Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 04 luglio 2016, n. 105181

Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, nonché delle relative rettifiche, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016

 

Dispone:

 

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1 Le imprese elettriche trasmettono mensilmente, in via telematica, all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016, ad eccezione dei dati di cui al successivo punto 1.2, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato A.

1.2 I dati relativi al canone riversato dalle imprese elettriche nel mese precedente sono desunti dai modelli F24 utilizzati dalle imprese elettriche con l’indicazione dei codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con apposita risoluzione, pubblicata sul sito internet della stessa Agenzia delle entrate.

 

2. Modalità di trasmissione

2.1 Le imprese elettriche effettuano le comunicazioni di cui al precedente punto 1.1 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da esse posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Al fine della trasmissione telematica sono utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

2.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli "responsabili o incaricati del trattamento dei dati" ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 5 MegaByte, firmati, compressi e cifrati mediante il software rilasciato dall’Agenzia delle entrate.

 

3. Tipologie di invio

3.1 Gli invii possono essere ordinari o di annullamento.

3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

3.3 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria errata precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

 

4. Termini delle trasmissioni

4.1 Le imprese elettriche, entro il giorno 20 di ogni mese, trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente. Per il 2016, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito è effettuata entro il secondo mese successivo, secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto n. 94 del 2016.

4.2 Le imprese elettriche, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono all’Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al punto 4.1, per rendere definitivi i dati relativi all’anno precedente, secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, del citato decreto n. 94 del 2016.

4.3 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro i termini di cui ai punti 4.1 e 4.2, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi ai predetti termini. Se la segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate è effettuata successivamente ai termini di cui ai punti 4.1 e 4.2, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla suddetta segnalazione di errore.

4.4 Nel caso di esiti negativi sulle singole posizioni, la correzione dei dati trasmessi entro i termini di cui ai punti 4.1 e 4.2 è effettuata entro i 5 giorni successivi ai predetti termini. Se la segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate è effettuata successivamente ai termini di cui ai punti 4.1 e 4.2, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla suddetta segnalazione di errore.

4.5 L’annullamento dei dati trasmessi entro i termini di cui ai punti 4.1 e 4.2 è effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo all’invio che si intende annullare.

 

5. Trattamento dei dati

5.1 I dati, trasmessi nell’osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti nel sistema informativo di gestione del canone TV.

5.2 I dati trasmessi vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività di controllo sul corretto versamento del canone da parte dei contribuenti, sul corretto addebito e riversamento del canone da parte delle imprese elettriche nonché per fornire informazioni e assistenza ai cittadini, secondo quanto previsto, dai commi 5, 6, 7 e 9 dell’articolo 5 del citato decreto n. 94 del 2016.

 

6. Sicurezza dei dati

6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione di cui al punto 2.1, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.

6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo di gestione del canone TV è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.

 

7. Ricevute

7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

a) data e ora di ricezione del file;

b) identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

7.2 Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

7.2.1 Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2;

7.2.2 Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l’ora di ricezione del file;

b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il motivo dello scarto.

7.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.

 

8. Modifiche alle specifiche tecniche

8.1 Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne è data relativa comunicazione.

 

Motivazioni

L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l’articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, ha introdotto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica ed ha previsto il pagamento del canone TV in dieci rate mensili, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

La citata legge n. 208 del 2015, inoltre, ha demandato le disposizioni attuative della norma ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in data 13 maggio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2016.

Il suddetto decreto dispone, all’articolo 5, comma 2, che le imprese elettriche trasmettano mensilmente, all’Agenzia delle entrate, i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. Per il 2016, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito è effettuata entro il secondo mese successivo a quello di emissione della fattura, secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto.

Il menzionato decreto, all’articolo 5, comma 3, stabilisce inoltre che imprese elettriche, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettano all’Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al citato articolo 5, comma 2, al fine di rendere definitivi i dati relativi all’anno precedente.

Infine, l’articolo 5, comma 4, del richiamato decreto prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, siano definiti termini e modalità di trasmissione dei dati sopra menzionati.

Il presente provvedimento, pertanto, individua i termini e le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei predetti dati.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Normativa di riferimento:

Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto 31 luglio 1998;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016 n. 94.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato A (1)

DATI RELATIVI ALL'ADDEBITO DEL CANONE TV NELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

 

(Testo dell’allegato)

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(1) Allegato sostituito ai sensi del Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 23 gennaio 2018, n. 18708.

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Provvedimento pubblicato il 4 luglio 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.