Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 05 febbraio 2018, n. 14

Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua - Novità

 

La informo che nel Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2018 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che modifica quello pubblicato nel B.U.M.G. del 31 dicembre 2017.

Il testo del Regolamento allegato, rispetto a quello trasmesso con l'informativa n. 1/2018, contiene modifiche all'articolo 5, comma 4 ed all'articolo 21, commi 2 e 3 e la correzione di alcuni refusi.

Il nuovo Regolamento FPC, in vigore dal 1° gennaio 2018, presenta diverse importanti novità. Oltre a quelle già elencate nella nota informativa n. 1 del 5 gennaio 2018, al fine di una più facile interpretazione della nuova regolamentazione, Le segnalo che:

- considerata la peculiarità dei corsi di alta formazione organizzati dalle SAF, è stato introdotto, esclusivamente per lo svolgimento di tali attività formative, il principio di "riportabilità" dei crediti formativi professionali (cfp) da un triennio formativo ad un altro (articolo 5);

- è stata introdotta la previsione della equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi (articolo 7). In particolare, per assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale, fissato in 40 ore complessive dall'art. 4, del DM 202/2014, sarà possibile partecipare allo svolgimento di corsi di "formazione", di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), del Regolamento FPC (n.d.r. articolo 1, comma 3, lett. b), del Regolamento FPC), ciascuno della durata non inferiore a 12 ore, aventi ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento. L'equipollenza per l'assolvimento del citato obbligo formativo non è invece riconosciuta per la partecipazione agli eventi di "aggiornamento" di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento FPC (n.d.r. lettera a) dell'articolo 1, comma 3, del Regolamento FPC);

- salvo diverso accordo tra Ordine e soggetto autorizzato, l'importo a titolo di ristoro degli oneri di cui all'articolo 13, è dovuto per ciascun evento istruito, anche qualora l'attività formativa non dovesse svolgersi. Inoltre, il pagamento dell'importo, anche se in misura ridotta, è esteso agli eventi offerti gratuitamente dai soggetti autorizzati, istruiti dagli Ordini per l'accreditamento;

- sono stati introdotti i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 21, rubricato "norme transitorie" al fine di applicare - non solo all'anno 2018, ma all'intero triennio 2017-2019 - le norme del nuovo Regolamento in materia di acquisizione dei crediti formativi professionali mediante lo svolgimento delle attività e-learning, di esenzione dallo svolgimento della formazione (articolo 8) ed in ordine alle attività formative particolari (articolo 16).

Nel Regolamento sono previsti diversi e nuovi adempimenti per l'Ordine, inoltre la disciplina dell'esonero è stata rivisitata e sono state reintrodotte le ipotesi di esenzione dallo svolgimento dell'attività formativa a favore degli iscritti nell'elenco speciale (per i motivi di incompatibilità dettati dalla legge) e degli iscritti nell'Albo che, per ragioni personali, certifichino di non esercitare neppure occasionalmente la professione.

In merito a quest'ultimo tema Le ricordo che l'esenzione dallo svolgimento dell'attività formativa, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento FPC, non esonera dall'obbligo formativo previsto a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) e per l'iscrizione nell'elenco dei revisori degli enti locali (D.M. 15 febbraio 2012, n. 23). La invito pertanto a voler diffondere questa informazione a tutti gli iscritti nell'albo tenuto dall'Ordine ed in particolare a coloro che presentino l'istanza di esonero per una delle ipotesi previste dall'articolo 8.

Riguardo agli adempimenti a carico dell'Ordine, Le rammento in particolare quelli previsti all'articolo 17, comma 5, all'articolo 19 ed all'articolo 3, comma 2 del Regolamento FPC.

Qualora agli eventi realizzati daI Suo Ordine partecipino iscritti negli Albi tenuti da altri Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 17, comma 5, La invito a trasmettere agli Ordini di appartenenza dei partecipanti l'elenco dei nominativi ed il numero di cfp maturati dagli iscritti nell'Albo da questi tenuto. L'aggiornamento della posizione formativa di ciascun iscritto assume particolare rilevanza alla luce della previsione della comunicazione al MEF dei crediti acquisiti dai partecipanti ai corsi, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo n. 39/2010. A questo fine, la comunicazione deve contenere, in corrispondenza del numero di cfp, l'indicazione del/i codice/i materia (comprensivo/i del dettaglio).

Qualora il Suo Ordine non abbia già provveduto, Le ricordo che ai sensi dell'art. 19, si dovrà procedere alla verifica annuale dell'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti all'Ordine e a richiede a coloro che non risultano in regola, sulla base dei dati in possesso dell'Ordine, di autocertificare l'attività formativa svolta nell'anno 2017 ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore, e a predisporre, entro il 31 marzo 2018, il riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti nel 2017 da ogni iscritto. La modifica delle modalità e dei termini per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel regolamento vigente è diretta conseguenza della riconosciuta equipollenza della formazione dei revisori legali. Infatti, al fine del riconoscimento dei crediti formativi utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, l'Ordine deve comunicare al MEF, per il tramite di questo Consiglio, i crediti formativi maturati da parte dei revisori iscritti nel proprio Albo (articolo 5, comma 11, del decreto legislativo n. 39/2010). Il riepilogo totale della posizione formativa di ciascun iscritto dovrà riguardare, oltre gli eventi accreditati dall'Ordine stesso, gli eventi accreditati da altri Ordini territoriali e dai "soggetti autorizzati" dal CNDCEC. A breve, con apposita informativa, saranno rese note le modalità di inoltro della comunicazione.

Infine, qualora il Suo Ordine realizzi attività formative a distanza, La invito a compilare il modulo allegato (all. A), affinché il Consiglio Nazionale, previa verifica delle piattaforme informatiche utilizzate, possa costituire l'elenco delle piattaforme ritenute adeguate per l'erogazione delle attività a distanza, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento.

 

Allegato 1 (1)

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - Regolamento 18 dicembre 2017

 

Allegato 2

Ordine Territoriale

- Indicare le chiavi di accesso alla piattaforma e-learning per consentire al CNDCEC di effettuare la verifica delle caratteristiche:

- Link

- UserID

- Password

- Allegare scheda tecnica contenente l’indicazione delle caratteristiche della piattaforma utilizzata per l’erogazione delle attività formative a distanza.