Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 agosto 2016, n. 17419

Inps - Pensioni - Indennità integrativa speciale - Spettanza - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato il diritto di A.M.C. a percepire l'indennità integrativa speciale anche sulla pensione diretta erogata dall'Inps.

La Corte territoriale, premesso che la ricorrente godeva di pensione diretta a carico dell'Inps, senza indennità integrativa speciale, e pensione di reversibilità a carico dell'INPDAP comprensiva di IIS, e richiamato un precedente di questa Corte del 2007 n. 3778, ha ritenuto che ai titolari di più pensioni l'indennità integrativa speciale era dovuta una sola volta, solo nei confronti di titolari di più pensioni tutte a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dei lavori dipendenti e che nell'ipotesi, come nel caso in esame di titolarità di due pensioni di cui una a carico dell'Inps e una a carico dello Stato, sulla prestazione erogata dall’inps era dovuta l'indennità integrativa speciale.

Avverso la sentenza ricorre l'INPS con un unico articolato motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cpc. Resiste La C.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente sentenza in forma semplificata.

 

Motivi della decisione

 

L'Inps, denunciando la violazione dell'art 99 del DPR n. 1092/1973 e dell'art. 19 della L. n. 843/1978, si duole che la Corte abbia riconosciuto alla C. il diritto di percepire l'IIS sulla pensione integrativa INPS, benché identica indennità fosse già corrisposta dall'INPDAP sul trattamento di reversibilità.

La questione all’esame del Collegio è stata affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte che, a componimento di un contrasto di giurisprudenza, ha enunciato il seguente principio di diritto: «La L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, ha escluso, a decorrere dal primo gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell'incremento dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue l'applicazione di tale regola anche nel caso di titolarità di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato, come precisa il secondo comma del citato art. 19, continua a corrispondersi l'indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano, invece, le quote aggiuntive sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall'Inps (Cass., SU, 25616/08; per successive conformi, v., fra le altre, Cass., sesta sezione L, ord. nn. 13783/2010, 28628/2013, 20169/2015).

La citata pronuncia ha rilevato che "sia il tenore letterale dell'art. 19, compresa la specifica formulazione del comma 2, sia la complessiva finalità del disposto normativo, avvalorano l’interpretazione secondo cui anche nell'ipotesi specifica di concorso di pensione dell'AGO e di pensione dello Stato la legge esclude che il medesimo soggetto possa fruire su più di una pensione della quota diretta a compensare l'incremento del costo della vita. Deve sottolinearsi anche che il secondo comma dell'art. 19, è chiaro nel prescrivere che, in tale ipotesi, deve essere corrisposta l'indennità integrativa speciale sulla pensione statale e rimane esclusa invece l'erogazione delle quote aggiuntive sulla pensione Inps.

Il Collegio intende dare continuità ai principi di cui sopra non essendo prospettati dalla contro ricorrente argomenti idonei a discostarsi dall'interpretazione di cui sopra.

Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell'originaria domanda della C.. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo, avuto riguardo ai pregressi contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata ed al consolidarsi della tesi qui accolta solo con la decisione delle Sezioni Unite.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda di A.M.C.; compensa le spese dell'intero processo/6/2016.