Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE CDL - Comunicato 29 luglio 2016

"Stp targate Consulenti del Lavoro"

Il Consiglio nazionale dell’Ordine pubblica le linee guida sui profili giuridici e deontologici delle Società tra professionisti

Nel mondo delle professioni un elemento di sicura novità è rappresentato dal fatto che possano essere costituite società di capitali per l’esercizio di attività professionali. Riformando la materia con la Legge 183/2011, e quindi aggiornando una normativa datata 1939, il Legislatore ha però mantenuto fermo il c.d. intuitus personae, requisito essenziale del rapporto professionale. Pertanto l’atto costitutivo della Società tra professionisti (Stp) deve prevedere le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale con esplicita designazione del socio professionista. Il Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro ha approvato un documento dal titolo "Profili giuridici in tema di costituzione e obblighi disciplinari nella Stp" che mette in relazione il dettato normativo con le regole interne alla professione anche per quanto riguarda la deontologia, il segreto professionale, la pubblicità e le incompatibilità.

Di particolare importanza risulta essere la necessità che l’oggetto sociale debba prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Tale previsione normativa va intesa nel senso che il contenuto dell’oggetto sociale debba essere limitato alle sole attività professionali regolamentate e debba essere realizzato dal lavoro dei soci professionisti, in quanto iscritti nei relativi albi, collegi, ordini.

Dal dettato normativo si evince che nell’oggetto sociale potranno essere comprese solo attività professionali. Infatti, il criterio della esclusività si pone a tutela del carattere professionale della prestazione, che diversamente assumerebbe carattere di imprenditorialità. Il socio professionista potrà continuare a svolgere la propria attività individuale o nell’ambito di una associazione professionale, in quanto il divieto previsto dalla Legge si pone solamente in relazione allo svolgimento dell’attività professionale contestualmente in più Stp. In virtù del disposto dell’art. 10, comma 6, della legge 183/2011 è da ritenersi che anche al socio di capitali o tecnico sia preclusa la possibilità di partecipare in due o più Stp, atteso che la diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con lo spirito della Legge, che richiede espressamente che lo sviluppo della Stp sia del tutto autonomo e non condizionabile in collegamenti con altre Stp e ciò sempre a tutela dell’autonomia e della indipendenza del socio professionista. Si ritiene che la Stp possa essere proprietaria di immobili che abbiano carattere strumentale rispetto all’attività svolta.