Prassi - INPS - Messaggio 15 settembre 2017, n. 3559

Disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87. Aggiornamento del sistema UNICARPE - FELPE per la verifica dei requisiti di accesso per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e private e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

 

Premessa

Si fa seguito alla circolare n. 99 del 16 giugno 2017 e ai msg. n. 2884 dell’ 11 luglio 2017 e n. 3046 del 21 luglio 2017 per comunicare che sono state rilasciate le procedure per la verifica dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci.

 

Con il presente messaggio vengono fornite le relative istruzioni.

 

1.WEBDOM. Prodotto per la verifica delle condizioni di accesso alla pensione anticipata con la riduzione del requisito contributivo.

Al punto 5.1 della circolare n. 99/2017 sono state illustrate le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica, per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio in oggetto.

Come già precisato nella circolare citata, il prodotto deve essere utilizzato per i lavoratori di tutte le gestioni: pubbliche, private e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Per le domande relative alla verifica delle condizioni di accesso al suddetto beneficio contenenti contribuzione versata ed accreditata nella gestione lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti saranno fornite successive istruzioni.

 

Verifica del requisito per l’accesso alla pensione anticipata - lavoratori precoci

- Certificazione

- Diritto a Pensione

- Lavoratori Precoci

Sono previste le seguenti tipologie di richiesta:

 

Lavoratori Disoccupati
Lavoratori che assistono persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Lavoratori con riconoscimento invalidità civile di grado almeno pari al 74%
Lavoratore dipendente addetto ad una o più delle mansioni difficoltose o rischiose (c.d. gravose) di cui all’Allegato C della Legge n. 232/2016
Lavoratore dipendente di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (c.d. usuranti).

 

Le domande vengono impostate per la trattazione in modalità automatica.

 

Tuttavia sarà possibile chiedere la variazione in manuale nei casi in cui la procedura Unicarpe non sia in grado di trattare la posizione in modalità automatica inviando apposita richiesta alla casella Postale Apeeprecoci.Quesiti@inps e indicandone la motivazione.

Le domande dei lavoratori iscritti alla gestione pubblica per le quali risultano attribuite sul conto maggiorazioni contributive potranno essere lavorate in modalità manuale senza chiederne lo sblocco.

E’ prevista la possibilità di reiezione direttamente da WebDom, selezionando una delle seguenti motivazioni:

 

non si trova nella condizione di: disoccupato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed abbia concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione spettante

- non si trova nella condizione di: assistere da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

- non si trova nella condizione di: riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile

- non si trova nella condizione di: lavoratore dipendente che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, risulti svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 87,

- non si trova nella condizione di: lavoratore dipendente che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67

- è titolare di un trattamento pensionistico diretto

- non matura, entro i termini previsti dalla legge, il requisito contributivo previsto

- motivazioni non codificate (testo libero)

 

E’ possibile inoltre la chiusura con i seguenti codici situazione: duplicata, trasferita.

Eventuali criticità nella chiusura delle domande devono essere segnalate alla casella gestionewebdom@inps.it.

In merito alla possibilità di effettuare una nuova valutazione amministrativa per l’attribuzione del beneficio di una domanda respinta, si avvisa che il riesame delle domande dei lavoratori precoci è consentito esclusivamente per le respinte errate da WebDom e per le eventuali duplicate.

A breve, nel caso in cui vi sia la necessità di inserire una nuova domanda per una certificazione già lavorata in Unicarpe, la sede potrà procedere autonomamente con le nuove funzionalità previste in WebDom: in tal caso la nuova domanda manterrà le stesse caratteristiche di quella originaria compresa la data di presentazione e la documentazione allegata.

 

2.SISTEMA UNICARPE. Verifica dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci

 

Il sistema UNICARPE è stato implementato per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio in funzione delle condizioni previste per ciascuna tipologia di lavoratore.

Nel menu ‘Certificazioné è stata aggiunta la voce ‘lavoratori Precocì per la trattazione delle relative domande caricate in procedura WebDom.

 

2.Prelievo della domanda

La procedura UNICARPE effettua il controllo sulla tipologia di contribuzione presente sul conto assicurativo e consente di trattare con modalità non automatica casistiche non gestite dalla procedura, ad esempio contribuzione da lavoro agricolo dipendente con segnalazioni di errore sul conto.

Nella fase di prelievo della domanda:

 

- viene controllata su Felpe la presenza di una domanda di opzione per il sistema contributivo oppure la presenza di una certificazione di diritto a pensione già accolta; in quest’ultimo caso la procedura non consente di proseguire nella definizione;

- vengono bloccate le domande con data presentazione successiva al 30 novembre dell’anno di verifica dei requisiti, in attesa dell’esito delle operazioni di monitoraggio.

