Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 04 luglio 2016, n. 105167

Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte di Acquirente Unico s.p.a., dei dati di dettaglio relativi al canone addebitabile e accreditabile, nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016

 

Dispone:

 

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1 Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente, in via telematica, all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato A.

 

2. Modalità di trasmissione

2.1 Acquirente Unico S.p.a. effettua le comunicazioni di cui al precedente punto 1.1 utilizzando il Servizio Interscambio Dati (SID), utilizzato nella modalità di scambio dati FTP, con protezione del canale trasmissivo tramite la tecnologia VPN IPsec in modalità site-to-site.

 

3. Tipologie di invio

3.1 Gli invii possono essere ordinari o di annullamento.

3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

3.3 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria errata precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

 

4. Termini delle trasmissioni

4.1 Acquirente Unico S.p.a., entro il giorno 15 di ogni mese, trasmette all’Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto n. 94 del 2016 e al canone accreditabile ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto, nelle fatture dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente. Per il 2016, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito è effettuata entro il secondo mese successivo, secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto n. 94 del 2016.

4.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro i termini di cui al punto 4.1, Acquirente Unico S.p.a. effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi ai predetti termini. Se la segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate è effettuata successivamente ai termini di cui al punto 4.1, Acquirente Unico S.p.a. effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla suddetta segnalazione di errore.

4.3 Nei casi di esiti negativi su singole posizioni, la correzione dei dati trasmessi entro i termini di cui al punto 4.1 è effettuata entro i 5 giorni successivi ai predetti termini. Se la segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate è effettuata successivamente ai termini di cui al punto 4.1, Acquirente Unico S.p.a. effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla suddetta segnalazione di errore.

4.4 L’annullamento dei dati trasmessi entro i termini di cui al punto 4.1 è effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo.

 

5. Trattamento dei dati

5.1 I dati, trasmessi nell’osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti nel sistema informativo di gestione del canone TV.

5.2 I dati trasmessi vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività di controllo sul corretto versamento del canone da parte dei contribuenti, sul corretto addebito del canone da parte delle imprese elettriche nonché per fornire informazioni e assistenza ai cittadini, secondo quanto previsto dai commi 6, 7 e 9 dell’articolo 5 del citato decreto n. 94 del 2016.

 

6. Sicurezza dei dati

6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione di cui al punto 2.1, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.

6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo di gestione del canone TV è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.

 

7. Modifiche alle specifiche tecniche

7.1 Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne è data relativa comunicazione.

 

Motivazioni

L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l’articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, ha introdotto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica ed ha previsto il pagamento del canone TV in dieci rate mensili, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

La citata legge n. 208 del 2015, inoltre, ha demandato le disposizioni attuative della norma ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in data 13 maggio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2016.

Il suddetto decreto dispone, all’articolo 5, comma 1, che Acquirente Unico S.p.a. trasmetta mensilmente all’Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferite al mese precedente. Per il 2016, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito è effettuata entro il secondo mese successivo a quello di emissione della fattura, secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto.

Infine, l’articolo 5, comma 4, del richiamato decreto, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, siano definiti termini e modalità di trasmissione dei dati sopra menzionati.

Il presente provvedimento, pertanto, individua i termini e le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei predetti dati.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Normativa di riferimento:

Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato A

DATI RELATIVI AL CANONE ADDEBITABILE E ACCREDITABILE NELLE FATTURE EMESSE DALLE IMPRESE ELETTRICHE

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato il 4 luglio 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.