Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 luglio 2016, n. 15751

Tributi - IVA - Rimborsi - Contenzioso tributario - Decadenza dal diritto al rimborso - Rilevabile d’ufficio in sede di gravame, salvo che sul punto si sia formato il giudicato interno

 

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. G.C., letti gli atti depositati.

 

Osserva

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Venezia, con la quale - in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso per IVA non detratta imputata agli anni di imposta 2000/2004 - è stato respinto sia l’appello principale dell’Agenzia che quello incidentale della parte contribuente "S. srl".

La predetta CTR - dopo avere dato atto che la CTP aveva accolto il ricorso per le anzidette annualità nella misura del 40%, in conformità all’indicazione dell'ufficio e che quest’ultimo con l’appello principale aveva richiesto la pronuncia della decadenza limitatamente agli anni 2001 e 2002 e la declaratoria di cessazione della materia del contenere per gli anni 2003-2004-ha motivato la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale perché "in primo grado sono state integralmente accolte le domande formulate dall’Agenzia", sicché mancava l’interesse all’impugnazione. Né l’Agenzia avrebbe potuto formulare in appello domande nuove.

L’Agenzia ha proposto ricorso affidandolo a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Con il primo motivo (centrato sulla violazione degli art. 21 e 57 del D.Lgs. 546/1992) la parte ricorrente - premesso che la società contribuente aveva aderito (causa di primo grado pendente) ad una definizione in via breve e forfettizzata dell’istanza di rimborso, limitatamente agli anni 2003/2004, sicché aveva insistito per l'accoglimento dell’istanza per gli ulteriori anni e la cessazione della materia del contendere e premesso ancora che l’ufficio nelle memorie depositate in primo grado aveva erroneamente dichiarato di riconoscere il diritto al rimborso nei limiti della quota del 40% a riguardo di tutte le annualità, nonostante per quelle dal 2000 al 2002 fosse già intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 21 menzionato - si duole del fatto che il giudice di appello non abbia rilevato che in materia di diritti indisponibili eventuali riconoscimenti fatti dall’Agenzia non sarebbero preclusivi del rilievo ex officio della causa di decadenza.

Il motivo di ricorso appare fondato e da accogliersi.

La CTR ha infatti erroneamente argomentato assumendo che fossero state accolte nel primo grado le domande formulate dall’Agenzia, per quanto quest’ultima avesse tempestivamente eccepito (nella comparsa di costituzione) l’intervenuta decadenza. Benvero, per quanto la Agenzia medesima avesse nelle memorie illustrative (in contrasto con siffatta eccezione) dichiarato spettare alla parte contribuente il diritto al parziale rimborso per tutte le annualità, nondimeno il giudicante non avrebbe potuto considerare inammissibile l’appello ed avrebbe dovuto esaminarlo nel merito.

Ed infatti questa Corte, con indirizzo ribadito (per tutte, Sez. 6-5, Ordinanza n. 1964 del 10/02/2012) ha costantemente ritenuto che: "In tema di contenzioso tributario, la decadenza dal diritto a richiedere il rimborso (nella specie, delle ritenute effettuate dall'Amministrazione dello Stato nei confronti di proprio dipendente) è rilevabile di ufficio anche in sede di gravame, salvo che sul punto si sia formato il giudicato interno, in quanto sulla questione vi sia stata una statuizione espressa non impugnata e perciò intangibile, a norma dell'art. 329, comma 2, cod. proc. civ.

Non vi è dubbio, perciò, che fosse del tutto tempestiva l’eccezione formulata dalla parte qui ricorrente nell’atto di appello, ad emenda dell’errore commesso della menzionata memoria illustrativa, il valore della quale - peraltro - non avrebbe potuto considerarsi "confessorio" (non trattandosi di fatti ma di valutazioni in ordine all’applicazione della disciplina di legge) e neppure come limite al petitum proposto in giudizio, atteso che nella causa di rimborso la parte sostanzialmente attrice è quella contribuente, cui spetta formulare le domande e perciò determinare l’ambito della materia sottoposta al giudicante, nei limiti del quale si deve verificare l’applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Pure erroneamente - perciò - il giudicante ha ritenuto "nuova" la domanda formulata dall’appellante, per quanto quest’ultima non avesse formulato domanda alcuna, e neppure avrebbe potuto considerarsi quella dell’Agenzia una "nuova eccezione", atteso che l’eccezione di decadenza era stata formulata sin dal primo atto difensivo di primo grado.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 100 cpc e dell’art. 1 del D.Lgs. 258/2006) la parte ricorrente - dopo avere rammentato che anche la parte contribuente aveva chiesto in primo grado la declaratoria della cessazione della materia del contendere per l’intervenuta definizione delle annualità 2003-2004 e che la CTP aveva omesso la pronuncia su questa istanza - si è doluta del fatto che la CTR abbia ritenuto il difetto di interesse di essa appellante anche a questo proposito, per quanto l’interesse risiedesse nell’esigenza di evitare che si formi anche un titolo giudiziale in aggiunta a quello amministrativo che già aveva abilitato la contribuente a conseguire il rimborso.

Anche questo motivo deve ritenersi manifestamente fondato, in ragione dei corretti argomenti che sono stati formulati dalla parte ricorrente.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Ritenuto inoltre:

- che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

- che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

- che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie entrambi i motivi di ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Veneto che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.