Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2017, n. 3595

Tributi - Cartella di pagamento - Notifica - Riscossione

 

Svolgimento del giudizio e motivi della decisione

 

1. La AG G. srl (già N.M. srl in liquidazione) propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 180/45/11 del 27 dicembre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale dal concessionario per la riscossione per Iva ed Ires 2005.

In particolare, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che tale cartella fosse stata preceduta da un avviso di accertamento regolarmente notificato il 2 aprile 2008 dal messo comunale, a mani del custode dello stabile ex articoli 145 e 139 cod.proc.civ., presso il domicilio fiscale del liquidatore della società.

Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate; mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal concessionario per la riscossione.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la società lamenta - rispettivamente, ex art. 360, 1^ co. nn. 5 e 3 cod.proc.civ. - omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, nonché violazione degli articoli 139 e 145 cod.proc.civ.. Ciò per non avere la commissione tributaria regionale: a. adeguatamente motivato in ordine dalla mancata esplicitazione, da parte del messo comunale, delle informazioni assunte circa la irreperibilità della società stessa; ed in ordine al mancato accertamento della reperibilità dello stesso liquidatore G.A., o di altro soggetto indicato nell'articolo 139 cod.proc.civ., presso l'abitazione in Milano, via (...), dove la notificazione era infine avvenuta mediante consegna a mani del custode; b. correttamente applicato le norme richiamate, in base alle quali la notificazione a mani del portiere presuppone che l'agente notificatore dia conto degli accertamenti eseguiti in ordine alla irreperibilità del destinatario, o di altro soggetto previsto dall'articolo 139 cit., presso la casa di abitazione.

3. I due motivi di ricorso sono fondati.

La notificazione in oggetto è avvenuta in base a quanto stabilito nella seconda parte del primo comma dell'articolo 145 cod.proc.civ., secondo cui - nella formulazione, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modificazioni apportate dalla legge 263/05 - la notificazione alle persone giuridiche "può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale".

Dunque, secondo quanto così disposto, ben poteva l'ufficio impositore procedere, quale modalità alternativamente consentita dalla legge, alla notificazione direttamente al liquidatore della società contribuente - pacificamente identificato in G.A., residente e fiscalmente domiciliato in Milano, Via (...) - indipendentemente dalla verifica di reperibilità della società presso la sede sociale; il che rende irrilevanti quei profili di censura incentrati sulla mancata esecuzione di ricerche in ordine a quest'ultima circostanza.

Viceversa dirimenti sono le censure incentrate sulla mancata attestazione, nella relata di notifica, delle ricerche di reperibilità eseguite dal messo notificatore con riguardo tanto alla persona del destinatario quanto, subordinatamente, ad uno dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 139 cit..

Una volta (legittimamente) intrapresa la strada della notificazione alla persona del legale rappresentante nelle forme descritte da quest'ultima disposizione, era necessario, in definitiva, che venissero osservate tutte le prescrizioni contenute nella disciplina di riferimento.

Dalla relata di notifica in oggetto, trascritta in ricorso, risulta che la notificazione sia avvenuta mediante consegna del plico al custode dello stabile di via (...), senza però che si desse atto della mancata reperibilità presso la sua abitazione del destinatario G.A., o di altro soggetto abilitato dalla legge (prima del custode) a ricevere l'atto in sua vece. Né viene fatto riferimento alcuno, nella relata, alle ricerche di reperibilità in tal senso concretamente effettuate dall'agente notificatore. Tanto più necessarie in considerazione del fatto che già in occasione di un precedente accesso al medesimo indirizzo di Via (...) - in data 4 marzo 2008 - il destinatario era risultato ‘traslocato senza lasciare indirizzo’; come riferito in ricorso con affermazione non smentita dalla controricorrente.

Deve pertanto farsi qui applicazione del consolidato orientamento di legittimità, in base al quale: "in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata" (Cass. SSUU 8214/05; in termini, Cass. SSUU 11332/05; e, più recentemente, Cass. sez. 5^, n. 22151/13).

La commissione tributaria regionale non si è fatta carico di questo aspetto fondamentale, limitandosi a ritenere regolare la notificazione a mani del portiere stante il successivo invio, ex articolo 139 cit., di avviso al destinatario mediante lettera raccomandata. Senonché, non risulta che tale avviso sia valso a porre effettivamente il destinatario a conoscenza dell'avvenuta notificazione; nemmeno è stata dall'agenzia delle entrate dedotta alcuna circostanza sanante della riscontrata nullità della notificazione medesima.

Sono dunque riscontrabili, nella sentenza impugnata, entrambi i vizi denunciati; con conseguente cassazione della stessa.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, né essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod.proc.civ.; mediante accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, risultando che la cartella di pagamento opposta non venne preceduta da regolare notificazione dell'atto impositivo prodromico.

Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della parte ricorrente, in ragione di soccombenza; compensate quelle di merito, viste le peculiarità e la non immediata ricostruibilità della vicenda notificatoria.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso;

- cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente;

- condanna l'agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spese del giudizio di merito.