Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 settembre 2017, n. 21408

Iva e imposte dirette - Avvisi di accertamento - Recupero a tassazione

 

Fatti di causa

 

La A.G. s.r.l. impugnò, innanzi alla Ctp di Lucca alcuni avvisi d'accertamento con cui furono recuperate a tassazione iva e imposte dirette, per gli anni 2000 e 2001, sulla base di accertamenti compiuti dalla G.d.f. che aveva rinvenuto, nella sede della società, numerosi documenti extracontabili manoscritti relativi a ricevute per pagamenti effettuati a favore di lavoratori dipendenti e collaboratori, nonché un computer dotato di programma di contabilità installato su disco estraibile contenente contabilità occulta.

Si costituì l'Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.

La Ctp di Lucca, previa riunione dei vari ricorsi, li accolse parzialmente, dichiarando inutilizzabile, ai fini dell'accertamento, l'unità estraibile rinvenuta nell'azienda, per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, e confermando per il resto la sentenza di primo grado, in ordine all'accertamento afferente alla contabilità occulta.

L'Agenzia propose appello; la società propose invece appello incidentale.

La Ctr, dopo aver disposto ctu, rigettò l'appello principale dell'Agenzia, confermando la motivazione circa l'inutilizzabilità dell'unità estraibile del computer, e accolse l'appello incidentale, rilevando che l'ufficio non aveva indicato in maniera sufficiente le ragioni dell'accertamento induttivo, senza prendere in considerazione i chiarimenti e le repliche del contribuente.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione formulando quattro motivi.

Resiste la società con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso.

La società ha depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, l'Agenzia delle entrate ha denunziato la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.p.r. n. 600/73, 56 d.p.r. n. 633/72, 7 e 12 I. n. 212/2000, 3 della I. n. 241/90, in relazione all'art. 360, 1°c., n. 3, c.p.c., lamentando che la Ctr aveva ritenuto carente di motivazione l'accertamento dei maggiori ricavi, in quanto l'ufficio non aveva preso in considerazione i chiarimenti, le repliche e le spiegazioni dati dalla società.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunziato l'insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, in quanto la Ctr ha fornito una motivazione carente circa l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 59, 2°c., del d.lgs. n. 546/92 (360, 1°c., n. 4, c.p.c.), in ordine all'omessa decisione nel merito dei motivi oggetto dell'appello incidentale della società.

Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto l'insufficiente motivazione afferente all'accoglimento dell'appello incidentale, in quanto la Ctr non aveva indicato le operazioni eseguite dai verificatori in sede di esame del supporto informatico e le relative modalità.

Con il quinto motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 I. n. 212/2000, censurando la decisione della Ctr circa l'inutilizzabilità di documenti acquisiti senza l'osservanza delle garanzie del contraddittorio.

Il primo motivo è fondato.

L'Agenzia delle entrate ha lamentato che la Ctr avesse ritenuto fondato l'appello incidentale del contribuente in quanto l'Agenzia non aveva preso in considerazione i chiarimenti, le repliche e le spiegazioni rese, né aveva fornito sufficiente motivazione delle ragioni legittimanti l'accertamento induttivo.

La ricorrente ha correttamente esposto che gli avvisi d'accertamento impugnati - riprodotti nel ricorso - furono adeguatamente motivati, indicando tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo determinarono, in conformità delle norme richiamate.

La Corte intende confermare l'orientamento consolidato secondo cui, in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorché ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell'atto cui ineriscono (Cass., n. 3583 del 24.2.2016; ord. n. 8378 del 31.3.2017).

Nel caso concreto, pertanto, l'omessa menzione negli avvisi delle osservazioni del contribuente non ha comportato nullità, non essendo emersa alcuna lesione di garanzie difensive tali da incidere sugli atti impugnati.

Inoltre, il giudice d'appello ha erroneamente affermato che la sentenza non indica i motivi legittimanti l'accertamento induttivo, in quanto gli avvisi furono emessi sulla base del rinvenimento di documentazione extracontabile nei locali della A.G. s.r.l., e di un personal computer dotato di un programma di contabilità installato su disco estraibile, nonché un secondo disco estraibile.

Al riguardo, in conformità dell'orientamento consolidato della Corte, va riaffermato che, in tema di accertamento tributario, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e legittima di per sé, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all'accertamento analitico-induttivo, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli (Cass., ord. n. 14150 dell'11.7.2016; n. 4080 del 27.2.2015).

Nella fattispecie, dunque, gli avvisi sono stati fondati legittimamente sulla suddetta documentazione extracontabile, sicché la motivazione della sentenza Impugnata non è rispettosa delle norme invocate.

L'accoglimento di tale ricorso, avendo carattere dirimente, determina l'assorbimento degli altri, relativi all'esame del merito degli accertamenti.

La sentenza impugnata va dunque cassata e rinviata alla Ctr, in diversa composizione, anche per le spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.