'inizio del primo esercizio avente inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.

 

Overlay approach

 

48. Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi (Modifiche all'IFRS 4), pubblicato a settembre 2016, ha modificato i paragrafi 3 e 5 e ha aggiunto i paragrafi 35 A-35N e 39K-39M, e i titoli dopo i paragrafi 35 A, 35K, 35M e 39J. L'entità deve applicare tali modifiche, che consentono agli assicuratori di applicare l'overlay approach ad attività finanziarie designate, quando applica per la prima volta l'IFRS 9 (cfr. paragrafo 35C).

49. L'entità che decide di applicare l'overlay approach deve:

a) applicare tale metodo retroattivamente ad attività finanziarie designate nella fase di passaggio all'IFRS 9. Di conseguenza, per esempio, l'entità deve rilevare come rettifica al saldo di apertura delle altre componenti di conto economico complessivo accumulate un importo pari alla differenza tra il fair value (valore equo) delle attività finanziarie designate determinato in applicazione dell'IFRS 9 e il loro valore contabile determinato in applicazione dello IAS 39;

b) rideterminare i valori dell'informativa comparativa per riflettere l'overlay approach se, e soltanto se, l'entità li ridetermina applicando l'IFRS 9.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione Europea 9 novembre 2017, n. L 291.