Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2017, n. 23480

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Sospensione del processo - Pregiudizialità di altro processo pendente in grado di appello

Rilevato che

Con ordinanza in data 4 novembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania disponeva la sospensione del processo di appello promosso dalla D. srl avverso la sentenza n. 26738/44/2015 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di recupero di un credito IVA per l'anno 2008. La CTR fondava il proprio provvedimento ordinatorio sulle ragioni esposte dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 11441 del 01/06/2016 che aveva rigettato il ricorso per regolamento di competenza proposto dall'Agenzia delle entrate contro l'ordinanza con la quale la CTP di Napoli aveva disposto la sospensione di analogo processo tra le medesime parti inerente l'anno 2007 fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del processo, sempre tra le stesse parti, riguardante l'anno 2002. Osservava in particolare la CTR che dovendosi riconoscere la pregiudizialità di quest'ultimo accertamento inerente la contestata sussistenza di un credito IVA per euro 146.000.000, poi appunto recuperato nelle annualità successive, come deciso dalla S.C. in detta ordinanza la causa doveva essere sospesa ai sensi degli artt. 49, d.lgs. 546/1992, 295, cod. proc. civ., fino al passaggio in giudicato della sentenza di appello resa nel giudizio inerente la più remota annualità fiscale, avverso la quale era pendente ricorso per cassazione.

Contro tale ordinanza della CTR campana ha proposto ricorso per regolamento di competenza l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico e chiedendone l'annullamento.

La D. srl ha depositato memoria difensiva, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso agenziale.

Il P.G. presso questa Corte ha concluso come riportato in epigrafe.

 

Considerato che

 

Con l'unico motivo dedotto la ricorrente agenzia fiscale lamenta la violazione degli artt. 5, comma 4, d.lgs. 546/1992, 42, 337, 295, cod. proc. civ., poiché la Commissione tributaria regionale, pur pronunciandosi dopo il 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore del testo novellato dell'art. 49, d.lgs. 546/1992, non aveva tenuto minimamente conto della soppressione - in tale disposizione legislativa processuale speciale - dell'inciso «escluso l'articolo 337 (cod. proc. civ.n.d.r.)» e quindi, obliterandone la portata normativa innovativa, aveva richiamato il precedente sopra citato di questa Corte che peraltro aveva quale oggetto un provvedimento di sospensione di analogo processo tributario emesso nel febbraio 2015.

La censura è fondata.

Va premesso che, riguardo alla disciplina processuale del contenzioso fiscale vigente anteriormente al 1° gennaio 2016 ed alle modifiche di cui al d.lgs. 156/2015, secondo un primo orientamento (Sez. 5, sentenza n. 16329 del 17/07/2014, Rv. 632247; conformi, tra le altre, Sez. 6 - 5, ordinanza n. 17613 del 05/09/2016, Rv. 640959 — 01; Sez. 5, sentenze n. 13473 del 13/06/2014 e n. 21996 del 17/10/2014, non massimate) si è ritenuto che la sospensione del processo di cui all'art. 295, cod. proc. civ. non fosse applicabile allorchè la causa tributaria ipotizzata quale pregiudicante pendesse in grado di appello, potendo in tal caso trovare applicazione solo l'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole, ma non ancora definitiva, così sostanzialmente limitando la clausola di esclusione dell'art. 49, d.lgs. 546/1992 al solo primo comma dell'art. 337, cod. proc. civ. (effetti dell'impugnazione sull'esecutività della sentenza).

Altro indirizzo ermeneutico, valorizzando il dato testuale della citata disposizione del d.lgs. 546/1992, ha invece affermato che nel processo tributario non operasse la sospensione ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sicchè la causa pregiudicata, nel caso appunto della decisione non ancora passata in giudicato emessa nella causa pregiudicante, fosse suscettibile di sospensione esclusivamente ex art. 295, cod. proc. civ. (Sez. 6-5, ordinanza n. 11441 del 01/06/2016, Rv. 640071; conforme, Sez. 6-5, ordinanza n. 22673 del 05/11/2015, Rv. 637580-01).

Orbene, in considerazione della pacifica applicabilità del novum normativo evocato dalla ricorrente, non può più nutrirsi dubbio alcuno circa la correttezza del principio di diritto -applicato al processo tributario speciale dalle decisioni del primo indirizzo interpretativo che «Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ. » (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21505 del 19/09/2013, Rv. 628096 — 01; Sez. U, Sentenza n. 10027 del 19/06/2012, Rv. 623042 - 01).

Trattasi infatti di una disposizione processuale —appunto quella di cui all'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.- che deve considerarsi "speciale" rispetto a quella, generale, di cui all'art. 295, stesso codice e, come tale, deve quindi trovare applicazione in via alternativa/esclusiva rispetto a quest'ultima, in base al canone interpretativo lex  specialis derogat generali.

Nel caso in esame non poteva dunque la CTR campana limitarsi ad affermare la sussistenza di una pregiudizialità tra il presente procedimento e quello pendente avanti questa stessa Corte ritenuto "pregiudicante" in quanto avente ad oggetto il rapporto creditorio "madre" (afferente l'annualità fiscale 2002), ma, essendo in quest'ultimo intervenuta una pronuncia non ancora passata in giudicato, come previsto nella fattispecie astratta dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., doveva appunto valutarne, in concreto e motivatamente, la portata nel processo "pregiudicato".

Va peraltro soggiunto soltanto che stante la chiara valenza del novum normativo in questione, non può comunque più attribuirsi alcun rilievo alla distinzione, sulla quale si sofferma particolarmente la società contribuente nella propria memoria, tra "pregiudizialità logica" e pregiudizialità tecnico giuridica", proprio perché - come affermatosi nella giurisprudenza citata- la fattispecie processuale concreta si caratterizza, dirimentemente, per la esistenza di una pronuncia (di appello) non ancora passata in giudicato emessa nel processo affermato/ritenuto "pregiudicante" (cfr. SU 10027/2012 per le perspicue argomentazioni al riguardo), dovendosi dunque applicare la disposizione del codice di rito in senso "costituzionalmente orientato", particolarmente in relazione al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, ultima parte, Cost.

Il ricorso deve perciò essere accolto e conseguentemente disposta la prosecuzione del processo.

Stante la novità della questione trattata, le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio; dichiara compensate le spese del presente procedimento.