 

Si precisa che la gestione delle domande per le quali risulta esercitata la facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificata dall’articolo 1, commi da 195 a 198 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sarà oggetto di un successivo aggiornamento e rilascio della procedura.

 

2.Pannello "Conto"

Nella fase di certificazione, ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui verrà liquidata la pensione anticipata per lavoratori precoci, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.

Per la verifica del requisito contributivo sono utilizzabili tutti i periodi assicurativi accreditati in una o più delle gestioni sopra citate, fermo restando il possesso di 35 anni di contribuzione utile per il pensionamento di anzianità laddove previsto nella gestione interessata.

Ai soli lavoratori che chiedono di accedere al beneficio ai sensi della lettera d), non possono essere attribuite maggiorazioni di servizio ad eccezione di quella prevista dall’art. 80 della legge 388/2000 in favore di:

- lavoratori sordomuti

- invalidi in misura superiore al 74%

- iscritti alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra

Per le pensioni calcolate secondo il sistema contributivo a seguito di opzione (art.1, c. 23 della legge 335/1995) è esclusa la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei diciotto anni di età (art. 1, c. 7 della 335/1995).

 

2.Pannello "Istruttoria"

In base alla tipologia di lavoratore viene richiesta l’acquisizione delle informazioni istruttorie, alcune delle quali obbligatorie, come di seguito riportate:

Per tutte le tipologie:

- Almeno 1 anno di contribuzione effettiva entro il 19° anno di età.

 

Si precisa che tale verifica deve essere effettuata a cura dell’operatore

Lettera a)

- Cessato dal rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della LEGGE 15 luglio 1966, N.604, SI/NO

- Percettore di prestazione sostegno a reddito, SI/NO

- Data cessazione prestazione sostegno a reddito

 

Lettera b)

- Che assiste persona in situazione di handicap ai sensi dell’art.3 comma 3 L.104/92, SI/NO

- Data di inizio periodo assistenza/convivenza

 

Lettera c)

- Invalido = > 74%

- Data riconoscimento invalidità

 

Lettera d)

- Lavoratore attività gravosa, SI/NO

- Elenco attività gravosa

- Lavoratore con attività faticosa e pesante, DLgs. N. 67/2011, SI/NO

- Elenco attività

 

Vengono inoltre richieste le informazioni utili all’eventuale proiezione della contribuzione per i lavoratori:

- autorizzati ai versamenti volontari,

- percettori di prestazione a sostegno del reddito,

- con attività lavorativa in corso.

 

2.Pannello "Conto Calcolato" (modalità automatica), "Acquisizione Dati" (modalità manuale)

La procedura, in relazione alle informazioni acquisite sul pannello istruttoria, costruisce in automatico periodi di contribuzione riferiti a:

- trimestri solari il cui pagamento non è ancora scaduto alla data di definizione della certificazione, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria, e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno del monitoraggio

- prestazione a sostegno del reddito con pagamento in corso

- contribuzione con versamento non ancora definito, in ogni caso non oltre il 31 dicembre dell’anno del monitoraggio.

 

Per le domande con trattazione automatica:

- per i lavoratori in stato di disoccupazione viene verificata la presenza di contribuzione da attività lavorativa successiva alla data di cessazione della prestazione a sostegno del reddito. In caso di rioccupazione vengono visualizzati l’avvertenza "Risulta presente contribuzione da attività lavorativa successiva al termine della prestazione a sostegno del reddito" e il bottone "Definisci" per la definizione della domanda come respinta;

- per i lavoratori con attività gravosa viene presentata una tabella riepilogativa della contribuzione riferita all’attività lavorativa svolta nei sette anni precedenti la data della domanda, ovvero precedenti la data finale dell’attività in corso acquisita sul pannello istruttoria se successiva. Nella colonna "Attività gravosa" deve essere riportata per ogni periodo la contribuzione corrispondente all’attività gravosa utilizzando la funzione di modifica. Attivando il link "Tutta", la contribuzione presente viene riportata in automatico nella colonna "Attività gravosa" per tutti i periodi; per l’annullamento o la riduzione di uno dei periodi deve essere utilizzata la funzione di modifica inserendo il valore 0 o altro valore;

- per i lavoratori con attività faticosa e pesante (c.d. usuranti) viene presentata una tabella relativa sia agli ultimi 10 anni di contribuzione effettiva sia all’intera vita lavorativa per la ricerca di almeno 7 anni oppure di almeno la metà della vita lavorativa complessiva di attività faticosa e pesante. Nella colonna "Faticosa e pesante" deve essere riportato per ogni periodo la contribuzione corrispondente all’attività faticosa e pesante utilizzando la funzione di modifica. Attivando il link "Tutta" oppure "Ultimi 10 anni" la contribuzione presente viene riportata in automatico nella colonna "Faticosa e pesante" per tutti i periodi; per l’annullamento o la riduzione di uno dei periodi deve essere utilizzata la funzione di modifica inserendo il valore 0 o altro valore.

