Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 giugno 2016, n. 13394

Istanza di recupero di credito d'imposta per incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati - Silenzio-rifiuto

 

Svolgimento del processo

 

La società cooperativa A. a r.l. presentava istanza di recupero di credito d'imposta per incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati ex art. 7 comma 10 legge 388 del 2000 per gli anni 2001, 2002 e 2003 per l'importo complessivo di euro 621.544,00 e successivamente impugnava il silenzio-rifiuto dell'Ufficio davanti alla CTP di Brindisi.

La Commissione Tributaria provinciale di Brindisi accoglieva il ricorso ritenendo che il credito d'imposta richiesto potesse essere integralmente accordato in quanto non costituiva un aiuto di Stato e quindi non operante nella fattispecie la regola "de minimis"' di cui all'art. 7 comma 10 legge 388 del 2000.

La sentenza di primo grado veniva appellata dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Brindisi davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia la quale accoglieva l'impugnazione e dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rigetto.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia ha proposto ricorso per cassazione la società cooperativa A. a r.l. con quattro motivi. La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 19 lettere g) ed h) ed art. 21 D.L.gs 546 del 1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto impugnabili solo il diniego o la revoca espressi di agevolazioni e non anche il diniego tacito delle stesse.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto inammissibile l'istanza di rimborso perché presentata ad un ufficio territorialmente incompetente e cioè l'Ufficio di Brindisi dell’Agenzia delle Entrate anziché il Centro Operativo di Pescara.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 7 legge 388 del 2000 in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc in quanto la CTR non ha valutato la questione se il recupero del credito richiesto costituiva un aiuto di stato con la conseguente applicazione della regola de minimis e non un incentivo all'occupazione per aree svantaggiate, come ritenuto dal giudice di primo grado.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta difetto di motivazione della sentenza in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 5 cpc e violazione dell'art. 115 cpc in quanto la CTR, sebbene non fosse contestata dall'Ufficio in primo grado la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari ad ottenere il credito di imposta, non ha ritenuto la novità del motivo proposto per la prima volta in grado di appello.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, assorbiti gli altri tre motivi. Infatti per giurisprudenza costante il silenzio serbato dall'Ufficio su un'istanza di riconoscimento di un'agevolazione può e deve essere qualificato come silenzio-rifiuto avverso il quale è esperibile la tutela giurisdizionale.

Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n. 22651 del 2004: "...il sistema di tutela apprestato al contribuente richiede un atto, da impugnare, impositivo in senso lato, comprensivo, ad esempio, del diniego di rimborso, anche nella forma del silenzio, e, dunque, "un atto efficace nei confronti del soggetto passivo di imposta, conclusivo di un procedimento o di un sub-procedimento di accertamento, comunque denominato; di un procedimento, cioè, che accerta e dichiara la sussistenza, in tutto o in parte, dell'obbligazione tributaria o di un suo elemento" (Corte Cost. sent. n. 313 del 1985; sulla interpretazione estensiva della nozione di "atto di accertamento", vedi anche Cass. Sez. un. n. 661/1986). Simmetrico, rispetto al modo d'essere di tutela siffatta, è l'onere di impugnativa del contribuente. Questi è tenuto a contestare, entro l'ambito temporale stabilito a pena di decadenza, qualunque provvedimento idoneo a incidere sul rapporto tributario, comprensivo, quindi, del diniego - espresso o tacito - della esenzione ovvero della agevolazione, come già affermato da Cass. n. 6647/1986, con riguardo all'art. 23 del R.D. n. 1516/1937, e da Cass. n. 9429/1991, relativamente all'art. 16 del D.P.R., n. 636/1972, e, infine, espressamente "codificato" nell'art. 19, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 546/1992, che dichiara ricorribile "il diniego o la revoca di agevolazioni".

Pertanto non solo il diniego o la revoca espressi di agevolazioni ma anche il diniego tacito delle stesse può essere impugnato (vedi anche Cass. 2003/19372; 2004/20112).

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri tre, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.