Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 giugno 2016, n. 13424

Agevolazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale - Acquisto terreno edificabile - Decadenza

 

Svolgimento del giudizio

 

T. srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 103/11 del 22 settembre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, a conferma della prima decisione, ha ritenuto fondato l’avviso di liquidazione notificatole dalla agenzia delle entrate a titolo di decadenza dall'agevolazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale da essa usufruita sull'acquisto 3 giugno 2003 di un terreno edificabile. Ciò sul rilievo che il terreno in oggetto era stato sì edificato nel quinquennio da tale acquisto, ma non da essa ricorrente, bensì da un soggetto terzo al quale quest'ultima l’aveva medio tempore allenato.

Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso T. srl lamenta - ex art. 360, 1° co. n. 3 cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 33, 3° co. L. 388/00 e dell'art. 12 prel. Per avere la commissione tributaria regionale individuato, nella specie, una causa di decadenza dall'agevolazione in realtà non prevista dalla legge; la quale richiederebbe, per il riconoscimento dell'agevolazione, il solo requisito obiettivo dell'edificazione dell'area nel quinquennio, non anche il requisito soggettivo della sua edificazione diretta da parte del (primo) acquirente. Nel caso di specie, era pacifico in causa che la porzione di terreno da essa venduta ad un terzo soggetto fosse stata da quest'ultimo effettivamente edificata: nel quinquennio e conformemente agli strumenti urbanistici.

Con il secondo motivo di ricorso T. srl deduce - ex art. 360, 1° co. n. 3 cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'articolo 76, secondo comma, d.P.R. 131/86. Per avere la commissione tributaria regionale escluso la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla pretesa di maggiore imposizione (imposta complementare), in esito all'erronea applicazione del termine quinquennale di decadenza di cui al primo comma dell’articolo 76 cit., in luogo di quello triennale di cui al secondo comma della medesima disposizione; nella specie applicabile, stante l'avvenuta registrazione dell'atto di compravendita e l'insussistenza a proprio carico di obbligo di denuncia della perdita del beneficio ex art.19 d.P.R. 131/86.

2. È fondato, con effetto assorbente della prima censura, il secondo motivo di ricorso.

La commissione tributaria regionale ha escluso la decadenza dell'amministrazione finanziaria, sul presupposto che la mancata edificazione dell'area da parte dell'acquirente integrasse mancato avveramento di condizione, con conseguente obbligo del contribuente di sua denuncia ex articolo 19 d.P.R. 131/86.

Sicchè non essendo stata, nella specie, presentata alcuna denuncia di mancata utilizzazione edificatoria dell'area da parte dell'acquirente "la liquidazione della maggiore imposta correttamente è stata notificata entro il termine quinquennale decorrente dal giorno in cui avrebbe dovuto essere presentata la denuncia ex articolo 19 d.P.R. 131/86, ossia dalla data della vendita al successivo acquirente (...) ai sensi dell'articolo 76 primo comma dello stesso d.P.R.".

Contrariamente a tale assunto, va fatta qui applicazione del costante orientamento di legittimità, in forza del quale la perdita del beneficio fiscale non costituisce, ai fini di cui all'articolo 19 d.P.R. 131/86, ipotesi di mancato avveramento di condizione sospensiva, e nemmeno evento suscettibile di dare luogo ad ulteriore liquidazione di imposta: "in tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il contribuente non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione della sopravvenuta decadenza dai benefici fiscali di cui all’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (aliquota agevolata dell’uno percento prevista per i trasferimenti di immobili siti in zona soggetta a piano urbanistico particolareggiato), obbligandolo l'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 esclusivamente alla comunicazione degli eventi che danno origine ad un'ulteriore liquidazione d’imposta, sicché non è sanzionabile ex art. 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 l'omessa denuncia della mancata utilizzazione edificatoria o dell'alienazione entro il quinquennio, che non danno luogo ad un’ulteriore liquidazione dell'imposta, ma solo alla perdita dei benefìcio originariamente concesso" (Cass. 22874/14; in termini: nn.3446/16, ord., 13491/08, 12988/03 ed altre).

L'affermazione di tale principio - correlato al fatto che l'amministrazione finanziaria è in condizione di verificare in via autonoma, e senza necessità di segnalazione da parte del contribuente, l’avvenuto adempimento dell’obbligo dichiarato nell’atto registrato quale presupposto dell'agevolazione provvisoriamente fruita - deve valere ad ogni riguardo; e, dunque, non soltanto al fine di escludere la sanzione di cui all’articolo 69 d.P.R. 131/86, ma anche al fine di individuare il termine di decadenza dall’imposizione, ex articolo 76 d.P.R. cit..

Va infatti considerato che, in assenza di obbligo di denuncia ex articolo 19 cit., non può trovare applicazione l'ultima parte del primo comma dell'articolo 76 cit. e, con ciò, il termine quinquennale di decadenza dell'azione della finanza. Sicché, vertendosi di atto regolarmente registrato, il termine di decadenza nella specie applicabile va individuato in quello triennale di cui al secondo comma dell'articolo 76 medesimo.

Già le SS.UU. (sent.n. 1196/00) ebbero ad affermare (sebbene con riguardo ad una diversa agevolazione, ma sulla base di un principio di ordine generale valevole anche per l’agevolazione in questione) che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con l'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi dell'art. 76 secondo comma cit. "a partire dalla data in cui l’avviso può essere emesso; e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell'indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione, o per l'enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto; oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultima situazione".

Questa regola (successivamente ribadita da innumerevoli pronunce; Cass. nn. 11948/01; 4528/02; 1611/02; 11504/03; 12988/03; 367/06 ed altre) induce a ritenere che, nella presente fattispecie, l'amministrazione finanziaria fosse in grado di procedere all’accertamento del venir meno del beneficio, con conseguente liquidazione dell’imposta ordinaria in luogo di quella agevolata, fin dal momento in cui la T. srl ebbe ad alienare a terzi una porzione inedificata del terreno acquistato in regime di agevolazione; vale a dire, fin dalla registrazione degli atti pubblici di cessione parziale del 31 marzo, 14 aprile e 1 ottobre 2004; con conseguente decorrenza da queste date del termine triennale indicato.

Termine qui non rispettato, essendo stato l'avviso di liquidazione in oggetto notificato soltanto in data 11 marzo 2009.

Ne segue l'accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con pronuncia nel merito ex art. 384 cod.proc.civ. - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - mediante accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese del giudizio di merito vengono compensate, mentre quelle dei giudizio di legittimità vengono poste a carico dell'agenzia delle entrate; liquidazione come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

- accoglie II secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;

- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla T. srl avverso l'avviso di liquidazione;

- condanna l'agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa le spese del giudizio di merito.