 

Per le domande con trattazione non automatica viene richiesta l’acquisizione:

- dell’anzianità contributiva utile alla pensione anticipata per lavoratori precoci

- dell’importo mensile dell’indennità; per Gestione Pubblica pari alla retribuzione dell’ultima ListaPosPa ( ex DMA 2 ) caricata sulla posizione assicurativa

- della data di raggiungimento dei 6 anni di attività gravosa ovvero del settimo anno/ di almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

 

A partire dall’ultimo contributo accreditato sull’estratto conto, anche proiettato, in ogni caso da data non anteriore al 1° maggio 2017, viene inoltre effettuata la proiezione della contribuzione per la determinazione della data di scadenza dell’onere. Tale scadenza coincide con la decorrenza più prossima tra la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata senza beneficio.

 

2.Pannello " Verifica del Diritto"

La verifica viene effettuata in base alla tipologia di lavoratore per stabilire la data di raggiungimento del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci.

Nei casi in cui, per la tipologia gravosi/usurante, non risultano raggiunti i sei anni di attività gravosa, oppure i 7 anni negli ultimi 10/ almeno la metà della vita lavorativa complessiva di attività faticosa e pesante oppure il requisito contributivo previsto, viene visualizzato il bottone Definisci" per la definizione della domanda come respinta.

Se per l’accertamento del requisito contributivo sono stati utilizzati periodi di contribuzione volontaria oppure di contribuzione per i quali non risulta ancora effettuato il versamento, viene visualizzato il seguente messaggio: "NB. Requisito contributivo raggiunto con utilizzo di contribuzione volontaria/contribuzione non versata".

In tale caso sarà cura della sede informare l’interessato della propria situazione contributiva.

La decorrenza di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci viene determinata in relazione:

- alla data di presentazione della domanda di verifica dei requisiti

- alla data di raggiungimento dei requisiti anagrafico e/o contributivo

- alla data di raggiungimento del sesto anno di attività gravosa

- alla data dell’ultimo contributo accreditato sul conto, anche proiettato.

Per le domande presentate entro il 30 novembre 2017 e anno monitoraggio 2017, la data di presentazione della domanda non viene presa in considerazione per il calcolo della decorrenza, che in ogni caso non può essere anteriore al 1° maggio.

 

0.Valutazione dei periodi oggetto di pratiche di riscatto, ricongiunzione, trasferimento in corso, ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci

Nell’ambito delle gestioni dei dipendenti privati, nel caso di accoglimento di domande di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso, aventi ad oggetto periodi che determinino o concorrano a determinare la maturazione dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci, la sede territoriale accrediterà i periodi in questione in via provvisoria, anche se non è ancora avvenuto il pagamento (rateale o in unica soluzione) dell’onere, esclusivamente ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

A tal fine, la contribuzione in argomento sarà accreditata nel FPLD, utilizzando il codice "tipo documento 9" e nei Fondi speciali, utilizzando i codici "1S" per i riscatti e "2S" per le ricongiunzioni.

Le registrazioni contrassegnate dai codici "tipo documento 9" e "1S" o "2S" dovranno essere effettuate in ARPA ovvero in FSPA, nel rispetto delle caratteristiche richieste per le normali acquisizioni (per anno solare, indicando il numero delle settimane e le relative retribuzioni, ecc...). I periodi contrassegnati dai predetti codici saranno prelevati da UNEX e messi a disposizione di UNICARPE esclusivamente ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio (non saranno quindi considerati per scopi diversi quali emissioni di estratti conto, riscatti, versamenti volontari ecc...).

Si richiama l’attenzione delle sedi territoriali sulla necessità di un corretto utilizzo dei codici citati e sul fatto che i periodi in esame dovranno comunque essere acquisiti sulla posizione assicurativa degli interessati, ricorrendone le prescritte condizioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Nell’ambito della gestione dipendenti pubblici, l’accoglimento della domanda di riscatto e ricongiunzione onerosa, seguita dall’accettazione, sia esplicita che tacita e dal completamento degli adempimenti inerenti alla "gestione esiti", da parte degli operatori determina l’accredito dei periodi riconosciuti nella posizione assicurativa dell’iscritto.

