Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 28 luglio 2017

Modalità per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, destinati ad utenti non vedenti ed ipovedenti e ad enti o istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore;

b) alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco istituito dall'art. 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che editano periodici divulgativi di contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori.

 

Art. 2

Procedimento per la concessione del contributo a favore dei periodici per non vedenti e ipovedenti

 

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), presentano le domande di ammissione al contributo, corredate della documentazione indicata al comma 2, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Le domande presentate oltre tale termine si considerano inammissibili.

2. La domanda è corredata dei seguenti documenti istruttori:

a) atto costitutivo e statuto vigente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante:

1) l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata;

2) la data e il numero di registrazione della testata presso il Tribunale competente;

3) la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

4) nel caso di imprese: il regolare adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di lavoro applicato dall'impresa editrice richiedente il contributo; le iscrizioni al Registro delle imprese presso la Camera di commercio e al Registro degli operatori della comunicazione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

5) l'assetto societario, le cariche sociali ed eventuali variazioni intervenute nell'anno di riferimento del contributo;

6) la periodicità, il numero di uscite effettuate nell'anno e il numero di copie distribuite;

c) attestazioni dell'avvenuta distribuzione delle pubblicazioni e relative modalità;

d) documenti attestanti la richiesta o l'adesione dei fruitori delle riviste a ricevere le stesse, anche in connessione alla quota associativa mediante espressa doppia opzione;

e) un campione delle testate edite nell'anno di riferimento dei contributi;

f) le credenziali per l'accesso all'eventuale edizione della rivista in formato digitale.

3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

 

Art. 3

Procedimento per la concessione del contributo a favore dei periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti

 

1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), presentano le domande di ammissione al contributo, corredate della documentazione indicata al comma 2, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Le domande presentate oltre tale termine si considerano inammissibili.

2. La domanda è corredata dei seguenti documenti istruttori:

a) atto costitutivo e statuto vigente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante:

1) l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata;

2) la data e il numero di registrazione della testata presso il Tribunale competente;

3) la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

4) l'assetto societario, le cariche sociali ed eventuali variazioni intervenute nell'anno di riferimento del contributo;

5) la periodicità, il numero di uscite effettuate nell'anno e il numero di copie distribuite;

c) attestazioni dell'avvenuta distribuzione delle pubblicazioni e relative modalità;

d) documenti comprovanti la vendita, anche tramite abbonamenti per adesione in connessione alla quota associativa mediante espressa doppia opzione;

e) un campione di numeri della testata edita nell'anno di riferimento dei contributi;

f) le credenziali per l'accesso all'eventuale edizione della rivista in formato digitale.

3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

 

Art. 4

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2018.

2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicare nel sito istituzionale la modulistica relativa ai documenti istruttori indicati nel presente decreto e ogni informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

3. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 settembre 2017, n. 217.