Per l’immediata implementazione della posizione assicurativa dell’iscritto, gli operatori di sede, tenuto conto dell’esiguità dei tempi, avranno cura di richiedere all’interessato la formale "accettazione" anche nei casi di domanda definita in regime di silenzio assenso, nell’ipotesi in cui non sia decorso il previsto termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

L’accettazione del provvedimento andrà acquisita in SIN e gli operatori di sede dovranno concludere, con ogni urgenza, le successive operazioni relative alla "gestione esiti" su scrivania virtuale.

Resta inteso che l’accesso al beneficio è comunque condizionato alla verifica, all’atto di presentazione della domanda di pensione, del perfezionamento dell’anzianità contributiva richiesta, anche per effetto del regolare versamento dell’onere di riscatto o di ricongiunzione secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative (in caso di pagamento rateale, si provvederà quindi a richiedere il pagamento del debito residuo in unica soluzione o - ove previsto - ad effettuare la trattenuta sull’emolumento pensionistico delle rate di onere restanti nei limiti e secondo le vigenti disposizioni in materia).

Per la gestione di periodi di riscatti nella Gestione Separata saranno fornite successive istruzioni

 

2.Pannello "Calcolo pensione"

Il calcolo dell’importo della pensione viene effettuato sulla base della decorrenza della pensione e della contribuzione accreditata in estratto nelle gestioni utilizzate.

 

0.Calcolo onere

Per le posizioni dei lavoratori per i quali risultano accertati i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci con il beneficio, la procedura effettua la quantificazione dell’onere ottenuta moltiplicando il numero dei mesi compreso tra la decorrenza della pensione e la scadenza del beneficio per l’importo mensile.

Sul pannello del "Calcolo pensione" viene visualizzata una tabella riepilogativa del calcolo effettuato.

 

0.Definizione

L’attivazione del bottone "Definisci" sia in caso di respinta che di accolta, consente per ciascuna domanda:

- la trasmissione dei dati per la memorizzazione su Felpe

- la chiusura in automatico su WebDom

- la creazione della riga di riferimento su Arca per l’accolta

- la stampa, per il solo uso interno, dell’estratto conto sintetico e dell’estratto conto analitico per l’accolta

- la stampa della lettera di comunicazione all’interessato per la respinta, da inoltrare a cura della sede.

 

3.FELPE

3.Visualizzazione dati

In Felpe vengono memorizzate le seguenti informazioni:

- la tipologia del lavoratore

- l’esito della verifica

- la decorrenza dell’indennità

- la scadenza dell’indennità.

Per tutte le posizioni sarà visualizzato lo stato domanda, che potrà essere:

- Certificazione Lavoratori precoci in attesa di graduatoria

- Certificazione Lavoratori precoci accolta lettera inviata

- Certificazione Lavoratori precoci accolta con differimento della decorrenza per mancata copertura finanziaria lettera inviata

- Certificazione Lavoratori precoci accolta domanda post 15 luglio lettera inviata

- Certificazione Lavoratori precoci respinta - non sussistono i requisiti

- Certificazione Lavoratori precoci respinta per mancata copertura finanziaria lettera inviata.

 

3.Annullamento della "Verifica dei requisiti"

La certificazione può essere annullata nel caso in cui venga successivamente verificata una delle seguenti situazioni:

- il decesso

- la mancanza dei requisiti previsti

- la titolarità di pensione diretta

- nuova valutazione dei requisiti di accesso

 

4.Comunicazioni predisposte da Felpe e Comunicazione Epistolare

Ai lavoratori interessati saranno inviate a livello centrale le comunicazioni attestanti l’esito del monitoraggio con l’indicazione della data di raggiungimento del requisito contributivo con la riduzione.

 

5.Visualizzazione su portale internet

Il cittadino in possesso di PIN può visualizzare la situazione relativa all’esito della domanda di verifica con le modalità in uso per le domande di prestazione:

Sito istituzionale --> servizi per l’utente Cittadino -->Fascicolo Previdenziale Cittadino --> Prestazioni --> Richieste Presentate.

Anche per i patronati è disponibile la visualizzazione dell’esito relativa alle domande inviate.

 

6.Conclusione delle attività

Le attività di gestione delle domande di verifica dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata con la riduzione del requisito contributivo compresa la sistemazione dei conti individuali necessaria per l’inserimento in procedura, andranno definite da parte delle strutture territoriali con la massima priorità e urgenza, al fine di consentire il successivo invio delle relative comunicazioni ai soggetti interessati.